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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/09/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2021 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. Giulia Montesi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Ravenna Via Pasolini n°4 (studio avv. Francesca Lombardi)
ATTORI contro
(c.f. )), contumace Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO (c.f. ), contumace CP_2 C.F._5
CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 29/09/2025 il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella, Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di proprietari e locatori per effetto del contratto 08/02/2022, dell'immobile ad uso non abitativo sito in San Pancrazio di Russi (RA) intimavano sfratto per morosità nei confronti degli inquilini cessionari e in relazione al mancato versamento dei canoni Controparte_1 CP_2 di locazione per € 1.000,00 alla data della citazione.
Insisteva pertanto per la convalida dello sfratto o, in caso di opposizione, per l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 L'atto d'intimazione, dopo che uno dei conduttori era risultato irreperibile alla residenza anagrafica, veniva rinotificato ex art. 143 cpc.
Con ordinanza 07/10/2024, stante l'intervenuta notifica ex art. 143 cpc e la conseguente impossibilità di procedere alla convalida, veniva disposto il mutamento del rito e disposta la mediazione obbligatoria.
La parte attrice depositava memoria integrativa ex art. 426 cpc mentre i convenuti rimanevano contumaci nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ex art. 426 cpc sempre ex art. 143 cpc al conduttore irreperibile.
La mediazione sortiva esito negativo e la causa è stata quindi decisa all'udienza del 29/09/2026 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta, la prova dell'inadempimento dei conduttori all'obbligo di pagamento dei canoni locatizi risulta “per tabulas” in forza del contenuto del contratto di locazione, costituisce infatti giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
La morosità maturata ad oggi ammonta a € 3.750,00 (da aprile 2024 a settembre 2025 in ragione di €
250,00 mensili) ed è confermata anche dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito.
Trattandosi di locazione non abitativa si ritiene raggiunta la soglia della gravità sia sotto il profilo dell'importo complessivo che della reiterazione nel tempo.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta dagli attori va integralmente accolta con declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori che dovranno conseguentemente provvedere all'immediata restituzione dell'immobile nella piena e libera disponibilità dell'attore nonché a corrispondere l'importo di € 3.750,00 per la morosità maturata oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 sulla base dello scaglione tariffario della domanda originaria, all'unicità del giudizio ed in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta in ragione di € 150,00 per la fase di studio della controversia, € 150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, oltre ad € 316,07 per anticipazioni ed accessori di legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto Controparte_1 CP_2 di locazione inter-partes del 08/02/2022 per grave inadempimento dei conduttori convenuti che condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in San Pancrazio di Russi (RA) Via della Libertà
n°31/1 nonché al pagamento a favore degli attori dell'importo di € 3.750,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 700,00 per compenso e di € 316,07 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2021 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. Giulia Montesi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Ravenna Via Pasolini n°4 (studio avv. Francesca Lombardi)
ATTORI contro
(c.f. )), contumace Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO (c.f. ), contumace CP_2 C.F._5
CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 29/09/2025 il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella, Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di proprietari e locatori per effetto del contratto 08/02/2022, dell'immobile ad uso non abitativo sito in San Pancrazio di Russi (RA) intimavano sfratto per morosità nei confronti degli inquilini cessionari e in relazione al mancato versamento dei canoni Controparte_1 CP_2 di locazione per € 1.000,00 alla data della citazione.
Insisteva pertanto per la convalida dello sfratto o, in caso di opposizione, per l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 L'atto d'intimazione, dopo che uno dei conduttori era risultato irreperibile alla residenza anagrafica, veniva rinotificato ex art. 143 cpc.
Con ordinanza 07/10/2024, stante l'intervenuta notifica ex art. 143 cpc e la conseguente impossibilità di procedere alla convalida, veniva disposto il mutamento del rito e disposta la mediazione obbligatoria.
La parte attrice depositava memoria integrativa ex art. 426 cpc mentre i convenuti rimanevano contumaci nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ex art. 426 cpc sempre ex art. 143 cpc al conduttore irreperibile.
La mediazione sortiva esito negativo e la causa è stata quindi decisa all'udienza del 29/09/2026 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta, la prova dell'inadempimento dei conduttori all'obbligo di pagamento dei canoni locatizi risulta “per tabulas” in forza del contenuto del contratto di locazione, costituisce infatti giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
La morosità maturata ad oggi ammonta a € 3.750,00 (da aprile 2024 a settembre 2025 in ragione di €
250,00 mensili) ed è confermata anche dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito.
Trattandosi di locazione non abitativa si ritiene raggiunta la soglia della gravità sia sotto il profilo dell'importo complessivo che della reiterazione nel tempo.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta dagli attori va integralmente accolta con declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori che dovranno conseguentemente provvedere all'immediata restituzione dell'immobile nella piena e libera disponibilità dell'attore nonché a corrispondere l'importo di € 3.750,00 per la morosità maturata oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 sulla base dello scaglione tariffario della domanda originaria, all'unicità del giudizio ed in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta in ragione di € 150,00 per la fase di studio della controversia, € 150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, oltre ad € 316,07 per anticipazioni ed accessori di legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto Controparte_1 CP_2 di locazione inter-partes del 08/02/2022 per grave inadempimento dei conduttori convenuti che condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in San Pancrazio di Russi (RA) Via della Libertà
n°31/1 nonché al pagamento a favore degli attori dell'importo di € 3.750,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 700,00 per compenso e di € 316,07 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3