Decreto cautelare 24 marzo 2025
Decreto cautelare 15 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23779 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Sicilia, Regione Sicilia Assessorato Istruzione, USR Sicilia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota -OMISSIS- del -OMISSIS- della RSAI con cui l’Ufficio ha disposto il trasferimento ad altre istituzioni scolastiche, paritarie o statali, degli studenti ivi iscritti oggi ricorrenti, conosciuta solo in data -OMISSIS-;
- delle presupposte note ivi allegate della medesima RSAI prot. Nr. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-con cui è stato prescritto il trasferimento ad altre istituzioni scolastiche, paritarie o statali, degli studenti ivi iscritti oggi ricorrenti, conosciuta solo in data -OMISSIS-;
- ove occorra della nota della scuola -OMISSIS- di via -OMISSIS- (-OMISSIS-) del -OMISSIS- con cui con il gestore comunicava agli odierni ricorrenti “che la sospensiva del Tar del Lazio è stata impugnata dalla Pubblica Amministrazione al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. -OMISSIS- [erroneamente viene indicato il nrg anziché il numero dell’ordinanza nr. -OMISSIS-] del -OMISSIS- ha accolto il ricorso anche per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Pertanto dalla suddetta data la classe -OMISSIS- Sez-OMISSIS-non è più paritaria, conseguentemente si invitano tutti gli alunni suddetti a trasferirsi in un altro Istituto”; nonché
- del DM n. 83 del 2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, laddove entrambe avallino l’interpretazione delle P.A. resistenti, ed in particolare del paragrafo 5.10 ultimo comma, ove illegittimamente, possa consentire l’interpretazione fornita dall’ RSAI nella parte in cui escluda che “le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso” nel caso di revoca disposta in corso d’anno anche a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- ove occorra sospendendo anche in via incidentale il DDG -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata revocata la parità scolastica all’indirizzo AFM alla cui classe -OMISSIS-sez-OMISSIS-cui sono iscritti gli odierni ricorrenti, fino al termine del corrente a.s., e con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché
- della CM n. -OMISSIS-, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione” nella parte in cui non consenta il sostenimento, previa ammissione, dell’esame conclusivo di Stato ai candidati interni oggi ricorrenti;
- della CM n. -OMISSIS- avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025” nella parte in cui impone l’iscrizione agli odierni ricorrenti in altre scuole, statali o paritarie;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\4\2025:
- della nota del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di -OMISSIS-, con cui sono stati assegnati gli allievi della classe -OMISSIS-sez. -OMISSIS- della Scuola -OMISSIS- ad altri istituti, senza effettuare le dovute verifiche;
- della conseguente confermativa nota del -OMISSIS- nr. -OMISSIS-nella parte in cui impone nel caso di difetto di riscontro nel termine del -OMISSIS- l’USR procederà ad ammettere i candidati a sostenere gli esami preliminari per l’ammissione agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, e non consente nemmeno che i ricorrenti presentino l’istanza agli istituti che hanno fornito positivo riscontro:
- ove ritenuto e per quanto di ragione, della circolare del MIM del 25.11.2024 n. 47341, già impugnata con il ricorso principale, nella misura ove non consenta la scelta della sede ai candidati esterni agli esami di maturità anche laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati;
- ove ritenuto e per quanto di ragione, del decreto del MIM del 12.11.2024 n. 226, nella misura ove non consenta la scelta della sede ai candidati esterni agli esami di maturità, si v. all. 22;
- ove ritenuto e per quanto di ragione, dell’ordinanza del MIM del 9.3.2023 n. 45, nella misura ove non consenta la scelta della sede ai candidati esterni agli esami di maturità, si v. all. 23;
- oltre ogni altro atto, provvedimento e documento pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto ai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 4 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla definizione nel merito del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa CA LL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota depositata in data 4 dicembre 2025, i ricorrenti hanno dichiarato che “ Stante il superamento degli esami di Stato … i predetti non hanno più alcun interesse alla definizione nel merito della vicenda ” ed hanno conseguentemente chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
2. Quanto sopra posto, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA PU, Presidente FF
CA LL BA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LL BA | VA PU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.