Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2025, n. 7393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7393 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07393/2025REG.PROV.COLL.
N. 07468/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7468 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, n.1033 del 14 febbraio 2023, resa tra le parti, concernente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministro dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar di Napoli il provvedimento con il quale la Prefettura di Caserta in data 18 novembre 2019 gli ha vietato la detenzione delle armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti, nonché il provvedimento di conferma del divieto emesso in data 3 gennaio 2020 a seguito di una sua istanza di revoca in autotutela del divieto.
1.1. In particolare, la determinazione prefettizia aveva preso atto della nota con cui il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta aveva proposto, oltre il deferimento all’Autorità giudiziaria, un provvedimento inibitorio sull’uso delle armi conseguente alla circostanza che in data 22 settembre 2019 i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- avevano rinvenuto nell’autovettura del ricorrente numerose cartucce lasciate incustodite, mentre lo stesso era intento all’attività di caccia vietata al cinghiale, come emerso dalle sue stesse dichiarazioni.
2. Il Tar di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha nella sostanza rilevato la natura discrezionale dell’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza, soprattutto nel giudizio di affidabilità del soggetto che detiene le armi, e la sussistenza delle circostanze fattuali poste a base della contestata negligenza nella custodia delle munizioni e nel rispetto della normativa sui divieti di caccia.
3. Contro la suddetta decisione ha quindi proposto appello il signor -OMISSIS- sulla base dei profili di censura di seguito sinteticamente riportati:
i) in relazione al fatto contestato sarebbe intervenuta una sentenza di assoluzione del Tribunale di -OMISSIS- il 20 aprile 2023 (secondo il giudice la norma penale richiamata dai Carabinieri nell’informativa all’Autorità giudiziaria si sarebbe potuta riferire alle armi ed agli esplosivi, ma non alle munizioni - cfr. art. 20 bis , comma 2, della legge n. 110 del 1975);
ii) la prognosi di inaffidabilità sarebbe stata desunta da un unico episodio occasionale e non grave (peraltro smentito in ordine all’esercizio dell’attività venatoria) di negligenza nella custodia di bossoli e munizioni, alla cui vigilanza sarebbe, ex lege , tenuto il titolare del porto d’armi, secondo un regime differenziato rispetto alla custodia delle armi medesime, atteso il minor grado di pericolosità;
iii) l’Amministrazione avrebbe compiuto un’istruttoria insufficiente che non avrebbe tenuto conto neppure della condotta globalmente tenuta dal ricorrente, incensurato, per tutto il tempo in cui è stato titolare del porto di fucile.
4. In data 6 dicembre 2024, in riscontro ad una richiesta di questa Sezione, parte appellante ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione del ricorso.
5. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta si sono costituiti per resistere in giudizio il 7 luglio 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 luglio 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. L’appellante sostiene, nella sostanza, di non aver mai abusato delle armi e che il provvedimento impugnato risulterebbe carente di adeguata motivazione circa gli elementi che potrebbero far emergere l’assenza del requisito della totale affidabilità. In particolare, rappresenta che la circostanza riportata dall’Arma dei Carabinieri sarebbe intervenuto per un suo momentaneo allontanamento dalla vettura e che la custodia delle cartucce da caccia sarebbe comunque disciplinata da regole meno stringenti rispetto alla custodia dell’Arma.
8.1. La tesi non può essere condivisa. Va evidenziato, in primo luogo, che l’art. 20 bis , comma 2, della legge n. 110 del 1975 stabilisce che chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie per impedire che persone non in possesso dei necessari requisiti se ne impossessino agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda. La norma si riferisce anche alle sole cartucce abbandonate e suscettibili di essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati che potrebbero, in ipotesi, utilizzarle anche mediante armi diverse in loro possesso, costituendo così una situazione di pericolo valutabile dall’Amministrazione ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto detentore delle armi.
8.2. Il Tribunale di -OMISSIS-, come sopra ricordato, ha invece ritenuto sul piano penale che la condotta di omessa custodia delle munizioni non fosse punibile perché non rientrava nelle previsioni di cui all’art. 20, comma 1, della legge n. 110 del 1975 e comunque perché non vi sarebbe stato un obbligo di approntare per le munizioni particolari cautele in relazione all’assenza dei soggetti sensibili indicati nel comma 1 dell’art. 20 bis .
8.3. Tuttavia, a prescindere dalla correttezza dell’interpretazione data in sede penale alla portata del comma 2 del citato art. 20 bis , anche la mancata custodia delle munizioni in sede di accertamento amministrativo dell’affidabilità del soggetto avrebbe potuto avere rilevanza, tenuto conto che la non corretta gestione di queste ultime ben poteva costituire una fonte di pericolo e quindi ben poteva essere individuata quale elemento negativo in relazione al giudizio di affidabilità del titolare della licenza (come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, il ricorrente aveva lasciato nell’auto con i finestrini aperti una novantina di cartucce tra cui alcune a palla singola e a pallettoni).
9. Quanto poi alla considerazione dell’appellante in ordine alla mera segnalazione che non sarebbe stata in grado da sola di supportare il giudizio di inaffidabilità, va rilevato innanzitutto che tale informativa derivava da un organo di polizia giudiziaria e che ai fini dell'applicazione della misura preventiva di cui all’art. 39 del TULPS non sussiste la necessità che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne.
9.1. Nella specie, si tratta, infatti, di un giudizio connotato da elevata discrezionalità, in considerazione dei rischi di commissione di illeciti connessi al possesso delle stesse. E’ dunque un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi detenute.
10. Più in generale, come anche sottolineato dal Tar nella sentenza impugnata, la valutazione circa l’uso delle armi è ampiamente discrezionale ed in essa l’Autorità di pubblica sicurezza deve considerare l’esistenza di un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e la capacità di un soggetto di abusarne, tenendo presente che l’abuso può concretizzarsi anche in comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento pretende, per evidenti ragioni di prevenzione, a chi detenga armi, munizioni ed esplosivi, come avvenuto nel caso di specie.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Sussistono giusti motivi, connessi anche alla costituzione sostanzialmente formale dell’Amministrazione appellata, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.