TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2044/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
EN PO, elettivamente domiciliati in Monterotondo, Via Ticino, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Norveo Stramenga, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro quale mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Parte_3 dall'Avv. Davide Pirrottina, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via San Martino, n. 38/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Catani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 615, comma 1, c.p.c. opposizione al precetto agli stessi notificato in data 20.04.2021, relativamente a credito vantato da quale mandataria di CP_1 [...]
derivante dalla liquidazione delle spese di lite contenuta: Parte_3
- nell'ordinanza del 14.02.2019, relativa al giudizio di reclamo, avverso il provvedimento reso nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla 2
procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 8.200,00, oltre oneri di legge;
- nell'ordinanza del 15.10.2020, resa nella fase sommaria di successiva opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 6.275,00, oltre oneri di legge;
- nell'ordinanza del 04.02.2021, relativa al giudizio di reclamo, avverso il provvedimento reso nella fase sommaria della medesima opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 4.221,00, oltre oneri di legge.
In particolare, hanno evidenziato gli opponenti che gli indicati provvedimenti di liquidazione delle spese di lite, relativi alla fase sommaria di opposizioni all'esecuzione, risultano suscettibili di rivalutazione nell'ambito di opposizione a precetto intimato sulla base di tali titoli. Nel merito, a sostegno della domanda di revisione degli indicati provvedimenti di liquidazione delle spese processuali, opponenti hanno dato conto dell'accertamento, con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 414 del 20.01.2021, resa nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto posto alla base della procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, con formazione del giudicato, conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 31890 del 16.11.2023, in ordine alla carenza di titolarità attiva del credito in capo al creditore procedente, nonché della conseguente pronuncia del giudice dell'esecuzione del 30.01.2024, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva. Inoltre, gli opponenti hanno contestato la carenza di legittimazione attiva dell'opposta all'utilizzo dei titoli esecutivi posti alla base dell'atto di precetto. Conseguentemente, gli opponenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato e la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio quale CP_1 mandataria di contestando l'opposizione spiegata e chiedendone Parte_3 il rigetto.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nell'analisi dell'opposizione a precetto, deve essere premesso che “qualora si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte 3
soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo sostanziale, anche con riguardo alla statuizione in punto di spese, tenuto conto dell'esito finale della lite. Laddove, al contrario, la parte intenda muovere censure alla statuizione sulle spese che si incentrino sulla illegittima quantificazione del dovuto o su altri profili che non discendano dalla soccombenza nella delibazione della controversia in fase sommaria, ben può introdurle in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo, ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso. L'azione di merito costituisce, invero, il mezzo necessario per ridiscutere sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito” (Cass. 15.02.2023, n. 4748). Ugualmente, è stato evidenziato che “si ammette, in effetti, la proponibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione per contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso in sede cautelare all'esito del reclamo cautelare, ma solo nella contemporanea ricorrenza delle seguenti due condizioni:
1) che l'opponente intenda contestare esclusivamente il quantum della liquidazione e non la condanna in sé (ovvero la compensazione), essendo ciò possibile esclusivamente instaurando il giudizio di merito;
2) che, comunque, non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ultimo caso, anche il quantum della liquidazione delle spese del procedimento cautelare potrà e dovrà essere ridiscusso in quella sede” (Cass. 03.08.2023, n. 23719). Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni precedentemente indicate, cui deve ritenersi subordinata la proponibilità dell'opposizione a precetto diretta a contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso nella fase cautelare. In primo luogo, l'opponente non ha contestato esclusivamente la quantificazione delle spese di lite operata in sede cautelare, richiedendo invece la revoca della condanna emessa, per carenza dei relativi presupposti, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sostanziale dedotta. In secondo luogo, l'opponente nulla ha dedotto quanto alla mancata instaurazione del giudizio di merito relativo alle opposizioni all'esecuzione, in relazione alla cui fase sommaria sono stati emessi i provvedimenti cautelari, con la relativa liquidazione delle spese di lite. 4
Diversamente, deve ritenersi che la contestazione della liquidazione delle spese di lite, con riguardo alla richiesta rivalutazione della situazione sostanziale dedotta, avrebbe dovuto essere articolata nell'ambito del giudizio di merito, preordinato alla tutela definitiva delle posizioni sostanziali delle parti, rispetto al quale la fase cautelare svolta è posta in rapporto di necessaria strumentalità.
Anche la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta all'utilizzo dei titoli esecutivi posti alla base dell'atto di precetto si appalesa manifestamente infondata, stante l'identità soggettiva tra la parte in cui favore sono state liquidate le spese di lite negli allegati provvedimenti cautelari e l'odierna opposta.
Alla luce delle indicate ragioni, l'opposizione a precetto spiegata deve essere dunque rigettata. Il rigetto dell'opposizione a precetto assorbe le domande proposte dagli opponenti dirette alla condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico degli opponenti, in solido tra loro, stante l'identità di posizione processuale, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2044/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
EN PO, elettivamente domiciliati in Monterotondo, Via Ticino, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Norveo Stramenga, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro quale mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Parte_3 dall'Avv. Davide Pirrottina, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via San Martino, n. 38/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Catani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 615, comma 1, c.p.c. opposizione al precetto agli stessi notificato in data 20.04.2021, relativamente a credito vantato da quale mandataria di CP_1 [...]
derivante dalla liquidazione delle spese di lite contenuta: Parte_3
- nell'ordinanza del 14.02.2019, relativa al giudizio di reclamo, avverso il provvedimento reso nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla 2
procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 8.200,00, oltre oneri di legge;
- nell'ordinanza del 15.10.2020, resa nella fase sommaria di successiva opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 6.275,00, oltre oneri di legge;
- nell'ordinanza del 04.02.2021, relativa al giudizio di reclamo, avverso il provvedimento reso nella fase sommaria della medesima opposizione all'esecuzione, proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, per l'importo di Euro 4.221,00, oltre oneri di legge.
In particolare, hanno evidenziato gli opponenti che gli indicati provvedimenti di liquidazione delle spese di lite, relativi alla fase sommaria di opposizioni all'esecuzione, risultano suscettibili di rivalutazione nell'ambito di opposizione a precetto intimato sulla base di tali titoli. Nel merito, a sostegno della domanda di revisione degli indicati provvedimenti di liquidazione delle spese processuali, opponenti hanno dato conto dell'accertamento, con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 414 del 20.01.2021, resa nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto posto alla base della procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 325/2017, con formazione del giudicato, conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 31890 del 16.11.2023, in ordine alla carenza di titolarità attiva del credito in capo al creditore procedente, nonché della conseguente pronuncia del giudice dell'esecuzione del 30.01.2024, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva. Inoltre, gli opponenti hanno contestato la carenza di legittimazione attiva dell'opposta all'utilizzo dei titoli esecutivi posti alla base dell'atto di precetto. Conseguentemente, gli opponenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato e la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio quale CP_1 mandataria di contestando l'opposizione spiegata e chiedendone Parte_3 il rigetto.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nell'analisi dell'opposizione a precetto, deve essere premesso che “qualora si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte 3
soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo sostanziale, anche con riguardo alla statuizione in punto di spese, tenuto conto dell'esito finale della lite. Laddove, al contrario, la parte intenda muovere censure alla statuizione sulle spese che si incentrino sulla illegittima quantificazione del dovuto o su altri profili che non discendano dalla soccombenza nella delibazione della controversia in fase sommaria, ben può introdurle in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo, ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso. L'azione di merito costituisce, invero, il mezzo necessario per ridiscutere sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito” (Cass. 15.02.2023, n. 4748). Ugualmente, è stato evidenziato che “si ammette, in effetti, la proponibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione per contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso in sede cautelare all'esito del reclamo cautelare, ma solo nella contemporanea ricorrenza delle seguenti due condizioni:
1) che l'opponente intenda contestare esclusivamente il quantum della liquidazione e non la condanna in sé (ovvero la compensazione), essendo ciò possibile esclusivamente instaurando il giudizio di merito;
2) che, comunque, non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ultimo caso, anche il quantum della liquidazione delle spese del procedimento cautelare potrà e dovrà essere ridiscusso in quella sede” (Cass. 03.08.2023, n. 23719). Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni precedentemente indicate, cui deve ritenersi subordinata la proponibilità dell'opposizione a precetto diretta a contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso nella fase cautelare. In primo luogo, l'opponente non ha contestato esclusivamente la quantificazione delle spese di lite operata in sede cautelare, richiedendo invece la revoca della condanna emessa, per carenza dei relativi presupposti, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sostanziale dedotta. In secondo luogo, l'opponente nulla ha dedotto quanto alla mancata instaurazione del giudizio di merito relativo alle opposizioni all'esecuzione, in relazione alla cui fase sommaria sono stati emessi i provvedimenti cautelari, con la relativa liquidazione delle spese di lite. 4
Diversamente, deve ritenersi che la contestazione della liquidazione delle spese di lite, con riguardo alla richiesta rivalutazione della situazione sostanziale dedotta, avrebbe dovuto essere articolata nell'ambito del giudizio di merito, preordinato alla tutela definitiva delle posizioni sostanziali delle parti, rispetto al quale la fase cautelare svolta è posta in rapporto di necessaria strumentalità.
Anche la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta all'utilizzo dei titoli esecutivi posti alla base dell'atto di precetto si appalesa manifestamente infondata, stante l'identità soggettiva tra la parte in cui favore sono state liquidate le spese di lite negli allegati provvedimenti cautelari e l'odierna opposta.
Alla luce delle indicate ragioni, l'opposizione a precetto spiegata deve essere dunque rigettata. Il rigetto dell'opposizione a precetto assorbe le domande proposte dagli opponenti dirette alla condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico degli opponenti, in solido tra loro, stante l'identità di posizione processuale, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli