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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 214/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1319/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220013586 CONTRIBUTO BONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAnto, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0360505G20220013586 dell'11 ottobre 2022, per l'importo di euro 324,88, emessa dalla Resistente_1 S.p.A. per conto del Consorzio_3 e RA, relativa al contributo di bonifica cod. 630 dovuto per l'annualità 2017, chiedendone l'annullamento.
In primo grado il contribuente deduceva, in sintesi, la nullità e l'illegittimità dell'ingiunzione per due ordini di ragioni: da un lato, il richiamo ad una precedente pronuncia favorevole della Commissione tributaria di
RAnto in relazione ad analoga pretesa consortile;
dall'altro, la carenza di motivazione e di prova in ordine all'esistenza di un beneficio o vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica, assumendo che i terreni di sua proprietà non traessero alcun vantaggio diretto e specifico dall'attività consortile.
Si costituivano in quel giudizio sia il Consorzio_3 e RA (che illustrava la normativa di settore, la redazione del piano di classifica e la definizione del relativo perimetro di contribuenza, sostenendo la legittimità del canone in quanto collegato alla potenzialità di beneficiare delle opere e dei servizi consortili), sia la Resistente_1 S.p.A. (la quale eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni afferenti il merito della pretesa impositiva).
Con sentenza n. 1319/2023, depositata il 5 dicembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
RAnto rigettava il ricorso, ritenendo, in particolare, che il contributo di bonifica non costituisse corrispettivo sinallagmatico di specifiche opere eseguite in prossimità dei fondi dell'interessato, bensì prelievo collegato alla potenzialità di godere del complessivo sistema di opere consortili, e che, pertanto, la lamentata inefficienza o mancanza di singoli interventi non esimesse dall'obbligo contributivo, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza, lo Ricorrente_1 ha proposto appello. Lamenta, in sintesi, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto legittima la pretesa contributiva in difetto di prova, da parte dell'ente impositore, di un beneficio diretto, specifico e non meramente ipotetico in favore degli immobili di sua proprietà, nonché in assenza di adeguata considerazione della documentazione fotografica prodotta e della condotta processuale del Consorzio, asseritamente privo di una valida e tempestiva costituzione in giudizio.
Deduce, inoltre, la violazione delle regole sull'onere della prova e delle disposizioni che, anche alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, impongono all'amministrazione di dimostrare in modo circostanziato le ragioni della pretesa impositiva, chiedendo, nel merito, la riforma integrale della sentenza e la dichiarazione di non debenza del contributo consortile.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_1 S.p.A., la quale, con memoria di costituzione e controdeduzioni, ha in via preliminare eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure che attengono al merito della pretesa del Consorzio, richiamando l'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la giurisprudenza in tema di ruolo processuale del concessionario della riscossione. Nel merito, la società ha rilevato che tutte le doglianze dell'appellante riguardano esclusivamente la sussistenza del beneficio e la legittimità del contributo consortile richiesto dal Consorzio, profili rispetto ai quali la concessionaria, in quanto mero soggetto incaricato della riscossione, non potrebbe svolgere difese di merito;
ha infine chiesto la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal Consorzio_1 in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, il contribuente ha comunque provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili (allegando foto eloquenti in tal senso).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di RAnto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAnto
n. 1319/2023, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio di Bonifica di Consorzio_1 e Nominativo_1 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite. RAnto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 214/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1319/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220013586 CONTRIBUTO BONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAnto, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0360505G20220013586 dell'11 ottobre 2022, per l'importo di euro 324,88, emessa dalla Resistente_1 S.p.A. per conto del Consorzio_3 e RA, relativa al contributo di bonifica cod. 630 dovuto per l'annualità 2017, chiedendone l'annullamento.
In primo grado il contribuente deduceva, in sintesi, la nullità e l'illegittimità dell'ingiunzione per due ordini di ragioni: da un lato, il richiamo ad una precedente pronuncia favorevole della Commissione tributaria di
RAnto in relazione ad analoga pretesa consortile;
dall'altro, la carenza di motivazione e di prova in ordine all'esistenza di un beneficio o vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica, assumendo che i terreni di sua proprietà non traessero alcun vantaggio diretto e specifico dall'attività consortile.
Si costituivano in quel giudizio sia il Consorzio_3 e RA (che illustrava la normativa di settore, la redazione del piano di classifica e la definizione del relativo perimetro di contribuenza, sostenendo la legittimità del canone in quanto collegato alla potenzialità di beneficiare delle opere e dei servizi consortili), sia la Resistente_1 S.p.A. (la quale eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni afferenti il merito della pretesa impositiva).
Con sentenza n. 1319/2023, depositata il 5 dicembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
RAnto rigettava il ricorso, ritenendo, in particolare, che il contributo di bonifica non costituisse corrispettivo sinallagmatico di specifiche opere eseguite in prossimità dei fondi dell'interessato, bensì prelievo collegato alla potenzialità di godere del complessivo sistema di opere consortili, e che, pertanto, la lamentata inefficienza o mancanza di singoli interventi non esimesse dall'obbligo contributivo, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza, lo Ricorrente_1 ha proposto appello. Lamenta, in sintesi, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto legittima la pretesa contributiva in difetto di prova, da parte dell'ente impositore, di un beneficio diretto, specifico e non meramente ipotetico in favore degli immobili di sua proprietà, nonché in assenza di adeguata considerazione della documentazione fotografica prodotta e della condotta processuale del Consorzio, asseritamente privo di una valida e tempestiva costituzione in giudizio.
Deduce, inoltre, la violazione delle regole sull'onere della prova e delle disposizioni che, anche alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, impongono all'amministrazione di dimostrare in modo circostanziato le ragioni della pretesa impositiva, chiedendo, nel merito, la riforma integrale della sentenza e la dichiarazione di non debenza del contributo consortile.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_1 S.p.A., la quale, con memoria di costituzione e controdeduzioni, ha in via preliminare eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure che attengono al merito della pretesa del Consorzio, richiamando l'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la giurisprudenza in tema di ruolo processuale del concessionario della riscossione. Nel merito, la società ha rilevato che tutte le doglianze dell'appellante riguardano esclusivamente la sussistenza del beneficio e la legittimità del contributo consortile richiesto dal Consorzio, profili rispetto ai quali la concessionaria, in quanto mero soggetto incaricato della riscossione, non potrebbe svolgere difese di merito;
ha infine chiesto la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal Consorzio_1 in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, il contribuente ha comunque provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili (allegando foto eloquenti in tal senso).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di RAnto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAnto
n. 1319/2023, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio di Bonifica di Consorzio_1 e Nominativo_1 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite. RAnto, 11/12/2025