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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2107/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
ONCETTA elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera, snc, presso lo studio Parte_1 legale dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Calfa (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 25/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139762023000001400000, cui è sottesa la cartella di pagamento avente n. 13920080004090066000, di importo complessivamente pari a 1.700,29€, deducendo di non aver
1 mai ricevuto la cartella di pagamento di cui si tratta e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “nel merito ed in via principale: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente resistente nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della cartella esattoriale n. 13920080004090066000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente di previdenza ha documentato lo sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022) dei carichi riportati dalla cartella n. 13920080004090066000, sotteso alla comunicazione impugnata in via principale, lasciando un residuo di importo pari a 1.047,75€.
4.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Pertanto, per i carichi sottesi alla cartella di pagamento impugnata per cui vi è stato sgravio ex lege si dichiara la cessazione della materia del contendere.
6. Nel resto, il ricorso deve essere accolto.
7. Alcuna parte resistente ha documentato l'avvenuta notifica a della cartella di Parte_1 pagamento sottesa all'atto impugnato in via principale. Dunque, si considera l'anno di debito a cui la cartella fa riferimento, ossia il 2007.
8. Il ha, altresì, dimostrato di aver notificato alla ricorrente talune richieste di CP_4 pagamento contenenti la cartella di pagamento, pure controversa, come ad esempio: l'intimazione di pagamento n. 1392019900361889000, notificata il 14.10.2019 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, notificata il 6.7.2023. Tuttavia, tali richieste di pagamento sono state inoltrate alla ricorrente oltre cinque anni dalla data di riferimento del debito richiamata dalla cartella controversa, provocando l'estinzione del credito residuo per intervenuta prescrizione.
9. Per tali motivi, i crediti richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, non assoggettati allo sgravio ex lege, devono considerarsi prescritti.
10. Le spese di lite sono compensate per metà e nel resto sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere dei carichi richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, stante l'avvenuto sgravio ex lege;
- nel resto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti residui (e non assoggettati allo sgravio ex lege) richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 400,00€, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 400,00€, CP_3 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
ONCETTA elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera, snc, presso lo studio Parte_1 legale dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Calfa (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 25/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139762023000001400000, cui è sottesa la cartella di pagamento avente n. 13920080004090066000, di importo complessivamente pari a 1.700,29€, deducendo di non aver
1 mai ricevuto la cartella di pagamento di cui si tratta e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “nel merito ed in via principale: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente resistente nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della cartella esattoriale n. 13920080004090066000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente di previdenza ha documentato lo sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022) dei carichi riportati dalla cartella n. 13920080004090066000, sotteso alla comunicazione impugnata in via principale, lasciando un residuo di importo pari a 1.047,75€.
4.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Pertanto, per i carichi sottesi alla cartella di pagamento impugnata per cui vi è stato sgravio ex lege si dichiara la cessazione della materia del contendere.
6. Nel resto, il ricorso deve essere accolto.
7. Alcuna parte resistente ha documentato l'avvenuta notifica a della cartella di Parte_1 pagamento sottesa all'atto impugnato in via principale. Dunque, si considera l'anno di debito a cui la cartella fa riferimento, ossia il 2007.
8. Il ha, altresì, dimostrato di aver notificato alla ricorrente talune richieste di CP_4 pagamento contenenti la cartella di pagamento, pure controversa, come ad esempio: l'intimazione di pagamento n. 1392019900361889000, notificata il 14.10.2019 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, notificata il 6.7.2023. Tuttavia, tali richieste di pagamento sono state inoltrate alla ricorrente oltre cinque anni dalla data di riferimento del debito richiamata dalla cartella controversa, provocando l'estinzione del credito residuo per intervenuta prescrizione.
9. Per tali motivi, i crediti richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, non assoggettati allo sgravio ex lege, devono considerarsi prescritti.
10. Le spese di lite sono compensate per metà e nel resto sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere dei carichi richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, stante l'avvenuto sgravio ex lege;
- nel resto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti residui (e non assoggettati allo sgravio ex lege) richiamati dalla cartella di pagamento n. 13920080004090066000, sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 400,00€, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 400,00€, CP_3 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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