Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10199 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10199/2025REG.PROV.COLL.
N. 04634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4634 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena, in persona rispettivamente del Ministro dell’Interno e del Prefetto di Modena, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 268/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IO ED e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento interdittivo emesso in data 21 agosto 2024 dalla Prefettura di Modena, ai sensi dell’art. 89- bis d.lvo n. 159/2011, nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l., avente ad oggetto sociale “ lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non ” - di cui è amministratrice unica dal 3 aprile 2019 -OMISSIS-, la quale ne è anche socia unica dal 15 giugno 2022 - in riscontro alle richieste di comunicazione antimafia provenienti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna e dal Comune di -OMISSIS- (MO).
1.1. La prognosi infiltrativa sottesa al provvedimento suindicato è costruita intorno alle seguenti circostanze veicolanti, ad avviso della Prefettura modenese, il rischio di condizionamento mafioso nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l.:
- socio di minoranza della società -OMISSIS- S.r.l. fino al 29 dicembre 2020 è la società -OMISSIS- S.r.l., destinataria del provvedimento interdittivo emesso in data 5 maggio 2020 dalla Prefettura emiliana (e confermato dalla stessa Prefettura in data 2 settembre 2022) ed amministrata dal 4 luglio 2016 al 13 novembre 2020 dalla citata -OMISSIS-, che dal 5 dicembre 2017 all’11 novembre 2020 ne è stata anche socia unica (si legge in nota che la suddetta informativa è passata indenne al vaglio giurisdizionale, come emerge dalla sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 2160 del 5 marzo 2024);
- l’assetto societario attuale della -OMISSIS- s.r.l. è costituito da:
1) -OMISSIS-, subentrata alla -OMISSIS- s.r.l., Socia unica dal 30 dicembre 2020 al 15 giugno 2022 (di tale società -OMISSIS- è stata amministratrice unica dal 10 maggio 2017 al 10 aprile 2024, essendole succeduto -OMISSIS-, nonché socia unica dal 12 ottobre 2018 al 13 giugno 2022, subentrando in tale ruolo alla -OMISSIS- S.r.l.; successivamente la suddetta è stata sostituita dalla società -OMISSIS- S.r.l.);
2) -OMISSIS-, Sindaco;
3) -OMISSIS-, Responsabile Tecnico, gravato da precedenti di polizia per i reati di cui agli artt. 640 c.p., 648- bis c.p. e 367 c.p.;
- l’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. si basa sui trasferimenti di azienda e compravendite accertati tra il 2015 e il 2017 con la -OMISSIS- S.r.l., a sua volta destinataria del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Modena in data 10 dicembre 2014;
- -OMISSIS- è citata nel provvedimento interdittivo emesso nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. anche per aver rivestito la carica di amministratore unico e socio unico della -OMISSIS- S.r.l., società avente come socio unico la -OMISSIS- S.r.l. e come liquidatrice -OMISSIS-, nipote di -OMISSIS-, a questa subentrata;
- dal novembre 2020 a -OMISSIS-, nelle qualità di amministratrice unica e socia unica della -OMISSIS- S.r.l., è subentrata -OMISSIS-, nipote di -OMISSIS- e liquidatrice della -OMISSIS- S.r.l., ulteriore società la cui amministrazione è passata dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-;
- entrambe sono state deferite alla A.G. in data 22 dicembre 2017 per il reato di cui all’art 646 c.p. (appropriazione indebita); -OMISSIS- in data 5 settembre 2022 anche per reati inerenti alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, quale amministratrice unico della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS- S.r.l.;
- -OMISSIS- è amministratrice e socia unica della -OMISSIS- S.r.l., la quale ha incorporato per fusione la società -OMISSIS- S.r.l., il cui amministratore unico, -OMISSIS-, è citato nell’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS- S.r.l., perché nominato in data 7 febbraio 2017 Direttore Tecnico, nonché amministratrice unica della -OMISSIS- S.r.l., avente quale socio unico la -OMISSIS- S.r.l.;
- è inoltre socia al 50% della -OMISSIS- S.r.l., il cui amministratore unico e socio al 50% è il citato -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è stata socia unica della -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione dopo aver rilevato, in data 8 ottobre 2015, le quote di -OMISSIS-, per poi venderle nel 2017 alla nipote -OMISSIS-;
- la società -OMISSIS- S.r.l. nel 2019 è stata posta in liquidazione e -OMISSIS-, già liquidatrice, ha ceduto la proprietà alla -OMISSIS- S.r.l., di cui è amministratrice;
- -OMISSIS- ha percepito redditi da lavoro dipendente dalla società -OMISSIS- S.r.l., destinataria del provvedimento interdittivo emesso in data 10 dicembre 2014 dalla Prefettura di Modena, dal 2007 al 2015, nel periodo in cui -OMISSIS- e la moglie -OMISSIS- hanno ricoperto cariche societarie (-OMISSIS- è stato amministratore unico dal 30 settembre 2008 al 23 giugno 2015), dalla -OMISSIS- S.r.l. in Liquidazione dal 2015 al 2017 nonché dal 2015 al 2021 dalla -OMISSIS- S.r.l.;
- -OMISSIS- non ha mai svolto la professione di imprenditrice e la sua fonte di reddito è da ricondurre all’attività di collaboratrice esterna dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- (MO) ed a quella di allenatrice di pallavolo;
- -OMISSIS- ha percepito redditi dal 2019 al 2022 dalla -OMISSIS- S.r.l. e dal 2017 al 2018 dalla -OMISSIS- S.r.l., società entrambe rappresentate legalmente da -OMISSIS-;
- -OMISSIS- risulta avere cointeressenze economiche con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto proprietarie della società -OMISSIS- S.r.l., di cui -OMISSIS- è amministratrice unica, detentrice del 100% delle quote della -OMISSIS- S.r.l., anch’essa amministrata da -OMISSIS-;
- molteplici fatture sono state emesse e ricevute, dal 2019 al 2022, tra la -OMISSIS- S.r.l. e le altre società riconducibili a -OMISSIS- (-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS- a r.l. in liquidazione): in particolare la -OMISSIS- S.r.l. nell’anno 2023 ha emesso n. 19 fatture nei confronti della -OMISSIS- S.r.l., per complessivi € 1.036.792; nell’anno 2024 per € 259.098;
- -OMISSIS- ha percepito redditi dalla -OMISSIS- S.r.l. negli anni 2022 e 2023 ed intrattenuto rapporti di lavoro con la -OMISSIS- S.r.l., la -OMISSIS- S.r.l., la -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS- S.r.l.;
- -OMISSIS- ha percepito redditi dalla -OMISSIS- S.r.l. nel 2023;
. -OMISSIS- ha percepito redditi dalla -OMISSIS- S.r.l.; è amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l. dal 25 marzo 2024 e socio unico dal 17 aprile 2024, in entrambi i ruoli subentrato a -OMISSIS-; è amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l., subentrato in data 10 aprile 2024 a -OMISSIS-, di cui la -OMISSIS- S.r.l. è socia unica;
- -OMISSIS- è amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l. e dal 12 aprile 2024 socio unico subentrato a -OMISSIS-.
1.2. A fondamento della applicata misura interdittiva, tirando le somme del così rappresentato coacervo indiziario, la Prefettura di Modena evidenzia che, alla luce degli elementi emersi nel corso della istruttoria procedimentale, “ è rimasta pressoché immutata l’originaria trama di cointeressenze economiche tra le società in narrativa, ed in particolare tra la -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS- S.r.l. (società sottoposta a misura interdittiva antimafia) e di relazioni interpersonali tra -OMISSIS- (e la di lei nipote -OMISSIS-) con soggetti controindicati quali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ” (cfr. pag. 13 del provvedimento), dando altresì atto della “ non ricorrenza delle “condizioni di occasionalità nei tentativi di infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 94-bis del Codice antimafia ”.
2. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, adito dalla società -OMISSIS- S.r.l. con ricorso proposto avverso la suddetta interdittiva, con la sentenza n. 268 del 17 marzo 2025 (emessa all’udienza pubblica del 12 marzo 2025, fissata a seguito dell’ordinanza n. 4681 del 9 dicembre 2024, con la quale questa Sezione, accogliendo l’appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia cautelare sfavorevole del T.A.R., ha sollecitato quest’ultimo alla sollecita fissazione dell’udienza di merito), ha respinto complessivamente le censure formulate a supporto della proposta domanda di annullamento.
2.1. Il T.A.R., delineato il quadro dei principi giurisprudenziali in materia di potere interdittivo, ha in primo luogo respinto la censura intesa a lamentare che il provvedimento impugnato si baserebbe su dati non attuali, in quanto incentrata sul riferimento alla interdittiva che ha colpito la -OMISSIS- S.r.l., già socio di minoranza della società ricorrente, la quale sarebbe stata a sua volta adottata sulla scorta dei rapporti intrattenuti dalla stessa con la società -OMISSIS- S.r.l., colpita da interdittiva per fatti risalenti al 2014, rilevando tra l’altro che “ l’interdittiva antimafia è…un provvedimento amministrativo, di carattere preventivo, avente l’effetto di limitare la capacità giuridica delle società destinatarie, relativamente ai rapporti con la P.A., ed in particolare ai rapporti contrattuali, nonché quelli inerenti al rilascio di concessioni ed erogazioni, che continua a produrre i propri effetti sino a che l’impresa colpita non ottenga nuovamente la sostanziale “riabilitazione” che consegue alla nuova iscrizione nella c.d. “white list” ” e che “ il mero trascorrere del tempo in sé non può…far venir meno le circostanze rilevanti per l’adozione del provvedimento interdittivo, potendo ciò essere determinato solo dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, in quanto ne controbilancino, smentiscano e superino la forza indiziante ”, mentre “ nel caso di specie non risulta agli atti che -OMISSIS- abbia richiesto una nuova valutazione della situazione societaria al fine di ottenere la reiscrizione nella “white list”, rappresentando il sopravvenire di elementi positivi al fine di escludere il rischio di infiltrazione mafiosa”; “al contrario, l’interdittiva che ha colpito -OMISSIS- (a causa delle cointeressenze con -OMISSIS-) ha accertato l’attualità della sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa con riferimento all’anno 2020 (data in cui è stata adottata) e la richiesta di reiscrizione dalla stessa formulata nel 2022 è stata rigettata (escludendo, dunque, che il rischio di infiltrazioni fosse venuto meno) con un provvedimento che ha resistito all’impugnazione con ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio definito con la sentenza di questo tribunale n. 305/2023, avente a oggetto entrambi gli atti lesivi ”.
2.2. Ha altresì evidenziato il T.A.R. che “ in ogni caso lo stesso provvedimento impugnato prende in considerazione analoghe osservazioni formulate nel corso del procedimento e le supera evidenziando l’attualità dello stretto legame tra il nuovo e il vecchio assetto societario di una pluralità di società tra di loro collegate, di cui talune già interdette e mai riabilitate, che già aveva determinato l’adozione dell’interdittiva antimafia nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS- ” e che “ in particolare del tutto irrilevante è stato ritenuto dalla Prefettura il fatto che l’affitto di ramo d’azienda tra -OMISSIS- e -OMISSIS- sia intervenuto in data 31 ottobre 2015 ovvero in una data in cui l’efficacia dell’interdittiva che aveva colpito la prima delle due aziende suddette risultava sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale che, in data 31 novembre 2015 ha accolto il ricorso di -OMISSIS-, con una sentenza (la n. 1047/2015) poi ribaltata in secondo grado quando, con la pronuncia n. 1991/2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’interdittiva stessa. A prescindere, infatti, dal fatto che l’affitto sia stato concordato in un periodo in cui la -OMISSIS- era legittimata a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione per effetto della sospensione dell’efficacia dell’interdittiva, ciò che risulta essere determinante è l’esistenza di un chiaro rapporto contrattuale con un soggetto, la -OMISSIS-, che è stato riconosciuto, con effetto ex tunc, quale soggetto la cui attività poteva essere influenzata da infiltrazioni mafiose ”.
2.3. Quanto al legame parentale tra -OMISSIS- e la nipote -OMISSIS-, amministratrice e socia unica della già interdetta -OMISSIS- S.r.l., ha osservato il T.A.R. che “ la presenza dell’influenza mafiosa può però essere doverosamente desunta considerando che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire l’influenza dell’associazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651). Ne consegue la rilevanza, in termini di pericolosità di infiltrazione mafiosa, dei costanti e plurimi rapporti di cointeressenza con società amministrate e dirette da parenti di appartenenti alla famiglia mafiosa o in odore di affiliazione. A tale proposito si deve precisare, con riferimento al caso di specie, che la signora -OMISSIS- è amministratrice e socia unica della società odierna ricorrente sin da quando è subentrata alla -OMISSIS- s.r.l., di cui la stessa signora -OMISSIS- è stata amministratrice unica fino al 10 aprile 2024. La -OMISSIS- s.r.l. ha incorporato la -OMISSIS- il cui amministratore unico era -OMISSIS-, direttore tecnico della -OMISSIS- e socio al 50 % della -OMISSIS- s.r.l.. E, ancora, la signora -OMISSIS- è amministratrice unica della -OMISSIS-, avente quale socio unico la -OMISSIS-, nonché amministratrice unica e socia unica della -OMISSIS-. Società, quest’ultima, che ha acquistato il 100 % della proprietà di -OMISSIS- da -OMISSIS- e -OMISSIS- prima che tutte le quote fossero trasferite alla nipote, -OMISSIS-, il che conferma lo stretto rapporto intercorrente anche con tali soggetti. Ne risulta un quadro di stretti legami e cointeressenze legati alla proprietà e all’amministrazione di plurime società tra di loro collegate, il quale si assomma a costanti e frequenti rapporti commerciali tra le società stesse, come documentato dall’Amministrazione anche con riferimento all’anno 2024. Di particolare rilevanza è il rapporto (documentato da fatture) intercorrente tra l’odierna ricorrente e la -OMISSIS- che, si ricorda ancora una volta, risulta interessata da un’interdittiva antimafia sin dal 2020, la cui legittimità è stata accertata con sentenza (di questo Tribunale n. 305/2023) passata in giudicato, in quanto confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2160/2024 e la cui domanda di reiscrizione in White List è stata rigettata nel 2022, con provvedimento impugnato con motivi aggiunti anch’esso giudicato legittimo. La presenza di tali stretti rapporti d’affari (che è comunque confermata a prescindere dall’esatta quantificazione delle prestazioni fatturate e, quindi, da eventuali errori di fatturazione che possono aver inciso sull’ammontare del rapporto debitorio) va, quindi, ad aggiungersi al legame parentale intercorrente tra la signora -OMISSIS- e la nipote -OMISSIS-, amministratrice e socia unica dell’interdetta -OMISSIS-, con la conseguenza che non può trovare spazio il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il mero rapporto parentale non sarebbe significativo, poiché, nel caso di specie, non di mero rapporto parentale si tratta. Come affermato dal Consiglio di Stato con riferimento all’interdittiva che ha colpito la società -OMISSIS-, infatti, anche nella vicenda in esame pare possibile ravvisare una “sostanziale continuità dell’amministrazione della società ad opera di esponenti che, oltre ad essere avvinti da rapporti di parentela, rivestono cariche in società che presentano partecipazioni reciproche, elementi che nel complesso confermano la riconducibilità della gestione ad un medesimo centro decisionale.”. Considerato, infatti, oltre a tutto quanto sin qui rappresentato e integralmente richiamato, che -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (moglie di -OMISSIS- e amministratore unico di -OMISSIS- sino al subentro nella posizione di -OMISSIS-) e -OMISSIS- hanno percepito tutti compensi da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non può che ritenersi che anche -OMISSIS- sia parte di quella “complessa trama di partecipazioni societarie reciproche” che ha condotto alla conferma dell’interdittiva di -OMISSIS- ”.
2.4. Infine, quanto alla lamentata mancata applicazione di una misura di prevenzione collaborativa in luogo di quella interdittiva, ha sottolineato il T.A.R. che “ essa risulta essere motivata dall’impossibilità di ravvisare il contesto di occasionalità idoneo a giustificarne l’adozione: ciò non, come sostenuto in ricorso, in ragione del rapporto intrattenuto dalla -OMISSIS- con la -OMISSIS- (durato solo sei mesi), ma del ben più complesso e intricato rapporto di cointeressenze personali ed economiche già più sopra descritte tra -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché tra le società -OMISSIS-, -OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e la -OMISSIS-. Il Collegio ritiene, quindi, condivisibili, motivate ed immuni dai vizi dedotti le conclusioni dell’Amministrazione, laddove ha valorizzato il fatto che la -OMISSIS- non solo non ha adottato alcuna effettiva misura di self cleaning, ma, come sopra evidenziato, ha continuato ad intrattenere stretti rapporti economici con un’impresa interdetta e con soggetti fortemente controindicati. Tutto ciò ponendo in essere anche cessioni di quote delle società -OMISSIS- s.r.l. (precedente socio unico della -OMISSIS-), -OMISSIS- s.r.l.. e -OMISSIS- s.r.l. detenute da -OMISSIS- a -OMISSIS- e -OMISSIS-, già direttore tecnico della -OMISSIS-, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente deve ritenersi che avessero scopo elusivo, in quanto intervenute proprio pochi mesi dopo l’invio della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione della misura interdittiva nei confronti della -OMISSIS- ”.
3. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta dalla originaria ricorrente, in vista del consequenziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
5. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
6. Con il primo motivo di appello, la parte appellante censura la statuizione reiettiva, recata dalla sentenza appellata, del motivo con il quale lamentava in primo grado la tardività del provvedimento interdittivo, evidenziando che un termine di conclusione del procedimento è espressamente previsto dall’art. 92, comma 2- bis , d.lvo n. 159/2011, ai sensi del quale “ il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9….. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ”.
Deduce altresì la parte appellante che il ritardo con il quale l’Amministrazione ha definito il procedimento non trova alcuna giustificazione, non essendo stati acquisiti, all’esito del biennio, fatti nuovi o non risalenti di cui essa non avesse già conoscenza.
6.2. La censura non può essere accolta.
6.3. Deve premettersi che la statuizione contestata si fonda su un duplice tracciato argomentativo, relativo da un lato alla complessità dell’istruttoria che ha caratterizzato in concreto il procedimento interdittivo, dall’altro lato all’assenza, “ nella disciplina che regola il potere di prevenzione delle infiltrazioni mafiose di cui si controverte ”, di “ alcun termine perentorio ”, con la conseguenza che “ deve trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale che esclude che il ritardo nell’adozione del provvedimento possa determinarne l’illegittimità (cfr. in termini generali, ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 911 del 2018) ”.
La parte appellante si limita ad evidenziare, quanto al primo profilo, che la durata del procedimento non è giustificata dall’acquisizione di elementi istruttori nuovi rispetto a quelli già posseduti dalla Prefettura, quanto al secondo, che il Codice antimafia contiene una espressa previsione in ordine alla durata del suddetto procedimento.
6.4. Premesso quindi che la sentenza appellata, per quanto concerne il tema in esame, si fonda sulla mancata previsione di un termine avente carattere perentorio, e non di un termine tout court , essa non è inficiata dal motivo di appello in esame, che si limita a ribadire l’esistenza di un termine, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla sua eventuale perentorietà.
6.5. In ogni caso, quanto alla tesi secondo cui al trascorrere del biennio non sarebbero stati acquisiti elementi rilevanti che non fossero già nella disponibilità dell’Amministrazione, va osservato che l’utilità dell’attività istruttoria non va valutata ex post , ovvero sulla base delle sue risultanze, ma ex ante , ovvero in relazione alla opportunità di approfondire gli accertamenti anche alla luce delle deduzioni difensive sviluppate in sede partecipativa dalla parte interessata.
7. Con il successivo motivo di appello, dopo aver evidenziato che l’impugnata interdittiva è stata emessa “a cascata” da quelle che hanno interessato le società -OMISSIS- e -OMISSIS- per fatti risalenti al 2014, non avendo la ricorrente mai avuto contatti diretti con la mafia o suoi esponenti, e che la ricorrente non ha mai avuto rapporti con la -OMISSIS- (dichiarata fallita nel 2016) ma solo con la -OMISSIS-, oltre a contestare la rilevanza indiziaria dei fatti posti a fondamento delle suddette interdittive (relativi esclusivamente ai rapporti di subappalto intrattenuti dalla -OMISSIS- con imprese sospette di contiguità mafiosa, non essendo emersa l’appartenenza di -OMISSIS- ad alcun sodalizio criminale né alcuna forma di vicinanza alla criminalità organizzata), deduce la ricorrente che assume rilievo decisivo, al fine di dimostrare l’inattualità della prognosi indiziaria, la circostanza che negli anni successivi non vi sono stati rapporti tra le predette società pur interdette con ulteriori soggetti controindicati e/o vicini alla criminalità organizzata.
7.1. Allega altresì la parte appellante che se da un lato il mero decorso del tempo non è elemento sufficiente ad aggiornare favorevolmente la posizione antimafia di un’impresa, dall’altro lato devono rilevare tutti gli accertamenti delle forze di polizia espletati sulla società appellante negli anni a venire, dai quali non è emerso alcun contatto con esponenti della criminalità organizzata nonostante la lunga durata della istruttoria procedimentale.
7.2. Essa evidenzia quindi che, non essendo dato comprendere la ragione per la quale la Prefettura, che a seguito del primo approfondimento svolto nel 2022 non ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo, si è orientata diversamente sulla scorta di elementi privi di attitudine sintomatica dei tentativi di infiltrazione a carico della stessa, il quadro indiziario si fonda sui meri rapporti tra la ricorrente e le suddette società colpite da interdittiva, in mancanza di ogni contestualizzazione di segno attualizzante rispetto alla ricorrente società -OMISSIS-.
7.3. Sostiene quindi la parte appellante che, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57/2020 in relazione al disposto dell’art. 86, comma 2, d.lvo n. 159/2011, nel senso che “ alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, di recupero dell’impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi un danno realmente irreversibile ”, non devono necessariamente sopravvenire elementi di segno positivo, atteso che l’assenza prolungata nel tempo di indizi di segno negativo è elemento sufficiente a depotenziare il carattere attuale del quadro indiziario posto alla base del provvedimento interdittivo.
7.4. Deduce ancora la parte appellante che, sebbene i collegamenti societari sopra riportati dimostrino la sussistenza di cointeressenze economiche tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, essi non dimostrano però alcun collegamento, concreto e attuale, di tutti i soggetti citati con la criminalità organizzata.
7.5. Essa allega altresì che la Prefettura avrebbe dovuto, invece che appiattirsi sull’effetto automatico a cascata delle interdittive di -OMISSIS- e di -OMISSIS- sulla -OMISSIS-, verificare se i presupposti per i quali le predette interdittive erano state adottate tanto tempo fa sussistevano ancora nel presente a tal punto da giustificare, dopo tanti anni, un’interdittiva a cascata nei confronti dell’appellante.
7.6. Nel prosieguo dell’appello, la parte appellante reitera la tesi secondo cui la prognosi indiziaria che ha portato all’adozione delle interdittive nei confronti delle società -OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbe dovuto essere attualizzata e contesta la non pertinenza dei riferimenti fatti dalla sentenza appellata alla gestione fondata su una struttura clanica oltre che dell’assunto secondo cui sarebbero rilevanti “ i costanti e plurimi rapporti di cointeressnza con società amministrate e dirette da parenti di appartenenti alla famiglia mafiosa o in odore di affiliazione ”, atteso che nessuno dei soggetti richiamati in sentenza appartiene ad una famiglia mafiosa o in odore di affiliazione: in particolare, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e tutti gli altri soggetti indicati nel provvedimento impugnato sono tutti incensurati come da certificati penali in atti.
7.7. Le censure dianzi sintetizzate sono, ad avviso del Collegio, meritevoli di accoglimento.
7.8. Deve premettersi che la parte appellante non contesta il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado – né la sentenza che ne ha ravvisato la legittimità – laddove pone in evidenza i rapporti di collegamento e cointeressenza tra la società ricorrente, da un lato, e le società (essenzialmente -OMISSIS- e -OMISSIS-) destinatarie di provvedimenti interdittivi in quanto ritenute sottoposte al potere di condizionamento della criminalità organizzata, dall’altro lato, così come non disconosce i rapporti di condivisione di interessi economici che, insieme a quelli di carattere parentale, legano i soggetti che ricoprono ruoli gestionali nella società ricorrente ed hanno la proprietà del relativo capitale sociale, da un lato, e quelli che controllano le suddette società precedentemente interdette, dall’altro.
Come si evince dall’esposizione in fatto che precede, infatti, la parte appellante deduce invece che a fare difetto nel provvedimento interdittivo è l’apprezzamento della attualità di quel pericolo di condizionamento mafioso cui essa sarebbe soggetta, tenuto conto che gli unici fatti che attesterebbero i contatti con la criminalità organizzata riguarderebbero la società -OMISSIS-, fallita nel 2016 e di cui era amministratore unico il sig. -OMISSIS-, e sarebbero confinati temporalmente all’anno 2014, mentre nessun ulteriore episodio indicativo di contiguità alla mafia sarebbe emerso nei riguardi non solo della ricorrente o dei suoi esponenti, ma nemmeno del medesimo -OMISSIS-.
7.8. Prima di affrontare l’analisi della censura suindicata, deve osservarsi che l’informativa cd. a cascata – cui è riconducibili quella impugnata dinanzi al T.A.R. – individua una tipologia di provvedimento interdittivo basato sulla estensione nei confronti di una impresa delle controindicazioni accertate a carico di un’altra, e che hanno condotto all’adozione nei confronti della stessa di una analoga misura interdittiva, in forza dei rapporti particolarmente stretti e qualificati che intercorrono tra le due entità imprenditoriali.
Essa si fonda sull’assunto, desumibile dalla comune esperienza dei fenomeni mafiosi, secondo cui un’impresa legata ad altra da vincoli di carattere contrattuale o organizzativo particolarmente stringenti non può che essere attratta nella medesima orbita di influenza della criminalità organizzata cui soggiace, sulla base degli accertamenti prefettizi, la seconda: ciò vuoi perché la consapevole instaurazione di rapporti con una impresa contaminata dalla mafia denota oggettivamente la disponibilità ad entrare in contatto con i gruppi criminali con i quali la prima è collegata, vuoi perché quei rapporti costituiscono il veicolo della penetrazione della influenza mafiosa nell’impresa che non ne sia già in via autonoma compromessa.
7.9. Tuttavia, perché la logica sottesa al meccanismo della informativa a cascata possa risultare funzionale al perseguimento di effettive esigenze preventive, occorre che il potenziale inquinante di cui è portatrice l’impresa originariamente interdetta sia caratterizzato da una attuale attitudine espansiva, tale da coinvolgere anche l’impresa che con la prima si rapporti: ciò perché la fattispecie della informativa a cascata si regge su un duplice ordine di elementi, ugualmente indispensabili ai fini della sua realizzazione in concreto, relativi da un lato alla sussistenza di rapporti – della più varia natura e spessore – tra le imprese coinvolte, dall’altro lato alla idoneità di quei rapporti a fare da “ponte” di passaggio di vettori di mafiosità tuttora presenti nell’impresa contaminante e pericolosamente attivi.
7.10. Va detto a questo punto che l’esigenza di attualizzazione del quadro indiziario che fa da sfondo alla misura interdittiva si pone in modo concettualmente diverso a seconda che essa riguardi una impresa già colpita da un provvedimento interdittivo, potendo in tale ipotesi plausibilmente sostenersi che sia necessaria una prova in positivo, non concretizzata esclusivamente dal trascorrere del tempo, dell’intervenuta dissoluzione del pericolo di condizionamento originariamente riscontrato, ovvero una impresa nei cui confronti i tentativi di agevolazione mafiosa siano ricostruiti in via derivata da quelli accertati a carico di altra impresa, come appunto nello schema della informativa cd. a cascata: in tale evenienza, infatti, l’onere della prova di dimostrare, quantomeno secondo la logica indiziaria tipica della misura preventiva, la sussistenza delle condizioni predisponenti il condizionamento mafioso fa ancora interamente capo alla Prefettura, non essendovi alcun precedente provvedimento che lo abbia accertato nei riguardi dell’impresa interessata.
7.11. Laddove invero, come nella fattispecie in esame, l’impresa sia per la prima volta colpita dalla misura interdittiva e questa si fondi sull’effetto di contagio che essa subirebbe dagli indizi di controindicazione mafiosa riscontrati a carico di altra impresa, attiene ai compiti istruttori e motivazionali della Prefettura fornire gli elementi indiziari indicativi del fatto che quel pericolo è connotato dai necessari requisiti di attualità e concretezza: ciò tanto più quando – ed il riferimento alla fattispecie in esame è ancora una volta pertinente – tra la collocazione temporale dei fatti sintomatici della contiguità mafiosa, risalenti nella specie all’anno 2014, e quella della misura interdittiva adottata “a cascata” nei confronti dell’impresa collegata a quella interdetta sussista una significativa sfasatura, quantificabile nell’ordine di circa un decennio, che non può non essere colmata sul piano indiziario dalla Prefettura al fine di far corrispondere alla concettualizzazione astratta della informativa a cascata un effettivo fenomeno infiltrativo, sebbene di carattere mediato ed indiretto.
7.12. Un’altra caratteristica della fattispecie in esame che merita di essere segnalata è quella relativa al fatto che, a far scaturire, ad avviso della Prefettura modenese, l’esigenza di applicazione della misura interdittiva nei confronti della ricorrente è stata l’adozione di analogo provvedimento, in data 5 maggio 2020, nei confronti della -OMISSIS- S.r.l., a sua volta derivata da quella emessa in data 10 dicembre 2014 nei confronti della -OMISSIS- S.r.l..
Quella emessa nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. si configura quindi come informativa a cascata di secondo grado, in quanto estensiva nei riguardi della prima del giudizio di controindicazione formulato a carico della -OMISSIS- S.r.l., a sua volta derivato da quello sotteso alla interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS- S.r.l..
7.13. Sebbene, infatti, non sia condivisibile che la società -OMISSIS- sia stata dichiarata fallita nel 2016, come sostenuto dalla ricorrente (atteso che il provvedimento impugnato dà atto di redditi percepiti da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dalla -OMISSIS- ancora nell’anno 2022) e sebbene l’intreccio di collegamenti e cointeressenze descritte dal medesimo provvedimento trascenda le strutture societarie coinvolte per appuntarsi direttamente sulle persone fisiche che operano attraverso le stesse, ricoprendovi cariche societarie o posizioni proprietarie, non vi è dubbio che un elemento “forte” del quadro indiziario che fa da sfondo al provvedimento impugnato è rappresentato dai rapporti commerciali tra le società coinvolte: rapporti che, se appaiono particolarmente pregnanti relativamente alle società -OMISSIS- e -OMISSIS- (tra le quali intercorrono operazioni frequenti, recenti e per un consistente fatturato complessivo) e tra le società -OMISSIS- e -OMISSIS- (tra le quali nel 2015 viene stipulato un contratto di cessione di ramo d’azienda, poi perfezionatori in compravendita nel 2017), risultano invece praticamente inesistenti tra le società -OMISSIS- e -OMISSIS-.
7.14. Sebbene infatti la valutazione prefettizia trascenda i formali rapporti societari, per cogliere i collegamenti esistenti, anche sul piano parentale, tra le persone fisiche che agiscono oltre lo schermo della società di cui fanno parte, resta ineludibile la necessità che il pericolo di condizionamento mafioso si radichi e focalizzi nei confronti dell’entità societaria sottoposta allo scrutinio prefettizio: ciò perché è l’impresa il soggetto destinatario del provvedimento interdittivo in ragione del contributo che essa, e non le persone fisiche che vi operano, può dare al rafforzamento dei sodalizi mafiosi ed all’accrescimento dell’influenza che essi esercitano sul tessuto economico, ciò che spiega l’importanza che assume – in generale e con particolare riguardo all’impugnata interdittiva, oltre che a quella emessa nei confronti della -OMISSIS-, estranea al presente giudizio e già giudicata da questa Sezione con la sentenza n. 2160/2024 – il riferimento ai rapporti di collaborazione commerciale tra le imprese interessate.
7.15. Da questo punto di vista, se il provvedimento impugnato si rivela suffragato da una cospicua e convergente messe di dati indiziari quanto al coacervo di rapporti di cointeressenza (oltre che parentali) tra i soggetti interessati (ovvero, precisamente, -OMISSIS-, attuale amministratrice della società ricorrente, -OMISSIS-, nipote della -OMISSIS- e con la quale si interscambiano le cariche societarie nelle società riconducibili alla prima, -OMISSIS-, amministratore della -OMISSIS- all’epoca dell’adozione dell’interdittiva che ha colpito quest’ultima, e -OMISSIS-, coniuge di quest’ultima ed anch’essa coinvolta nelle vicende ed avvicendamenti societari del marito), si rivela carente quanto alla indicazione degli elementi sintomatici da cui desumere che il pericolo di condizionamento sia atto ad esondare dalle strutture societarie a carico delle quali è stato originariamente riscontrato – e quindi relativamente alla società -OMISSIS-, da cui origina la catena di misure interdittive che ha alla fine colpito la società ricorrente – e permeare gli assetti gestionali di altre società formalmente distinte, come appunto quella ricorrente.
7.16. Siffatta carenza si coglie in ragione del doppio scarto che separa l’interdittiva impugnata da quella che ha interessato la -OMISSIS-, percepibile sia in senso orizzontale – ove si consideri che tra le due società si interpone, nella concatenazione indiziaria sottesa alla prima, la società -OMISSIS- – sia in senso verticale – considerato che il pericolo di condizionamento trae origine da fatti, ascrivibili alla -OMISSIS-, risalenti all’anno 2014.
8. La fondatezza della esaminata censura non può che condurre, quindi, all’accoglimento dell’appello ed al conseguente annullamento, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado, potendo dichiararsi l’assorbimento delle ulteriori doglianze, compresa quella intesa a contestare la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del presupposto di occasionalità dei tentativi di condizionamento di cui sarebbe vittima, evidenziando che il complesso rapporto di cointeressenze richiamato dal T.A.R. dimostra soltanto il collegamento tra la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, referente di -OMISSIS- e -OMISSIS-, ma non dimostra in alcun modo che gli elementi di controindicazione rilevati nelle interdittive di -OMISSIS- e -OMISSIS- (che si esauriscono al 2014) siano idonei a confermare, nell’attualità, la persistenza di rapporti del sig. -OMISSIS- e delle sue società con soggetti controindicati.
9. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica infine la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ed annulla il provvedimento interdittivo con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutti gli altri soggetti privati menzionati nella motivazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS De CT, Presidente
IO ED, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ED | OS De CT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.