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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 956/2019 di R.G. avente ad oggetto:
contratto bancario.
TRA
nella persona Parte_1 (P.IVA P.IVA 1
,
(C.F. suo legale rappresentante p.t. e Parte_2 del
C.F. 1 ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo De
Vincenzo e Carmela Bravaccio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. P.IVA_2 ), in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Nicola Balestrieri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il Parte_1 e il sig. Parte_2 Controparte_1convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola,
formulando due distinte domande.
[...]
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la nullità Il Parte_1
delle condizioni applicate in ordine al contratto di conto corrente n.
15110.45, in quanto violative della disciplina antiusura e della disciplina predisposta dal legislatore in tema di anatocismo, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del rapporto e condanna della banca convenuta alla restituzione dello stesso.
Il sig. Parte_2 chiedeva a questo Tribunale l'accertamento dell'inesistenza e/o invalidità di qualsiasi rapporto fideiussorio e/o di qualunque altra garanzia con riguardo ai rapporti bancari intercorsi tra il Parte_1 e Controparte_1 Secondo quanto dedotto dalla società attrice, nel contratto di conto corrente sopra menzionato, risulterebbero convenuti e applicati interessi e remunerazioni passive superiori al tasso limite stabilito nei decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e, inoltre, i tassi di interesse effettivamente pattuiti e praticati, anche a seguito delle modifiche delle condizioni economiche apportate dalla banca nel corso del rapporto,
sarebbero risultati ancora una volta illegittimi, in quanto tutti i costi sopportati dal correntista quale corrispettivo del finanziamento sarebbero stati inseriti indebitamente nell'ambito del calcolo utileperla
determinazione del TEG, escluse le imposte e le tasse.
La società attrice formulava, inoltre, specifica domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità e/o inefficacia di qualsiasi pattuizione contrattuale con la convenuta banca che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo,
ex art. 1283 cod. civ.
Parte attrice, inoltre, domandava l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario), non avendo rispettato la banca convenuta le prescrizioni ivi imposte a pena di nullità.
La società attrice chiedeva, infine, considerata la mancata determinazione per iscritto degli interessi, di fare applicazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. in virtù del quale "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti, sono dovuti nella misura legale", con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto applicando i soli interessi legali.
Il sig. Parte_2 domandava l'accertamento dell'inesistenza,
invalidità e/o inefficacia, di qualsiasi rapporto fideiussorio e/o di altra garanzia rispetto alla complessiva posizione del Parte_1 nei
confronti della convenuta per non averla mai prestata, per tutti i titoli e ragioni anche diversi dall'oggetto della citazione, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra la convenuta e il Parte_1
Si costituiva in giudizio la banca Controparte_1 che
eccepiva, in via preliminare e nel merito, la prescrizione di eventuali diritti maturati dal correntista negli anni anteriori al 2014 (o, in subordine, 2009).
La banca convenuta deduceva, inoltre, che non sarebbe mai stata effettuata alcuna applicazione di interessi anatocistici o usurari.
In ultimo, la banca convenuta sosteneva che la società debitrice avesse sottoscritto e consegnato alla banca, in data 9 giugno 2016, una lettera di ricognizione di debito con relativo piano di rientro, con ciò
acconsentendo anche alle condizioni praticate in corso di rapporto. Parte convenuta chiedeva, infine, il rigetto della domanda formulata dal sig. Parte_2 in quanto, in atti, risulterebbe depositata idonea
,
documentazione che attesterebbe gli impegni in qualità di garante assunti dall'attore.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
La banca convenuta sostiene, invero, che le contestazioni di parte attrice non possono concernere gli anni anteriori al 2014 (o, in subordine, al
2009) essendo ormai caduta in prescrizione ogni istanza relativa al periodo precedente.
Come stabilito in giurisprudenza, “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data di pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento: ne discende che eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata" (Corte appello Catanzaro sez. III, 06/06/2020, n.668).
Nel caso di specie, la prescrizione decennale non risulta di certo maturata per i crediti successivi all'08.02.2009, in quanto il deposito dell'atto di citazione è avvenuto in data 08.02.2019.
Tuttavia, secondo quanto dedotto dalle stesse parti, il rapporto contrattuale ha avuto inizio nell'anno 2007.
Ebbene, la prescrizione non deve ritenersi maturata nemmeno con riguardo ai diritti sorti prima dell'anno 2009, in quanto, come si avrà
modo di specificare di seguito, in giudizio è stata provata l'apertura di un contratto di apertura di credito e, di conseguenza, i versamenti effettuati prima del 2009 non assumono carattere solutorio ma meramente
ripristinatorio e, di conseguenza, non possono segnare l'inizio del periodo di decorrenza della prescrizione decennale.
Come è stato statuito dalla Suprema Corte di legittimità, invero, “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9141).
Tale operazione di eliminazione degli addebiti effettuati indebitamente dall'istituito di credito, come si avrà modo di descrivere analiticamente in seguito, è stata effettuata dal CTU, il quale ha rilevato che la trimestralmente addebitata, i saldicommissione sull'accordato costantemente a debito della società correntista e l'indicazione riportata sulla fideiussione bancaria rilasciata in data 09.11.2012 rappresentano,
"indicatori evidenti dell'affidamento regolato sul conto corrente ordinario
n.15110.45".
Quanto al merito delle richieste formulate da parte attrice, questo
Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in data 18.07.2023, in quanto la stessa risulta particolarmente analitica, tecnicamente e razionalmente fondata.
Il CTU riscontrava la presenza, in atti, della seguente documentazione:
1. estratti conto trimestrali del c/c n.15110.45 dal 01.10.2011 al
31.12.2015, a eccezione del periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014,
completi dei prospetti di sintesi delle competenze di chiusura trimestrali ma privi dei riassunti scalari (staffa);
2. decreti ministeriali con rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'usura per l'intero periodo.
Con riguardo alla banca, invece, il CTU non riscontrava agli atti documenti contrattuali, estratti conto o lista movimenti, inerenti al rapporto di conto corrente n.15110.45.
Il saldo iniziale, a debito della società, riportato dall'estratto di conto corrente al 01.10.2011, secondo quando indicato dal CTU nella relazione peritale, era pari a euro 38.519,86, mentre in data 31.12.2015 il saldo contabile risultava a credito della società per euro 1.181,56.
Secondo quanto dedotto dal consulente, come anticipato, sul conto corrente insiste un affidamento (fino a presumibili euro 200.000,00), le cui condizioni economiche e la cui origine non è stato possibile desumere, sia per l'assenza del contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza originario, sia per l'assenza di un eventuale separato contratto di apertura di credito.
Tuttavia, la commissione sull'accordato trimestralmente addebitata, i saldi costantemente a debito della società correntista e l'indicazione riportata sulla fideiussione bancaria rilasciata in data 09.11.2012
rappresentano, secondo il consulente tecnico, "indicatori evidenti dell'affidamento regolato sul conto corrente ordinario n.15110.45”.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, il CTU ha rilevato che, nella fattispecie in esame, sia il contratto di accensione del conto che il contratto di apertura di credito non sono stati depositati, “e pertanto non è
stato possibile riscontrare alcuna pattuizione".
Nello stesso senso, le commissioni e le spese addebitate "non trovano alcuna pattuizione riscontrabile negli atti prodotti ed esaminati".
Per la corretta rideterminazione del saldo, il C.T.U. ha adottato il metodo di calcolo analitico, ovvero ha proceduto "alla rielaborazione dei numeri
(debitori e creditori) sulla base di tutti i movimenti registrati negli estratti conto prodotti dall'istituto di credito, nel rispetto delle date operazioni, non avendo riscontrato pattuizione delle valute".
In particolare, egli ha ricostruito il saldo finale “mediante l'applicazione delle ipotesi poste nei quesiti e sulla base delle verifiche evidenziate nei paragrafi che precedono, operando sui medesimi valori rilevati negli estratti conto e introducendo le rettifiche finalizzate a depurare gli effetti di eventuali addebiti illegittimi".
Il metodo adottato, in sintesi, “consente di determinare quale valore avrebbe assunto il saldo finale del conto corrente in esame nel caso in cui la banca avesse adottato le ipotesi e i criteri richiesti nei quesiti”.
Di conseguenza, il ricalcolo per entrambi i conti correnti è avvenuto applicando le seguenti condizioni:
- "Interessi debitori: applicando i tassi legali nel tempo vigenti, considerata l'assenza del contratto";
- "Capitalizzazione trimestrale: eliminando qualsiasi forma di capitalizzazione";
"Commissioni e spese a qualsiasi titolo: enucleando tutte le spese per mancanza di pattuizione".
La ricostruzione del saldo finale del conto corrente n. 15110.45 è stata dunque opportunamente rettificata eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni enucleate.
Sulla base del metodo illustrato, il consulente tecnico ha elaborato una serie di conclusioni.
Nel corso del rapporto, le variazioni intervenute nei tassi d'interessi sia attivi che passivi sono state unilateralmente adottate dalla banca e, in particolare, nessuna convenzione è stata riscontrata.
Di conseguenza, ha concluso il CTU: “È evidente che, in tal caso, nessuna verifica della usurarietà contrattuale dei tassi di interesse è risultata possibile. Quanto
invece alla eventuale e presunta usurarietà dei tassi applicati in corso di rapporto, lo scrivente ha verificato (cfr. allegato 6) che in nessun trimestre il TEG applicato è
risultato superiore al tasso soglia di periodo per la categoria di operazioni di riferimento (apertura di credito in conto corrente classe di importo oltre euro
-
5.000)".
Dunque, sulla base di quanto accertato dal CTU, nessun interesse superiore al tasso soglia è stato applicato dalla banca convenuta.
Il consulente ha ricostruito, dunque, il saldo di conto corrente,
espungendo gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto, in quanto effetto di capitalizzazione indebita degli interessi.
Il saldo contabile, così ricostruito al 31.12.2015, con azzeramento del saldo iniziale a debito della società, è stato indicato dal consulente in euro 117.910,72.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato l'assenza dei contratti originari di accensione del conto corrente e apertura credito,
nonché, l'assenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, di conseguenza, ha effettuato la ricostruzione del saldo sulla base degli estratti conto disponibili, depurando il calcolo dagli addebiti illegittimi praticati dalla CP_2 convenuta.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice del merito "ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili
(ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10
maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie
(come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte. n.
2607 del 29 gennaio 2024 - anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio
(cartaceo o digitale)»;
Quanto alla mancanza del contratto, va evidenziato che, nel caso di specie, l'attore non ha espressamente negato di aver stipulato il contratto in forma scritta, né ha escluso l'esistenza del documento negoziale e l'onere della prova, gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, non risulta modificato neanche quando abbia ad oggetto "fatti
-possa essere fornito anche mediante
-negativi”, seppure in tal caso presunzioni.
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata sulla distribuzione dell'onere probatorio in materia di conto corrente ribadendo il principio per cui, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento del saldo, quest'ultimo può essere dimostrato per mezzo di "prove che offrano indicazioni certe e complete" nonché per il tramite di "elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti" (Cass 24032/2023).
Qualora tali prove non siano fornite, deve assumersi come dato di partenza il saldo indicato negli estratti conto prodotti in giudizio.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, dunque, deve essere preso in considerazione il calcolo alternativo effettuato dal CTU,
nella rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra banca e correntista ovvero quello in base al quale non è stato azzerato il saldo iniziale a debito della società al 01.10.2011.
Anche utilizzando tale criterio di calcolo, tuttavia, è risultato un saldo a credito del correntista di euro 76.855,23, per effetto dell'eliminazione del meccanismo indebito di capitalizzazione degli interessi.
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata in maniera granitica: "Nei
rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass. civ., sez. 1, 02.05.2019, n. 11543).
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dunque, nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire per l'accertamento del saldo, in ipotesi di mancanza di una parte degli estratti conto, ci si può avvalere di quegli elementi sulla base dei quali sia possibile affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato (in questo caso dal 2007 al 2009), sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o sulla base del quale sia possibile affermare che in quell'arco di tempo sia maturato, addirittura, un credito per il cliente stesso.
Quanto al presunto riconoscimento del debito effettuato da parte attrice,
sulla base del documento sottoscritto in data 09.06.2016 (cfr. prod.
convenuta), lo stesso non contiene alcuna espressa dichiarazione in tal senso, ma costituisce solo prova della volontà di parte attrice di regolamentare il rapporto con la banca convenuta onde prevenire ulteriori pretese.
Inoltre, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello per cui nel contratto di conto corrente "l'approvazione anche tacita dell'estratto conto,
ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cassazione civile, sez. VI-1,
ordinanza n. 30000 del 20 novembre 2018).
Quanto alla domanda formulata dal Sig. Parte_2 in via
preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda proposta da parte convenuta per assoluta genericità e indeterminatezza.
Le argomentazioni svolte da parte convenuta non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attore.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti "assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva". (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda, per questo la domanda formulata dall'attore non può essere considerata nulla, né inammissibile.
Nel merito, va rigettata, in quanto infondata, la domanda del sig. [...]
relativa all'accertamento della nullità della fideiussione contrattaPt_2
in relazione al rapporto di conto corrente n. 15110.45.
Il Sig. Pt 2 invero, ha sottoscritto i seguenti documenti (cfr. prod.
convenuta):
1. Fideiussione “a prima richiesta e senza eccezioni" del 09.11.2012 rilasciata
(anche) dal Sig. Parte_2 sino alla concorrenza di € 215.000,00 a
garanzia del c/c n. 15110.45;
2. Contratto di sovvenzione n. 3562688.72 del 20 luglio 2014, contenente fideiussione "a prima richiesta e senza eccezioni" rilasciata (anche) dal Sig. Parte_2
sino alla concorrenza di €. 184.000,00, con in calce espressa ricognizione di debito;
3. Fideiussione 'a prima richiesta e senza eccezioni" del 20.06.2014 rilasciata
(anche) dal Sig. Parte_2 sino alla concorrenza di €. 162.000,00 a garanzia del contratto di sovvenzione n. 3562688.72 del 20 luglio 2014.
Ebbene, con riguardo al primo rapporto contrattuale collegato al contratto di garanzia sottoscritto, come sopra chiarito, non può essere dichiarata la nullità dello stesso, sulla base dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio enunciati dalla Cassazione e sopra richiamati.
Di conseguenza, il contratto di garanzia depositato in atti deve essere considerato pienamente valido. inVa inoltre rigettata la domanda formulata dal sig. Parte_2
relazione all'accertamento della nullità e/o l'invalidità e/o inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra l'attore e la banca in ordine a tutti i rapporti bancari intercorrenti tra il Pt_1 Parte_1 e la convenuta.
I restanti contratti che risultano depositati da parte convenuta, invero,
non presentano profili di invalidità, né a questo Giudice risulta possibile, sulla base della documentazione depositata, risalire a qualsivoglia altro rapporto di garanzia intercorso tra l'attore e la banca convenuta con riguardo ai debiti contratti dal Parte_1
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, va accolta,
con valore assorbente, la domanda proposta dal Parte_3
ordine alla rideterminazione del saldo a credito del correntista per la cifra complessiva di euro 76.855,23, che deve essere restituita dalla banca alla società attrice.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della risoluzione della controversia sulla base di una questione meramente processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 956/2019, così provvede:
- accoglie in parte la domanda formulata dalla società attrice e, per l'effetto, accerta che il saldo contabile relativo al rapporto di conto corrente n. 15110.45, corrisponde a euro 76.855,23, cifra che risulta a credito della società attrice;
nella persona del suo legale
- condanna Controparte_1
rappresentante p.t., a restituire all'attrice, il Parte_1 la somma di euro 76.855,23, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda formulata dal sig. Parte_2
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 10.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 956/2019 di R.G. avente ad oggetto:
contratto bancario.
TRA
nella persona Parte_1 (P.IVA P.IVA 1
,
(C.F. suo legale rappresentante p.t. e Parte_2 del
C.F. 1 ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo De
Vincenzo e Carmela Bravaccio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. P.IVA_2 ), in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Nicola Balestrieri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il Parte_1 e il sig. Parte_2 Controparte_1convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola,
formulando due distinte domande.
[...]
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la nullità Il Parte_1
delle condizioni applicate in ordine al contratto di conto corrente n.
15110.45, in quanto violative della disciplina antiusura e della disciplina predisposta dal legislatore in tema di anatocismo, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del rapporto e condanna della banca convenuta alla restituzione dello stesso.
Il sig. Parte_2 chiedeva a questo Tribunale l'accertamento dell'inesistenza e/o invalidità di qualsiasi rapporto fideiussorio e/o di qualunque altra garanzia con riguardo ai rapporti bancari intercorsi tra il Parte_1 e Controparte_1 Secondo quanto dedotto dalla società attrice, nel contratto di conto corrente sopra menzionato, risulterebbero convenuti e applicati interessi e remunerazioni passive superiori al tasso limite stabilito nei decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e, inoltre, i tassi di interesse effettivamente pattuiti e praticati, anche a seguito delle modifiche delle condizioni economiche apportate dalla banca nel corso del rapporto,
sarebbero risultati ancora una volta illegittimi, in quanto tutti i costi sopportati dal correntista quale corrispettivo del finanziamento sarebbero stati inseriti indebitamente nell'ambito del calcolo utileperla
determinazione del TEG, escluse le imposte e le tasse.
La società attrice formulava, inoltre, specifica domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità e/o inefficacia di qualsiasi pattuizione contrattuale con la convenuta banca che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo,
ex art. 1283 cod. civ.
Parte attrice, inoltre, domandava l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario), non avendo rispettato la banca convenuta le prescrizioni ivi imposte a pena di nullità.
La società attrice chiedeva, infine, considerata la mancata determinazione per iscritto degli interessi, di fare applicazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. in virtù del quale "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti, sono dovuti nella misura legale", con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto applicando i soli interessi legali.
Il sig. Parte_2 domandava l'accertamento dell'inesistenza,
invalidità e/o inefficacia, di qualsiasi rapporto fideiussorio e/o di altra garanzia rispetto alla complessiva posizione del Parte_1 nei
confronti della convenuta per non averla mai prestata, per tutti i titoli e ragioni anche diversi dall'oggetto della citazione, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra la convenuta e il Parte_1
Si costituiva in giudizio la banca Controparte_1 che
eccepiva, in via preliminare e nel merito, la prescrizione di eventuali diritti maturati dal correntista negli anni anteriori al 2014 (o, in subordine, 2009).
La banca convenuta deduceva, inoltre, che non sarebbe mai stata effettuata alcuna applicazione di interessi anatocistici o usurari.
In ultimo, la banca convenuta sosteneva che la società debitrice avesse sottoscritto e consegnato alla banca, in data 9 giugno 2016, una lettera di ricognizione di debito con relativo piano di rientro, con ciò
acconsentendo anche alle condizioni praticate in corso di rapporto. Parte convenuta chiedeva, infine, il rigetto della domanda formulata dal sig. Parte_2 in quanto, in atti, risulterebbe depositata idonea
,
documentazione che attesterebbe gli impegni in qualità di garante assunti dall'attore.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
La banca convenuta sostiene, invero, che le contestazioni di parte attrice non possono concernere gli anni anteriori al 2014 (o, in subordine, al
2009) essendo ormai caduta in prescrizione ogni istanza relativa al periodo precedente.
Come stabilito in giurisprudenza, “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data di pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento: ne discende che eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata" (Corte appello Catanzaro sez. III, 06/06/2020, n.668).
Nel caso di specie, la prescrizione decennale non risulta di certo maturata per i crediti successivi all'08.02.2009, in quanto il deposito dell'atto di citazione è avvenuto in data 08.02.2019.
Tuttavia, secondo quanto dedotto dalle stesse parti, il rapporto contrattuale ha avuto inizio nell'anno 2007.
Ebbene, la prescrizione non deve ritenersi maturata nemmeno con riguardo ai diritti sorti prima dell'anno 2009, in quanto, come si avrà
modo di specificare di seguito, in giudizio è stata provata l'apertura di un contratto di apertura di credito e, di conseguenza, i versamenti effettuati prima del 2009 non assumono carattere solutorio ma meramente
ripristinatorio e, di conseguenza, non possono segnare l'inizio del periodo di decorrenza della prescrizione decennale.
Come è stato statuito dalla Suprema Corte di legittimità, invero, “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9141).
Tale operazione di eliminazione degli addebiti effettuati indebitamente dall'istituito di credito, come si avrà modo di descrivere analiticamente in seguito, è stata effettuata dal CTU, il quale ha rilevato che la trimestralmente addebitata, i saldicommissione sull'accordato costantemente a debito della società correntista e l'indicazione riportata sulla fideiussione bancaria rilasciata in data 09.11.2012 rappresentano,
"indicatori evidenti dell'affidamento regolato sul conto corrente ordinario
n.15110.45".
Quanto al merito delle richieste formulate da parte attrice, questo
Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in data 18.07.2023, in quanto la stessa risulta particolarmente analitica, tecnicamente e razionalmente fondata.
Il CTU riscontrava la presenza, in atti, della seguente documentazione:
1. estratti conto trimestrali del c/c n.15110.45 dal 01.10.2011 al
31.12.2015, a eccezione del periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014,
completi dei prospetti di sintesi delle competenze di chiusura trimestrali ma privi dei riassunti scalari (staffa);
2. decreti ministeriali con rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'usura per l'intero periodo.
Con riguardo alla banca, invece, il CTU non riscontrava agli atti documenti contrattuali, estratti conto o lista movimenti, inerenti al rapporto di conto corrente n.15110.45.
Il saldo iniziale, a debito della società, riportato dall'estratto di conto corrente al 01.10.2011, secondo quando indicato dal CTU nella relazione peritale, era pari a euro 38.519,86, mentre in data 31.12.2015 il saldo contabile risultava a credito della società per euro 1.181,56.
Secondo quanto dedotto dal consulente, come anticipato, sul conto corrente insiste un affidamento (fino a presumibili euro 200.000,00), le cui condizioni economiche e la cui origine non è stato possibile desumere, sia per l'assenza del contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza originario, sia per l'assenza di un eventuale separato contratto di apertura di credito.
Tuttavia, la commissione sull'accordato trimestralmente addebitata, i saldi costantemente a debito della società correntista e l'indicazione riportata sulla fideiussione bancaria rilasciata in data 09.11.2012
rappresentano, secondo il consulente tecnico, "indicatori evidenti dell'affidamento regolato sul conto corrente ordinario n.15110.45”.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, il CTU ha rilevato che, nella fattispecie in esame, sia il contratto di accensione del conto che il contratto di apertura di credito non sono stati depositati, “e pertanto non è
stato possibile riscontrare alcuna pattuizione".
Nello stesso senso, le commissioni e le spese addebitate "non trovano alcuna pattuizione riscontrabile negli atti prodotti ed esaminati".
Per la corretta rideterminazione del saldo, il C.T.U. ha adottato il metodo di calcolo analitico, ovvero ha proceduto "alla rielaborazione dei numeri
(debitori e creditori) sulla base di tutti i movimenti registrati negli estratti conto prodotti dall'istituto di credito, nel rispetto delle date operazioni, non avendo riscontrato pattuizione delle valute".
In particolare, egli ha ricostruito il saldo finale “mediante l'applicazione delle ipotesi poste nei quesiti e sulla base delle verifiche evidenziate nei paragrafi che precedono, operando sui medesimi valori rilevati negli estratti conto e introducendo le rettifiche finalizzate a depurare gli effetti di eventuali addebiti illegittimi".
Il metodo adottato, in sintesi, “consente di determinare quale valore avrebbe assunto il saldo finale del conto corrente in esame nel caso in cui la banca avesse adottato le ipotesi e i criteri richiesti nei quesiti”.
Di conseguenza, il ricalcolo per entrambi i conti correnti è avvenuto applicando le seguenti condizioni:
- "Interessi debitori: applicando i tassi legali nel tempo vigenti, considerata l'assenza del contratto";
- "Capitalizzazione trimestrale: eliminando qualsiasi forma di capitalizzazione";
"Commissioni e spese a qualsiasi titolo: enucleando tutte le spese per mancanza di pattuizione".
La ricostruzione del saldo finale del conto corrente n. 15110.45 è stata dunque opportunamente rettificata eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni enucleate.
Sulla base del metodo illustrato, il consulente tecnico ha elaborato una serie di conclusioni.
Nel corso del rapporto, le variazioni intervenute nei tassi d'interessi sia attivi che passivi sono state unilateralmente adottate dalla banca e, in particolare, nessuna convenzione è stata riscontrata.
Di conseguenza, ha concluso il CTU: “È evidente che, in tal caso, nessuna verifica della usurarietà contrattuale dei tassi di interesse è risultata possibile. Quanto
invece alla eventuale e presunta usurarietà dei tassi applicati in corso di rapporto, lo scrivente ha verificato (cfr. allegato 6) che in nessun trimestre il TEG applicato è
risultato superiore al tasso soglia di periodo per la categoria di operazioni di riferimento (apertura di credito in conto corrente classe di importo oltre euro
-
5.000)".
Dunque, sulla base di quanto accertato dal CTU, nessun interesse superiore al tasso soglia è stato applicato dalla banca convenuta.
Il consulente ha ricostruito, dunque, il saldo di conto corrente,
espungendo gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto, in quanto effetto di capitalizzazione indebita degli interessi.
Il saldo contabile, così ricostruito al 31.12.2015, con azzeramento del saldo iniziale a debito della società, è stato indicato dal consulente in euro 117.910,72.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato l'assenza dei contratti originari di accensione del conto corrente e apertura credito,
nonché, l'assenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, di conseguenza, ha effettuato la ricostruzione del saldo sulla base degli estratti conto disponibili, depurando il calcolo dagli addebiti illegittimi praticati dalla CP_2 convenuta.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice del merito "ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili
(ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10
maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie
(come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte. n.
2607 del 29 gennaio 2024 - anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio
(cartaceo o digitale)»;
Quanto alla mancanza del contratto, va evidenziato che, nel caso di specie, l'attore non ha espressamente negato di aver stipulato il contratto in forma scritta, né ha escluso l'esistenza del documento negoziale e l'onere della prova, gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, non risulta modificato neanche quando abbia ad oggetto "fatti
-possa essere fornito anche mediante
-negativi”, seppure in tal caso presunzioni.
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata sulla distribuzione dell'onere probatorio in materia di conto corrente ribadendo il principio per cui, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento del saldo, quest'ultimo può essere dimostrato per mezzo di "prove che offrano indicazioni certe e complete" nonché per il tramite di "elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti" (Cass 24032/2023).
Qualora tali prove non siano fornite, deve assumersi come dato di partenza il saldo indicato negli estratti conto prodotti in giudizio.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, dunque, deve essere preso in considerazione il calcolo alternativo effettuato dal CTU,
nella rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra banca e correntista ovvero quello in base al quale non è stato azzerato il saldo iniziale a debito della società al 01.10.2011.
Anche utilizzando tale criterio di calcolo, tuttavia, è risultato un saldo a credito del correntista di euro 76.855,23, per effetto dell'eliminazione del meccanismo indebito di capitalizzazione degli interessi.
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata in maniera granitica: "Nei
rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass. civ., sez. 1, 02.05.2019, n. 11543).
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dunque, nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire per l'accertamento del saldo, in ipotesi di mancanza di una parte degli estratti conto, ci si può avvalere di quegli elementi sulla base dei quali sia possibile affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato (in questo caso dal 2007 al 2009), sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o sulla base del quale sia possibile affermare che in quell'arco di tempo sia maturato, addirittura, un credito per il cliente stesso.
Quanto al presunto riconoscimento del debito effettuato da parte attrice,
sulla base del documento sottoscritto in data 09.06.2016 (cfr. prod.
convenuta), lo stesso non contiene alcuna espressa dichiarazione in tal senso, ma costituisce solo prova della volontà di parte attrice di regolamentare il rapporto con la banca convenuta onde prevenire ulteriori pretese.
Inoltre, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello per cui nel contratto di conto corrente "l'approvazione anche tacita dell'estratto conto,
ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cassazione civile, sez. VI-1,
ordinanza n. 30000 del 20 novembre 2018).
Quanto alla domanda formulata dal Sig. Parte_2 in via
preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda proposta da parte convenuta per assoluta genericità e indeterminatezza.
Le argomentazioni svolte da parte convenuta non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attore.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti "assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva". (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda, per questo la domanda formulata dall'attore non può essere considerata nulla, né inammissibile.
Nel merito, va rigettata, in quanto infondata, la domanda del sig. [...]
relativa all'accertamento della nullità della fideiussione contrattaPt_2
in relazione al rapporto di conto corrente n. 15110.45.
Il Sig. Pt 2 invero, ha sottoscritto i seguenti documenti (cfr. prod.
convenuta):
1. Fideiussione “a prima richiesta e senza eccezioni" del 09.11.2012 rilasciata
(anche) dal Sig. Parte_2 sino alla concorrenza di € 215.000,00 a
garanzia del c/c n. 15110.45;
2. Contratto di sovvenzione n. 3562688.72 del 20 luglio 2014, contenente fideiussione "a prima richiesta e senza eccezioni" rilasciata (anche) dal Sig. Parte_2
sino alla concorrenza di €. 184.000,00, con in calce espressa ricognizione di debito;
3. Fideiussione 'a prima richiesta e senza eccezioni" del 20.06.2014 rilasciata
(anche) dal Sig. Parte_2 sino alla concorrenza di €. 162.000,00 a garanzia del contratto di sovvenzione n. 3562688.72 del 20 luglio 2014.
Ebbene, con riguardo al primo rapporto contrattuale collegato al contratto di garanzia sottoscritto, come sopra chiarito, non può essere dichiarata la nullità dello stesso, sulla base dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio enunciati dalla Cassazione e sopra richiamati.
Di conseguenza, il contratto di garanzia depositato in atti deve essere considerato pienamente valido. inVa inoltre rigettata la domanda formulata dal sig. Parte_2
relazione all'accertamento della nullità e/o l'invalidità e/o inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra l'attore e la banca in ordine a tutti i rapporti bancari intercorrenti tra il Pt_1 Parte_1 e la convenuta.
I restanti contratti che risultano depositati da parte convenuta, invero,
non presentano profili di invalidità, né a questo Giudice risulta possibile, sulla base della documentazione depositata, risalire a qualsivoglia altro rapporto di garanzia intercorso tra l'attore e la banca convenuta con riguardo ai debiti contratti dal Parte_1
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, va accolta,
con valore assorbente, la domanda proposta dal Parte_3
ordine alla rideterminazione del saldo a credito del correntista per la cifra complessiva di euro 76.855,23, che deve essere restituita dalla banca alla società attrice.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della risoluzione della controversia sulla base di una questione meramente processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 956/2019, così provvede:
- accoglie in parte la domanda formulata dalla società attrice e, per l'effetto, accerta che il saldo contabile relativo al rapporto di conto corrente n. 15110.45, corrisponde a euro 76.855,23, cifra che risulta a credito della società attrice;
nella persona del suo legale
- condanna Controparte_1
rappresentante p.t., a restituire all'attrice, il Parte_1 la somma di euro 76.855,23, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda formulata dal sig. Parte_2
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 10.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura