CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/08/2025, n. 28572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28572 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OM CO nato a [...] il [...] OM AN RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di LOCRI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28572 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 06/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri ha condannato MB ME e MB VA CE per il reato di cui all'art. 677, terzo comma, cod. pen., applicando a ciascuno la pena dell'ammenda di euro 309,00. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, avv. Tito Olindo Greco, deducendo tre motivi di appello di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo hanno chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen. - come risultante a seguito della depenalizzazione del primo e secondo comma, ad opera dell'art. 52 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - in riferimento all'art. 3 Cost. In particolare, la difesa ha evidenziato che precedentemente alla depenalizzazione i primi due commi dell'art. 677 cod. pen. prevedevano due fattispecie - base, in relazione alle quali la previsione di cui al terzo comma costituiva una circostanza aggravante che, attualmente, per effetto della modifica legislativa costituisce una fattispecie autonoma di reato. Secondo il difensore, dall'intervento di depenalizzazione sarebbe conseguita una disciplina irragionevole che, trasformando un'aggravante in fattispecie autonoma di reato, ha precluso la possibilità di operare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. La questione di costituzionalità, ad avviso della difesa, sarebbe del tutto sovrapponibile a quella affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 688, secondo comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione degli articoli 42 e 43 cod. pen. in relazione all'articolo 677 cod pen. In particolare, hanno eccepito che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla contravvenzione contestata, consistita nell' aver omesso, nella qualità di proprietari, di eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'immobile che versava in stato di abbandono, valutando erroneamente gli elementi emersi nel corso del giudizio dai 1 quali si sarebbe dovuto far discendere l'impossibilità, per ciascuno di loro, di provvedere alla riparazione dell'immobile o alla messa in sicurezza dello stesso. Con il motivo di ricorso si è evidenziato, in particolare, che proprio dalle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato risulta che la proprietà dell'immobile, costituente un rudere in pietra di oltre cento anni, è suddivisa tra numerosissime persone, molte delle quali decedute, sussistendo, inoltre, una oggettiva difficoltà nel rintracciare le altre;
e, si è osservato, che nel provvedimento censurato si dà altresì atto del fatto che ME MB aveva chiesto al sindaco di individuare e coinvolgere anche gli altri coobbligati al fine di rendere possibile un intervento sull'immobile, attesa la sua incapacità economica a sostenere i costi dei lavori per la messa in sicurezza. La difesa ha dedotto, altresì, che nel corso del giudizio è emerso che le quote di proprietà degli imputati era limitata ad una porzione infinitesimale dell'immobile ovvero circa il 2,50% ovvero 1/40 dello stesso. La concorrenza di tali elementi avrebbe dovuto indurre il giudice ad assolvere gli imputati per mancanza dell'elemento psicologico del reato configurandosi nella fattispecie una situazione di inesigibilità dell'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'ad 606 comma uno lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A sostegno del motivo di impugnazione in entrambi i ricorsi la difesa spende considerazioni identiche a quelle poste alla base del secondo motivo di ricorso. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampierí, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito evidenziate. 1.1. In via preliminare deve rilevarsi che i ricorrenti pongono identiche doglianze, potendo pertanto procedersi ad una trattazione congiunta dei motivi. 2. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno sollecitato il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen., in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost, assumendo l'irragionevolezza della scelta del legislatore che, depenalizzando le fattispecie incriminatrici di cui al primo 2 su\-- e al secondo comma e lasciando in vigore la sola previsione del terzo comma quale autonoma ipotesi di reato, impedirebbe al giudice di operare il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanza attenuanti. Questo Collegio non ritiene sussistere le condizioni per sollevare la dedotta questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale. Va ricordato che per effetto dell'intervento del legislatore del 1999, le precedenti pene dell'ammenda, stabilite in relazione ai primi due commi dell'art. 677 cod. pen., sono state sostituite con le sanzioni amministrative, di talché l'attuale formulazione della disposizione in esame punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 «MI proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo» (comma 1); e con la medesima sanzione punisce «chi, avendone l'obbligo omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione» (comma 2). La depenalizzazione non ha, invece, riguardato la fattispecie di cui al terzo comma, il quale stabilisce che «se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309». Tanto premesso, va rilevato che pur profilandosi come ammissibile il motivo di ricorso in questione che solleva per la prima volta innanzi alla Corte la questione di legittimità costituzionale (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023 dep. 21/02/2024 - Rv. 285954 - 02), va tuttavia rilevato che la questione è manifestamente infondata. Il fatto previsto al terzo comma, pur causalmente riconducibile alle violazioni amministrative, è diverso e più grave rispetto ai fatti - base descritti nei commi precedenti, in quanto è qualificato dall'esistenza di un pericolo alla incolumità delle persone. La fattispecie incriminatrice, dunque, sanziona penalmente l'omissione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo per le persone derivante da una costruzione che minacci rovina. La depenalizzazione delle sole prime due ipotesi - che non contemplano il pericolo per le persone - esprime una legittima scelta del legislatore in ordine a opzioni di politica criminale, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale secondo cui egli gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze n. 105 del 2025, 46 del 2024 e altre, ivi 3 4\J citate) e con il limite della non manifesta irragionevolezza (sentenze n. 83 del 2025, n. 86 del 2024, n. 207 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022 e n. 62 del 2021). La scelta di conservare la rilevanza penale della fattispecie in questione non è sovrapponibile a quella oggetto di esame della Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 688, secondo comma, del codice penale;
la disposizione dichiarata illegittima puniva con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. Nella fattispecie la Corte ebbe a rilevare che a seguito della depenalizzazione, (operata con la medesima legge n. 507 del 1999) del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, che puniva con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza», quella che in precedenza era una aggravante prevista al secondo comma, non era più riferita ad un reato base divenendo essa medesima una autonoma fattispecie di reato, con la conseguenza che incorreva nel reato di ubriachezza solo chi in passato avesse riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone;
chi invece tale condanna non avesse subito, anche se fosse stato condannato per reati di non minore gravità, rispondeva per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo. Come rilevato dal ricorrente, nell'occasione la Corte evidenziò l'incongruenza derivante dall'intervento di depenalizzazione in quanto una semplice circostanza aggravante era stata trasformata in elemento costitutivo del reato, tuttavia altro fu ritenuto il vulnus al principio di legalità della pena e di orientamento della pena all'emenda del condannato, ai sensi degli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.; nella sentenza, infatti, si affermò che «Rinvenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 del codice penale». 4 \K. Appare dunque evidente che il profilo evidenziato dal ricorrente in relazione alla preclusione della possibilità di operare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, nella fattispecie del reato di ubriachezza assumeva un rilievo differente rispetto alla fattispecie in esame. Al riguardo, nella sentenza n. 354 del 2002 la Corte evidenziò l'anomalia secondo la quale per effetto della depenalizzazione si delineava che «nel sistema attuale la possibilità di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto è fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicché non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall'applicare comunque la pena dell'arresto.» Ebbene, non può non rilevarsi come tale affermazione si era fondata sul presupposto che il primo e il secondo comma avessero ad oggetto uno stesso fatto - essere colto in stato di ubriachezza - che risultava aggravato - in violazione del principio di offensività che non ammette il reato d'autore - per il solo fatto di aver riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone. Risulta con evidenza che nella fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen., come sopra rilevato, la fattispecie autonoma di cui al terzo comma, si connota per essere distinta dalle ipotesi contemplate nei primi due commi, venendo in rilievo l'elemento del pericolo concreto per le persone derivante da una costruzione che minacci rovina e, dunque, un fatto diverso. In conclusione deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost. che sanzione penalmente l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina se da ciò deriva pericolo per le persone. 3. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che pongono identiche doglianze, sono infondati. Con motivazione puntuale e priva di vizi logici, il Tribunale di Locri ha fornito le ragioni della insussistenza di una condizione di inesigibilità dell'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti di provvedere alla riparazione dell'immobile o alla messa in sicurezza dello stesso. In particolare, posta la non contestata situazione di rovina dell'edificio, la sentenza impugnata ha in primo luogo escluso la inconsapevolezza da parte dei ricorrenti dello stato di abbandono dell'immobile pericolante evidenziando che gli 5 imputati risultano essere proprietari pro quota sin dal 1984 e che gli stessi fossero a conoscenza di dette condizioni di rovina, per essere stati avvisati dal La OS NF PA e per essere stata loro notificata l'ordinanza sindacale n. 11 del 7 agosto 2019 per la messa in sicurezza del rudere. La sentenza censurata, inoltre, ha rilevato come la circostanza che detta ordinanza non fosse stata notificata a tutti i comproprietari non fosse idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sul rilievo che l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari e a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione ed indipendentemente dall'adempimento degli altri comproprietari, in tal modo correttamente applicando il principio secondo cui su ogni singolo proprietario ricade l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa (Sez. 1 n. 50366 del 07/10/2019 Rv. 278081 - 01 Sez. 1, n. 21401 del 10/02/2009, Rv. 243663 - 01). La sentenza, inoltre, pur dando atto che ME MB ha dichiarato di essere disoccupato e di non essere in grado di far fronte alle spese necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile, non ha attribuito determinate rilievo a tale profilo, non risultando conseguita la prova dell'impossibilità di adempiere, in coerenza al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato in sentenza, secondo cui per andare esenti da responsabilità ciò che è sufficiente è intervenire sugli effetti anziché sulla causa delta rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo con opere provvisorie e comunque interdicendo l'accesso o il transito nelle zone pericolanti (Sez. 1, n. 25221 del 17/02/2012 Rv. 253097 - 01). 4. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28572 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 06/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri ha condannato MB ME e MB VA CE per il reato di cui all'art. 677, terzo comma, cod. pen., applicando a ciascuno la pena dell'ammenda di euro 309,00. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, avv. Tito Olindo Greco, deducendo tre motivi di appello di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo hanno chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen. - come risultante a seguito della depenalizzazione del primo e secondo comma, ad opera dell'art. 52 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - in riferimento all'art. 3 Cost. In particolare, la difesa ha evidenziato che precedentemente alla depenalizzazione i primi due commi dell'art. 677 cod. pen. prevedevano due fattispecie - base, in relazione alle quali la previsione di cui al terzo comma costituiva una circostanza aggravante che, attualmente, per effetto della modifica legislativa costituisce una fattispecie autonoma di reato. Secondo il difensore, dall'intervento di depenalizzazione sarebbe conseguita una disciplina irragionevole che, trasformando un'aggravante in fattispecie autonoma di reato, ha precluso la possibilità di operare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. La questione di costituzionalità, ad avviso della difesa, sarebbe del tutto sovrapponibile a quella affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 688, secondo comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione degli articoli 42 e 43 cod. pen. in relazione all'articolo 677 cod pen. In particolare, hanno eccepito che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla contravvenzione contestata, consistita nell' aver omesso, nella qualità di proprietari, di eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'immobile che versava in stato di abbandono, valutando erroneamente gli elementi emersi nel corso del giudizio dai 1 quali si sarebbe dovuto far discendere l'impossibilità, per ciascuno di loro, di provvedere alla riparazione dell'immobile o alla messa in sicurezza dello stesso. Con il motivo di ricorso si è evidenziato, in particolare, che proprio dalle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato risulta che la proprietà dell'immobile, costituente un rudere in pietra di oltre cento anni, è suddivisa tra numerosissime persone, molte delle quali decedute, sussistendo, inoltre, una oggettiva difficoltà nel rintracciare le altre;
e, si è osservato, che nel provvedimento censurato si dà altresì atto del fatto che ME MB aveva chiesto al sindaco di individuare e coinvolgere anche gli altri coobbligati al fine di rendere possibile un intervento sull'immobile, attesa la sua incapacità economica a sostenere i costi dei lavori per la messa in sicurezza. La difesa ha dedotto, altresì, che nel corso del giudizio è emerso che le quote di proprietà degli imputati era limitata ad una porzione infinitesimale dell'immobile ovvero circa il 2,50% ovvero 1/40 dello stesso. La concorrenza di tali elementi avrebbe dovuto indurre il giudice ad assolvere gli imputati per mancanza dell'elemento psicologico del reato configurandosi nella fattispecie una situazione di inesigibilità dell'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'ad 606 comma uno lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A sostegno del motivo di impugnazione in entrambi i ricorsi la difesa spende considerazioni identiche a quelle poste alla base del secondo motivo di ricorso. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampierí, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito evidenziate. 1.1. In via preliminare deve rilevarsi che i ricorrenti pongono identiche doglianze, potendo pertanto procedersi ad una trattazione congiunta dei motivi. 2. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno sollecitato il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen., in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost, assumendo l'irragionevolezza della scelta del legislatore che, depenalizzando le fattispecie incriminatrici di cui al primo 2 su\-- e al secondo comma e lasciando in vigore la sola previsione del terzo comma quale autonoma ipotesi di reato, impedirebbe al giudice di operare il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanza attenuanti. Questo Collegio non ritiene sussistere le condizioni per sollevare la dedotta questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale. Va ricordato che per effetto dell'intervento del legislatore del 1999, le precedenti pene dell'ammenda, stabilite in relazione ai primi due commi dell'art. 677 cod. pen., sono state sostituite con le sanzioni amministrative, di talché l'attuale formulazione della disposizione in esame punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 «MI proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo» (comma 1); e con la medesima sanzione punisce «chi, avendone l'obbligo omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione» (comma 2). La depenalizzazione non ha, invece, riguardato la fattispecie di cui al terzo comma, il quale stabilisce che «se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309». Tanto premesso, va rilevato che pur profilandosi come ammissibile il motivo di ricorso in questione che solleva per la prima volta innanzi alla Corte la questione di legittimità costituzionale (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023 dep. 21/02/2024 - Rv. 285954 - 02), va tuttavia rilevato che la questione è manifestamente infondata. Il fatto previsto al terzo comma, pur causalmente riconducibile alle violazioni amministrative, è diverso e più grave rispetto ai fatti - base descritti nei commi precedenti, in quanto è qualificato dall'esistenza di un pericolo alla incolumità delle persone. La fattispecie incriminatrice, dunque, sanziona penalmente l'omissione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo per le persone derivante da una costruzione che minacci rovina. La depenalizzazione delle sole prime due ipotesi - che non contemplano il pericolo per le persone - esprime una legittima scelta del legislatore in ordine a opzioni di politica criminale, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale secondo cui egli gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze n. 105 del 2025, 46 del 2024 e altre, ivi 3 4\J citate) e con il limite della non manifesta irragionevolezza (sentenze n. 83 del 2025, n. 86 del 2024, n. 207 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022 e n. 62 del 2021). La scelta di conservare la rilevanza penale della fattispecie in questione non è sovrapponibile a quella oggetto di esame della Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 688, secondo comma, del codice penale;
la disposizione dichiarata illegittima puniva con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. Nella fattispecie la Corte ebbe a rilevare che a seguito della depenalizzazione, (operata con la medesima legge n. 507 del 1999) del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, che puniva con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza», quella che in precedenza era una aggravante prevista al secondo comma, non era più riferita ad un reato base divenendo essa medesima una autonoma fattispecie di reato, con la conseguenza che incorreva nel reato di ubriachezza solo chi in passato avesse riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone;
chi invece tale condanna non avesse subito, anche se fosse stato condannato per reati di non minore gravità, rispondeva per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo. Come rilevato dal ricorrente, nell'occasione la Corte evidenziò l'incongruenza derivante dall'intervento di depenalizzazione in quanto una semplice circostanza aggravante era stata trasformata in elemento costitutivo del reato, tuttavia altro fu ritenuto il vulnus al principio di legalità della pena e di orientamento della pena all'emenda del condannato, ai sensi degli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.; nella sentenza, infatti, si affermò che «Rinvenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 del codice penale». 4 \K. Appare dunque evidente che il profilo evidenziato dal ricorrente in relazione alla preclusione della possibilità di operare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, nella fattispecie del reato di ubriachezza assumeva un rilievo differente rispetto alla fattispecie in esame. Al riguardo, nella sentenza n. 354 del 2002 la Corte evidenziò l'anomalia secondo la quale per effetto della depenalizzazione si delineava che «nel sistema attuale la possibilità di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto è fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicché non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall'applicare comunque la pena dell'arresto.» Ebbene, non può non rilevarsi come tale affermazione si era fondata sul presupposto che il primo e il secondo comma avessero ad oggetto uno stesso fatto - essere colto in stato di ubriachezza - che risultava aggravato - in violazione del principio di offensività che non ammette il reato d'autore - per il solo fatto di aver riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone. Risulta con evidenza che nella fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen., come sopra rilevato, la fattispecie autonoma di cui al terzo comma, si connota per essere distinta dalle ipotesi contemplate nei primi due commi, venendo in rilievo l'elemento del pericolo concreto per le persone derivante da una costruzione che minacci rovina e, dunque, un fatto diverso. In conclusione deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost. che sanzione penalmente l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina se da ciò deriva pericolo per le persone. 3. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che pongono identiche doglianze, sono infondati. Con motivazione puntuale e priva di vizi logici, il Tribunale di Locri ha fornito le ragioni della insussistenza di una condizione di inesigibilità dell'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti di provvedere alla riparazione dell'immobile o alla messa in sicurezza dello stesso. In particolare, posta la non contestata situazione di rovina dell'edificio, la sentenza impugnata ha in primo luogo escluso la inconsapevolezza da parte dei ricorrenti dello stato di abbandono dell'immobile pericolante evidenziando che gli 5 imputati risultano essere proprietari pro quota sin dal 1984 e che gli stessi fossero a conoscenza di dette condizioni di rovina, per essere stati avvisati dal La OS NF PA e per essere stata loro notificata l'ordinanza sindacale n. 11 del 7 agosto 2019 per la messa in sicurezza del rudere. La sentenza censurata, inoltre, ha rilevato come la circostanza che detta ordinanza non fosse stata notificata a tutti i comproprietari non fosse idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sul rilievo che l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari e a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione ed indipendentemente dall'adempimento degli altri comproprietari, in tal modo correttamente applicando il principio secondo cui su ogni singolo proprietario ricade l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa (Sez. 1 n. 50366 del 07/10/2019 Rv. 278081 - 01 Sez. 1, n. 21401 del 10/02/2009, Rv. 243663 - 01). La sentenza, inoltre, pur dando atto che ME MB ha dichiarato di essere disoccupato e di non essere in grado di far fronte alle spese necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile, non ha attribuito determinate rilievo a tale profilo, non risultando conseguita la prova dell'impossibilità di adempiere, in coerenza al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato in sentenza, secondo cui per andare esenti da responsabilità ciò che è sufficiente è intervenire sugli effetti anziché sulla causa delta rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo con opere provvisorie e comunque interdicendo l'accesso o il transito nelle zone pericolanti (Sez. 1, n. 25221 del 17/02/2012 Rv. 253097 - 01). 4. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.