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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1952/2024 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale e Parte_1 C.F._1 Tabacchi e più di con il patrocinio dell'avv. FANFONI LUCA e dell'avv. CABASSI Parte_1 ANTONIO APPELLANTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATA
Avverso la sentenza 1607 del 2024 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in subordine, la fissazione di udienza di discussione con termine per note conclusive.
La difesa dell' ha concluso richiamando tutto quanto dedotto in Controparte_1 sede di costituzione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Tabacchi e di più di Parte_1
ha proposto opposizione ex art.22 e segg. Legge n.689/1981 avanti al Tribunale di Parte_1 Bologna, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 28332/RU emessa nei suoi confronti in data 14 giugno 2023 dalla con la quale le era stata irrogata la sanzione Controparte_1 pecuniaria di Euro 5.000,00 per violazione dell'art. 24 comma 20 del DL n. 98/2011 per aver consentito la partecipazione del minore a giochi pubblici con vincita in denaro nel Persona_1
pagina 1 di 4 locale sito in Fidenza (PR) via Berenini n. 25; ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa.
Si è costituita l contestando la fondatezza della opposizione, e Controparte_1 chiedendo la conferma della ordinanza.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensiva, e dato ingresso alla prova orale, quindi con sentenza n. 1607/2024 pubblicata in data 30.05.2024, ha respinto l'opposizione, confermando l'ordinanza- ingiunzione.
Avverso la sentenza ha proposto appello sia in proprio che quale titolare della Parte_1
“Tabacchi e di più di , articolando un unico motivo. Parte_1
Si è costituita l' contestando la fondatezza dell'appello, e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, originariamente assegnata alla Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Bologna, e poi trasmessa per competenza tabellare alla Seconda Sezione Civile, è stata decisa in esito alla udienza di comparizione del 14.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art.127 ter cpc, che entrambe le difese hanno depositato.
***
L'appellante con l'unico motivo articolato deduce la “omessa pronuncia riguardo ad un fatto eccepito e non provato da parte avversaria, violazione dell'art.112 cpc e 2697 cc”; assume che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge la erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice, che non trova alcuna corrispondenza né nel verbale di accertamento né nelle dichiarazioni rese dal teste in udienza;
in buona sostanza, non è vero che risulti integrata la fattispecie prevista dall'art.24 c.20 del Dl 98 del 2011, come ritenuto in sentenza.
L'appellante contesta la valenza probatoria del verbale redatto, atteso che la circostanza che i verbalizzanti abbiano effettuato l'accesso alle ore 17,25 è inconciliabile con la percezione diretta, da parte dei medesimi, della “giocata” effettuata dal minore al totem, visto che la giocata è stata effettuata alle 17,24 e il codice di sblocco rilasciato alle 17,21; i finanzieri, che non avevano visto il minore giocare, ritenevano che questi avesse giocato da altra macchina, rispetto al totem, circostanza poi smentita dalla differenza dei tagliandi emessi, come evidenziato ai finanzieri dalla stessa titolare. In effetti, continua l'appellante, nessuna delle numerose persone presenti all'interno della tabaccheria ha visto il minore giocare al totem, e la titolare non era neppure consapevole della presenza del minore;
va poi considerato che la tabaccheria è distribuita in due locali;
in quello principale, di ingresso, e di libero accesso, è collocato il bancone della rivendita di tabacchi, dolci e altri generi, presso cui viene anche rilasciato ai maggiorenni il codice di sblocco delle macchine per i giochi;
nell'altra invece, definita sala Slot, è posto il totem, e solo in questo spazio è precluso l'accesso ai minori. Peraltro, nella fattispecie il minore non è stato trovato in quest'ultimo spazio, ragione per cui non è stata comminata la sanzione prevista per l'art.7 del Dl 158 del 2012.
Assume che non vi è prova della consapevolezza, in capo alla titolare, della presenza del minore nel suo esercizio, laddove la consapevolezza è necessaria per integrare l'illecito amministrativo, perché la locuzione “consentire” di cui all'art.24 comma 20 del Dl 98 del 2011 presuppone una condotta intenzionale, dolosa, ed esclude il fatto colposo. Richiama la dichiarazione della teste che Tes_1 vale a smentire le dichiarazioni di Persona_1
Ora, tenuto conto della istruttoria, documentale, ed orale, svolta, l'appello risulta evidentemente infondato, e la decisione di primo grado va confermata.
Sono pacifiche, e comunque provate, dal verbale redatto dalla Guardia di finanza, che ex art.2700 cc fa pagina 2 di 4 fede sino a querela di falso “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza” le seguenti circostanze: 1) il 10 dicembre del 2019 i finanzieri entrarono nell'esercizio “Tabacchi e di più di , alle 17,25 dopo avere notato che vi si Parte_1 trovavano alcuni ragazzi, per le fattezze verosimilmente minori;
2) nell'esercizio era effettivamente presente nato nel 2004, e quindi all'epoca quindicenne, che aveva appena effettuato Persona_1 una giocata al “totem” posto all'interno del locale;
3) il ragazzo era in possesso sia dello scontrino che documentava la giocata, fatta alle ore 17,24 sia un biglietto con il codice di sblocco, che aveva consentito di operare dal “totem”, emesso alle ore 17,21.
Il ragazzo è stato sentito dai finanzieri, in presenza del padre, ed ha confermato di avere giocato al
“totem” virtuale, dopo averlo sbloccato con il codice fornito dalla titolare della tabaccheria. ha contestato la dichiarazione del ragazzo, negando di avere fornito il codice di Parte_1 sblocco;
nelle note difensive depositate in sede amministrativa, richiamate anche nel ricorso in opposizione in primo grado, ha ipotizzato che un maggiorenne, a cui era stato consegnato il codice di sblocco, avesse abbandonato il gioco prima dello scadere della sessione di 45 minuti ed avesse consentito l'utilizzo improprio da parte di un minore presente nel locale, senza consapevolezza alcuna da parte della titolare.
In primo grado è stata escussa la teste di parte opponente, signora che interrogata Testimone_2 sui capitoli ammessi ha risposto: ero presente e stavo servendo i clienti;
ho visto che gli agenti si sono avvicinati alla signora e gli chiedevano per gli scontrini;
la signora spiegava che lo scontrino che noi emettiamo è diverso da quello che emette il totem ovvero i clienti fanno le scommesse in modo autonomo in una stanza diversa;
i clienti vengono da noi e ci chiedono il codice di sblocco della macchina;
vanno nell'altra stanza dove c'è la macchina e inseriscono il codice di sblocco, la macchina lo legge e restituisce il codice di sblocco e da lì il cliente può fare le scommesse per un tempo determinato;
ADR il codice di sblocco è gratuito;
ADR noi la verifica dell'età la facciamo al momento della richiesta del codice di sblocco;
ADR c'è talmente tanta affluenza nella tabaccheria che non riusciamo a verificare se qualcuno entra ed utilizza il codice di sblocco;
ADR per l'età critica noi chiediamo il documento d'identità; il codice di sblocco viene inserito nell'apparecchiatura, la quale, all'esito della lettura di esso, permette l'accesso autonomo alla piattaforma di gioco;
sì, confermo;
il codice di sblocco, una volta inserito nel macchinario, viene immediatamente restituito dall'apposita fessura d'ingresso posta su di esso;
Ora, la testimonianza non è risolutiva, perché riferisce solo di una prassi abituale, e gli elementi complessivamente acquisiti, sopra esposti, provano adeguatamente la commissione dell'illecito amministrativo previsto dall'art.24 comma 20 del Dl 98 del 2011, che al comma 20 detta, molto semplicemente: “È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”.
L'illecito è integrato dalla condotta, anche solo omissiva, di chi avendo organizzato una attività che ospita macchine per il gioco, consente di giocare ad un minore, come è certamente avvenuto nel caso di specie: le dichiarazioni del ragazzo sono infatti confermate da due circostanze: 1) il dato, oggettivo ed innegabile, che proprio il ragazzo avesse in mano, al momento dell'ingresso dei finanzieri, sia il biglietto portante il codice di sblocco, che il biglietto della giocata;
2) la prossimità temporale tra lo sblocco, operato alle 17,21 e la giocata, conclusasi alle 17,24, con il rilascio del tagliando.
Queste circostanze escludono la verosimiglianza della ipotesi difensiva della opponente, che il codice fosse stato richiesto da persona diversa dal minore, che avrebbe poi lasciato a questi il totem già attivato.
D'altro canto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione cosciente o pagina 3 di 4 volontaria, sia essa dolosa o colposa, così stabilendo una presunzione di colpa a carico di colui che abbia materialmente commesso il fatto o tenuto la condotta omissiva vietata;
non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo e neppure della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.11777 del 2020, 11568 del 2025, tra le tante).
Nel caso di specie, la colpa sussiste, perché in fatto è dimostrato che il ragazzo, minorenne, ha ricevuto il codice di sblocco dalla titolare, che evidentemente ha omesso di verificare la età.
Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nel medio dello scaglione di valore, per le prime due fasi, nel minimo per la terza e la quarta, attesa la modesta attività istruttoria richiesta nel grado, e la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata,
- condanna la appellante a rifondere alla Controparte_1 le spese del grado, che liquida in euro 1944 per compensi, oltre accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso il 25 novembre 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1952/2024 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale e Parte_1 C.F._1 Tabacchi e più di con il patrocinio dell'avv. FANFONI LUCA e dell'avv. CABASSI Parte_1 ANTONIO APPELLANTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATA
Avverso la sentenza 1607 del 2024 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in subordine, la fissazione di udienza di discussione con termine per note conclusive.
La difesa dell' ha concluso richiamando tutto quanto dedotto in Controparte_1 sede di costituzione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Tabacchi e di più di Parte_1
ha proposto opposizione ex art.22 e segg. Legge n.689/1981 avanti al Tribunale di Parte_1 Bologna, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 28332/RU emessa nei suoi confronti in data 14 giugno 2023 dalla con la quale le era stata irrogata la sanzione Controparte_1 pecuniaria di Euro 5.000,00 per violazione dell'art. 24 comma 20 del DL n. 98/2011 per aver consentito la partecipazione del minore a giochi pubblici con vincita in denaro nel Persona_1
pagina 1 di 4 locale sito in Fidenza (PR) via Berenini n. 25; ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa.
Si è costituita l contestando la fondatezza della opposizione, e Controparte_1 chiedendo la conferma della ordinanza.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensiva, e dato ingresso alla prova orale, quindi con sentenza n. 1607/2024 pubblicata in data 30.05.2024, ha respinto l'opposizione, confermando l'ordinanza- ingiunzione.
Avverso la sentenza ha proposto appello sia in proprio che quale titolare della Parte_1
“Tabacchi e di più di , articolando un unico motivo. Parte_1
Si è costituita l' contestando la fondatezza dell'appello, e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, originariamente assegnata alla Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Bologna, e poi trasmessa per competenza tabellare alla Seconda Sezione Civile, è stata decisa in esito alla udienza di comparizione del 14.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art.127 ter cpc, che entrambe le difese hanno depositato.
***
L'appellante con l'unico motivo articolato deduce la “omessa pronuncia riguardo ad un fatto eccepito e non provato da parte avversaria, violazione dell'art.112 cpc e 2697 cc”; assume che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge la erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice, che non trova alcuna corrispondenza né nel verbale di accertamento né nelle dichiarazioni rese dal teste in udienza;
in buona sostanza, non è vero che risulti integrata la fattispecie prevista dall'art.24 c.20 del Dl 98 del 2011, come ritenuto in sentenza.
L'appellante contesta la valenza probatoria del verbale redatto, atteso che la circostanza che i verbalizzanti abbiano effettuato l'accesso alle ore 17,25 è inconciliabile con la percezione diretta, da parte dei medesimi, della “giocata” effettuata dal minore al totem, visto che la giocata è stata effettuata alle 17,24 e il codice di sblocco rilasciato alle 17,21; i finanzieri, che non avevano visto il minore giocare, ritenevano che questi avesse giocato da altra macchina, rispetto al totem, circostanza poi smentita dalla differenza dei tagliandi emessi, come evidenziato ai finanzieri dalla stessa titolare. In effetti, continua l'appellante, nessuna delle numerose persone presenti all'interno della tabaccheria ha visto il minore giocare al totem, e la titolare non era neppure consapevole della presenza del minore;
va poi considerato che la tabaccheria è distribuita in due locali;
in quello principale, di ingresso, e di libero accesso, è collocato il bancone della rivendita di tabacchi, dolci e altri generi, presso cui viene anche rilasciato ai maggiorenni il codice di sblocco delle macchine per i giochi;
nell'altra invece, definita sala Slot, è posto il totem, e solo in questo spazio è precluso l'accesso ai minori. Peraltro, nella fattispecie il minore non è stato trovato in quest'ultimo spazio, ragione per cui non è stata comminata la sanzione prevista per l'art.7 del Dl 158 del 2012.
Assume che non vi è prova della consapevolezza, in capo alla titolare, della presenza del minore nel suo esercizio, laddove la consapevolezza è necessaria per integrare l'illecito amministrativo, perché la locuzione “consentire” di cui all'art.24 comma 20 del Dl 98 del 2011 presuppone una condotta intenzionale, dolosa, ed esclude il fatto colposo. Richiama la dichiarazione della teste che Tes_1 vale a smentire le dichiarazioni di Persona_1
Ora, tenuto conto della istruttoria, documentale, ed orale, svolta, l'appello risulta evidentemente infondato, e la decisione di primo grado va confermata.
Sono pacifiche, e comunque provate, dal verbale redatto dalla Guardia di finanza, che ex art.2700 cc fa pagina 2 di 4 fede sino a querela di falso “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza” le seguenti circostanze: 1) il 10 dicembre del 2019 i finanzieri entrarono nell'esercizio “Tabacchi e di più di , alle 17,25 dopo avere notato che vi si Parte_1 trovavano alcuni ragazzi, per le fattezze verosimilmente minori;
2) nell'esercizio era effettivamente presente nato nel 2004, e quindi all'epoca quindicenne, che aveva appena effettuato Persona_1 una giocata al “totem” posto all'interno del locale;
3) il ragazzo era in possesso sia dello scontrino che documentava la giocata, fatta alle ore 17,24 sia un biglietto con il codice di sblocco, che aveva consentito di operare dal “totem”, emesso alle ore 17,21.
Il ragazzo è stato sentito dai finanzieri, in presenza del padre, ed ha confermato di avere giocato al
“totem” virtuale, dopo averlo sbloccato con il codice fornito dalla titolare della tabaccheria. ha contestato la dichiarazione del ragazzo, negando di avere fornito il codice di Parte_1 sblocco;
nelle note difensive depositate in sede amministrativa, richiamate anche nel ricorso in opposizione in primo grado, ha ipotizzato che un maggiorenne, a cui era stato consegnato il codice di sblocco, avesse abbandonato il gioco prima dello scadere della sessione di 45 minuti ed avesse consentito l'utilizzo improprio da parte di un minore presente nel locale, senza consapevolezza alcuna da parte della titolare.
In primo grado è stata escussa la teste di parte opponente, signora che interrogata Testimone_2 sui capitoli ammessi ha risposto: ero presente e stavo servendo i clienti;
ho visto che gli agenti si sono avvicinati alla signora e gli chiedevano per gli scontrini;
la signora spiegava che lo scontrino che noi emettiamo è diverso da quello che emette il totem ovvero i clienti fanno le scommesse in modo autonomo in una stanza diversa;
i clienti vengono da noi e ci chiedono il codice di sblocco della macchina;
vanno nell'altra stanza dove c'è la macchina e inseriscono il codice di sblocco, la macchina lo legge e restituisce il codice di sblocco e da lì il cliente può fare le scommesse per un tempo determinato;
ADR il codice di sblocco è gratuito;
ADR noi la verifica dell'età la facciamo al momento della richiesta del codice di sblocco;
ADR c'è talmente tanta affluenza nella tabaccheria che non riusciamo a verificare se qualcuno entra ed utilizza il codice di sblocco;
ADR per l'età critica noi chiediamo il documento d'identità; il codice di sblocco viene inserito nell'apparecchiatura, la quale, all'esito della lettura di esso, permette l'accesso autonomo alla piattaforma di gioco;
sì, confermo;
il codice di sblocco, una volta inserito nel macchinario, viene immediatamente restituito dall'apposita fessura d'ingresso posta su di esso;
Ora, la testimonianza non è risolutiva, perché riferisce solo di una prassi abituale, e gli elementi complessivamente acquisiti, sopra esposti, provano adeguatamente la commissione dell'illecito amministrativo previsto dall'art.24 comma 20 del Dl 98 del 2011, che al comma 20 detta, molto semplicemente: “È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”.
L'illecito è integrato dalla condotta, anche solo omissiva, di chi avendo organizzato una attività che ospita macchine per il gioco, consente di giocare ad un minore, come è certamente avvenuto nel caso di specie: le dichiarazioni del ragazzo sono infatti confermate da due circostanze: 1) il dato, oggettivo ed innegabile, che proprio il ragazzo avesse in mano, al momento dell'ingresso dei finanzieri, sia il biglietto portante il codice di sblocco, che il biglietto della giocata;
2) la prossimità temporale tra lo sblocco, operato alle 17,21 e la giocata, conclusasi alle 17,24, con il rilascio del tagliando.
Queste circostanze escludono la verosimiglianza della ipotesi difensiva della opponente, che il codice fosse stato richiesto da persona diversa dal minore, che avrebbe poi lasciato a questi il totem già attivato.
D'altro canto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione cosciente o pagina 3 di 4 volontaria, sia essa dolosa o colposa, così stabilendo una presunzione di colpa a carico di colui che abbia materialmente commesso il fatto o tenuto la condotta omissiva vietata;
non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo e neppure della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.11777 del 2020, 11568 del 2025, tra le tante).
Nel caso di specie, la colpa sussiste, perché in fatto è dimostrato che il ragazzo, minorenne, ha ricevuto il codice di sblocco dalla titolare, che evidentemente ha omesso di verificare la età.
Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nel medio dello scaglione di valore, per le prime due fasi, nel minimo per la terza e la quarta, attesa la modesta attività istruttoria richiesta nel grado, e la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata,
- condanna la appellante a rifondere alla Controparte_1 le spese del grado, che liquida in euro 1944 per compensi, oltre accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso il 25 novembre 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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