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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2358/2016, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza del 02.07.2025
promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (Sa) Parte_1 C.F._1 alla via G. Canale n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marco Criscuolo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
— ATTORE —
Contro
(c.f. ) (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ) rappresentati e difesi, dagli avvocati Gaetano NA e EP NA C.F._5 presso il cui studio in Angri, Via Fleming, 49, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- CONVENUTI –
E
(c.f. , Via B Grimaldi, 67, Nocera Inferiore. Controparte_5 C.F._6
pagina 1 di 9 CONVENUTA CONTUMACE —
Avente ad oggetto: Azione negatoria (ex art. 949 c.c.), riduzione di servitù, risarcimento danni e domande riconvenzionali (usucapione e ripristino di scarpata).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario del fondo agricolo sito in Parte_1
Corbara, meglio identificato in atti, (particella n. 1813), conveniva in giudizio i germani , CP_1 deducendo l'illegittima estensione della servitù di passaggio esercitata dai convenuti sul proprio terreno e la presenza, sul medesimo, di un canale di scolo ritenuto abusivo.
L'attore chiedeva pertanto: a) la riduzione della servitù di passaggio alla larghezza titolata di metri 2,20; b) lo spostamento della servitù di scolo delle acque meteoriche su un diverso tracciato, posto ad Est del fondo;
c) la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi;
d) il risarcimento dei danni, quantificati in euro 15.000,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attore domandava l'ammissione di prova testimoniale diretta, tra l'altro, a dimostrare l'inesistenza di un canale di scolo lungo il confine sud del fondo, la presenza, in tale area, di un filare di viti e la larghezza della stradina di accesso nella misura di metri 2,20.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano integralmente le pretese avversarie, richiamando in particolare l'ordinanza possessoria n. 911/2015 del 27 marzo 2015, emessa nel procedimento R.G.
1386/2013, con la quale essi erano stati reintegrati nel possesso della servitù di passaggio esercitata nella misura di metri 2,80, nonché del preesistente canale di scolo. I convenuti richiamavano, altresì, la relazione tecnica redatta nel 2013 dal geom. e prodotta nel citato giudizio possessorio, nella quale si Persona_1 riteneva provata l'esistenza del canale di scolo sulla base dell'analisi di fotografie satellitari risalenti nel tempo.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva accertarsi la costituzione in favore del Controparte_1 proprio fondo della servitù di passaggio nella larghezza di metri 2,80, per destinazione del padre di famiglia ovvero per intervenuta usucapione. A tal fine, la parte convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale volta a dimostrare che, fin dalla donazione del 24 maggio 1995, l'accesso ai fondi era avvenuto mediante stradina avente larghezza pari a metri 2,80. Il medesimo convenuto chiedeva, inoltre, la condanna dell'attore al ripristino della pendenza naturale della scarpata di confine.
pagina 2 di 9 Disposta l'integrazione del contraddittorio;
concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. la causa veniva istruita, mediante l'escussione dei testi e CTU.
L'incarico peritale veniva affidato all'Ing. , il quale nella propria relazione, depositata in Persona_2 data 01.04.2021 accertava che: a) il tracciato stradale titolato non è stato modificato, ma la larghezza attuale
è di 2,25-2,50 metri (salvo l'ingresso a 3,00 metri); b) non è stato riscontrato alcun tracciato di servitù di scolo delle acque nei fondi oggetto di causa;
c) l'attore ha subito danni da mancata regimentazione delle acque;
d) l'attore ha alterato la pendenza della scarpata, creando un rischio di instabilità per il fondo confinante.
La causa veniva dunque assunta in decisione e con ordinanza del 28.10.2024 rimessa sul ruolo, previa formulazione di una proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c.
Fallita la conciliazione, invero accettata dall'attore e rifiutata dai convenuti, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda ex art. 949 c.c. (servitù di scolo) e risarcimento danni
La domanda attorea volta a ottenere lo spostamento della servitù di scolo delle acque meteoriche deve essere rigettata per difetto di prova circa l'esistenza stessa del relativo diritto.
Va osservato, preliminarmente, che le allegazioni dei convenuti erano state sostenute dal richiamo all'ordinanza possessoria del 27 marzo 2015, emessa nel procedimento R.G. 1386/2013, nonché da Per_ riferimenti alla relazione tecnica redatta dal geom. , la quale, mediante l'esame di fotografie aeree risalenti nel tempo, riteneva sussistente un canale di scolo lungo il confine sud del fondo. Tuttavia, tali elementi probatori risultano superati dall'accertamento tecnico eseguito nel presente giudizio petitorio, instaurato ai sensi degli artt. 949 e ss. c.c.
La consulenza tecnica redatta dall'ing. ha, infatti, accertato in modo chiaro e univoco la totale Per_2 assenza, nei fondi oggetto di causa, di qualsiasi tracciato riconducibile a una servitù di scolo delle acque.
Tale verificazione, fondata su rilievi diretti e strumentali eseguiti in loco, prevale sulle risultanze del procedimento possessorio e sulle ricostruzioni operate mediante foto aeree, trattandosi di accertamento specificamente finalizzato all'individuazione della situazione reale dei luoghi nel giudizio petitorio.
pagina 3 di 9 In proposito, giova richiamare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio possessorio ha natura essenzialmente cautelare e provvisoria e non produce alcun effetto vincolante né giudicato sostanziale nel successivo giudizio petitorio, diretto all'accertamento dei diritti reali (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 10925 del 23/04/2024; ord. n. 27513 del 02/12/2020; sent. n. 2300 del 05/02/2016).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi non provata l'esistenza della dedotta servitù di scolo e, conseguentemente, la domanda attorea volta al suo spostamento deve essere rigettata. Per le medesime ragioni deve essere respinta anche la correlata domanda risarcitoria.
Sull'esecuzione dell'opera tecnica di regimentazione e risarcimento in forma specifica
Pur essendo stata esclusa, per le ragioni sopra esposte, l'esistenza di una servitù di scolo gravante sul fondo dell'attore, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che le acque meteoriche provenienti dalla strada di collegamento, non correttamente regimentate, determinano fenomeni di erosione e degrado a carico del fondo di proprietà dell'attore. Tale conclusione, fondata su rilievi tecnici e strumentali, consente di ritenere provato sia il danno sia la relativa causa.
Considerato, inoltre, che l'attore ha chiesto in via subordinata l'adozione dell'opera tecnica indicata dal consulente, il Tribunale ritiene che tale richiesta possa essere accolta, integrando una forma di risarcimento in forma specifica idonea a eliminare la causa del pregiudizio e a prevenire ulteriori danni. Ai sensi dell'art. 2058 c.c., infatti, il giudice può ordinare la reintegrazione in forma specifica quando essa risulti possibile e non eccessivamente onerosa per l'obbligato, e tale è il caso di specie.
Pertanto, si dispone che le parti provvedano alla realizzazione del sistema di intercettazione e dispersione delle acque meteoriche provenienti dalla strada comune, mediante l'installazione di pozzi disperdenti o altra soluzione tecnica equivalente, come indicato nella relazione peritale.
Poiché l'opera è funzionale alla corretta gestione delle acque relative all'uso comune della strada di collegamento, i relativi costi devono essere sostenuti in misura paritaria dall'attore e dai Parte_1 convenuti costituiti. CP_1
L'ordine di eseguire l'opera sopra descritta integra adeguata forma di risarcimento in forma specifica e assorbe la domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento ai danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque.
pagina 4 di 9 Sulla domanda di riduzione e spostamento della servitù di passaggio
La domanda attorea volta alla riduzione della servitù di passaggio alla larghezza di metri 2,20 deve essere rigettata, mentre merita accoglimento la richiesta di spostamento del tracciato sul lato Est del fondo.
a) Sulla riduzione della larghezza della servitù
L'istanza di riduzione alla misura titolata trova ostacolo nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il
CTU ha infatti accertato che la servitù è esercitata con una larghezza variabile tra metri 2,25 e 2,50, con un ampliamento fino a metri 3,00 in corrispondenza dell'ingresso. Sebbene l'atto di donazione indichi la larghezza di metri 2,20, la modesta eccedenza riscontrata non appare tale da integrare un abuso idoneo a giustificare la riduzione coattiva richiesta dall'attore, anche tenuto conto che la domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a ottenere la declaratoria di una servitù nella misura di metri 2,80 per usucapione o destinazione del padre di famiglia, è stata rigettata.
Deve altresì ritenersi assorbita la questione relativa alla presenza del filare di viti lungo il confine Sud, oggetto di richiesta istruttoria da parte dell'attore. La CTU, mediante rilievi planimetrici e strumentali, ha già definito l'ampiezza effettiva del passaggio, rendendo superflua ogni ulteriore indagine sul punto. In ogni caso, l'accoglimento della domanda di spostamento del tracciato rende irrilevante tale aspetto.
b) Sullo spostamento del tracciato
Diversamente, la domanda di spostamento della servitù sul lato Est risulta fondata ai sensi dell'art. 1068, comma 2, c.c. L'attore, nella qualità di proprietario del fondo servente, ha infatti esercitato la facoltà di richiedere il trasferimento del percorso, dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi.
La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato la piena fattibilità tecnica del nuovo tracciato, evidenziando come esso sia idoneo non solo a consentire un agevole esercizio della servitù, ma anche a eliminare le interferenze e le controversie insorte nel tempo, incluse quelle inerenti la regimentazione delle acque superficiali.
Il rifiuto, da parte dei convenuti, della proposta conciliativa formulata in corso di causa non è sufficiente a integrare una prova di aggravamento della servitù, mancando qualsivoglia accertamento tecnico che evidenzi un peggioramento della condizione del fondo dominante o un pregiudizio concreto al suo utilizzo.
pagina 5 di 9 L'accoglimento della domanda di spostamento determina, infine, il venir meno di ogni ulteriore questione relativa alla larghezza del preesistente percorso.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione (Servitù di Passaggio 2,80 metri)
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio avente larghezza pari a metri 2,80, non è fondata e deve essere rigettata.
I convenuti fondano la loro pretesa, da un lato, sull'ordinanza possessoria n. 911/2015 del 27 marzo 2015, con la quale essi erano stati reintegrati nel possesso di una servitù avente l'ampiezza oggi dedotta, e, dall'altro, su quanto riferito dal teste nella deposizione del 6 marzo 2019, secondo cui il Tes_1 passaggio sarebbe stato esercitato, fin dal 1995, su una larghezza di circa tre metri. Tali elementi, tuttavia, non consentono di ritenere dimostrato l'acquisto della servitù per usucapione.
In primo luogo, l'ordinanza possessoria richiamata dai convenuti, avendo natura meramente cautelare e volta alla tutela di una situazione di fatto, non spiega alcun effetto vincolante nel giudizio petitorio diretto all'accertamento dell'esistenza, estensione e consistenza del diritto reale dedotto. Essa non può, pertanto, essere utilizzata quale parametro probatorio dell'intervenuta usucapione.
In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio non possono prevalere sulle risultanze oggettive della consulenza tecnica d'ufficio. La CTU ha svolto rilievi diretti e misurazioni strumentali, fornendo dati tecnici dotati di maggiore attendibilità rispetto alla prova testimoniale qualora, come nel caso di specie, vi sia controversia sulla conformazione materiale e sulla larghezza effettiva del tracciato. Il giudice, nel rispetto del principio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.), deve pertanto attribuire prevalenza agli elementi tecnici quando questi risultano più precisi e affidabili.
La consulenza tecnica ha accertato che:
1. il tracciato titolato non ha subito variazioni nel tempo;
2. non risulta esistere un percorso alternativo avente la larghezza di metri 2,80;
3. la larghezza effettiva del passaggio si colloca tra metri 2,25 e 2,50, con la sola eccezione della sezione di ingresso, ove è stata rilevata un'ampiezza di metri 3,00.
Tali acquisizioni escludono che i convenuti abbiano esercitato, per oltre vent'anni, un possesso corrispondente alla larghezza di metri 2,80 richiesta ai fini dell'usucapione.
pagina 6 di 9 In questo quadro probatorio, anche la verifica sull'esistenza di ostacoli laterali o colturali (quale il filare di viti oggetto di indagine istruttoria richiesta dall'attore) risulta non determinante, poiché la misura prevalente del passaggio, così come accertata dal CTU, costituisce l'unico dato idoneo a definire l'estensione effettiva della servitù.
Difetta, pertanto, la prova dell'esercizio continuo, pacifico e pubblico di una servitù avente la consistenza di metri 2,80, elemento indefettibile per la maturazione dell'usucapione. Non essendo emerso, inoltre, alcun titolo costitutivo diverso né alcuna modifica del tracciato che possa giustificare la diversa ampiezza dedotta, deve ritenersi che l'unica servitù accertabile sia quella nella misura compresa tra metri 2,25 e 2,50 evidenziata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio nella larghezza di metri 2,80 deve essere rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale (Scarpata)
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, diretta a ottenere la condanna dell'attore al ripristino della scarpata di separazione tra i fondi, è fondata e deve essere accolta.
La consulenza tecnica d'ufficio ha infatti accertato, in modo chiaro e univoco, che l'attore Parte_1 ha asportato materiale dalla scarpata posta a confine tra i fondi, determinando la formazione di
[...] una parete sub-verticale non conforme alla naturale morfologia del terreno. Tale intervento ha compromesso la stabilità della porzione di scarpata insistente sulla particella di proprietà dei convenuti
(p.lla 1812), esponendola a rischio di cedimenti e fenomeni di scivolamento.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi integrata una condotta idonea a generare un pregiudizio attuale e concreto alla proprietà confinante, con conseguente obbligo dell'attore di procedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.
Pertanto, l'attore deve essere condannato a eseguire le opere di ripristino indicate dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio, consistenti, in particolare, nella fornitura e nella posa in opera di terreno adeguatamente compattato, al fine di reintegrare la conformazione naturale della scarpata e ripristinarne la stabilità.
Sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e la valutazione ex art. 92 c.p.c.
pagina 7 di 9 Il Giudice osserva come, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, emerga una situazione di parziale soccombenza reciproca tra le parti. In particolare: è stata rigettata la domanda attorea relativa alla servitù di scolo e alla pretesa larghezza di metri 2,80; è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio nella medesima ampiezza di metri 2,80; è stata accolta la domanda attorea, in forma specifica, relativa alla regimentazione delle acque;
è stata accolta la domanda riconvenzionale concernente la scarpata.
Alla luce di tali esiti, si ravvisano i presupposti per disporre una compensazione parziale delle spese di lite.
Si deve inoltre tener conto dell'atteggiamento processuale tenuto dai convenuti con riguardo alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., la quale, se accettata, avrebbe consentito la definizione dell'intera controversia in modo tecnicamente corretto e vantaggioso per entrambe le parti, risolvendo congiuntamente le questioni più rilevanti (servitù di passaggio, ripristino della scarpata e regimentazione delle acque). Il rifiuto della proposta — pur pienamente legittimo — rileva ai fini della regolazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non potendo i convenuti ritenersi estranei agli aggravi processuali derivati dalla mancata adesione alla soluzione conciliativa suggerita.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, risulta equo disporre la compensazione delle spese legali nella misura della metà, ponendo frazione residua a carico dell'attore , in favore dei convenuti Pt_1 costituiti . CP_1
Le spese di CTU, già oggetto di separata liquidazione, restano definitivamente poste a carico delle parti in misura paritetica del 50% ciascuno, conformemente al relativo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2358/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda principale attorea relativa alla servitù di scolo delle acque piovane.
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale per l'accertamento della servitù di passaggio con larghezza di 2,80 metri per usucapione.
3. ACCOGLIE la domanda attorea di risarcimento del danno per la mancata regimentazione delle acque in forma specifica e, per l'effetto, ORDINA a e ai Convenuti Parte_1
costituiti la realizzazione di un sistema di intercettazione e dispersione delle acque CP_1
pagina 8 di 9 (pozzi disperdenti o soluzioni tecniche equivalenti) secondo le indicazioni del CTU, ponendo i relativi costi in misura paritetica del 50% a carico di ciascuna parte.
4. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dei Convenuti sulla scarpata e, per l'effetto,
CONDANNA ad eseguire le opere di ripristino della conformazione Parte_1 originaria della scarpata mediante fornitura e posa in opera di terreno adeguatamente compattato.
5. COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura della metà
6. CONDANNA a rifondere ai Convenuti costituiti la restante parte Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in tale misura, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa e dei parametri medi del D.M. 147/2022, nel compenso professionale di €
3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, e oltre alle eventuali spese vive documentate, il tutto da distrarre in favore degli Avv.ti Gaetano NA e
EP NA, che si sono dichiarati antistatari.
7. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico delle parti in misura paritetica del 50% ciascuno.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 01.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2358/2016, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza del 02.07.2025
promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (Sa) Parte_1 C.F._1 alla via G. Canale n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marco Criscuolo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
— ATTORE —
Contro
(c.f. ) (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ) rappresentati e difesi, dagli avvocati Gaetano NA e EP NA C.F._5 presso il cui studio in Angri, Via Fleming, 49, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- CONVENUTI –
E
(c.f. , Via B Grimaldi, 67, Nocera Inferiore. Controparte_5 C.F._6
pagina 1 di 9 CONVENUTA CONTUMACE —
Avente ad oggetto: Azione negatoria (ex art. 949 c.c.), riduzione di servitù, risarcimento danni e domande riconvenzionali (usucapione e ripristino di scarpata).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario del fondo agricolo sito in Parte_1
Corbara, meglio identificato in atti, (particella n. 1813), conveniva in giudizio i germani , CP_1 deducendo l'illegittima estensione della servitù di passaggio esercitata dai convenuti sul proprio terreno e la presenza, sul medesimo, di un canale di scolo ritenuto abusivo.
L'attore chiedeva pertanto: a) la riduzione della servitù di passaggio alla larghezza titolata di metri 2,20; b) lo spostamento della servitù di scolo delle acque meteoriche su un diverso tracciato, posto ad Est del fondo;
c) la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi;
d) il risarcimento dei danni, quantificati in euro 15.000,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attore domandava l'ammissione di prova testimoniale diretta, tra l'altro, a dimostrare l'inesistenza di un canale di scolo lungo il confine sud del fondo, la presenza, in tale area, di un filare di viti e la larghezza della stradina di accesso nella misura di metri 2,20.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano integralmente le pretese avversarie, richiamando in particolare l'ordinanza possessoria n. 911/2015 del 27 marzo 2015, emessa nel procedimento R.G.
1386/2013, con la quale essi erano stati reintegrati nel possesso della servitù di passaggio esercitata nella misura di metri 2,80, nonché del preesistente canale di scolo. I convenuti richiamavano, altresì, la relazione tecnica redatta nel 2013 dal geom. e prodotta nel citato giudizio possessorio, nella quale si Persona_1 riteneva provata l'esistenza del canale di scolo sulla base dell'analisi di fotografie satellitari risalenti nel tempo.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva accertarsi la costituzione in favore del Controparte_1 proprio fondo della servitù di passaggio nella larghezza di metri 2,80, per destinazione del padre di famiglia ovvero per intervenuta usucapione. A tal fine, la parte convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale volta a dimostrare che, fin dalla donazione del 24 maggio 1995, l'accesso ai fondi era avvenuto mediante stradina avente larghezza pari a metri 2,80. Il medesimo convenuto chiedeva, inoltre, la condanna dell'attore al ripristino della pendenza naturale della scarpata di confine.
pagina 2 di 9 Disposta l'integrazione del contraddittorio;
concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. la causa veniva istruita, mediante l'escussione dei testi e CTU.
L'incarico peritale veniva affidato all'Ing. , il quale nella propria relazione, depositata in Persona_2 data 01.04.2021 accertava che: a) il tracciato stradale titolato non è stato modificato, ma la larghezza attuale
è di 2,25-2,50 metri (salvo l'ingresso a 3,00 metri); b) non è stato riscontrato alcun tracciato di servitù di scolo delle acque nei fondi oggetto di causa;
c) l'attore ha subito danni da mancata regimentazione delle acque;
d) l'attore ha alterato la pendenza della scarpata, creando un rischio di instabilità per il fondo confinante.
La causa veniva dunque assunta in decisione e con ordinanza del 28.10.2024 rimessa sul ruolo, previa formulazione di una proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c.
Fallita la conciliazione, invero accettata dall'attore e rifiutata dai convenuti, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda ex art. 949 c.c. (servitù di scolo) e risarcimento danni
La domanda attorea volta a ottenere lo spostamento della servitù di scolo delle acque meteoriche deve essere rigettata per difetto di prova circa l'esistenza stessa del relativo diritto.
Va osservato, preliminarmente, che le allegazioni dei convenuti erano state sostenute dal richiamo all'ordinanza possessoria del 27 marzo 2015, emessa nel procedimento R.G. 1386/2013, nonché da Per_ riferimenti alla relazione tecnica redatta dal geom. , la quale, mediante l'esame di fotografie aeree risalenti nel tempo, riteneva sussistente un canale di scolo lungo il confine sud del fondo. Tuttavia, tali elementi probatori risultano superati dall'accertamento tecnico eseguito nel presente giudizio petitorio, instaurato ai sensi degli artt. 949 e ss. c.c.
La consulenza tecnica redatta dall'ing. ha, infatti, accertato in modo chiaro e univoco la totale Per_2 assenza, nei fondi oggetto di causa, di qualsiasi tracciato riconducibile a una servitù di scolo delle acque.
Tale verificazione, fondata su rilievi diretti e strumentali eseguiti in loco, prevale sulle risultanze del procedimento possessorio e sulle ricostruzioni operate mediante foto aeree, trattandosi di accertamento specificamente finalizzato all'individuazione della situazione reale dei luoghi nel giudizio petitorio.
pagina 3 di 9 In proposito, giova richiamare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio possessorio ha natura essenzialmente cautelare e provvisoria e non produce alcun effetto vincolante né giudicato sostanziale nel successivo giudizio petitorio, diretto all'accertamento dei diritti reali (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 10925 del 23/04/2024; ord. n. 27513 del 02/12/2020; sent. n. 2300 del 05/02/2016).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi non provata l'esistenza della dedotta servitù di scolo e, conseguentemente, la domanda attorea volta al suo spostamento deve essere rigettata. Per le medesime ragioni deve essere respinta anche la correlata domanda risarcitoria.
Sull'esecuzione dell'opera tecnica di regimentazione e risarcimento in forma specifica
Pur essendo stata esclusa, per le ragioni sopra esposte, l'esistenza di una servitù di scolo gravante sul fondo dell'attore, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che le acque meteoriche provenienti dalla strada di collegamento, non correttamente regimentate, determinano fenomeni di erosione e degrado a carico del fondo di proprietà dell'attore. Tale conclusione, fondata su rilievi tecnici e strumentali, consente di ritenere provato sia il danno sia la relativa causa.
Considerato, inoltre, che l'attore ha chiesto in via subordinata l'adozione dell'opera tecnica indicata dal consulente, il Tribunale ritiene che tale richiesta possa essere accolta, integrando una forma di risarcimento in forma specifica idonea a eliminare la causa del pregiudizio e a prevenire ulteriori danni. Ai sensi dell'art. 2058 c.c., infatti, il giudice può ordinare la reintegrazione in forma specifica quando essa risulti possibile e non eccessivamente onerosa per l'obbligato, e tale è il caso di specie.
Pertanto, si dispone che le parti provvedano alla realizzazione del sistema di intercettazione e dispersione delle acque meteoriche provenienti dalla strada comune, mediante l'installazione di pozzi disperdenti o altra soluzione tecnica equivalente, come indicato nella relazione peritale.
Poiché l'opera è funzionale alla corretta gestione delle acque relative all'uso comune della strada di collegamento, i relativi costi devono essere sostenuti in misura paritaria dall'attore e dai Parte_1 convenuti costituiti. CP_1
L'ordine di eseguire l'opera sopra descritta integra adeguata forma di risarcimento in forma specifica e assorbe la domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento ai danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque.
pagina 4 di 9 Sulla domanda di riduzione e spostamento della servitù di passaggio
La domanda attorea volta alla riduzione della servitù di passaggio alla larghezza di metri 2,20 deve essere rigettata, mentre merita accoglimento la richiesta di spostamento del tracciato sul lato Est del fondo.
a) Sulla riduzione della larghezza della servitù
L'istanza di riduzione alla misura titolata trova ostacolo nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il
CTU ha infatti accertato che la servitù è esercitata con una larghezza variabile tra metri 2,25 e 2,50, con un ampliamento fino a metri 3,00 in corrispondenza dell'ingresso. Sebbene l'atto di donazione indichi la larghezza di metri 2,20, la modesta eccedenza riscontrata non appare tale da integrare un abuso idoneo a giustificare la riduzione coattiva richiesta dall'attore, anche tenuto conto che la domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a ottenere la declaratoria di una servitù nella misura di metri 2,80 per usucapione o destinazione del padre di famiglia, è stata rigettata.
Deve altresì ritenersi assorbita la questione relativa alla presenza del filare di viti lungo il confine Sud, oggetto di richiesta istruttoria da parte dell'attore. La CTU, mediante rilievi planimetrici e strumentali, ha già definito l'ampiezza effettiva del passaggio, rendendo superflua ogni ulteriore indagine sul punto. In ogni caso, l'accoglimento della domanda di spostamento del tracciato rende irrilevante tale aspetto.
b) Sullo spostamento del tracciato
Diversamente, la domanda di spostamento della servitù sul lato Est risulta fondata ai sensi dell'art. 1068, comma 2, c.c. L'attore, nella qualità di proprietario del fondo servente, ha infatti esercitato la facoltà di richiedere il trasferimento del percorso, dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi.
La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato la piena fattibilità tecnica del nuovo tracciato, evidenziando come esso sia idoneo non solo a consentire un agevole esercizio della servitù, ma anche a eliminare le interferenze e le controversie insorte nel tempo, incluse quelle inerenti la regimentazione delle acque superficiali.
Il rifiuto, da parte dei convenuti, della proposta conciliativa formulata in corso di causa non è sufficiente a integrare una prova di aggravamento della servitù, mancando qualsivoglia accertamento tecnico che evidenzi un peggioramento della condizione del fondo dominante o un pregiudizio concreto al suo utilizzo.
pagina 5 di 9 L'accoglimento della domanda di spostamento determina, infine, il venir meno di ogni ulteriore questione relativa alla larghezza del preesistente percorso.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione (Servitù di Passaggio 2,80 metri)
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio avente larghezza pari a metri 2,80, non è fondata e deve essere rigettata.
I convenuti fondano la loro pretesa, da un lato, sull'ordinanza possessoria n. 911/2015 del 27 marzo 2015, con la quale essi erano stati reintegrati nel possesso di una servitù avente l'ampiezza oggi dedotta, e, dall'altro, su quanto riferito dal teste nella deposizione del 6 marzo 2019, secondo cui il Tes_1 passaggio sarebbe stato esercitato, fin dal 1995, su una larghezza di circa tre metri. Tali elementi, tuttavia, non consentono di ritenere dimostrato l'acquisto della servitù per usucapione.
In primo luogo, l'ordinanza possessoria richiamata dai convenuti, avendo natura meramente cautelare e volta alla tutela di una situazione di fatto, non spiega alcun effetto vincolante nel giudizio petitorio diretto all'accertamento dell'esistenza, estensione e consistenza del diritto reale dedotto. Essa non può, pertanto, essere utilizzata quale parametro probatorio dell'intervenuta usucapione.
In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio non possono prevalere sulle risultanze oggettive della consulenza tecnica d'ufficio. La CTU ha svolto rilievi diretti e misurazioni strumentali, fornendo dati tecnici dotati di maggiore attendibilità rispetto alla prova testimoniale qualora, come nel caso di specie, vi sia controversia sulla conformazione materiale e sulla larghezza effettiva del tracciato. Il giudice, nel rispetto del principio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.), deve pertanto attribuire prevalenza agli elementi tecnici quando questi risultano più precisi e affidabili.
La consulenza tecnica ha accertato che:
1. il tracciato titolato non ha subito variazioni nel tempo;
2. non risulta esistere un percorso alternativo avente la larghezza di metri 2,80;
3. la larghezza effettiva del passaggio si colloca tra metri 2,25 e 2,50, con la sola eccezione della sezione di ingresso, ove è stata rilevata un'ampiezza di metri 3,00.
Tali acquisizioni escludono che i convenuti abbiano esercitato, per oltre vent'anni, un possesso corrispondente alla larghezza di metri 2,80 richiesta ai fini dell'usucapione.
pagina 6 di 9 In questo quadro probatorio, anche la verifica sull'esistenza di ostacoli laterali o colturali (quale il filare di viti oggetto di indagine istruttoria richiesta dall'attore) risulta non determinante, poiché la misura prevalente del passaggio, così come accertata dal CTU, costituisce l'unico dato idoneo a definire l'estensione effettiva della servitù.
Difetta, pertanto, la prova dell'esercizio continuo, pacifico e pubblico di una servitù avente la consistenza di metri 2,80, elemento indefettibile per la maturazione dell'usucapione. Non essendo emerso, inoltre, alcun titolo costitutivo diverso né alcuna modifica del tracciato che possa giustificare la diversa ampiezza dedotta, deve ritenersi che l'unica servitù accertabile sia quella nella misura compresa tra metri 2,25 e 2,50 evidenziata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio nella larghezza di metri 2,80 deve essere rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale (Scarpata)
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, diretta a ottenere la condanna dell'attore al ripristino della scarpata di separazione tra i fondi, è fondata e deve essere accolta.
La consulenza tecnica d'ufficio ha infatti accertato, in modo chiaro e univoco, che l'attore Parte_1 ha asportato materiale dalla scarpata posta a confine tra i fondi, determinando la formazione di
[...] una parete sub-verticale non conforme alla naturale morfologia del terreno. Tale intervento ha compromesso la stabilità della porzione di scarpata insistente sulla particella di proprietà dei convenuti
(p.lla 1812), esponendola a rischio di cedimenti e fenomeni di scivolamento.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi integrata una condotta idonea a generare un pregiudizio attuale e concreto alla proprietà confinante, con conseguente obbligo dell'attore di procedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.
Pertanto, l'attore deve essere condannato a eseguire le opere di ripristino indicate dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio, consistenti, in particolare, nella fornitura e nella posa in opera di terreno adeguatamente compattato, al fine di reintegrare la conformazione naturale della scarpata e ripristinarne la stabilità.
Sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e la valutazione ex art. 92 c.p.c.
pagina 7 di 9 Il Giudice osserva come, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, emerga una situazione di parziale soccombenza reciproca tra le parti. In particolare: è stata rigettata la domanda attorea relativa alla servitù di scolo e alla pretesa larghezza di metri 2,80; è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio nella medesima ampiezza di metri 2,80; è stata accolta la domanda attorea, in forma specifica, relativa alla regimentazione delle acque;
è stata accolta la domanda riconvenzionale concernente la scarpata.
Alla luce di tali esiti, si ravvisano i presupposti per disporre una compensazione parziale delle spese di lite.
Si deve inoltre tener conto dell'atteggiamento processuale tenuto dai convenuti con riguardo alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., la quale, se accettata, avrebbe consentito la definizione dell'intera controversia in modo tecnicamente corretto e vantaggioso per entrambe le parti, risolvendo congiuntamente le questioni più rilevanti (servitù di passaggio, ripristino della scarpata e regimentazione delle acque). Il rifiuto della proposta — pur pienamente legittimo — rileva ai fini della regolazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non potendo i convenuti ritenersi estranei agli aggravi processuali derivati dalla mancata adesione alla soluzione conciliativa suggerita.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, risulta equo disporre la compensazione delle spese legali nella misura della metà, ponendo frazione residua a carico dell'attore , in favore dei convenuti Pt_1 costituiti . CP_1
Le spese di CTU, già oggetto di separata liquidazione, restano definitivamente poste a carico delle parti in misura paritetica del 50% ciascuno, conformemente al relativo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2358/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda principale attorea relativa alla servitù di scolo delle acque piovane.
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale per l'accertamento della servitù di passaggio con larghezza di 2,80 metri per usucapione.
3. ACCOGLIE la domanda attorea di risarcimento del danno per la mancata regimentazione delle acque in forma specifica e, per l'effetto, ORDINA a e ai Convenuti Parte_1
costituiti la realizzazione di un sistema di intercettazione e dispersione delle acque CP_1
pagina 8 di 9 (pozzi disperdenti o soluzioni tecniche equivalenti) secondo le indicazioni del CTU, ponendo i relativi costi in misura paritetica del 50% a carico di ciascuna parte.
4. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dei Convenuti sulla scarpata e, per l'effetto,
CONDANNA ad eseguire le opere di ripristino della conformazione Parte_1 originaria della scarpata mediante fornitura e posa in opera di terreno adeguatamente compattato.
5. COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura della metà
6. CONDANNA a rifondere ai Convenuti costituiti la restante parte Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in tale misura, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa e dei parametri medi del D.M. 147/2022, nel compenso professionale di €
3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, e oltre alle eventuali spese vive documentate, il tutto da distrarre in favore degli Avv.ti Gaetano NA e
EP NA, che si sono dichiarati antistatari.
7. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico delle parti in misura paritetica del 50% ciascuno.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 01.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
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