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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. RA IC Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. IC GU Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7781 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nata in [...] in data [...] (difesa Parte_1
dall'Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 03/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 19/06/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso Parte_1
dal Questore di Palermo del 26/04/2024, notificato all'interessata in data 21/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadina proveniente dal Perù; CP_1 di avere lasciato il Paese d'origine in considerazione della crisi politica ivi presente e di essere arrivata in Italia in data 02/10/2022, insieme al marito e alla madre, per raggiungere la suocera, che risiede e lavora a dal 2010; di avere vissuto CP_1 ininterrottamente sul territorio nazionale da allora, senza mai fare rientro nel Paese
d'origine; di avere avuto una figlia, , nata a Persona_1
in data 13/11/2022; che il nucleo familiare ha avviato in Italia un solido CP_1 percorso di integrazione socio-economica e culturale, coltivando rapporti umani e professionali e vivendo presso un immobile condotto in locazione dal marito;
che quest'ultimo svolge regolare attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con le mansioni di domestico e di colf/badante; che anche la madre svolge regolare attività lavorativa, a tempo indeterminato, con le mansioni di colf/badante; di contribuire, con il proprio lavoro casalingo, ai bisogni della propria famiglia e a soddisfare le esigenze, morali e materiali, della figlia minore;
di non avere più alcun riferimento familiare nel Paese d'origine, atteso che l'intero nucleo familiare
– composto dal marito, dalla figlia minore, dalla madre e dalla suocera – risiede sul territorio nazionale;
e di temere, in caso di rimpatrio, la disgregazione del proprio nucleo familiare, oltreché una lesione delle proprie legittime aspettative.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”. 3. Scaduto il termine del 03/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023). Di recente, infatti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, occorre precisare che l'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare della stessa, la quale ha raggiunto l'Italia in data 02/10/2022, in stato di gravidanza e unitamente al marito e alla madre, al fine di ricongiungersi con la suocera, ed ha in seguito avuto una figlia,
, nata a [...] [...], come si Persona_1 CP_1 evince dal permesso di soggiorno della minore depositato in atti (cfr. all. 6 al ricorso).
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “…uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n. 18188 del
01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
Peraltro, il nucleo familiare, composto dalla ricorrente, dal marito, dalla figlia minore, dalla madre e dalla suocera, ha avviato un proficuo percorso di integrazione nel contesto sociale e lavorativo italiano, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 2,3,4,17,18 al ricorso) e, segnatamente dalla documentazione prodotta relativamente all'attività lavorativa sia della madre, Parte_2
– la quale svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “
[...] Per_2
”, presso la propria abitazione sita in , viale Margherita Di Savoia
[...] CP_1
n.87 (in cui è peraltro ospite dall'11/03/2023), con la qualifica di badante, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 06/07/2023, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico e dalla dichiarazione di ospitalità depositate in atti (cfr. all. 15 e 16 al ricorso) – che del marito,
[...]
. Parte_3
La ricorrente ha, infatti, documentato che il marito, Parte_3
ha svolto alle dipendenze di “
[...] CP_3
”, presso la propria abitazione sita in , via Roma n. 443, con la
[...] CP_1
qualifica di colf, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dall'01/07/2024 al 31/12/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico (all. note del 24/02/2025); che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “
[...]
”, presso la propria abitazione sita in , via Parte_4 CP_1
Niobe n.18, con la qualifica di colf, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/06/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico e dalle buste paga relative al periodo dal giugno 2024 a gennaio
2025 depositata in atti (cfr. all. 13 al ricorso;
all. note del 24/02/2025); che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, presso la propria Parte_5 abitazione sita in , viale Margherita Di Savoia n. 87, con la qualifica di colf, in CP_1
forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/06/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico, dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga relative al periodo dal giugno 2024 a gennaio 2025 depositate in atti (cfr. all. 14 al ricorso;
all. note del 24/02/2025); e che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, presso la propria Persona_3 abitazione sita in , via Antigone n.20, con la qualifica di colf, in forza di CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/07/2025, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico depositata in atti (cfr. all. note del
03/10/2025). La richiedente ha depositato, inoltre, un contratto d'affitto libero ad uso abitativo, intestato al marito e regolarmente registrato, per un immobile sito in , alla via CP_1
RN IL n. 108, decorrente dal 01/08/2023 al 31/07/2027 (cfr. all. 12 al ricorso).
Inoltre, deve ritenersi che la ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare della stessa, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento della ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di Parte_1
, sopra meglio generalizzata, al rilascio del permesso di
[...]
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IC GU RA IC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. RA IC Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. IC GU Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7781 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nata in [...] in data [...] (difesa Parte_1
dall'Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 03/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 19/06/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso Parte_1
dal Questore di Palermo del 26/04/2024, notificato all'interessata in data 21/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadina proveniente dal Perù; CP_1 di avere lasciato il Paese d'origine in considerazione della crisi politica ivi presente e di essere arrivata in Italia in data 02/10/2022, insieme al marito e alla madre, per raggiungere la suocera, che risiede e lavora a dal 2010; di avere vissuto CP_1 ininterrottamente sul territorio nazionale da allora, senza mai fare rientro nel Paese
d'origine; di avere avuto una figlia, , nata a Persona_1
in data 13/11/2022; che il nucleo familiare ha avviato in Italia un solido CP_1 percorso di integrazione socio-economica e culturale, coltivando rapporti umani e professionali e vivendo presso un immobile condotto in locazione dal marito;
che quest'ultimo svolge regolare attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con le mansioni di domestico e di colf/badante; che anche la madre svolge regolare attività lavorativa, a tempo indeterminato, con le mansioni di colf/badante; di contribuire, con il proprio lavoro casalingo, ai bisogni della propria famiglia e a soddisfare le esigenze, morali e materiali, della figlia minore;
di non avere più alcun riferimento familiare nel Paese d'origine, atteso che l'intero nucleo familiare
– composto dal marito, dalla figlia minore, dalla madre e dalla suocera – risiede sul territorio nazionale;
e di temere, in caso di rimpatrio, la disgregazione del proprio nucleo familiare, oltreché una lesione delle proprie legittime aspettative.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”. 3. Scaduto il termine del 03/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023). Di recente, infatti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, occorre precisare che l'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare della stessa, la quale ha raggiunto l'Italia in data 02/10/2022, in stato di gravidanza e unitamente al marito e alla madre, al fine di ricongiungersi con la suocera, ed ha in seguito avuto una figlia,
, nata a [...] [...], come si Persona_1 CP_1 evince dal permesso di soggiorno della minore depositato in atti (cfr. all. 6 al ricorso).
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “…uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n. 18188 del
01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
Peraltro, il nucleo familiare, composto dalla ricorrente, dal marito, dalla figlia minore, dalla madre e dalla suocera, ha avviato un proficuo percorso di integrazione nel contesto sociale e lavorativo italiano, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 2,3,4,17,18 al ricorso) e, segnatamente dalla documentazione prodotta relativamente all'attività lavorativa sia della madre, Parte_2
– la quale svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “
[...] Per_2
”, presso la propria abitazione sita in , viale Margherita Di Savoia
[...] CP_1
n.87 (in cui è peraltro ospite dall'11/03/2023), con la qualifica di badante, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 06/07/2023, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico e dalla dichiarazione di ospitalità depositate in atti (cfr. all. 15 e 16 al ricorso) – che del marito,
[...]
. Parte_3
La ricorrente ha, infatti, documentato che il marito, Parte_3
ha svolto alle dipendenze di “
[...] CP_3
”, presso la propria abitazione sita in , via Roma n. 443, con la
[...] CP_1
qualifica di colf, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dall'01/07/2024 al 31/12/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico (all. note del 24/02/2025); che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “
[...]
”, presso la propria abitazione sita in , via Parte_4 CP_1
Niobe n.18, con la qualifica di colf, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/06/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico e dalle buste paga relative al periodo dal giugno 2024 a gennaio
2025 depositata in atti (cfr. all. 13 al ricorso;
all. note del 24/02/2025); che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, presso la propria Parte_5 abitazione sita in , viale Margherita Di Savoia n. 87, con la qualifica di colf, in CP_1
forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/06/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico, dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga relative al periodo dal giugno 2024 a gennaio 2025 depositate in atti (cfr. all. 14 al ricorso;
all. note del 24/02/2025); e che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, presso la propria Persona_3 abitazione sita in , via Antigone n.20, con la qualifica di colf, in forza di CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall' 01/07/2025, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico depositata in atti (cfr. all. note del
03/10/2025). La richiedente ha depositato, inoltre, un contratto d'affitto libero ad uso abitativo, intestato al marito e regolarmente registrato, per un immobile sito in , alla via CP_1
RN IL n. 108, decorrente dal 01/08/2023 al 31/07/2027 (cfr. all. 12 al ricorso).
Inoltre, deve ritenersi che la ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare della stessa, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento della ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di Parte_1
, sopra meglio generalizzata, al rilascio del permesso di
[...]
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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