CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LU OR - Presidente - Sent. n. sez. 2168/2024 AT SA UP – 02/12/2024 IA EN ME R.G.N. 32112/2024 TI IO EL UO - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da CR GI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 7 novembre 2023 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale originariamente contestatogli, confermando la responsabilità per gli ulteriori reati di bancarotta fraudolenta documentale specifica e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per avere, nella sua qualità di amministratore unico della GMC s.r.l. (dichiarata fallita il 19 dicembre 2017), sottratto i libri e le altre scritture contabili, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, e concorso a Penale Sent. Sez. 5 Num. 578 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/12/2024 2 cagionare, con dolo, attraverso l’omissione sistematica del pagamento di imposte e contributi previdenziali, il fallimento della società da lui amministrata. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi di censura, attinenti, il primo, alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e, il secondo, all’aggravante contestata;
nulla viene dedotto con riferimento alla bancarotta impropria da operazioni dolose. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e deduce che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente indicato gli elementi logici e fattuali dai quali dedurre la specifica intenzione di arrecare, attraverso la sottrazione delle scritture contabili, un pregiudizio ai creditori, procurandosi, parallelamente, un vantaggio. La Corte territoriale, sostiene la difesa, non avrebbe considerato come l’imputato, in epoca coeva al fallimento, fosse stato attinto da misura cautelare e, una volta libero, si fosse trasferito all’estero. Cosicché l’unica richiesta inoltrata al curatore sarebbe stata comunicata presso un indirizzo ove il medesimo non era più reperibile. Dedurre l’esistenza di un intento fraudolento in capo al ricorrente dalla sola impossibilità di ricostruire la consistenza attiva confligge con le emergenze istruttorie e, in particolare, con la mancata insinuazione dei fornitori nello stato passivo formato dal curatore. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla sussistenza dell’aggravante contestata, ritenuta dalla Corte territoriale nonostante la particolare tenuità del fatto e senza alcuna valutazione della diminuzione globale che la condotta posta in essere avrebbe provocato alla massa attiva destinata al riparto. 1. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con lo specifico impianto argomentativo offerto nella sentenza impugnata. Va premesso che il ricorrente è stato tratto a giudizio per aver sottratto i libri contabili della società da lui amministrata al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto, rendendo, così, impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari. Formulata in questi termini, essendo chiaramente indicata la condotta che caratterizza la fattispecie (la fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari), peraltro concordemente ritenuta da entrambi i giudici di merito e non contestata dal ricorrente nella sua oggettività, la contestazione deve intendersi riferita alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, nonostante 3 l’incoerente successivo riferimento alla “impossibilità di una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”; inciso non solo del tutto irrilevante, ma anche oggettivamente tautologico, comportando, in sé, la condotta materiale contestata, la logica impossibilità della prospettata ricostruzione. Ciò considerato, il reato, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630) Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò considerato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha chiaramente indicato la specifica finalizzazione della condotta posta in essere dando atto, sotto il profilo oggettivo, che le scritture contabili non sono state mai consegnate al curatore e l'imputato non ha mai indicato ove esse fossero o comunque quale fosse stata la loro sorte e, sotto il profilo soggettivo, che tale silenzio, valutato alla luce della parallela contestazione bancarotta impropria, ha rappresentato, nella prospettazione offerta dalla Corte territoriale, un dato indiziario significativo dal quale dedurre il fine specifico avuto di mira dall’amministratore (ledere i creditori della società). Tanto più alla luce delle significative anomalie della cessione originariamente contestata a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale (poi esclusa dalla stessa Corte territoriale) ove non venivano indicati i beni oggetto del trasferimento. Dato che, se letto alla luce della mancata disponibilità del libro degli inventari, ha reso impossibile individuare quali beni siano stati oggetto della predetta cessione e quale fosse l’effettiva consistenza patrimoniale della società. Per cui, nonostante non abbia condotto all’accertamento di una specifica responsabilità penale, è elemento che ben può essere utilizzato, sotto il profilo logico, ai fini che in questa sede rilevano. 4 Ebbene, la motivazione, in sé, non è né manifestamente illogica, né, in assenza di contrarie deduzioni, contraddittoria (e, pertanto, non è sindacabile in questa sede) e, comunque, con essa il ricorrente non si confronta. Né rileva la circostanza (invocata dalla difesa) che la documentazione non fosse stata (ritualmente) richiesta dal curatore. L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto (i soli bilanci e la situazione patrimoniale economica e contabile aggiornata e le scritture contabili obbligatorie) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15 l. fall.; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16 l. fall.), la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (art. 2220 cod. civ.), in quanto strumentale alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alla successiva liquidazione;
attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. 600/73. E che tale obbligo discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. 2. Il secondo motivo di censura è, invece, radicalmente eccentrico rispetto alla contestazione. Va premesso che al ricorrente è contestata l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., per aver commesso più fatti di bancarotta. Un’aggravante che, per la sua oggettività (riferita alla sussistenza di una pluralità di condotte commesse all’interno del medesimo fallimento), prescinde da ogni valutazione in ordine gravità o tenuità del danno arrecato (viceversa proprio delle ulteriori circostanze, aggravanti o attenuanti, indicate nella medesima previsione normativa). Cosicché l’asserita omessa valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, al rapporto 5 tra fallito e creditore, ad eventuali singole operazioni commerciali o speculative o, in ultimo, alla diminuzione globale che il comportamento del fallito avrebbe provocato la massa attiva, rappresentano dati fattuali del tutto irrilevanti rispetto alla prospettazione accusatoria e a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Tanto più che l’invocata rideterminazione della pena confligge con una quantificazione erronea del trattamento sanzionatorio che ha irrogato una pena di anni due a fronte di un minimo edittale di anni tre di reclusione, nonostante il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente EL UO LU OR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale originariamente contestatogli, confermando la responsabilità per gli ulteriori reati di bancarotta fraudolenta documentale specifica e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per avere, nella sua qualità di amministratore unico della GMC s.r.l. (dichiarata fallita il 19 dicembre 2017), sottratto i libri e le altre scritture contabili, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, e concorso a Penale Sent. Sez. 5 Num. 578 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/12/2024 2 cagionare, con dolo, attraverso l’omissione sistematica del pagamento di imposte e contributi previdenziali, il fallimento della società da lui amministrata. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi di censura, attinenti, il primo, alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e, il secondo, all’aggravante contestata;
nulla viene dedotto con riferimento alla bancarotta impropria da operazioni dolose. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e deduce che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente indicato gli elementi logici e fattuali dai quali dedurre la specifica intenzione di arrecare, attraverso la sottrazione delle scritture contabili, un pregiudizio ai creditori, procurandosi, parallelamente, un vantaggio. La Corte territoriale, sostiene la difesa, non avrebbe considerato come l’imputato, in epoca coeva al fallimento, fosse stato attinto da misura cautelare e, una volta libero, si fosse trasferito all’estero. Cosicché l’unica richiesta inoltrata al curatore sarebbe stata comunicata presso un indirizzo ove il medesimo non era più reperibile. Dedurre l’esistenza di un intento fraudolento in capo al ricorrente dalla sola impossibilità di ricostruire la consistenza attiva confligge con le emergenze istruttorie e, in particolare, con la mancata insinuazione dei fornitori nello stato passivo formato dal curatore. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla sussistenza dell’aggravante contestata, ritenuta dalla Corte territoriale nonostante la particolare tenuità del fatto e senza alcuna valutazione della diminuzione globale che la condotta posta in essere avrebbe provocato alla massa attiva destinata al riparto. 1. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con lo specifico impianto argomentativo offerto nella sentenza impugnata. Va premesso che il ricorrente è stato tratto a giudizio per aver sottratto i libri contabili della società da lui amministrata al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto, rendendo, così, impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari. Formulata in questi termini, essendo chiaramente indicata la condotta che caratterizza la fattispecie (la fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari), peraltro concordemente ritenuta da entrambi i giudici di merito e non contestata dal ricorrente nella sua oggettività, la contestazione deve intendersi riferita alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, nonostante 3 l’incoerente successivo riferimento alla “impossibilità di una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”; inciso non solo del tutto irrilevante, ma anche oggettivamente tautologico, comportando, in sé, la condotta materiale contestata, la logica impossibilità della prospettata ricostruzione. Ciò considerato, il reato, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630) Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò considerato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha chiaramente indicato la specifica finalizzazione della condotta posta in essere dando atto, sotto il profilo oggettivo, che le scritture contabili non sono state mai consegnate al curatore e l'imputato non ha mai indicato ove esse fossero o comunque quale fosse stata la loro sorte e, sotto il profilo soggettivo, che tale silenzio, valutato alla luce della parallela contestazione bancarotta impropria, ha rappresentato, nella prospettazione offerta dalla Corte territoriale, un dato indiziario significativo dal quale dedurre il fine specifico avuto di mira dall’amministratore (ledere i creditori della società). Tanto più alla luce delle significative anomalie della cessione originariamente contestata a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale (poi esclusa dalla stessa Corte territoriale) ove non venivano indicati i beni oggetto del trasferimento. Dato che, se letto alla luce della mancata disponibilità del libro degli inventari, ha reso impossibile individuare quali beni siano stati oggetto della predetta cessione e quale fosse l’effettiva consistenza patrimoniale della società. Per cui, nonostante non abbia condotto all’accertamento di una specifica responsabilità penale, è elemento che ben può essere utilizzato, sotto il profilo logico, ai fini che in questa sede rilevano. 4 Ebbene, la motivazione, in sé, non è né manifestamente illogica, né, in assenza di contrarie deduzioni, contraddittoria (e, pertanto, non è sindacabile in questa sede) e, comunque, con essa il ricorrente non si confronta. Né rileva la circostanza (invocata dalla difesa) che la documentazione non fosse stata (ritualmente) richiesta dal curatore. L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto (i soli bilanci e la situazione patrimoniale economica e contabile aggiornata e le scritture contabili obbligatorie) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15 l. fall.; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16 l. fall.), la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (art. 2220 cod. civ.), in quanto strumentale alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alla successiva liquidazione;
attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. 600/73. E che tale obbligo discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. 2. Il secondo motivo di censura è, invece, radicalmente eccentrico rispetto alla contestazione. Va premesso che al ricorrente è contestata l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., per aver commesso più fatti di bancarotta. Un’aggravante che, per la sua oggettività (riferita alla sussistenza di una pluralità di condotte commesse all’interno del medesimo fallimento), prescinde da ogni valutazione in ordine gravità o tenuità del danno arrecato (viceversa proprio delle ulteriori circostanze, aggravanti o attenuanti, indicate nella medesima previsione normativa). Cosicché l’asserita omessa valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, al rapporto 5 tra fallito e creditore, ad eventuali singole operazioni commerciali o speculative o, in ultimo, alla diminuzione globale che il comportamento del fallito avrebbe provocato la massa attiva, rappresentano dati fattuali del tutto irrilevanti rispetto alla prospettazione accusatoria e a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Tanto più che l’invocata rideterminazione della pena confligge con una quantificazione erronea del trattamento sanzionatorio che ha irrogato una pena di anni due a fronte di un minimo edittale di anni tre di reclusione, nonostante il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente EL UO LU OR