CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2020/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13425/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230119209024000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160078661874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259011887707000 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259011887707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato solo parzialmente, (limitando l'oggetto alle partite riferite a tassa automobilistica aventi quale ente creditore la Regione Campania, escludendo espressamente dall'impugnazione la cartella relativa ai canoni radioaudizione) l'intimazione n. 07120259011887707/000, con riferimento alle sottostanti cartelle:
• cartella n. 07120230119209024000, importo € 103,63;
• cartella n. 07120160078661874000, importo € 252,76.
Il ricorrente ha dedotto: la prescrizione triennale della tassa automobilistica, assumendo che le pretese sarebbero “risalenti al 2011 e 2013” e che, alla data dell'intimazione (24.06.2025), sarebbero decorsi ampiamente i termini senza validi atti interruttivi;
ha altresì dichiarato di disconoscere la ricezione di qualsiasi atto richiamato nell'intimazione. Afferma l'esistenza di vizi del procedimento notificatorio degli atti presupposti e/o degli atti interruttivi, invocando giurisprudenza di legittimità a sostegno della necessità di corretta notificazione degli atti della riscossione;
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito, la nullità/inammissibilità del ricorso per irregolare instaurazione del contraddittorio, deducendo criticità di deposito/visibilità sul SIGIT e modalità di notifica “differita” delle parti;
l'inammissibilità (o, in subordine, la necessità di integrazione del contraddittorio) ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992
(come modificato), in relazione alla cartella n. 07120130119209024000, indicata da AdER come avente ad oggetto TARES con ente impositore Comune di Castellammare di Stabia, osservando che, in presenza di vizi di notifica dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso, il ricorso deve essere proposto verso entrambi i soggetti.
Nel merito, AdER ha contestato la prescrizione, deducendo che il termine risulta interrotto da ulteriori atti correttamente notificati, tra cui:
• avviso di intimazione n. 07120229018603267000 notificato il 15.05.2023;
• preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500001790000 notificato il 14.01.2016; • ulteriore preavviso di fermo notificato il 04.12.2018.
AdER ha inoltre elencato la documentazione prodotta, comprendente estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi (ivi inclusa l'intimazione oggetto di causa).
Dagli atti disponibili non risulta costituzione della Regione Campania.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in parte qua e, per il resto, è infondato e va rigettato.
AdER ha dedotto che tra le partite richiamate dall'intimazione vi è la cartella n. 07120130119209024000, avente ad oggetto TARES e quindi riferibile ad ente impositore diverso dalla Regione Campania (Comune di Castellammare di Stabia), con conseguente applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, secondo cui, in caso di vizi di notificazione eccepiti riguardo ad atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In mancanza (agli atti disponibili) dell'evocazione/integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune quale ente impositore della partita TARES, il ricorso deve ritenersi inammissibile limitatamente a tale pretesa, ovvero, comunque, improcedibile per mancata regolare instaurazione del contraddittorio necessario.
Quanto alle partite che il ricorrente indica come tassa automobilistica (enti creditori Regione Campania), la doglianza di prescrizione triennale non può essere accolta.
Il ricorrente assume che le annualità siano “2011 e 2013” e che non vi siano stati atti interruttivi, disconoscendo la ricezione di atti precedenti. Tuttavia, AdER ha prodotto e specificamente indicato plurimi atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, tra cui:
• preavvisi di fermo (2016 e 2018);
• successiva intimazione del 2023; oltre alle relate di notifica delle cartelle sottese e dell'intimazione oggi impugnata.
È principio pacifico che la prescrizione è interrotta da atti di costituzione in mora e richieste di pagamento che pervengano al debitore con modalità idonee a determinare conoscenza legale, sicché, in presenza di documentazione notificatoria degli atti interruttivi, il decorso del termine non può ritenersi maturato.
Nel caso di specie, la deduzione del ricorrente resta meramente assertiva (“non ho mai ricevuto atti interruttivi”), senza confutazione puntuale della sequenza notificatoria e dei numeri/atti specificamente indicati e prodotti da AdER. Pertanto, non risultano integrati i presupposti per dichiarare prescritto il credito.
Il ricorrente invoca vizi del procedimento notificatorio;
tuttavia, la censura non si correla, in modo specifico,
a singole irregolarità concrete (ad es. errori di indirizzo, inesistenza della relata, mancanza assoluta di attestazioni), limitandosi a un disconoscimento generalizzato.
Per contro, AdER allega la presenza in atti delle relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi e, pertanto, la doglianza non supera il vaglio di specificità e prova necessario per travolgere l'intimazione impugnata.
Ne deriva che, per la parte ammissibile, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore della sola parte costituita,
Agenzia delle Entrate – CO per l'ammontare liquidato in dispositivo.
Nulla si dispone nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13425/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230119209024000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160078661874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259011887707000 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259011887707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato solo parzialmente, (limitando l'oggetto alle partite riferite a tassa automobilistica aventi quale ente creditore la Regione Campania, escludendo espressamente dall'impugnazione la cartella relativa ai canoni radioaudizione) l'intimazione n. 07120259011887707/000, con riferimento alle sottostanti cartelle:
• cartella n. 07120230119209024000, importo € 103,63;
• cartella n. 07120160078661874000, importo € 252,76.
Il ricorrente ha dedotto: la prescrizione triennale della tassa automobilistica, assumendo che le pretese sarebbero “risalenti al 2011 e 2013” e che, alla data dell'intimazione (24.06.2025), sarebbero decorsi ampiamente i termini senza validi atti interruttivi;
ha altresì dichiarato di disconoscere la ricezione di qualsiasi atto richiamato nell'intimazione. Afferma l'esistenza di vizi del procedimento notificatorio degli atti presupposti e/o degli atti interruttivi, invocando giurisprudenza di legittimità a sostegno della necessità di corretta notificazione degli atti della riscossione;
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito, la nullità/inammissibilità del ricorso per irregolare instaurazione del contraddittorio, deducendo criticità di deposito/visibilità sul SIGIT e modalità di notifica “differita” delle parti;
l'inammissibilità (o, in subordine, la necessità di integrazione del contraddittorio) ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992
(come modificato), in relazione alla cartella n. 07120130119209024000, indicata da AdER come avente ad oggetto TARES con ente impositore Comune di Castellammare di Stabia, osservando che, in presenza di vizi di notifica dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso, il ricorso deve essere proposto verso entrambi i soggetti.
Nel merito, AdER ha contestato la prescrizione, deducendo che il termine risulta interrotto da ulteriori atti correttamente notificati, tra cui:
• avviso di intimazione n. 07120229018603267000 notificato il 15.05.2023;
• preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500001790000 notificato il 14.01.2016; • ulteriore preavviso di fermo notificato il 04.12.2018.
AdER ha inoltre elencato la documentazione prodotta, comprendente estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi (ivi inclusa l'intimazione oggetto di causa).
Dagli atti disponibili non risulta costituzione della Regione Campania.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in parte qua e, per il resto, è infondato e va rigettato.
AdER ha dedotto che tra le partite richiamate dall'intimazione vi è la cartella n. 07120130119209024000, avente ad oggetto TARES e quindi riferibile ad ente impositore diverso dalla Regione Campania (Comune di Castellammare di Stabia), con conseguente applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, secondo cui, in caso di vizi di notificazione eccepiti riguardo ad atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In mancanza (agli atti disponibili) dell'evocazione/integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune quale ente impositore della partita TARES, il ricorso deve ritenersi inammissibile limitatamente a tale pretesa, ovvero, comunque, improcedibile per mancata regolare instaurazione del contraddittorio necessario.
Quanto alle partite che il ricorrente indica come tassa automobilistica (enti creditori Regione Campania), la doglianza di prescrizione triennale non può essere accolta.
Il ricorrente assume che le annualità siano “2011 e 2013” e che non vi siano stati atti interruttivi, disconoscendo la ricezione di atti precedenti. Tuttavia, AdER ha prodotto e specificamente indicato plurimi atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione, tra cui:
• preavvisi di fermo (2016 e 2018);
• successiva intimazione del 2023; oltre alle relate di notifica delle cartelle sottese e dell'intimazione oggi impugnata.
È principio pacifico che la prescrizione è interrotta da atti di costituzione in mora e richieste di pagamento che pervengano al debitore con modalità idonee a determinare conoscenza legale, sicché, in presenza di documentazione notificatoria degli atti interruttivi, il decorso del termine non può ritenersi maturato.
Nel caso di specie, la deduzione del ricorrente resta meramente assertiva (“non ho mai ricevuto atti interruttivi”), senza confutazione puntuale della sequenza notificatoria e dei numeri/atti specificamente indicati e prodotti da AdER. Pertanto, non risultano integrati i presupposti per dichiarare prescritto il credito.
Il ricorrente invoca vizi del procedimento notificatorio;
tuttavia, la censura non si correla, in modo specifico,
a singole irregolarità concrete (ad es. errori di indirizzo, inesistenza della relata, mancanza assoluta di attestazioni), limitandosi a un disconoscimento generalizzato.
Per contro, AdER allega la presenza in atti delle relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi e, pertanto, la doglianza non supera il vaglio di specificità e prova necessario per travolgere l'intimazione impugnata.
Ne deriva che, per la parte ammissibile, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore della sola parte costituita,
Agenzia delle Entrate – CO per l'ammontare liquidato in dispositivo.
Nulla si dispone nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.