Art. 1.
I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sara' fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente. ((16))
Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione e' consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicita' commerciale e simili, nonche' notizie; queste ultime pero' sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.
E' esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.
Ai concessionari suddetti e' fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
--------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 656 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il canone annuo di concessione per l'esercizio delle stazioni radiodiffonditrici dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, previsto [...] dall' art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , viene stabilito in lire sessantamila salvo il disposto di cui al successivo art. 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sara' fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente. ((16))
Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione e' consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicita' commerciale e simili, nonche' notizie; queste ultime pero' sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.
E' esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.
Ai concessionari suddetti e' fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
--------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 656 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il canone annuo di concessione per l'esercizio delle stazioni radiodiffonditrici dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, previsto [...] dall' art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , viene stabilito in lire sessantamila salvo il disposto di cui al successivo art. 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.