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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 583/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
CHICHIRICO' FRANCESCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/06/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/04/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 10/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 92 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. la sig.ra continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1
Per_ maggiorenne in Pescara alla Strada Valle Fuzzina nr. 8;
Per_
2. il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio Parte_1
attualmente studente e, dunque, non economicamente autosufficiente, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del medesimo, la somma di euro 300,00 (trecento/00);
3. la sig.ra provvederà alle spese di vitto e abbigliamento nonché Controparte_1
Per_ a tutte le spese ordinarie, necessarie al mantenimento del figlio;
4. il sig. e la sig.ra dichiarano di provvedere Parte_1 Controparte_1
autonomamente al proprio sostentamento e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
5. i ricorrenti, nel richiamare il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di
Pescara, stabiliscono che le spese straordinarie saranno sostenute al 50% a condizione che siano preventivamente concordate da entrambi e previa documentazione della relativa spesa sostenuta.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 583/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
CHICHIRICO' FRANCESCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/06/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/04/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 10/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 92 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. la sig.ra continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1
Per_ maggiorenne in Pescara alla Strada Valle Fuzzina nr. 8;
Per_
2. il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio Parte_1
attualmente studente e, dunque, non economicamente autosufficiente, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del medesimo, la somma di euro 300,00 (trecento/00);
3. la sig.ra provvederà alle spese di vitto e abbigliamento nonché Controparte_1
Per_ a tutte le spese ordinarie, necessarie al mantenimento del figlio;
4. il sig. e la sig.ra dichiarano di provvedere Parte_1 Controparte_1
autonomamente al proprio sostentamento e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
5. i ricorrenti, nel richiamare il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di
Pescara, stabiliscono che le spese straordinarie saranno sostenute al 50% a condizione che siano preventivamente concordate da entrambi e previa documentazione della relativa spesa sostenuta.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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