Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10199
CS
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività del provvedimento interdittivo

    Il Collegio ha ritenuto che la sentenza appellata, pur basandosi sulla assenza di un termine perentorio, non è stata inficiata dal motivo di appello che si è limitato a ribadire l'esistenza di un termine, senza argomentare sulla sua perentorietà. Tuttavia, ha osservato che l'utilità dell'istruttoria va valutata ex ante e che la Prefettura non ha adeguatamente motivato la necessità di un'istruttoria protratta nel tempo.

  • Accolto
    Inattualità del pericolo di condizionamento mafioso

    Il Collegio ha accolto la censura, ritenendo che l'informativa a cascata richieda la dimostrazione dell'attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso. Ha evidenziato una significativa sfasatura temporale tra i fatti originari (2014) e l'adozione dell'interdittiva a cascata (circa un decennio dopo), carenza che la Prefettura non ha colmato con adeguati elementi indiziari. Inoltre, ha rilevato che, sebbene sussistano cointeressenze tra le persone fisiche coinvolte, mancano elementi sintomatici che il pericolo di condizionamento sia esondato dalle strutture societarie originariamente colpite e abbia permeato gli assetti gestionali della società appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10199
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10199
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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