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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 497/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. IORIO RAFFAELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. IORIO
RAFFAELE
- OPPONENTE-
C o n t r o
(GIA' ) ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
ROSSI MARCO, domiciliata in CANCELLERIA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 497/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1917/2022, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di del quale ha chiesto la revoca, eccependo il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'estinzione per prescrizione decennale del credito e la mancanza di prova della titolarità del credito medesimo. CP
si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto essa non avrebbe fornito prova dell'intervenuta cessione del credito, mai notificata all'opponente.
Tuttavia, si ritiene che l'opposta abbia fornito prova della avvenuta cessione, attraverso la produzione del contratto stipulato con RÉ AG (doc. 4 fascicolo monitorio), mentre la notifica della cessione al debitore ceduto non incide sull'efficacia del contratto, ma vale soltanto a tutelare la buona fede del debitore che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
A tale ultimo proposito, tuttavia, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo emesso (v. Cass. n. 1770/2014).
La prima eccezione sollevata dall'opponente, pertanto, va rigettata.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale del credito.
Tale eccezione è stata sollevata in modo assolutamente generico, essa, pertanto, va respinta.
Infine, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito, a fronte della documentazione prodotta da parte opposta (contratto di finanziamento e contratto di cessione del credito).
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1917/2022, emesso a favore di Controparte_1
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge. Parma, 30/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. IORIO RAFFAELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. IORIO
RAFFAELE
- OPPONENTE-
C o n t r o
(GIA' ) ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
ROSSI MARCO, domiciliata in CANCELLERIA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 497/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1917/2022, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di del quale ha chiesto la revoca, eccependo il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'estinzione per prescrizione decennale del credito e la mancanza di prova della titolarità del credito medesimo. CP
si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto essa non avrebbe fornito prova dell'intervenuta cessione del credito, mai notificata all'opponente.
Tuttavia, si ritiene che l'opposta abbia fornito prova della avvenuta cessione, attraverso la produzione del contratto stipulato con RÉ AG (doc. 4 fascicolo monitorio), mentre la notifica della cessione al debitore ceduto non incide sull'efficacia del contratto, ma vale soltanto a tutelare la buona fede del debitore che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
A tale ultimo proposito, tuttavia, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo emesso (v. Cass. n. 1770/2014).
La prima eccezione sollevata dall'opponente, pertanto, va rigettata.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale del credito.
Tale eccezione è stata sollevata in modo assolutamente generico, essa, pertanto, va respinta.
Infine, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito, a fronte della documentazione prodotta da parte opposta (contratto di finanziamento e contratto di cessione del credito).
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1917/2022, emesso a favore di Controparte_1
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge. Parma, 30/04/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi