Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4451/2023
Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Vincenzo
Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta al n.4451 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione all'udienza cartolare dell'19.12.2024 come da ordinanza resa in data 27.12.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Marconi Parte_1
n.13, presso lo studio dell'avv. Marco Bocca dal quale è rappresentato e difeso come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Portici alla via G. Ammandola n.10 presso lo studio dell'avv.
Antonio Troiano dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a rogito del Notaio allegata alla comparsa di costituzione e risposta del Persona_1
presente grado;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5448/2023 del Giudice di Pace di Gragnano
1
Conclusioni: all'udienza cartolare indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da rispettive note di deposito con assegnazione della causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellante, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. nella intestata qualità di F.G.V.S., per ivi sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'evento, al risarcimento dei danni patiti per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 18.09.2019 alle ore 12:10 circa nel Comune di Gragnano , alla via Castellammare.
Assumeva l'attore in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, stava percorrendo alla guida della propria bicicletta la predetta strada, in discesa, mantenendo il lato destro della stessa allorquando, in prossimità della farmacia “Sant'Anna”, rimaneva vittima di un sinistro causato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto, di colore chiaro, il quale sopraggiungendo da tergo, nell'intento di sorpassarlo, non si avvedeva della presenza di esso istante e lo tamponava facendolo rovinare al suolo unitamente alla bicicletta con la parte destra del corpo.
Deduceva ancora l'istante che il conducente dell'autovettura subito dopo l'investimento si allontanava repentinamente omettendo di prestare il necessario soccorso e senza consentire la sua identificazione personale né quella del mezzo investitore.
Allegava l'attore che a seguito di tale sinistro stradale, subiva lesioni personali per le quali si recava presso il Presidio ospedaliero di Castellammare -Gragnano dell'Asl NA3Sud ove, ricevute le prime cure , veniva dimesso con la seguente diagnosi “Ferita del ginocchio, della gamba (esclusa la coscia) e della caviglia senza menzione di complicazioni”; veniva infine giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale come da certificazione medica che allegava (cfr. referto ospedaliero n.46451/2019 del 18.09.2019 delle ore 12:27 nonché certificazione medica a firma del dott. del Persona_2
31.10.2019 entrambi acclusi alla produzione attorea del primo grado del giudizio).
La compagnia nella intestata qualità, nel costituirsi in giudizio Controparte_1 impugnava l'assunto attoreo e nel merito concludeva per il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto;
in subordine, per il riconoscimento di un
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concorso di colpa ex art.2054 co.2 c.c. con conseguente riduzione percentuale del danno risarcibile.
Indi, instaurato il contraddittorio, raccolta la prova orale mediante l'escussione all'udienza del 13.07.2022 di un unico teste presentato da parte attrice sig. , il Giudice di Parte_2
Pace di Gragnano in persona della dott.ssa Ranieri, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 07.09.2022 e di cui alle rispettive comparse conclusionali riservava la causa in decisione.
Con sentenza n.5448 emessa in data 07.09.2022 depositata in data 27.04.2023 e pubblicata il
14.09.2023 il giudice di pace di Gragnano – in persona della dott.ssa Ranieri- nell'ambito del procedimento civile recante RG. n. 926/2021, rigettava la domanda attorea per carenza di prova circa il verificarsi dell'evento come dedotto in lite e regolava di conseguenza le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza non notificata, con atto di citazione notificato in data
27.09.2023 all'indirizzo pec del difensore della compagnia assicurativa costituito in primo grado proponeva appello deducendone l'arbitraria ed erronea Parte_1
interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto in relazione al sinistro oggetto di lite e per l'effetto condannarsi la compagnia appellata n.q di
F.G.V.S., al risarcimento in suo favore dei danni patiti per le lesioni personali riportate e quantificati nell'importo pari ad euro 3.214,30 o nella diversa misura ritenuta di giustizia con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva tardivamente con propria comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 04.01.2024 l'odierna compagnia appellata nella intestata qualità di la quale, CP_2 resistendo alle avverse difese, previa eccezione di nullità ed inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.162 e 342 c.p.c. nonché di sua inammissibilità ex art.348bis c.p.c., concludeva nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Radicatasi la lite innanzi al giudice dott.ssa Carpinelli, all'udienza cartolare di prima comparizione del 09.01.2024 il giudicante, sulle note depositate da entrambe le parti del giudizio tenuto conto altresì dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, rinviava la causa per la decisione all'udienza cartolare del 19.12.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art.352 c.p.c. per il deposito delle comparse
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conclusionali e di quelle di replica come da ordinanza resa in data 10.01.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza.
Indi, subentrato l'odierno decidente nella trattazione del presente giudizio a seguito del trasferimento del precedente giudicante alla sezione prima di codesto tribunale – giusto decreto presidenziale n.99/24 -, sulle conclusioni come precisate dalle parti tenuto conto delle comparse conclusionali e memoria di replica tempestivamente depositate, quest'ultima soltanto da parte del difensore della compagnia assicurativa n.q., lo scrivente, sulle note depositate da ambo le parti, introitava la causa a sentenza come da ordinanza resa in data
27.12.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024.
2. In rito.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del
16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Nel merito
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3.1. Sulla arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie – sulla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. – Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697c.c.
I motivi di censura da trattarsi congiuntamente in quanto tutti attinenti alla erronea valutazione del materiale probatorio ed in particolare alla valutazione della prova orale come operata dal giudice di prime cure, sono infondati e come tali devono essere rigettati nei termini che seguono.
Infondate sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, parte appellante si duole che la impugnata sentenza sarebbe affetta da illogicità ed incongruenze in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il fatto storico così come descritto nell'atto introduttivo non potendo ritenersi idonea a superare i dubbi emersi in ordine all'autentica veridicità dei fatti descritti, la prova orale raccolta nel corso del giudizio perché generica e contraddittoria.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'adito tribunale non può che condividere la valutazione della prova testimoniale (unico teste) effettuata dal giudice di prime cure confermando in tal sede il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della spiegata domanda risarcitoria e ciò alla luce anche di ulteriori argomentazioni come di seguito esplicitate.
Invero, per quanto attiene alla deposizione testimoniale, appare evidente come il giudice di pace l'abbia correttamente valutata al fine di pervenire ad un giudizio di inattendibilità del testimone escusso basato sulla valutazione della sua genericità in relazione alla intera dinamica del sinistro come dedotta dall'attore in primo grado ritenendo per l'effetto non assolto da parte del danneggiato il rigoroso onere probatorio previsto in tema di azioni di risarcimento contro il Fondo di garanzia Vittime della Strada.
Sul punto, occorre ribadire come nelle fattispecie risarcitorie nelle quali è coinvolto il Fondo di garanzia Vittime della strada, l'accertamento dello svolgimento del sinistro assume pregnanza probatoria particolarmente elevata, trattandosi per lo più di sinistri nei quali non vi è alcuna controparte effettiva che possa dunque resistere in maniera completa alla avversa pretesa, di tal che si devono osservare le più ampie cautele onde pervenire ad un giudizio pieno e confortato da elementi chiari di riscontro.
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In particolare , con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del secondo costante giurisprudenza di legittimità, “l'intervento CP_2
del Fondo di Garanzia per le vittime della strada previsto dalla L.n.990/69, art.19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell'art.2697 cc e 100cpc. Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa ((esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ( per il quale peraltro sia sussistente l'obbligo di assicurazione) e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass.civ. n.12304/2005; n.10484/2001; n.10762/1992).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, “ al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “ eccesivo” rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” ( cfr. cass.civ. n.24449 del 2005).
Con riferimento poi alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che “ in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del
1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione
o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza
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della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” ( da ultimo Cass. Civ. VI sez. ord.n.21983 del 12 luglio 2022; Cass. Civ. 9873 del 2021).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie i motivi di doglianza articolati dall'odierno appellante debbano essere rigettati atteso che sussistono una serie di argomenti ulteriori rispetto a quelli esplicitati dal giudice di prime cure idonei ad avvalorare il giudizio di inattendibilità del teste escusso.
In particolare, il tribunale ritiene – come detto- di poter condividere la valutazione di complessiva inattendibilità delle prove, offerte in primo grado dalla parte attorea, operata dal giudice di prime cure.
Orbene, ritiene lo scrivente che dall'istruttoria in atti non risulta provato l'incidente con le modalità descritte e comunque non risulta rigorosamente provato che l'attore in primo grado non sia riuscito ad identificare il presunto responsabile ( cfr. cass.civ. sez.II n.18881 del
07.09.2007).
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure nel caso in esame viene in rilievo la genericità della deposizione resa dal teste, il quale, dichiarando di aver assistito al sinistro de quo, in sede di sua escussione si limitava a riferire che l'urto avveniva a causa di un'auto di colore chiaro, senza però indicarne il modello né le dimensioni. Il teste poi nulla riferiva in ordine alla velocità di guida dall'autovettura danneggiante al momento del presunto tamponamento né tantomeno lo stesso riferiva il lato di caduta al suolo del danneggiato unitamente alla propria bicicletta o di una qualche manovra di emergenza azionata dal velocipede.
A ciò si aggiunga, a parere del tribunale, che il suo narrato in merito al suo punto di osservazione rispetto al dedotto incidente (“… mi trovavo a piedi in Gragnano alla via
Castellammare nei pressi della farmacia…preciso che rispetto al punto del sinistro ero a circa cinque metri dallo stesso” ) deve ritenersi in ogni caso privo di riscontri attesa la mancata produzione da parte dell'odierna appellante di rilievi fotografici ritraenti il luogo del dedotto sinistro che, se allegati, avrebbero certamente consentito al giudicante di valutare la sua corretta visuale.
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso,
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sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729, che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che
l'onere probatorio dell'attore non sia stato correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare l'obbligazione risarcitoria a carico dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (da ultimo
Corte appello Napoli sez. IV, 18/02/2020, n.740).
Nel caso in esame poi, deve rilevarsi come a confermare l'incertezza del quadro istruttorio vi
è anche l'omessa denunzia o querela contro ignoti all'autorità giudiziaria, non essendo idonea la mera dichiarazione di “omissione di soccorso” resa dall'odierno appellante al pronto soccorso di Castellammare di Stabia di cui al referto ospedaliero n.46451/2019 del
18.09.2019, atteso che la stessa appare priva di elementi certi (modalità e circostanze del sinistro) riconducibili all'evento come prospettato nella domanda introduttiva.
Deve poi rilevarsi come le lesioni che l'odierno appellante ha dedotto di aver riportato
(“Ferita del ginocchio, della gamba (esclusa la coscia) e della caviglia senza menzione di complicazioni”) e di cui al referto ospedaliero versato in atti - per le quali peraltro non risultano essere stati effettuati accertamenti di tipo strumentale- , non possano ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico del danneggiato stesso, la radicale impossibilità di effettuare tempestivamente ovvero, in tempi comunque ragionevoli le suddette segnalazioni alle competenti autorità di polizia.
A confermare la insufficienza del quadro probatorio vi è poi la mancata indicazione delle generalità del teste oculare finanche nelle lettere di costituzione in mora inviate alla compagnia appellata nella intestata qualità ( cfr. messe in mora in atti).
L'omessa indicazione del testimone nel referto anzidetto e nelle lettere di messa in mora con conseguente impossibilità da parte del tribunale di valutarne la rilevanza in termini di riscontro, unitamente all'ulteriore dato rappresentato dalla mancata indicazione delle generalità del medesimo teste finanche nell'atto di citazione, rappresentano circostanze che incidono significativamente sulla valutazione di attendibilità del teste e conseguentemente sulla veridicità della dinamica del sinistro da esso riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e di buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite.
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Né tantomeno risulta allegata né dimostrata da parte del danneggiato alcuna circostanza valevole a spiegare le ragioni dell'impossibilità di comunicare immediatamente all' di CP_3 indicare nella lettera stragiudiziale o nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il nominativo del testimone escusso. E ciò, benché dall'istruttoria espletata sia emerso come il teste escusso fosse individuato ed agevolmente identificabile sin dal giorno Pt_2 dell'evento dedotto in giudizio (il teste, escusso all'udienza del 13.07.2022, riferiva di aver lasciato il proprio recapito telefonico al danneggiato rendendosi di fatto disponibile per una eventuale testimonianza).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali richiamati in merito all'onere della prova ed alla necessaria rigorosità della stessa deve ritenersi non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e soprattutto la sua addebitabilità alla condotta dolosa o colposa del conducente di un mezzo non identificato.
In definitiva, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie che consentano di ritenere addebitabile alla condotta del conducente non identificato i danni subiti dall'odierno appellante deve ritenersi che quest'ultimo non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, con conseguente necessario rigetto dei motivi di gravame.
4. Sulle spese di lite.
Ricorrono motivi di equità sostanziale per l'integrale compensazione, fra le parti, dellke spese del presente grado.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado;
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3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_3 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.1.2025
Il giudice
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