Art. 25. ((L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorita';
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado.)) Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorita';
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado.)) Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.