Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2022
Sentenza 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00182/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00352/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
3m Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Perhospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale - Policlinico Bari, Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti, A.S.L. di Bari, A.S.L. di Barletta-Andria-Trani, A.S.L. di Brindisi, A.S.L. di Foggia, A.S.L. di Lecce, I.R.C.S.S. “De Bellis”, I.R.C.S.S. “G. Paolo II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota a firma del R.U.P. della A.S.L. di AN, trasmessa via PEC prot. PI032041-22 in data 15 febbraio 2022, con cui è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50 del 2016, l'esclusione della ricorrente 3M Italia S.r.l. dal Lotto 95 della gara “per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U - Policlinico di Bari”, A.O.U. - Riuniti Foggia, A.S.L. di Bari, A.S.L. di Barletta-Andria-Trani, A.S.L. di Brindisi, A.S.L. di Foggia, A.S.L. di Lecce, A.S.L. di AN (in qualità di Capofila), I.R.C..S.S. «De Bellis», I.R.C.S.S. «G. Paolo II». n. Gara 8088535”;
- di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi, in particolare, in relazione al Lotto 95, i verbali delle sedute del 4, 8 e 10 giugno 2021 di valutazione della documentazione amministrativa, la determinazione n. 1309/2021 di ammissione della Perhopsital S.r.l alle successive operazioni di gara, il verbale n. 7 del 3 dicembre 2021 relativamente alla parte in cui è stata valutata anche l'offerta tecnica della Perhospital S.r.l., il verbale dell'8 febbraio 2022 della Commissione Giudicatrice da cui risulta la rivalutazione dell'offerta tecnica di 3M Italia S.r.l. a seguito dell'istanza di Perhospital S.r.l. nonché il verbale della seduta pubblica del 11 febbraio 2022;
- dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, ed in particolare in relazione al Lotto 95, del quesito PI154087-21 e PI159470-21;
- della lex specialis di gara e, in particolare, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, della tabella dei Lotti, laddove interpretati nel senso di non consentire l'ammissione dell'offerta di 3M Italia S.r.l. per il Lotto 95;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale
nonché per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a ottenere di essere riammessa in gara e inoltre
per la condanna
della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, in via principale, in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di AN e della Perhospital S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to S. Cassamagnaghi anche in sostituzione degli avv.ti F. Caputi Iambrenghi e A. C. Salzano, avv.to F. Caricato, avv.to R. De Giuseppe e avv.to M. Sanapo;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso, in disparte da ogni considerazione in ordine alla sua tempestività, appare infondato atteso che:
- quanto ai primi due motivi di gravame, riservato ogni ulteriore approfondimento nel merito anche in ragione della circostanza che l’espletamento di una Verificazione non risulta compatibile con la celerità e snellezza dell’incidente cautelare, non pare - allo stato - che il prodotto offerto dalla Società ricorrente corrisponda alla descrizione fornita dalla lex specialis in relazione al Lotto 95 (“Medicazione All in one”, “Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”, il cui significato è stato chiarito dalla S.A. a mezzo di risposta del 25 maggio 2021al Quesito PI154087), né che sia identico ovvero assolutamente equivalente sul piano funzionale a quello offerto dalla controinteressata aggiudicataria Perhospital S.r.l. posto che esso, come emerge dalla documentazione tecnica in atti e dalle relative rappresentazioni grafiche, sembra privo di un sistema di integrato di lungo fissaggio sutureless (una cravatta di fissaggio dei lumi che è dispositivo alternativo all’applicazione di punti di sutura), circostanza che sembra, peraltro, comprovata non solo dal codice di Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (C.N.D.) del Ministero della Salute attribuito al prodotto offerto dalla 3m Italia S.r.l. (M04010202 corrispondente a “Medicazione a fissaggio: in poliuretano”, in luogo di M04010299 - “Medicazione a fissaggio: altre”), ma anche del diverso e più basso prezzo unitario dello stesso;
- quanto al terzo motivo di gravame, l’aggiudicataria controinteressata Perhospital S.r.l. pare essere in possesso del requisito di capacità economico - finanziaria previsto per il Lotto 95 dall’art. 4, punto A.8, del Disciplinare di gara, posto che il fatturato specifico dichiarato dalla stessa nel D.G.U.E. (€ 2.308.000) è sufficiente a garantire il possesso del suddetto requisito per la partecipazione ai lotti 84 - 94 e 95 (pari a complessivi € 2.168.500), nel mentre il fatturato specifico per il quale la stessa Perhospital S.r.l. ha dichiarato avvalersi dei requisiti della Ausiliaria Deltamed S.r.l. è pari ad € 4.106.380 (così come riportato nel contratto di avvalimento), ed è, pertanto, corrispondente al fatturato specifico richiesto per la partecipazione ai restanti lotti (1-2- 3-5-6-7-8-21-22-23-25-26-27-28-38-39-40-72-73-74-75-76-77-80-82-83-91-92), ciò valendo a spiegare la ragione per la quale il suddetto contratto di avvalimento (di garanzia e non operativo e che, pertanto non richiede la puntuale indicazione dei mezzi messi a disposizione dell’Ausiliata) non fa menzione, per quanto qui di interesse, anche del Lotto 95.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO