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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 132/2022 R.G.A.C. promossa da:
nata alla Spezia il 3.1.1969, cod. fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Daniele Granara
Parte attrice c o n t r o
.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previe le declaratorie del caso,
1) accertare e dichiarare che i beni immobili ricadenti nel foglio 5, particella 195, sub 48, del foglio 17, del C.F. del , come evidenziati nella visura allegata sub prod. 2, Controparte_2
sono di piena ed esclusiva proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, della signora
Parte_1
2) conseguentemente, autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di La Spezia/Direttore dell'Agenzia del Territorio, a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è l'appartamento di civile abitazione facente parte del caseggiato in condominio contraddistinto con il civico n. 21 di Via Briniati in . CP_2
L'unità è posta al terzo ed ultimo piano dell'edificio in questione e risulta identificata al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 195, sub 48; può farsi rinvio nel dettaglio alla descrizione del bene contenuta nella relazione tecnica allegata sub 3 alla seconda memoria istruttoria di parte. Introducendo il presente giudizio, ha dedotto di aver stabilito la propria residenza Parte_1 nell'immobile di causa a far data dal 12.11.1997 e da allora di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di esso, nel periodo di interesse avendo continuato ad abitarlo, curandone anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'acquisto della relativa proprietà, per intervenuta usucapione.
L'atto di citazione è stato notificato a “ , quale Controparte_1
intestataria catastale del bene.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti dall'attrice, l'amica
[...]
, la nipote l'attuale compagno;
tutti hanno confermato il Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 fatto che nell'appartamento in oggetto vive da quando si sposò, nel 1997 (cfr. verbale Pt_1
d'udienza del 14.6.2023).
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda non meriti accoglimento.
“ (che acquistò il bene de quo dal Seminario Controparte_1
Vescovile di in data 10.3.1982) è società “di famiglia”: infatti, è il padre CP_2 CP_1
di recentemente deceduto. Pt_1
La circostanza risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali in atti, in particolare di (“So Tes_1 che l'immobile era del padre, non so quali siano stati i loro accordi all'epoca”) e (“So che la Tes_3 casa era dell'immobiliare di famiglia, ma che lei l'ha sempre utilizzato come bene proprio”).
Ora, come da costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 21873/2018) la parte che afferma di aver usucapito un bene deve, tra le altre cose, fornire la dimostrazione (non solo del quando, ma anche) “del come” abbia iniziato a possedere uti dominus.
Ebbene, sotto questo punto di vista le allegazioni attoree sono state assolutamente generiche: nulla, cioè, è stato dedotto in merito alle modalità attraverso cui la parte ha avviato la sua relazione di fatto con l'immobile.
Tale precisazione sarebbe stata tanto più necessaria considerando la natura del bene (un appartamento in condominio) e i rapporti di parentela/familiarità con chi all'epoca gestiva la società titolare dello stesso: in casi del genere, infatti, è inevitabile ipotizzare al riguardo l'esistenza, in origine, di un atto o di un fatto del proprietario.
L'attrice avrebbe, dunque, dovuto indicare tale atto o fatto (in modo da poter verificare l'idoneità traslativa dello stesso, quantomeno astratta).
In assenza di tale indicazione, può presumersi che la parte al tempo abbia iniziato ad esercitare una mera detenzione.
Può quindi richiamarsi, tra le tante, Cass. ord. n. 27411/2019, secondo cui: “La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore … in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio”.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la domanda attorea.
Nulla sulle spese.
La Spezia, 26.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 132/2022 R.G.A.C. promossa da:
nata alla Spezia il 3.1.1969, cod. fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Daniele Granara
Parte attrice c o n t r o
.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previe le declaratorie del caso,
1) accertare e dichiarare che i beni immobili ricadenti nel foglio 5, particella 195, sub 48, del foglio 17, del C.F. del , come evidenziati nella visura allegata sub prod. 2, Controparte_2
sono di piena ed esclusiva proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, della signora
Parte_1
2) conseguentemente, autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di La Spezia/Direttore dell'Agenzia del Territorio, a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è l'appartamento di civile abitazione facente parte del caseggiato in condominio contraddistinto con il civico n. 21 di Via Briniati in . CP_2
L'unità è posta al terzo ed ultimo piano dell'edificio in questione e risulta identificata al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 195, sub 48; può farsi rinvio nel dettaglio alla descrizione del bene contenuta nella relazione tecnica allegata sub 3 alla seconda memoria istruttoria di parte. Introducendo il presente giudizio, ha dedotto di aver stabilito la propria residenza Parte_1 nell'immobile di causa a far data dal 12.11.1997 e da allora di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di esso, nel periodo di interesse avendo continuato ad abitarlo, curandone anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'acquisto della relativa proprietà, per intervenuta usucapione.
L'atto di citazione è stato notificato a “ , quale Controparte_1
intestataria catastale del bene.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti dall'attrice, l'amica
[...]
, la nipote l'attuale compagno;
tutti hanno confermato il Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 fatto che nell'appartamento in oggetto vive da quando si sposò, nel 1997 (cfr. verbale Pt_1
d'udienza del 14.6.2023).
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda non meriti accoglimento.
“ (che acquistò il bene de quo dal Seminario Controparte_1
Vescovile di in data 10.3.1982) è società “di famiglia”: infatti, è il padre CP_2 CP_1
di recentemente deceduto. Pt_1
La circostanza risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali in atti, in particolare di (“So Tes_1 che l'immobile era del padre, non so quali siano stati i loro accordi all'epoca”) e (“So che la Tes_3 casa era dell'immobiliare di famiglia, ma che lei l'ha sempre utilizzato come bene proprio”).
Ora, come da costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 21873/2018) la parte che afferma di aver usucapito un bene deve, tra le altre cose, fornire la dimostrazione (non solo del quando, ma anche) “del come” abbia iniziato a possedere uti dominus.
Ebbene, sotto questo punto di vista le allegazioni attoree sono state assolutamente generiche: nulla, cioè, è stato dedotto in merito alle modalità attraverso cui la parte ha avviato la sua relazione di fatto con l'immobile.
Tale precisazione sarebbe stata tanto più necessaria considerando la natura del bene (un appartamento in condominio) e i rapporti di parentela/familiarità con chi all'epoca gestiva la società titolare dello stesso: in casi del genere, infatti, è inevitabile ipotizzare al riguardo l'esistenza, in origine, di un atto o di un fatto del proprietario.
L'attrice avrebbe, dunque, dovuto indicare tale atto o fatto (in modo da poter verificare l'idoneità traslativa dello stesso, quantomeno astratta).
In assenza di tale indicazione, può presumersi che la parte al tempo abbia iniziato ad esercitare una mera detenzione.
Può quindi richiamarsi, tra le tante, Cass. ord. n. 27411/2019, secondo cui: “La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore … in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio”.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la domanda attorea.
Nulla sulle spese.
La Spezia, 26.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto