Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 02/04/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere dott. Marco SMIROLDO Consigliere dott. Francesco ALBO Consigliere relatore dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 16/A/2026 nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.
7040/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del dott.
omissis, nato a [...] (omissis) il omissis e residente a omissis in via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Liborio Gambino, il quale ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.g.c. comunica il seguente indirizzo di p.e.c.:
liborigambino@pecavvpa.it Contro
INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente disgiuntamente, dall’avv. Tiziana G. NO (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco IA (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
e dall’avv. Francesco Velardi (Pec:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it);
Per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 140/2025, pubblicata il 12/05/2025 e non notificata.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, all’udienza del 12 febbraio 2026, l’avv. RA RA in sostituzione dell’avv. Liborio Gambino e, per l’INPS, l’avv. Enrico Cassina in sostituzione degli avvocati Tiziana AN NO e Francesco IA, giuste deleghe in atti.
Premesso in
FATTO
I. Il dott. omissis, già Dirigente medico presso l’ASP di Palermo, collocato a riposo a decorrere dal 31.12.2011, adiva questa Corte per vedere accertato il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine, esponeva che:
- con provvedimento n. 2908 del 02.10.1985, gli era stata già riconosciuta dalla CMO la dipendenza da causa di servizio della patologia “ulcera duodenale”, con equo indennizzo ascrivibile alla VI^ categoria tab A;
- a fronte della sua richiesta di riconoscimento del servizio anche ai fini della pensione privilegiata, gli veniva comunicato che, all’esito della liquidazione, gli sarebbe stato dovuto un rimborso pari al 50% della somma liquidata con trattenute sulla pensione in misura non superiore ad un decimo dell’ammontare della stessa;
- in data 9.06.2020 inoltrava sollecito all’Azienda Ospedaliera
"Civico Di Cristina EN e provvedeva, ad ogni buon fine, a trasmettere i verbali all’INPS al fine di sollecitare la definizione del procedimento di liquidazione della p.p.o, cui aveva già manifestato interesse con la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L’INPS non forniva alcun riscontro, inducendolo ad adire le vie legali.
II. L’Istituto previdenziale, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per decadenza dal diritto, non avendo il ricorrente presentato la domanda di pensione entro i cinque anni successivi alla cessazione del servizio, avvenuta il 31.12.2011; nel merito deduceva l’abolizione dell’istituto della pensione privilegiata ad opera dell’art.6 D.L. n. 20/2011 convertito in legge n. 214/2011.
III. Con sentenza n. 140/2025, il GM, in accoglimento dell’eccezione dell’INPS, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, avendo il dott. omissis presentato la domanda di pensione privilegiata oltre il termine decadenziale di 5 anni dalla cessazione del servizio, avvenuta in data 31.12.2011, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 c.1 L. n.
274/1991.
IV. Avverso la predetta statuizione insorge l’odierno appellante, il quale rassegna i seguenti profili di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. nr. 274/1991, dell’art. 38 cost. e degli artt. 2934 e 2948 c.c. – violazione degli artt. 5 e 169 del dpr. n.1092/1973.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente sancito la perdita del diritto del omissis alla pensione privilegiata, applicando un termine di decadenza quinquennale al diritto alla pensione privilegiata che viola il principio costituzionale dell'imprescrittibilità del diritto alla pensione sancito dall'art. 38 della Costituzione e ribadito dall’art.5 della DPR n.1092/73, a mente del quale il diritto alla pensione, anche privilegiata è un diritto fondamentale irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Cost. nr. 246/1992; Corte Cost. 15 luglio 1985, n. 203),
trattandosi di prestazione finalizzata a rispondere ad un bisogno continuativo per tutta la vita del beneficiario.
Nel caso di specie, con la presentazione dell’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, utile sia ai fini dell’equo indennizzo che del trattamento pensionistico privilegiato, il ricorrente aveva già fatto richiesta di riconoscimento utile al diritto alla pensione privilegiata, tanto è vero che nel provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, viene effettuato apposito richiamo all’istanza di riconoscimento utile anche ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, nei termini anzidetti (50%).
Richiama, infine, i principi di diritto affermati dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale nella sentenza n. 12 del 17 agosto 2023 sull’ammissibilità del ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio senza la presentazione di domanda amministrativa di pensione privilegiata.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.p.r. n. 461 del 2001 e quindi del principio di definitività e unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della specifica infermità.
Il primo Giudice non avrebbe fatto buon governo del principio di definitività e unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della specifica infermità stabilito dall'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, che è “funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) potesse essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo nel quale entrava…” (Sez. app. Sicilia, sentenza nr. 73/A/2023).
La sentenza dovrebbe pertanto essere riformata, riconoscendo che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'ulcera duodenale, già definitivamente acquisito nel 1985, costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento della pensione privilegiata, senza possibilità di applicazione di termini decadenziali che rimetterebbero in discussione un accertamento già definitivo relativo alla specifica patologia.
Nel caso che occupa, la domanda presentata nel giugno-luglio 2020 non potrebbe comportare la perdita del diritto a pensione privilegiata del Dott. omissis, ma solo la perdita dei ratei di pensione prescritti dalla data del pensionamento e sino al mese di luglio del 2020, in quanto la decorrenza della pensione privilegiata per il Dott. omissis deve decorrere dal mese di agosto 2020.
La stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.14 della legge 274/91, avrebbe ritenuto incostituzionale detta norma sulla questione relativa al dies a quo del termine ivi indicato a seguito dell’insorgenza di una patologia dopo il collocamento in quiescenza.
La Corte di cassazione, con la recentissima ordinanza del 1.3.2025 n.5389 avrebbe chiarito che il diritto a pensione deve considerarsi come diritto fondamentale irrinunciabile e imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (richiamando altre pronunce tra le numerose cita quelle della Corte costituzionale n.71 del 2010,345 del 1999 246 del 92 e 203 del 1985); una diversa interpretazione che applicasse la decadenza all’intero trattamento così travolgendo i ratei futuri si rivelerebbe incompatibile con l’art.38 della Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione
(interpretazione che supera l’orientamento precedente del 2021 e 2020 sentenze 11909 e 28147).
Nel caso di mancata applicazione dell’orientamento recente della Corte di cassazione, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art.14 comma 1 della legge 274/1991 in riferimento all’art. 38 della Costituzione che prevede l’imprescrittibilità del diritto a pensione.
Né potrebbe applicarsi D.L. n. 201/2011 convertito in legge n.
214/2011 (c.d. legge Fornero), che ha ristretto la platea dei soggetti legittimati a chiedere la pensione privilegiata al solo il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, dal momento che 6, comma 3, del D.L. n. 201/2011 stabilisce espressamente che "l'abrogazione non si applica e continuano a esplicare gli effetti della normativa previgente ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".
Conclude per la riforma della sentenza impugnato e, per l’effetto, per il riconoscimento della pensione privilegiata con pagamento dei ratei, oltre accessori, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, chiede sollevare incidente di costituzionalità nei termini anzidetti.
V. In data 30 gennaio 2026, si è costituita l’INPS che reputa immune da censure la sentenza impugnata.
Le argomentazioni sostenute dall’odierno appellante circa l’inapplicabilità della decadenza nei casi in cui sia già stato ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di attività lavorativa risulterebbero contrarie alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 323/2008 e n. 43/2015),
che si è invece interessata delle ipotesi in cui una patologia insorga dopo il collocamento in quiescenza.
Nel caso che ci occupa, non è la prescrizione che viene in rilievo, bensì l’istituto della decadenza, che è comminato dalla legge allorquando al decorso di un certo lasso temporale corrisponde la perdita della possibilità di esercitare il diritto stesso. Il Sig.
omissis è cessato dal servizio nel 2011 e ha presentato domanda di pensione, e quindi esercitato il diritto, nel 2020, quando ormai era scaduto il termine fissato dalla legge per l’esercizio del diritto.
Alcuna menomazione a diritti costituzionali vi sarebbe nella fattispecie, essendo la decadenza preordinata unicamente ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici.
Peraltro, il trattamento privilegiato è stato abrogato per la categoria di assicurati di cui fa parte l’odierno appellante, in concomitanza con la sua cessazione dal servizio e lo stesso non rientra in nessuna delle tre ipotesi previste dall’articolo 6, comma 3, del d.l. n. 201/2011.
Ininfluente ai fini del decidere sarebbe la seconda censura, riguardante il principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 D.P.R. n. 461/2001, che non ha svolto alcun ruolo nella dinamica motivazionale del provvedimento impugnato.
Conclude per la reiezione dell’appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.
VI. All’odierna udienza del 12 febbraio 2026, sono presenti l’avv.
RA RA su delega dell’avv. Liborio Gambino e, per l’INPS, l’avv. Enrico Cassina su delega degli avvocati Tiziana AN NO e Francesco IA.
Presa la parola, l’avvocato RA RA, si è riportata all’atto di appello. In particolare, in ordine alla interpretazione dell’art.
14 della l. n. 274/1991, osserva che, laddove la causa di servizio sia stata riconosciuta, come nella fattispecie in esame, non possa operare la decadenza prevista dalla norma, potendo, al più, prescriversi i ratei di pensione. In ordine alla sussistenza del diritto alla pensione, contestata da controparte, rappresenta che il proprio assistito ha presentato domanda di pensionamento prima dell’entrata in vigore della cd. legge Fornero.
Da ultimo, rappresenta che sull’art. 6 del d.l. n. 201/2011 è pendente questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Campania; prospetta, a tal fine, l’eventuale opportunità di un rinvio.
Presa la parola, l’avvocato Enrico Cassina su delega dell’Avvocatura dell’INPS, si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti.
Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. L’odierno thema decidendum verte, fondamentalmente, sull’applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 14 della l. n. 274/1991 nei casi in cui sia già stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza di attività lavorativa, sulla compatibilità del predetto termine decadenziale con l’imprescrittibilità del diritto a pensione sancito dall’art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché sulla portata applicativa dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011
(convertito in legge n. 214/2011), che ha ristretto la platea dei soggetti legittimati a chiedere la pensione privilegiata.
2. Tanto premesso, il Collegio, alla stregua dell’ampia giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi in materia, reputa la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriori indugi.
Disattende, pertanto, la richiesta, formulata in udienza dall’appellante, di rinvio in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dalla Sezione giurisdizionale Campania con ordinanze n. 100 e 101 del 7 aprile 2025.
3. Prima di passare al merito, questa Corte ritiene utile ricordare che il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l’interessato essere cessato dal servizio per la presentazione della relativa domanda.
Quest’ultima deve essere proposta entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte, come dispone l’art. 14, comma 1, della legge n. 274/1991 per gli ex dipendenti delle Casse già amministrate dagli istituti di previdenza (come nel caso di specie, relativo ad ex dipendente ASP) e, per gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 169 del TU nella parte in cui non prevede che il termine quinquennale di decadenza, nell’ipotesi di malattie a lunga latenza, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Successivamente, con sentenza n. 43/2015, ha esteso tale principio all’ipotesi contemplata dall’art. 14 legge n. 274/1991, non potendo la diversità dei soggetti destinatari delle rispettive discipline (come detto, ex dipendenti civili e militari dello Stato per l’art. 169 D.P.R. n. 1092/73 ed ex dipendenti delle Casse già amministrate dagli istituti di previdenza per l’art. 14, comma 1, legge n. 274/91) costituire ragionevole motivo di differenziazione, sì da giustificare un’indebita compressione del diritto a pensione privilegiata (cfr. Sez. II/A, n. 187/2023).
Per entrambe le categorie di soggetti, il trattamento di pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di "riparazione"
conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato” (così Corte cost.,
sentenza n. 43/2015; in termini Corte cost. n. 20/2018).
4. Nel merito, il Collegio reputa l’appello infondato.
4.1 Non coglie nel segno il primo motivo, secondo il quale la decadenza prevista dall’art. 14 della legge n. 274 del 1991 confliggerebbe ingiustamente con il principio di imprescrittibilità della prestazione previdenziale sancito dall’art.
5 del DPR n. 1092/73.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte ha più volte smentito tale suggestiva ricostruzione, chiarendo, innanzitutto, la differenza tra i termini di prescrizione e, come nella fattispecie, di decadenza.
Dall’ordito normativo codicistico (artt. 2964, 2966 e 2967 del Codice civile), si ricava, infatti, che in tutti i casi nei quali è prevista una decadenza, una determinata attività o condotta deve essere compiuta dal titolare del diritto entro un certo termine; ove quest’ultimo sia decorso inutilmente, l’esercizio del diritto rimane precluso irreversibilmente, senza che possano rilevare circostanze che invece sono in grado di sospendere la prescrizione.
La prescrizione si radica nella semplice inerzia del titolare del diritto, laddove la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto e del mancato compimento di una condotta a tutela dello stesso entro un termine stabilito, in funzione dell'interesse generale rispetto alla certezza di una determinata situazione giuridica (Sez. giur. Sicilia n. 499/2023;
id. n. 740/2022 e 183/2023).
Come correttamente osservato dalla difesa dell’INPS, il concreto esercizio del diritto non è esente dalle regole comportamentali poste a presidio sia dell'ordinato svolgimento dei rapporti intersoggettivi, sia della fondamentale esigenza dell'accertamento del diritto entro un termine ragionevole.
Già muovendo da siffatte premesse sistematiche, appaiono immuni dalle odierne censure le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, laddove ha affermato che “le argomentazioni del ricorrente, in merito all’inapplicabilità della decadenza per i casi in cui sia stato già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di attività lavorativa, appaiono del tutto destituite di fondamento, sia perché le sentenze della Corte costituzionale richiamate (n. 323/2008 e n. 43/2015) non depongono affatto in questo senso, essendo invece incentrate sulla ben diversa questione della decorrenza del dies a quo nell’ipotesi in cui una patologia insorga dopo il collocamento in quiescenza, sia in quanto la teorica imprescrittibilità del diritto a pensione non incide sulle concrete modalità del suo esercizio e sulla possibilità per il legislatore di stabilire specifici termini di decadenza (o di prescrizione dei singoli ratei), a tutela della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, che non possono rimanere sospesi sine die”.
Difatti, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, l’istituto della decadenza sembra trovare conferma nelle sentenze della Corte costituzionale n. 323/2008 e n. 43/2015, che, in un’ottica di ragionevole bilanciamento tra tutela del singolo ed esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ammettono la postergazione dell’esordio del termine decadenziale – e dunque l’esistenza stessa della decadenza di cui all’art. 14, per cui è causa - nell’ipotesi di malattie a lunga latenza.
4.2 Ma v’è di più. In data 23 marzo 2026 è stata, infatti, pubblicata la decisione della Corte costituzionale n. 37/2026, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 sollevata dalla sez. giur Campania con ordinanze n. 100 e 103 del 2025, seppur in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Tale autorevole decisione, che si pone sul solco della consolidata giurisprudenza costituzionale e contabile, suffraga a posteriori non solo la scelta del diniego del rinvio dell’udienza, ma soprattutto le conclusioni ermeneutiche, ormai stratificate, cui è comunque approdato il Collegio.
La sentenza, dopo aver chiarito che in tema di pensione privilegiata l’elemento della cessazione è essa stessa presupposto della stessa fattispecie costitutiva, ha escluso che l’eliminazione della pensione privilegiata, «attuata nell’ambito di un graduale disegno di armonizzazione», nell’esercizio dell’ampia discrezionalità della quale il legislatore dispone nel regolare la transizione da un regime a un altro, contrasti con il principio di ragionevolezza, «“principio di sistema”, chiamato a orientare le scelte [legislative] in materia previdenziale» (Corte cost. n. 20/2018).
“In tale ottica, infatti, l’estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, nei termini auspicati dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire «secondo un percorso graduale»
(Corte cost., sentenza n. 37/2026).
5. Muovendo dalle considerazioni che precedono, va senz’altro disattesa per manifesta infondatezza la richiesta di incidente di costituzionalità dell’art.14, comma 1, della legge 274/1991 anche per l’asserito contrasto con l’art. 38 della Costituzione, ben potendo il legislatore stabilire specifici termini di decadenza a tutela della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, che diversamente verrebbero procrastinati sine die.
6. Fuori bersaglio risulta anche il secondo motivo, incentrato sull’asserita violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, in tema di unicità dell’accertamento, nonché dei principi di diritto affermati dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 12/2023.
In tale importante arresto, il Supremo organo di nomofilachia ha dichiarato ammissibile il ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio in assenza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Di tale espressa finalizzazione, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si rinviene traccia né nell’istanza, né nel provvedimento di liquidazione di equo indennizzo.
In tale specifico ambito, peraltro, il riferimento alla dimidiazione del trattamento pensionistico privilegiato costituisce formula standardizzata di mero stile, con la finalità di mettere al corrente sin da subito l’istante dell’obbligo restitutorio nell’ipotesi di eventuale, futuro accoglimento dell’istanza di pensione privilegiata ordinaria.
Né può validamente sostenersi che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, già definitivamente acquisito nel 1985, costituisse di per sé presupposto sufficiente per il riconoscimento della pensione privilegiata: all’epoca, infatti, difettava l’avvenuto collocamento a riposo, che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza contabile e, da ultimo, dalla Consulta nella sentenza n.
37/2026, costituisce indefettibile presupposto per l’insorgenza del diritto (cfr. infra, sub 7).
7. Privo di pregio, infine, si rivela il riferimento all’art. 6 del d.l.
n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 (c.d. legge Fornero), che, come noto, ha ristretto la platea dei soggetti legittimati a chiedere la pensione privilegiata, limitandola solo al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Orbene, nella fattispecie in esame, la cessazione dal servizio dell’appellante è avvenuta il 31.12.2011, ossia dopo il 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge che precludeva all’istante l’accesso al trattamento pensionistico richiesto.
Il collocamento in pensione e, quindi, il presunto vantato diritto alla pensione privilegiata, è avvenuto oltre l’entrata in vigore della disciplina che ha abrogato l’applicazione generalizzata del trattamento di privilegio, riservandolo esclusivamente ad altre determinate categorie di dipendenti pubblici, in cui non rientra l’appellante.
Inoltre, l’istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata risale al 9 giugno 2020, quando il termine quinquennale di decadenza era abbondantemente spirato.
Né è stata mai fornita prova, come ha correttamente rilevato il primo giudice, di una precedente istanza cartacea, sicché quella del 9 giugno 2020 risulta essere la prima in ordine di tempo.
Né, ancora, può validamente sostenersi che la fattispecie rientri nell’ambito applicazione della disciplina transitoria contenuta nel comma 3 dell’art. 6 ("l'abrogazione non si applica e continuano a esplicare gli effetti della normativa previgente ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data").
In base alla consolidata giurisprudenza contabile, le suddette fattispecie, siccome derogatorie, sono di stretta interpretazione e riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della medesima.
La tesi difensiva perorata dall’odierno appellante si infrange sul decisivo rilievo per il quale “il diritto a pensione, nel caso in cui non vi sia stata ancora la cessazione dal servizio, non è neanche sorto” (cfr. Sezione giur. d’appello Sicilia n. 56/A/2023, richiamata da Corte cost. n. 37/2026); di conseguenza, nessun procedimento può dirsi in corso e non può iniziare a decorrere, né scadere, alcun termine di presentazione della domanda.
Ne discende, quale logico corollario, che <<il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più>> (Sez.
giur. app. Sicilia, sentenza n. 26/2017 e n. 61/2021; Sez. I/A sent. n. 174/2023 e n. 296/2023).
8. Conclusivamente, l’appello, siccome infondato, è da respingere.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite ex art. 31, comma 3, del c.g.c. in ragione del non univoco quadro giurisprudenziale tra i vari plessi giudiziari.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria richiesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Francesco Albo) (dott. Vincenzo Lo Presti)
Firma digitale Firma digitale Depositata in Segreteria. Palermo, 02/04/2026 Per Il Funzionario Preposto
(d.ssa Pietra Allegra)
Firma digitale Il Funzionario amministrativo
(d.ssa Laura Trizzino)
Firma digitale