Articolo 25 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 maggio 1956
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Versione
12 marzo 1963
Art. 25. ((L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorita';
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado.)) Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
Entrata in vigore il 12 marzo 1963