Art. 22.
Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' cosi' modificato:
"Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e' valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo cosi' valutato e' utile ai fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".
Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' cosi' modificato:
"Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e' valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo cosi' valutato e' utile ai fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".