CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO NC SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1383/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3036501478/2023, che non è stato prodotto agli atti al momento dell'iscrizione a ruolo, per IRES, IRAP ed IVA, anno 2018, per un valore della controversia dichiarato di euro 30.005,00, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente, in proprio ricorso ha fatto presente che:
1) l'ufficio con atto TK3I16500806/2023 invitava il contribuente al contraddittorio, inviando altresì un accertamento con adesione, il tutto esclusivamente basato sull'applicazione esclusiva dell'art 30 legge
724/94 (i.e.: test di operatività delle società di comodo);
2) in sede di contraddittorio la società faceva notare che tale applicazione era preclusa all'ufficio avendo un voto ISA pari a 10 e quindi oggettivamente esclusa da tale pratica;
3) in data 10.11.2023 veniva notificato l'accertamento impugnato e che “riprendeva quanto l'ufficio aveva contestato nell'avviso di accertamento con adesione, ma non con addebiti e richieste tributarie completamente diverse visto l'impossibilità di operare con la legge 724/94”.
In virtù di quanto sopra la parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento impugnato in quanto
“nel nuovo accertamento è stato recapitato un atto con pretese del tutto diverse rispetto al primo (adesione)
e con applicazione di normative del tutto diverse”. La ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto prendere atto di aver commesso un errore nel primo atto, annullarlo ed eventualmente inviare iniziare nuovamente una procedura, con contraddittorio e nuovo accertamento con adesione, mettendo così il contribuente nelle condizioni di difendersi ed eventualmente poter decidere di aderire alle richieste del fisco con notevoli risparmi.
La parte ricorrente ha poi rappresentato:
A) di aver dimostrato in modo inequivocabile con tutta la documentazione contabile la propria attività imprenditoriale di “casa vacanze”. Tale documentazione non è stata prodotta nel presente procedimento;
B) di aver ottenuto per l'anno 2018 il rimborso di una parte del credito IVA senza che l'Amministrazione
Finanziaria avanzasse eccezioni.
Con successivo deposito ha prodotto copia della sentenza n. 12908/2024, con cui la CGT di Roma avrebbe parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che con proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'ufficio ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto notificato all'Ufficio con modalità che, oltre a non essere previste dalle norme procedurali, non ne consentono il deposito telematico ai fini della regolare istaurazione del giudizio nelle forme del c.d. processo tributario telematico.
Il ricorso, sintesi, sarebbe stato notificato mediante una scansione dell'originale analogico e non in nativo informatico.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate, ha rappresentato un'attività istruttoria prodromica all'avviso di accertamento particolarmente complessa, ma rilevabile solo dalle controdeduzioni, non essendo stati prodotti gli atti di accertamento. Con ordinanza interlocutoria del 06.06.2025 è stato ordinato il deposito dell'avviso di accertamento n.
TK3036501478/2023, del questionario n. Q00184/2023 e dell'invito a comparire n. TK3IL16500806/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
La società ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la natura strumentale degli immobili posseduti. In particolare, (a) non è stata prodotta la SCIA al SUAP competente per l'esercizio dell'attività di casa vacanze, (b) l'avvenuta comunicazione dei flussi turistici alle autorità competenti. Manca, inoltre, la documentazione relativa alla comunicazione alla Polizia di Stato delle generalità degli alloggiati tramite il
Portale Alloggiati. La società non ha, poi, prodotto i contratti con società specializzate o intermediari che avrebbero dovuto gestire la locazione degli immobili.
L'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei componenti negativi del reddito grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, la società non ha ottemperato all'obbligo di esibire gli estratti conto bancari, rendendo impossibile la verifica dell'effettivo sostenimento dei costi contabilizzati. Le spese di manutenzione e gli ammortamenti sono stati ritenuti indeducibili in quanto afferenti a "immobili patrimonio" ex art. 90 TUIR, data la mancata prova della loro strumentalità.
L'Ufficio ha accertato l'esistenza di un contratto di locazione registrato in data 19/04/2018 per l'immobile di
Todi, con un canone di € 35.000,00. La ricorrente, pur disconoscendo il contratto, non ha fornito prova della presentazione di denunce o esposti all'Autorità Giudiziaria per furto d'identità o registrazione fraudolenta, nonostante il contratto risulti registrato telematicamente a nome della stessa Ricorrente_1 S.r.l.
In conclusione, la totale assenza di documentazione amministrativa, contabile ed extracontabile atta a superare le contestazioni dell'Ufficio comporta il rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41:
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO NC SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1383/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036591478 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3036501478/2023, che non è stato prodotto agli atti al momento dell'iscrizione a ruolo, per IRES, IRAP ed IVA, anno 2018, per un valore della controversia dichiarato di euro 30.005,00, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente, in proprio ricorso ha fatto presente che:
1) l'ufficio con atto TK3I16500806/2023 invitava il contribuente al contraddittorio, inviando altresì un accertamento con adesione, il tutto esclusivamente basato sull'applicazione esclusiva dell'art 30 legge
724/94 (i.e.: test di operatività delle società di comodo);
2) in sede di contraddittorio la società faceva notare che tale applicazione era preclusa all'ufficio avendo un voto ISA pari a 10 e quindi oggettivamente esclusa da tale pratica;
3) in data 10.11.2023 veniva notificato l'accertamento impugnato e che “riprendeva quanto l'ufficio aveva contestato nell'avviso di accertamento con adesione, ma non con addebiti e richieste tributarie completamente diverse visto l'impossibilità di operare con la legge 724/94”.
In virtù di quanto sopra la parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento impugnato in quanto
“nel nuovo accertamento è stato recapitato un atto con pretese del tutto diverse rispetto al primo (adesione)
e con applicazione di normative del tutto diverse”. La ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto prendere atto di aver commesso un errore nel primo atto, annullarlo ed eventualmente inviare iniziare nuovamente una procedura, con contraddittorio e nuovo accertamento con adesione, mettendo così il contribuente nelle condizioni di difendersi ed eventualmente poter decidere di aderire alle richieste del fisco con notevoli risparmi.
La parte ricorrente ha poi rappresentato:
A) di aver dimostrato in modo inequivocabile con tutta la documentazione contabile la propria attività imprenditoriale di “casa vacanze”. Tale documentazione non è stata prodotta nel presente procedimento;
B) di aver ottenuto per l'anno 2018 il rimborso di una parte del credito IVA senza che l'Amministrazione
Finanziaria avanzasse eccezioni.
Con successivo deposito ha prodotto copia della sentenza n. 12908/2024, con cui la CGT di Roma avrebbe parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che con proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'ufficio ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto notificato all'Ufficio con modalità che, oltre a non essere previste dalle norme procedurali, non ne consentono il deposito telematico ai fini della regolare istaurazione del giudizio nelle forme del c.d. processo tributario telematico.
Il ricorso, sintesi, sarebbe stato notificato mediante una scansione dell'originale analogico e non in nativo informatico.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate, ha rappresentato un'attività istruttoria prodromica all'avviso di accertamento particolarmente complessa, ma rilevabile solo dalle controdeduzioni, non essendo stati prodotti gli atti di accertamento. Con ordinanza interlocutoria del 06.06.2025 è stato ordinato il deposito dell'avviso di accertamento n.
TK3036501478/2023, del questionario n. Q00184/2023 e dell'invito a comparire n. TK3IL16500806/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
La società ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la natura strumentale degli immobili posseduti. In particolare, (a) non è stata prodotta la SCIA al SUAP competente per l'esercizio dell'attività di casa vacanze, (b) l'avvenuta comunicazione dei flussi turistici alle autorità competenti. Manca, inoltre, la documentazione relativa alla comunicazione alla Polizia di Stato delle generalità degli alloggiati tramite il
Portale Alloggiati. La società non ha, poi, prodotto i contratti con società specializzate o intermediari che avrebbero dovuto gestire la locazione degli immobili.
L'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei componenti negativi del reddito grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, la società non ha ottemperato all'obbligo di esibire gli estratti conto bancari, rendendo impossibile la verifica dell'effettivo sostenimento dei costi contabilizzati. Le spese di manutenzione e gli ammortamenti sono stati ritenuti indeducibili in quanto afferenti a "immobili patrimonio" ex art. 90 TUIR, data la mancata prova della loro strumentalità.
L'Ufficio ha accertato l'esistenza di un contratto di locazione registrato in data 19/04/2018 per l'immobile di
Todi, con un canone di € 35.000,00. La ricorrente, pur disconoscendo il contratto, non ha fornito prova della presentazione di denunce o esposti all'Autorità Giudiziaria per furto d'identità o registrazione fraudolenta, nonostante il contratto risulti registrato telematicamente a nome della stessa Ricorrente_1 S.r.l.
In conclusione, la totale assenza di documentazione amministrativa, contabile ed extracontabile atta a superare le contestazioni dell'Ufficio comporta il rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41:
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.