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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 464/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROMOLI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. MANNO ALESSIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 464 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
C.F. e P.I. = ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana, 247, presso lo studio dell'Avv. Marco Romoli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eliana Bernardini, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, Via Cesare Beccaria, 29, CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Alessia Manno, in forza di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875 e racc. 7313, del 22.3.2024. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.4.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
- Accertare e dichiarare la nullità /inesistenza della notifica poiché non conforme ai requisiti previsti dalla CP_ legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; - Accertare e dichiarare l 'intervenuta decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Impositore. In via principale:
- Accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo/inefficace. - condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
In via subordinata Compensare le somme ingiunte con i contributi previdenziali obbligatori versati in favore dei dipendenti e Parte_2 Parte_3 per il periodo 2015 2016. Con vittoria di spese e onorari in favore dei sottoscritti procuratori”. La ricorrente proponeva opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520220000010372000, notificato in data 25.2.2022, emesso dall' di CP_1
Viterbo per contributi previdenziali obbligatori relativi ai dipendenti per il periodo dal 6/2015 al 2/2020 per complessivi € 89.443,03. A sostegno dell'opposizione deduceva che, a seguito di un accesso ispettivo iniziato in data 28.2.2020, presso la sede operativa della sita in Civita Castellana, via Parte_1
Sassacci, 17, i funzionari di vigilanza dell' di Viterbo redigevano il verbale di CP_1 accertamento n. 2020000381 del 14.10 2020 per presunte irregolarità riguardanti le trasferte eseguite da alcuni dipendenti, nonché la natura del rapporto di lavoro instaurato tra la società e i lavoratori e;
che avverso Parte_1 Parte_3 Parte_2 il predetto verbale proponeva opposizione al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso la Lavoro, il quale non si pronunciava. Parte_4
Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o l'annullabilità della notifica telematica dell'avviso di addebito opposto e l'illegittimità dell'atto opposto per decadenza dal termine di iscrizione al ruolo previsto dall'art. 25 D.Lgs. 46/1999. Nel merito contestava il potere dell'ente accertatore di annullare il contratto di lavoro dei dipendenti e , sia per illegittimità del provvedimento sia Parte_3 Parte_2 per infondatezza delle ragioni sottese, nonché per difetto di motivazione, non avendo l' CP_1 valutato se l'attività lavorativa svolta come dipendenti fosse prevalente rispetto all'esercizio del potere di controllo connesso alla loro attività di amministratore e socio;
deduceva poi la compatibilità tra la figura di socio/amministratore e quella di dipendente di una s.r.l. A seguito della rinnovazione della notifica ordinata dal Giudice, si costituiva in giudizio l' chiedendo l'estinzione del giudizio per nullità/inesistenza della predetta notifica in CP_1 quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello contenuto nel registro delle PP.AA. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall' CP_1
All'udienza del 19.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rilevava la nullità della notifica all' , non costituito, in quanto eseguita alla CP_1 sola sede provinciale di Viterbo e non anche, in conformità al disposto dell'art. 145 c.p.c., alla sede legale dell' . Ordinava pertanto alla parte opponente di procedere al rinnovo CP_1 della notifica entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (id est entro il 19.1.2025), rinviando all'udienza del 6.3.2025. Alla successiva udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., rilevava che la notifica in rinnovazione, ancorché effettuata nel termine, era nulla in quanto eseguita ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico e, segnatamente, all'indirizzo , Email_1 anziché correttamente all'indirizzo t, contenuto nel registro Email_3
PP.AA. Constatava, tuttavia, che l' si era costituito in giudizio e che, pertanto, la nullità CP_1 era stata sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., ancorché la costituzione fosse avventa al solo fine di eccepire la nullità/inesistenza della notifica e per chiedere l'estinzione del giudizio. L' ritiene la statuizione erronea in quanto, per un verso, la costituzione in giudizio CP_1 al solo scopo di eccepire la nullità/inesistenza della notifica ai fini dell'estinzione non potrebbe avere efficacia sanante e, per altro verso, la seconda notifica nulla, ancorché eseguita nel termine, determinerebbe l'estinzione del giudizio senza possibilità di sanatoria. La tesi dell' non appare condivisibile. CP_1
Come rilevato in sede di ordinanza del 23.4.2025, le ipotesi di estinzione del giudizio per nullità della notifica in rinnovazione sono riconducibili essenzialmente a 3 casi: 1) estinzione per rinnovazione della notifica nulla oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice o previsto dalla legge ex artt. 291 e 307 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 539/2024 del 7.2.2024 prodotta dall' ; CP_1
2) estinzione per nullità della notifica in rinnovazione eseguita nel termine, ma in mancanza di costituzione del convenuto (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 539/2024 del 7.2.2024 prodotta dall' ; CP_1
3) estinzione per nullità della notifica in rinnovazione eseguita nel termine, con costituzione del convenuto a seguito dell'ordine di rinnovazione della seconda notifica nulla e, quindi, a giudizio già estinto per nullità della seconda notifica non sanata dalla costituzione della parte convenuta (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 1369/2023 prodotta dall' conforme a CP_1
Cass. n. 24474/2019). La fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle 3 ipotesi richiamate in quanto l' costituendosi in giudizio a seguito della rinnovazione della prima notifica nulla, ha CP_1 sanato la nullità della notifica in rinnovazione con efficacia ex tunc, impedendo l'estinzione del giudizio. Quanto all'obiezione dell' secondo la quale non potrebbe ricollegarsi effetto sanante ex CP_1 tunc alla costituzione avvenuta al solo fine di eccepire la nullità/inesistenza della notifica e l'estinzione del giudizio, giova osservare quanto segue. Innanzitutto è pacifico che la notifica ad un indirizzo pec dell' diverso da quello istituito CP_1 per il processo telematico determini la nullità e non l'inesistenza della notifica (cfr. Cass. n. 287/2019 e Cass. n. 26430/2019), essendo l'inesistenza della notifica una categoria del tutto residuale, configurabile solo quando manchi del tutto l'atto o nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (cfr., ex multis, Cass. n. 24329/2024). Conseguenza della qualificazione del vizio come nullità (e non inesistenza) è la sanabilità della nullità per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr., da ultimo, Cass. n. 8919/2025, secondo la quale: “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024). Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta 'al solo fine di' far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, come questa Corte ha condivisibilmente già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità”; conforme, ex plurimis, a Cass. n. 24329/2024; Cass. n. 15541/2023; Cass. n. Cass. n. 10119/2006). Nemmeno appare condivisibile l'assunto dell' secondo il quale, essendo nella specie la CP_1 costituzione avvenuta non al fine di eccepire la semplice nullità della notifica in rinnovazione, ma l'estinzione del giudizio, allora non potrebbe ricollegarsi alla stessa efficacia sanante. Invero l'estinzione eccepita dall' è conseguenza della nullità della CP_1 notifica in rinnovazione, sicché la costituzione è avvenuta al fine di eccepire la nullità e, solo quale conseguenza della nullità, l'estinzione. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione dell' va respinta. CP_1
Ciò posto, giova rammentare che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell se ha ad oggetto l'avviso CP_1 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Va altresì precisato che nell'ipotesi in cui con unico atto venga proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio, non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Nella specie è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la domanda volta a far valere gli eventuali vizi della notifica telematica dell'avviso di addebito opposto, in quanto relativa a vizi formali della notifica del titolo esecutivo. Ne deriva l'inammissibilità della domanda per tardività, essendo stato il ricorso depositato il 6.4.2022, a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 25.2.2022 e, quindi, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto. Le ulteriori contestazioni formulate dall'opponente (compresa quella di decadenza dell' CP_1 dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999) vanno invece qualificate come opposizione all'avviso di addebito per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, n. 46/1999, in quanto tali ammissibili poiché proposte nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo è fondata e va pertanto accolta. Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 (“Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”): “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Nella specie il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000381/DDL del 14.10.2020 è stato notificato il 14.10.2020, mentre l'avviso di addebito è stato formato il 24.1.2022, oltre il termine del 31.12.2021, previsto a pena di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25, lett. b), D.Lgs. n. 46/1999. L'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 è pertanto illegittimo e va conseguentemente annullato. In tema va precisato che per giurisprudenza consolidata, da un lato, la decadenza in esame è di ordine processuale e non sostanziale e, dall'altro, l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio. Ne deriva che il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' previdenziale, valendo gli stessi principi che governano CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente a versare in favore dell' i contributi previdenziali (cfr., ex multis, Cass. n. 1558/2020; Cass. n. 12025/2019; CP_1
Cass. n. 14149/2012). Detti principi valgono purché l' chieda in giudizio la condanna al corrispondente CP_1 adempimento, senza che ne risulti mutata l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi) o l'accertamento dell'esistenza ed ammontare del credito, senza che occorra domanda riconvenzionale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12025/2019; Cass. n. 12102/2017; Cass. n. 17858/2018; Cass. n. 14149/2012) o anche solo il rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 1558/2020). Nella specie, tuttavia, l si è costituito in giudizio al solo fine di eccepire la nullità CP_1 della notifica in rinnovazione e l'estinzione del giudizio, senza dedurre alcunché circa il merito del credito previdenziale ed omettendo di chiede il rigetto dell'opposizione e, a fortiori, l'accertamento del credito e/o la condanna della società al corrispondente adempimento. Ne deriva che alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito opposto per decadenza dell'Istituto dal potere di iscrizione a ruolo non può conseguire l'accertamento giudiziario del credito contributivo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 con conseguente annullamento del titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000, CP_1 formato dall' il 24.1.2022 e notificato alla società il 25.2.2022, che, per l'effetto, CP_1 annulla;
- condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 379,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 464/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROMOLI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. MANNO ALESSIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 464 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
C.F. e P.I. = ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana, 247, presso lo studio dell'Avv. Marco Romoli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eliana Bernardini, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, Via Cesare Beccaria, 29, CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Alessia Manno, in forza di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875 e racc. 7313, del 22.3.2024. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.4.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
- Accertare e dichiarare la nullità /inesistenza della notifica poiché non conforme ai requisiti previsti dalla CP_ legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; - Accertare e dichiarare l 'intervenuta decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Impositore. In via principale:
- Accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo/inefficace. - condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
In via subordinata Compensare le somme ingiunte con i contributi previdenziali obbligatori versati in favore dei dipendenti e Parte_2 Parte_3 per il periodo 2015 2016. Con vittoria di spese e onorari in favore dei sottoscritti procuratori”. La ricorrente proponeva opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520220000010372000, notificato in data 25.2.2022, emesso dall' di CP_1
Viterbo per contributi previdenziali obbligatori relativi ai dipendenti per il periodo dal 6/2015 al 2/2020 per complessivi € 89.443,03. A sostegno dell'opposizione deduceva che, a seguito di un accesso ispettivo iniziato in data 28.2.2020, presso la sede operativa della sita in Civita Castellana, via Parte_1
Sassacci, 17, i funzionari di vigilanza dell' di Viterbo redigevano il verbale di CP_1 accertamento n. 2020000381 del 14.10 2020 per presunte irregolarità riguardanti le trasferte eseguite da alcuni dipendenti, nonché la natura del rapporto di lavoro instaurato tra la società e i lavoratori e;
che avverso Parte_1 Parte_3 Parte_2 il predetto verbale proponeva opposizione al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso la Lavoro, il quale non si pronunciava. Parte_4
Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o l'annullabilità della notifica telematica dell'avviso di addebito opposto e l'illegittimità dell'atto opposto per decadenza dal termine di iscrizione al ruolo previsto dall'art. 25 D.Lgs. 46/1999. Nel merito contestava il potere dell'ente accertatore di annullare il contratto di lavoro dei dipendenti e , sia per illegittimità del provvedimento sia Parte_3 Parte_2 per infondatezza delle ragioni sottese, nonché per difetto di motivazione, non avendo l' CP_1 valutato se l'attività lavorativa svolta come dipendenti fosse prevalente rispetto all'esercizio del potere di controllo connesso alla loro attività di amministratore e socio;
deduceva poi la compatibilità tra la figura di socio/amministratore e quella di dipendente di una s.r.l. A seguito della rinnovazione della notifica ordinata dal Giudice, si costituiva in giudizio l' chiedendo l'estinzione del giudizio per nullità/inesistenza della predetta notifica in CP_1 quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello contenuto nel registro delle PP.AA. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall' CP_1
All'udienza del 19.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rilevava la nullità della notifica all' , non costituito, in quanto eseguita alla CP_1 sola sede provinciale di Viterbo e non anche, in conformità al disposto dell'art. 145 c.p.c., alla sede legale dell' . Ordinava pertanto alla parte opponente di procedere al rinnovo CP_1 della notifica entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (id est entro il 19.1.2025), rinviando all'udienza del 6.3.2025. Alla successiva udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., rilevava che la notifica in rinnovazione, ancorché effettuata nel termine, era nulla in quanto eseguita ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico e, segnatamente, all'indirizzo , Email_1 anziché correttamente all'indirizzo t, contenuto nel registro Email_3
PP.AA. Constatava, tuttavia, che l' si era costituito in giudizio e che, pertanto, la nullità CP_1 era stata sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., ancorché la costituzione fosse avventa al solo fine di eccepire la nullità/inesistenza della notifica e per chiedere l'estinzione del giudizio. L' ritiene la statuizione erronea in quanto, per un verso, la costituzione in giudizio CP_1 al solo scopo di eccepire la nullità/inesistenza della notifica ai fini dell'estinzione non potrebbe avere efficacia sanante e, per altro verso, la seconda notifica nulla, ancorché eseguita nel termine, determinerebbe l'estinzione del giudizio senza possibilità di sanatoria. La tesi dell' non appare condivisibile. CP_1
Come rilevato in sede di ordinanza del 23.4.2025, le ipotesi di estinzione del giudizio per nullità della notifica in rinnovazione sono riconducibili essenzialmente a 3 casi: 1) estinzione per rinnovazione della notifica nulla oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice o previsto dalla legge ex artt. 291 e 307 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 539/2024 del 7.2.2024 prodotta dall' ; CP_1
2) estinzione per nullità della notifica in rinnovazione eseguita nel termine, ma in mancanza di costituzione del convenuto (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 539/2024 del 7.2.2024 prodotta dall' ; CP_1
3) estinzione per nullità della notifica in rinnovazione eseguita nel termine, con costituzione del convenuto a seguito dell'ordine di rinnovazione della seconda notifica nulla e, quindi, a giudizio già estinto per nullità della seconda notifica non sanata dalla costituzione della parte convenuta (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 1369/2023 prodotta dall' conforme a CP_1
Cass. n. 24474/2019). La fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle 3 ipotesi richiamate in quanto l' costituendosi in giudizio a seguito della rinnovazione della prima notifica nulla, ha CP_1 sanato la nullità della notifica in rinnovazione con efficacia ex tunc, impedendo l'estinzione del giudizio. Quanto all'obiezione dell' secondo la quale non potrebbe ricollegarsi effetto sanante ex CP_1 tunc alla costituzione avvenuta al solo fine di eccepire la nullità/inesistenza della notifica e l'estinzione del giudizio, giova osservare quanto segue. Innanzitutto è pacifico che la notifica ad un indirizzo pec dell' diverso da quello istituito CP_1 per il processo telematico determini la nullità e non l'inesistenza della notifica (cfr. Cass. n. 287/2019 e Cass. n. 26430/2019), essendo l'inesistenza della notifica una categoria del tutto residuale, configurabile solo quando manchi del tutto l'atto o nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (cfr., ex multis, Cass. n. 24329/2024). Conseguenza della qualificazione del vizio come nullità (e non inesistenza) è la sanabilità della nullità per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr., da ultimo, Cass. n. 8919/2025, secondo la quale: “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024). Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta 'al solo fine di' far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, come questa Corte ha condivisibilmente già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità”; conforme, ex plurimis, a Cass. n. 24329/2024; Cass. n. 15541/2023; Cass. n. Cass. n. 10119/2006). Nemmeno appare condivisibile l'assunto dell' secondo il quale, essendo nella specie la CP_1 costituzione avvenuta non al fine di eccepire la semplice nullità della notifica in rinnovazione, ma l'estinzione del giudizio, allora non potrebbe ricollegarsi alla stessa efficacia sanante. Invero l'estinzione eccepita dall' è conseguenza della nullità della CP_1 notifica in rinnovazione, sicché la costituzione è avvenuta al fine di eccepire la nullità e, solo quale conseguenza della nullità, l'estinzione. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione dell' va respinta. CP_1
Ciò posto, giova rammentare che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell se ha ad oggetto l'avviso CP_1 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Va altresì precisato che nell'ipotesi in cui con unico atto venga proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio, non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Nella specie è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la domanda volta a far valere gli eventuali vizi della notifica telematica dell'avviso di addebito opposto, in quanto relativa a vizi formali della notifica del titolo esecutivo. Ne deriva l'inammissibilità della domanda per tardività, essendo stato il ricorso depositato il 6.4.2022, a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 25.2.2022 e, quindi, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto. Le ulteriori contestazioni formulate dall'opponente (compresa quella di decadenza dell' CP_1 dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999) vanno invece qualificate come opposizione all'avviso di addebito per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, n. 46/1999, in quanto tali ammissibili poiché proposte nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo è fondata e va pertanto accolta. Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 (“Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”): “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Nella specie il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000381/DDL del 14.10.2020 è stato notificato il 14.10.2020, mentre l'avviso di addebito è stato formato il 24.1.2022, oltre il termine del 31.12.2021, previsto a pena di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25, lett. b), D.Lgs. n. 46/1999. L'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 è pertanto illegittimo e va conseguentemente annullato. In tema va precisato che per giurisprudenza consolidata, da un lato, la decadenza in esame è di ordine processuale e non sostanziale e, dall'altro, l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio. Ne deriva che il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' previdenziale, valendo gli stessi principi che governano CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente a versare in favore dell' i contributi previdenziali (cfr., ex multis, Cass. n. 1558/2020; Cass. n. 12025/2019; CP_1
Cass. n. 14149/2012). Detti principi valgono purché l' chieda in giudizio la condanna al corrispondente CP_1 adempimento, senza che ne risulti mutata l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi) o l'accertamento dell'esistenza ed ammontare del credito, senza che occorra domanda riconvenzionale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12025/2019; Cass. n. 12102/2017; Cass. n. 17858/2018; Cass. n. 14149/2012) o anche solo il rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 1558/2020). Nella specie, tuttavia, l si è costituito in giudizio al solo fine di eccepire la nullità CP_1 della notifica in rinnovazione e l'estinzione del giudizio, senza dedurre alcunché circa il merito del credito previdenziale ed omettendo di chiede il rigetto dell'opposizione e, a fortiori, l'accertamento del credito e/o la condanna della società al corrispondente adempimento. Ne deriva che alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito opposto per decadenza dell'Istituto dal potere di iscrizione a ruolo non può conseguire l'accertamento giudiziario del credito contributivo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000 con conseguente annullamento del titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 425 2022 00000103 72 000, CP_1 formato dall' il 24.1.2022 e notificato alla società il 25.2.2022, che, per l'effetto, CP_1 annulla;
- condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 379,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci