TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7649 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel. Dott.ssa Camilla FILAURO…………………………... Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7649 /2024, promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 Da
, nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTA BENEDETTA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituita;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.03.2025 sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente (come note di trattazione scritta depositate in data 07.03.2025) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi autorizzando i coniugi sopra menzionati a vivere separati;
- affidare la figlia minore in via super-esclusiva al padre, collocando Persona_1 la medesima presso la residenza di quest'ultimo;
- disporre il diritto di visita della madre, laddove non fosse più irreperibile, nelle modalità ritenute più opportune all'interesse e soprattutto a tutela della minore;
- disporre che la madre concorra al mantenimento della minore attraverso un versamento mensile di € 100,00 con decorrenza dicembre 2024, da versarsi entro il 10° giorno del mese e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle straordinarie così come previste dal noto Protocollo di Monza. Con vittoria dei compensi di giudizio, oltre spese generali e oneri di legge. Con pronuncia immediatamente esecutiva.
**** Con ricorso depositato in data 20.11.2024 adiva, ai sensi dell'art. 337 Parte_1 ter c.c., l'intestata i al fine di sentire pronunciare le condizioni di affidamento, collocamento, diritto CP_2 di visita e mantenimento della figlia minore (21.04.2014) nata dalla Persona_2 convivenza con Controparte_1
Il ricorrente esponeva che dall'unione erano nati altri due figli, ormai maggiorenni, che ormai da tempo vivevano in Equador con la madre;
specificava che il nucleo familiare dal 2000 al 2011 si era stabilito in Italia per poi far ritorno in Equador. Tuttavia, data la grave situazione socio-politica del loro paese d'origine, la famiglia ritornava, per evidenti motivi di incolumità, in Italia nel 2024. rappresentava che, poco tempo dopo, la famiglia subiva una nuova vicissitudine;
la Parte_1 moglie e i due figli maggiori decidevano di tornare in Equador, non facendosi più vedere né sentire;
dava atto che, da allora, la madre si era sempre disinteressata della figlia minore, non sentendola neppure per telefono e rimettendo ogni onere e incombenza di crescita e cura sul padre. Per queste ragioni, il padre chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé della minore. All'udienza del 27.02.2025, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppur personalmente, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Dall'escussione del ricorrente emergeva che lo stesso e la convenuta erano uniti con matrimonio celebrato in Equador e non trascritto in Italia. Pertanto, con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice, revocando la precedente rimessione della causa al Collegio per la decisione, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando udienza di comparizione parti per il giorno 11.03.2025 per meglio sentire precisata la domanda. Parte ricorrente in data 07.03.2025 depositava note scritte ove precisava le conclusioni, chiedendo appunto la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, e insistendo sulla rinuncia alla comparizione in udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice con decreto del 10.03.2025 dispensava il ricorrente dalla comparizione in udienze e, preso atto delle note scritte depositate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. La domanda di affidamento in via esclusiva c.d. rafforzata della minore a sé formulata dal ricorrente deve trovare accoglimento nel presente giudizio. Invero, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove pregiudizievole per il minore. Dall'esame del ricorrente è emerso che la madre, ormai da più di un anno, ha abbandonato il territorio italiano per far rientro in Equador e da quel momento si è resa irreperibile, disinteressandosi della minore e astenendosi persino dal contattarla telefonicamente. In più, si è sottratta a qualsivoglia forma di sostentamento materiale. Se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un disinteresse del genitore per le esigenze morali e materiali dei figli, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, potrà affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove il disinteresse dell'altro genitore si riverberi negativamente sui figli minori. Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dalla madre rispetto alla figlia minore, tradottosi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella lontananza morale dalla stessa, debba essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del madre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità del padre che a seguito del trasferimento della moglie in Equador è stato in grado di farsi carico delle esigenze di con lui convivente Persona_2
Deve, in conclusione, essere disposto l'affidamento di al padre in forma esclusiva Persona_2
c.d. rafforzata. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente presso il padre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali della stessa. III. Quanto al diritto-dovere di visita che la madre potrà esercitare nei confronti della figlia si rende opportuno, nel preminente interesse della minore e a tutela della stessa, che la madre, qualora si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con , possa vederla previo accordo con il padre e con congruo Persona_2 preavviso. IV. Quanto al mantenimento indiretto di da parte della madre, è noto come l'art. Persona_2
337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
in sede di ricorso introduttivo ha dichiarato di svolgere attività di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la “Five Stars s.p.a.” e di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.207,00 euro. All'udienza del 25.02.2025 ha rappresentato di aver reperito un nuovo lavoro con retribuzione netta mensile di circa 2.000,00/2.200,00 euro. Nessuna documentazione reddituale è stata prodotta agli atti del giudizio. Nulla è dato sapere in merito alle condizioni economico-reddituali della resistente, essendo rimasta la stessa contumace nel presente giudizio e non essendo noto se in Equador svolga attività lavorativa. Alla luce di queste circostanze, il Collegio ritiene congruo accogliere la domanda formulata dal ricorrente e per l'effetto dispone che dovrà versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della figlia , la
[...] Persona_2 somma mensile pari ad Euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che ogni onere relativo alla crescita e alle cure della figlia incombe in via pressoché esclusiva sul padre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da
[...]
. Parte_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara irripetibili le spese del presente giudizio anche in considerazione della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 20/11/2024, così provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio in Ecuador in data 26.11.1994 (non trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile italiani) II. Dispone che la figlia minore sia affidata esclusivamente al padre, con Persona_2 collocazione abitativa prevalente presso il medesimo;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal padre in via esclusiva;
III. Dispone che le visite madre-figlia potranno avvenire esclusivamente in presenza del padre e in presenza dello stesso, in ogni caso a tutela del preminente interesse della minore;
IV. Dispone che versi a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno per il contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile pari ad Persona_2
Euro 100,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_3 Parte_1
[...]
VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi
Così deciso a Monza, nella camera di consiglio in data 13 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel. Dott.ssa Camilla FILAURO…………………………... Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7649 /2024, promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 Da
, nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTA BENEDETTA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituita;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.03.2025 sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente (come note di trattazione scritta depositate in data 07.03.2025) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi autorizzando i coniugi sopra menzionati a vivere separati;
- affidare la figlia minore in via super-esclusiva al padre, collocando Persona_1 la medesima presso la residenza di quest'ultimo;
- disporre il diritto di visita della madre, laddove non fosse più irreperibile, nelle modalità ritenute più opportune all'interesse e soprattutto a tutela della minore;
- disporre che la madre concorra al mantenimento della minore attraverso un versamento mensile di € 100,00 con decorrenza dicembre 2024, da versarsi entro il 10° giorno del mese e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle straordinarie così come previste dal noto Protocollo di Monza. Con vittoria dei compensi di giudizio, oltre spese generali e oneri di legge. Con pronuncia immediatamente esecutiva.
**** Con ricorso depositato in data 20.11.2024 adiva, ai sensi dell'art. 337 Parte_1 ter c.c., l'intestata i al fine di sentire pronunciare le condizioni di affidamento, collocamento, diritto CP_2 di visita e mantenimento della figlia minore (21.04.2014) nata dalla Persona_2 convivenza con Controparte_1
Il ricorrente esponeva che dall'unione erano nati altri due figli, ormai maggiorenni, che ormai da tempo vivevano in Equador con la madre;
specificava che il nucleo familiare dal 2000 al 2011 si era stabilito in Italia per poi far ritorno in Equador. Tuttavia, data la grave situazione socio-politica del loro paese d'origine, la famiglia ritornava, per evidenti motivi di incolumità, in Italia nel 2024. rappresentava che, poco tempo dopo, la famiglia subiva una nuova vicissitudine;
la Parte_1 moglie e i due figli maggiori decidevano di tornare in Equador, non facendosi più vedere né sentire;
dava atto che, da allora, la madre si era sempre disinteressata della figlia minore, non sentendola neppure per telefono e rimettendo ogni onere e incombenza di crescita e cura sul padre. Per queste ragioni, il padre chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé della minore. All'udienza del 27.02.2025, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppur personalmente, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Dall'escussione del ricorrente emergeva che lo stesso e la convenuta erano uniti con matrimonio celebrato in Equador e non trascritto in Italia. Pertanto, con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice, revocando la precedente rimessione della causa al Collegio per la decisione, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando udienza di comparizione parti per il giorno 11.03.2025 per meglio sentire precisata la domanda. Parte ricorrente in data 07.03.2025 depositava note scritte ove precisava le conclusioni, chiedendo appunto la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, e insistendo sulla rinuncia alla comparizione in udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice con decreto del 10.03.2025 dispensava il ricorrente dalla comparizione in udienze e, preso atto delle note scritte depositate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. La domanda di affidamento in via esclusiva c.d. rafforzata della minore a sé formulata dal ricorrente deve trovare accoglimento nel presente giudizio. Invero, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove pregiudizievole per il minore. Dall'esame del ricorrente è emerso che la madre, ormai da più di un anno, ha abbandonato il territorio italiano per far rientro in Equador e da quel momento si è resa irreperibile, disinteressandosi della minore e astenendosi persino dal contattarla telefonicamente. In più, si è sottratta a qualsivoglia forma di sostentamento materiale. Se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un disinteresse del genitore per le esigenze morali e materiali dei figli, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, potrà affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove il disinteresse dell'altro genitore si riverberi negativamente sui figli minori. Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dalla madre rispetto alla figlia minore, tradottosi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella lontananza morale dalla stessa, debba essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del madre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità del padre che a seguito del trasferimento della moglie in Equador è stato in grado di farsi carico delle esigenze di con lui convivente Persona_2
Deve, in conclusione, essere disposto l'affidamento di al padre in forma esclusiva Persona_2
c.d. rafforzata. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente presso il padre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali della stessa. III. Quanto al diritto-dovere di visita che la madre potrà esercitare nei confronti della figlia si rende opportuno, nel preminente interesse della minore e a tutela della stessa, che la madre, qualora si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con , possa vederla previo accordo con il padre e con congruo Persona_2 preavviso. IV. Quanto al mantenimento indiretto di da parte della madre, è noto come l'art. Persona_2
337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
in sede di ricorso introduttivo ha dichiarato di svolgere attività di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la “Five Stars s.p.a.” e di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.207,00 euro. All'udienza del 25.02.2025 ha rappresentato di aver reperito un nuovo lavoro con retribuzione netta mensile di circa 2.000,00/2.200,00 euro. Nessuna documentazione reddituale è stata prodotta agli atti del giudizio. Nulla è dato sapere in merito alle condizioni economico-reddituali della resistente, essendo rimasta la stessa contumace nel presente giudizio e non essendo noto se in Equador svolga attività lavorativa. Alla luce di queste circostanze, il Collegio ritiene congruo accogliere la domanda formulata dal ricorrente e per l'effetto dispone che dovrà versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della figlia , la
[...] Persona_2 somma mensile pari ad Euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che ogni onere relativo alla crescita e alle cure della figlia incombe in via pressoché esclusiva sul padre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da
[...]
. Parte_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara irripetibili le spese del presente giudizio anche in considerazione della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 20/11/2024, così provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio in Ecuador in data 26.11.1994 (non trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile italiani) II. Dispone che la figlia minore sia affidata esclusivamente al padre, con Persona_2 collocazione abitativa prevalente presso il medesimo;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal padre in via esclusiva;
III. Dispone che le visite madre-figlia potranno avvenire esclusivamente in presenza del padre e in presenza dello stesso, in ogni caso a tutela del preminente interesse della minore;
IV. Dispone che versi a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno per il contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile pari ad Persona_2
Euro 100,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_3 Parte_1
[...]
VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi
Così deciso a Monza, nella camera di consiglio in data 13 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona