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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1788/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NAPOLEONI LORENZO avv. Serra in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CHIATTELLI CARLO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1788 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti alla Parte_1 C.F._1
Via Terenzio Varrone, 38, presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo Napoleoni, che lo rappresenta e difende, (C.F.: – PEC: e che a sua volta elegge C.F._2 Email_1 domicilio in Roma alla Via Filippo Civinini, 61, presso e nello Studio legale dell'Avv. Gianfranco
Fancello Serra;
giusto procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F./P.IVA ), con sede in alla Via Controparte_2 P.IVA_1 CP_1
Roma 19 (02010 CAP), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Dott. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Chiattelli, (C.F.: - PEC:
[...] C.F._3
e con esso domiciliato in Rieti, alla via presso l'indirizzo PEC Email_2 del difensore PEC: giusta procura in atti;
Email_2
- APPELLATO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/03/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Rieti n. 71/2020, pubblicata in data 06/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 839/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi in premessa indicati
In via principale ex artt. 1218 e 1223 c.c. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale convenuta delle prestazioni dovute al Geom. sulla base Parte_1 dei due contratti di prestazione d'opera professionale, ossia il pagamento dei corrispettivi, ed in conseguenza di ciò condannare ex art. 1453 c.c. l'Ente convenuto al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 29.584,00, a titolo di compensi professionali a fronte dei due contratti di prestazione d'opera succedutesi nel tempo (2009 e 2012) e da cui già detratto il parziale pagamento di € 5.000,00, nonché della somma di € 9.703,00, a titolo di interessi moratori, e così complessivamente per la somma di € 39.287,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante adito non ritenga validamente costituiti i due contratti di prestazione d'opera in esame, comunque condannare il ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento in favore dell'odierno attore della predetta somma complessiva di € 39.287,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale esatto valore dell'arricchimento conseguito dall'Ente a seguito dell'usufruizione degli elaborati progettuali del oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in Parte_1 via principale, altresì accertare e dichiarar ex art. 2575 c.c. e ss. cc. L. 633/1941, nonché ex art. 7 L.
144/1949, l'evidente lesione del diritto d'autore e/o proprietà intellettuale del Geom. Parte_1 relativi al secondo progetto da parte del a mezzo della delibera di Giunta Controparte_2
n. 29/14 e per l'effetto condannare l'Ente convenuto, ex art. 7 L. 144/1949 e secondo i criteri rappresentati del Consiglio Nazionale dei Geometri con delibera del 5.06.1990, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 17.292,00, pari all'importo del compenso professionale allora previsto in favore del Geom. in occasione del secondo progetto, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande: - di aver redatto, dopo essere stato interpellato dal CP_2 convenuto, un progetto relativo ai lavori di miglioramento della viabilità rurale nel territorio del
Comune di;
- che tale progetto ha ottenuto la validazione da parte del responsabile CP_1 del servizio tecnico, sig. ed è stato approvato dalla Giunta Comunale con Persona_1 deliberazione n. 9 del 12.2.2009; - che tale delibera ha previsto una spesa di € 275.386,77 per la realizzazione dell'indicato progetto, oltre a € 33.000,00 a titolo di onorari spettanti all'attore;
l'importo complessivo sarebbe stato versato, per la maggior parte, dal attraverso i
CP_2 concedendi contributi regionali;
per la restante parte, la relativa quota di spesa è stata vincolata all'interno del bilancio di previsione per l'anno 2009; - che la richiamata delibera è stata munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- che l'attore ha provveduto quindi a richiedere il pagamento degli importi dovutigli per l'attività di progettazione, pari a € 17.292,00; - che in replica a tale richiesta il Sindaco pro tempore del convenuto ha invitato l'attore a un incontro per la
CP_2 definizione bonaria delle sue pretese;
- che il ha provveduto a effettuare il pagamento del
CP_2 solo importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto per l'attività di progettazione svolta;
- che il non ha dato inizio ai lavori di realizzazione del progetto redatto dall'attore,
CP_2 decadendo in tal modo dagli aiuti concessi dalla Regione Lazio;
- che, quindi, il convenuto
CP_2 ha provveduto a incaricare nuovamente l'attore dell'elaborazione di un nuovo progetto di miglioramento dell'assetto viario rurale, con delibera n. 9 del 16.3.2012, anche questa corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- che anche in relazione a tale secondo progetto è stato previsto che la gran parte della relativa spesa sarebbe stata coperta dal attraverso i
CP_2 concedendi contributi regionali;
per la restante parte, è stata vincolata la relativa quota di spese all'interno del bilancio di previsione per l'anno 2012; - che, ottenuti gli aiuti regionali per un importo pari ad € 223.320,62, il convenuto non ha provveduto a dare esecuzione ai lavori entro i
CP_2 termini stabiliti, in tal modo decadendo nuovamente dal beneficio ottenuto;
- che l'attore ha provveduto a richiedere il pagamento del compenso dovuto per la nuova attività di progettazione, pari a ulteriori € 17.292,00, senza ottenere alcunché; - che la Giunta Comunale insediatasi in seguito alle elezioni comunali del 2014 ha provveduto, con deliberazione n. 29 del 28.6.2014, a riutilizzare, all'insaputa dell'attore, il secondo elaborato progettuale predisposto dallo stesso, senza riconoscerne la paternità in capo al - che, alla luce di quanto esposto, sussistono i Parte_1 presupposti per l'accertamento dell'inadempimento del alle obbligazioni derivanti dai
CP_2 contratti di prestazione d'opera intellettuale intercorsi con l'attore sulla base delle delibere nn.
9/2009 e 12/2009 e il conseguente diritto dell'attore a ottenere il pagamento del complessivo importo
(detratto l'acconto di € 5.000,00) di € 29.584,00, oltre interessi moratori ex d.lvo 231/2002, pari ad
€ 9.703,00; - che, qualora non dovesse ritenersi sussistente la prova dell'intervenuta stipulazione dei richiamati contratti, l'ente pubblico convenuto dovrebbe essere condannato al pagamento in favore dell'attore delle somme indicate quantomeno a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - che, in relazione all'utilizzo dell'elaborato progettuale dell'attore da parte del CP_2 previsto dalla delibera n. 29 del 2014, il – avendo presentato tale elaborato come CP_2 proveniente dal proprio Ufficio Tecnico – risulta aver violato il diritto d'autore del sullo Parte_1 stesso, nonché l'art. 7 l. 144/1979, con conseguente obbligo dell'ente alla corresponsione all'attore degli importi previsti dal comma 3 di tale ultima disposizione. Si è costituito in giudizio il
[...]
contestando le pretese attoree e in particolare deducendo: - l'incompetenza funzionale CP_2 del Tribunale adito, stante la proposizione da parte dell'attore di una domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto d'autore, da cui deriva la competenza funzionale della Tribunale di
Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 d.lvo 168/2003, come modificato dalla l. 27/2012; - la nullità dei contratti d'opera professionale invocati da parte attrice, per difetto di forma scritta ad substantiam, trattandosi di contratti intervenuti con la Pubblica
Amministrazione; - la nullità dei contratti per mancanza di idonee competenze del professionista incaricato, il quale non aveva i requisiti per svolgere l'attività di progettazione oggetto del richiamato contratto;
la mancata produzione da parte dell'attore della polizza assicurativa professionale e del documento attestante la regolarità contributiva, da cui deriva il diritto dell'ente convenuto a non eseguire il pagamento della prestazione;
- l'eccessività del compenso richiesto dall'attore, anche in considerazione del fatto che il secondo elaborato progettuale (di cui alla delibera n. 9/2012) ha un contenuto sostanzialmente corrispondente al primo;
- l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., per mancanza del requisito della residualità, potendo l'attore esercitare diverse azioni per ottenere il riconoscimento del proprio credito, tra cui quella prevista dall'art. 194
d.lvo 267/2000, nonché in considerazione del pagamento di € 5.000,00 già effettuato dall'ente all'attore; - l'insussistenza della pretesa violazione del diritto d'autore, atteso che la titolarità dello stesso deve essere ritenuta sussistere in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 11 l. 633/1941, CP_2 nonché in considerazione del fatto che dagli allegati all'elaborato progettuale approvato con la delibera n. 29/2014, recanti la sottoscrizione dell'attore, emerge chiaramente la paternità del progetto in capo a quest'ultimo e del fatto che tale elaborato ha valenza esclusivamente interna all'ente territoriale, essendo rimasta inattuata la delibera che lo ha approvato. Ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria del difetto di competenza del Tribunale di Rieti in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, la riduzione del compenso richiesto dall'attore. Con vittoria delle spese di lite. A seguito delle difese svolte dall'ente convenuto nella comparsa di risposta, l'attore ha dichiarato, all'udienza del 9.10.2015 e nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., di rinunciare a fondare la seconda domanda formulata in via principale sulla dedotta violazione del diritto d'autore, riferendola quindi esclusivamente alla previsione di cui all'art. 7 l. 144/1949. In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., quindi, l'attore ha formulato le proprie conclusioni come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi in premessa indicati… In via principale ex artt. 1218 e 1223 c.c. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale convenuta delle prestazioni dovute al
Geom. sulla base dei due contratti di prestazione d'opera professionale, ossia il Parte_1
CP_ pagamento dei corrispettivi, ed in conseguenza di ciò condannare ex art. 1453 c.c. l' convenuto al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 29.584,00, a titolo di compensi professionali a fronte dei due contratti di prestazione d'opera succedutesi nel tempo (2009 e 2012) e da cui già detratto il parziale pagamento di € 5.000,00, nonché della somma di € 9.703,00, a titolo di interessi moratori, e così complessivamente per la somma di € 39.287,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante adito non ritenga validamente costituiti i due contratti di prestazione d'opera in esame, comunque condannare il Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento in favore dell'odierno attore della
[...] predetta somma complessiva di € 39.287,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale esatto valore dell'arricchimento conseguito dall'Ente a seguito dell'usufruizione degli elaborati progettuali del oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in Parte_1 via principale, altresì accertare l'utilizzo da parte del , a mezzo della Controparte_2
D.G.C. n. 29/14, del secondo elaborato progettuale del e per l'effetto condannare Parte_3
l'Ente convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 144/1949 e secondo i criteri rappresentati dalla delibera del Consiglio Nazionale dei Geometri del 05.06.1990, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 17.292,00, ossia pari all'importo del compenso professionale allora previsto in favore del Geom. in occasione del secondo progetto, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e CTU tecnica, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Le domande di parte attrice devono essere rigettate, per le motivazioni che di seguito si espongono. La pretesa creditoria trova fonte nell'attività, svolta dall'attore, di elaborazione e redazione di due progetti relativi ai lavori di miglioramento della viabilità rurale nel territorio del Comune di . Dagli atti di causa CP_1 tuttavia emerge, come più volte eccepito da parte convenuta, l'insussistenza di contratti scritti intervenuti tra l'amministrazione comunale convenuta e l'attore, aventi ad oggetto l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, dei progetti approvati con le delibere nn. 9/2009 e 9/2012”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso e le spese di CTU”.
§ 4. — Con l'atto di appello, il Geom. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla adita Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'esecutorietà o dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza resa dal Tribunale Civile di Rieti, Giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina, n. 71/2020, emessa il 4.02.2020, depositata in data 6.02.2020, resa nel giudizio n. 839/2015 R.G. e notificata via pec al difensore dell'odierno appellante in data 11.02.2020
: A. in via principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata (pagg. 9→14 ), accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado inerenti la subordinata domanda attorea di arricchimento ingiustificato e l'ulteriore domanda principale volta all'ottenimento della corresponsione dell'importo di cui all'art. 7, 3°comma L. 144/49 e, per l'effetto:
1. condannare il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento in favore Controparte_2 dell'odierno attore della somma complessiva di € 29 .584,00 (già detratto l'acconto di € 5.000,00 ricevuto), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, quale esatto valore dell'arricchimento conseguito dall'Ente a seguito dell'usufruizione degli elaborati progettuali del
Brentegani, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. accertare l'utilizzo da parte del
, a mezzo della D.G.C. n. 29/14, del secondo elaborato progettuale del Controparte_2
Geom. e per l'effetto condannare l'Ente appellato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. Parte_1
144/1949 e secondo i criteri rappresentati dalla delibera del Consiglio Nazionale dei Geometri del
05.06.1990, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 17.292,00, ossia pari all'importo del compenso professionale allora previsto in favore del Geom. in occasione Parte_1
del secondo progetto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge. B. in via gradata ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma ogni altra statuizione, compensare tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché porre a carico di entrambe le parti le spese derivanti dalla CTU tecnica svolta dall'Ing. Persona_2 nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado”.
[...]
§ 5. — L'appellato , costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 in data 21/07/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto. Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite e compenso professionale”.
§ 6. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. - L'appello si articola in cinque motivi.
§ 5.1. — Con il primo motivo viene dedotto il “VIZIO DI ULTRAPETIZIONE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI DICHIARA INAMMISSIBILE LA
DOMANDA ATTOREA DI ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO AI SENSI DELL 'ART.
191,4°COMMA T.U.E.L. VIOLAZIONE ART .112 C. P.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “In tal modo esclusa la sussistenza di validi contratti di prestazione d'opera professionale intercorsi tra l'attore e il convenuto, deve procedersi ad esaminare la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'attore in via subordinata. Alla luce delle circostanze dedotte dalle medesime parti la domanda di ingiustificato arricchimento si palesa inammissibile per una ragione di natura sostanziale – discendente dall'operatività, nella vicenda in esame, del disposto di cui all'art. 191 comma 4 Tuel, ove è confluita la disposizione di cui all'art. 23
d.l. 66/1989.
Sul punto, il richiamato art. 191 T.U.E.L., rubricato “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, al comma 4 stabilisce quanto segue: “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che la citata norma è chiara nell'imputare direttamente all'amministratore, funzionario o dipendente la responsabilità di ogni lavoro/servizio da questi richiesto senza il previo espletamento dei predetti adempimenti
(registrazione dell'impegno contabile sul programma del bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria) imposti dal comma 1 del medesimo articolo e nell'escludere, al contempo, che del compenso per tale attività possa rispondere l'ente locale.
Tale risultato viene raggiunto dalla normativa in questione mediante un meccanismo di novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, che, interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra ente locale e amministratore, funzionario o dipendente, si instaura direttamente tra quest'ultimo e l'impresa (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. 4 gennaio 2017, n. 80, secondo la quale “deve quindi ribadirsi il contenuto e la finalità della normativa sopra richiamata, la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 21 settembre 2015, n. 18567, Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966), ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica
Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica”).
In altre parole, il credito di chi ha fornito la prestazione o il servizio nei confronti della p.a. sussiste, laddove si ravvisi l'ipotesi di cui all'art. 191 comma 4 T.U.E.L., direttamente nei confronti del funzionario, il quale, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore (cfr. da ultimo, Corte
Di Cassazione, Sez. I Civile - Sentenza 19 dicembre 2014, n.26911; in senso conforme, ex multis, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 1391 dei 23/01/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010).
La previsione di cui all'art. 191 comma 4 d.lvo 267/2000 deve trovare applicazione anche nel caso di specie, dal momento che l'attore non ha provato che l'impegno di spesa relativo al compenso previsto per le sue prestazioni sia stato registrato sul competente programma del bilancio di previsione”.
Deduce l'appellante che il Tribunale “abbia proceduto di fatto a sostenere una sorta di nuova difesa, colmando le eccezioni dell'Ente convenuto e rilevando tout court ed ex novo la mancata prova da parte dell'attore della registrazione dell'impegno di spesa relativo al compenso previsto per le sue prestazioni sul competente programma del bilancio di previsione (pag. 11 della sentenza impugnata)” incorrendo così nel vizio di ultrapetizione ex a. 112 cpc.
Il motivo è infondato.
Invero, “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 - Rv. 671149 - 01).
Dunque, da un lato, era onere, ex articolo 2697 cc, dell'attore dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa (compreso l'impegno di spesa).
Ciò non è avvenuto e questo ha comportato il rigetto della sua domanda.
Dall'altro la nullità degli atti poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale. Pertanto, non vi è stata alcuna pronunzia ultra petita da parte del Tribunale.
Per quanto concerne l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento ex articolo 2041 cc deve osservarsi che, in assenza dell'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (cfr. Cass. Sez. 1, 02/03/2021, n. 5665,
Rv. 660732 - 01)
§ 5.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “OMESSA E/O ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE ADDOTTE DALL 'ATTORE: IN PARTICOLAR MODO LE
D.G.C. N. RI 9/09 E 9/12 ED I PEDISSEQUI PARERI DI REGOLARITÀ CONTABILE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2699 E 2700 C. C., NONCHÉ ART. 116 C. P. C. AD OGNI MODO
MANCATA RICHIESTA D 'UFFICIO DI INFORMAZIONI AL COMUNE DI MORRO
REATINO AI SENSI DELL 'ART. 213 C. P. C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che le delibere nn. 9/2009 e 9/2012 sono dotate del parere di regolarità contabile;
nelle stesse, inoltre, è previsto il generico impegno del a “vincolare sul bilancio la quota di spesa CP_2
prevista a carico dell'ente”.
Tale previsione programmatica, tuttavia, non risulta sufficiente a integrare il requisito previsto dall'art. 191 comma 1 TUEL ai fini della regolarità dell'impegno di spesa (cfr. art. 191 comma 1
d.lvo 267/2000: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”)
Ciò che risulta necessario ai fini del rispetto della richiamata norma è, dunque, l'iscrizione dell'impegno di spesa sul programma del bilancio di previsione (unitamente all'attestazione di copertura finanziaria), impegno che deve essere espressamente comunicato al prestatore, anche ai fini della regolare emissione della fattura relativa all'importo che dovrà essere corrisposto a titolo di compenso (la quale dovrà recare l'indicazione degli estremi di tale comunicazione).
Non risulta quindi sufficiente la generica dichiarazione della Giunta Comunale “di impegnarsi a vincolare sul bilancio” le spese previste dal progetto approvato (peraltro nel caso di specie la dichiarazione resa dal convenuto in tali deliberazioni risulta ancora più generica, facendo CP_2 riferimento all'impegno a vincolare “la quota di spesa prevista a carico dell'ente”, senza alcuna indicazione dell'importo della stessa), includenti quelle relative al compenso del progettista.
L'onere della prova dell'iscrizione dell'impegno di spesa nel programma del bilancio di previsione
– ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 191 comma 1 TUEL, e della conseguente inoperatività della disciplina di cui al successivo quarto comma – grava, peraltro, sull'attore che ha promosso l'azione ex art. 2041 c.c., quale elemento costitutivo dell'azione di ingiustificato arricchimento, trattandosi di elemento di prova finalizzato a dimostrare la sussistenza del requisito della cd. sussidiarietà (o residualità) dell'azione.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 191 comma 1 TUEL determina, quindi, l'operatività del disposto del quarto comma del medesimo articolo, con conseguente instaurazione del rapporto obbligatorio – ai fini della controprestazione – tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura e la conseguente possibilità, in capo all'odierno attore, di agire direttamente nei confronti di tale soggetto.
La possibilità di azionare tale rimedio determina, correlativamente, il venir meno del presupposto della cd. residualità dell'azione ex art. 2041 c.c., in ossequio alla previsione di cui al successivo art. 2042 c.c.
Infatti, “nel caso di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., proposta in relazione a vicende sviluppatesi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo
1989, n. 66 (convertito, con modificazioni nella I. 24 aprile 1989, n. 144; v. oggi la previsione contenuta nell'art. 191, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, con la conseguenza che resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del
2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso.” (cfr., ex multis,
Cass., Sez. I - ordinanza 16 maggio 2018 n. 12014).
E ancora, “a norma dell''art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. dalla l. n. 144 del 1989 (riprodotto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e, attualmente, rifluito nell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000), qualora la richiesta di prestazioni o servizi provenienti da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione non sorgono obbligazioni a carico dell''ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (cfr. Cass. 9 dicembre 2015 n. 24860).
Dalle suesposte considerazioni, dunque, discende il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal professionista attore nei confronti del nella vicenda in esame”. CP_2
Deduce l'appellante “di aver documentalmente provato la copertura finanziaria, ai sensi dell'ar.t
191, 1°comma T.U.E.L., da parte dell'Ente comunale convenuto per quanto attinente la sua quota pro parte di spese derivanti dall'esecuzione dei progettati lavori di miglioramento della viabilità rurale, all'interno della cui quota ricadevano i compensi professionali spettanti al Geom.
. Parte_1
Deduce l'appellante che l'impegno di spesa si dedurrebbe dalle stesse delibere comunali nn. 9/2009
e 9/2012.
In realtà nella delibera n. 9/2009 si legge “VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2009,
e ritenuto di impegnarsi a vincolare sul bilancio la quota di spesa prevista a carico dell'ente … E) di impegnarsi a vincolare sul bilancio la quota di spesa prevista a carico dell'ente”.
Analogamente nella delibera n. 9/2012 si legge “VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno
2012, e ritenuto di impegnarsi a vincolare sul bilancio la quota di spesa prevista a carico dell'ente
… E) di impegnarsi a vincolare sul bilancio la quota di spesa prevista a carico dell'ente”.
L' utilizzo dei termini “redigendo” ed “impegnarsi” evidenziano, come peraltro rilevato nella sentenza impugnata, che non vi era stato un vincolo effettivo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000.
Comunque anche tale circostanza, costituendo un fatto costitutivo della pretesa azionata, avrebbe dovuto essere provata dall'attore.
§ 5.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “VIOLAZIONE DEL DIRITTO
ALLA DIFESA DELL'ATTORE EX ART. 24 COST. INIQUITÀ DELLA SENTENZA”.
Deduce l'appellante che il Tribunale, negando il riconoscimento dell'azione ex articolo 2041 cc avrebbe frustrato le ragioni dell'appellante stante la difficoltà nell'individuare funzionario responsabile.
Il motivo è infondato. Si tratta infatti di una considerazione metagiuridica che non intacca la correttezza della decisione impugnata.
Infatti deve ribadirsi che “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66
(convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza CP_2
causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, con la conseguenza che, dopo l'introduzione di tale normativa, la questione del riconoscimento dell'utilità della prestazione si pone, di regola, solo allorché il funzionario o l'amministratore - responsabili verso il privato - propongano l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del
23/01/2014, Rv. 629726 - 01).
§ 5.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la “VIOLAZIONE E/O ERRATA
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7, 3°COMMA L. 144/1949”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Dalle deduzioni sopra svolte in ordine all'insussistenza di un valido contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra il CP_2 convenuto e l'attore deriva, poi, il rigetto della domanda attorea di corresponsione di un importo, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d.p.r. 144/1949, per l'utilizzazione, da parte dell'ente locale in occasione dell'approvazione della deliberazione n. 29/2014, dell'elaborato progettuale precedentemente predisposto dal Parte_1
Tale previsione, infatti, stabilendo che “qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al
50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, traccia menti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.)” presuppone necessariamente l'esistenza di un precedente contratto tra il committente e il professionista, nel caso di specie insussistente, per quanto sopra esposto.
Conseguentemente, l'eventuale indebito utilizzo dell'opera dell'ingegno dell'attore da parte del convenuto potrebbe, al più, dare luogo a una fattispecie di violazione del diritto d'autore, CP_2
in quanto verificatasi al di fuori di un rapporto contrattuale idoneo a regolamentare le modalità di utilizzo di tale opera.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore ha espressamente rinunciato a fondare la domanda di risarcimento del danno sulla pretesa violazione del diritto d'autore (in relazione alla quale, d'altra parte, sussisterebbe la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, come correttamente eccepito da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta), limitandosi a fondare le proprie pretese sull'applicazione della disciplina del richiamato art. 7 comma 3 d.p.r. 144/1949
(come si evince dalla modifica della relativa domanda effettuata dall'attore in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., modifica che rientra nella disponibilità dell'attore e che determina peraltro il rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta)”.
Deduce l'appellante che “la previsione normativa di cui al 3°comma in alcun modo presuppone un valido e regolare contratto alla propria base: non a caso il Legislatore ha unicamente ritenuto opportuno utilizzare unicamente il generico termine “committente”, il quale può benissimo considerarsi legittimo sia all'interno di un rapporto contrattuale sia di un rapporto giuridico venutosi a creare di fatto. Pertanto, la censura svolta dal Giudice di prime cure risulta non solo errata ma anche illegittimamente integrativa di quanto non specificato (appositamente) dal
Legislatore nella redazione dell'art. 7, 3°comma L. 144/1949”.
Il motivo è infondato.
Invero la norma richiamata utilizzando il termine “committente” presuppone che vi sia stato un contratto tra le parti che, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte non è stato perfezionato.
§ 5.5. — Il quinto motivo di appello è rubricato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI
LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del d.m. 55/2014, sono poste a carico di parte attrice in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.”.
Deduce l'appellante che “ci si permette, in via gradata, di ritenere che il Giudice avrebbe dovuto, per lo meno, compensare le spese di lite. Così invece non è stato in quanto l'attore, ad ulteriore beffa, si è visto condannare al pagamento di ben € 7.000, oltre accessori di legge, nonché alla somma complessiva di € 1.962,53, sempre oltre accessori, a titolo di competenze professionali spettanti al
CTU incaricato, per un totale complessivo di € 13.030,53 (vedasi doc. 2), importo complessivo addirittura superiore a quanto ritenuto dovuto a titolo di compensi professionali (detratto il ricevuto acconto di cui al doc. 6 del fascicolo attoreo di primo grado) in favore del Geom. dal Parte_1
secondo le conclusioni del CTU tecnico nominato dal Giudice di prime Controparte_2
cure”.
Il motivo è fondato invero il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese tenuto conto che l'appellante ha svolto il suo lavoro e che il pagamento non è avvenuto per irregolarità amministrative. § 6. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, vanno compensate le spese del primo grado.
§ 7. — Per analoghe ragioni ed in considerazione della parziale soccombenza reciproca possono compensarsi le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 71/2020 emessa dal Tribunale ordinario Controparte_2
di Rieti, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, compensa le spese del primo grado;
2. Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli