Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1965, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1965, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.