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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. da
nato in [...] in data [...] (C.F ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Motta;
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 16.01.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del Questore della Provincia di Cat A.12/2023/Imm. 307/ MAdB CP_1 emesso in data 13.07.2023, e notificato in data 12.01.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'amministrazione si è costituita con note del 03.03.2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 22.02.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione.
Con note scritte del 28.05.2025 depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.06.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ciò premesso, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorressero le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versasse in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto-legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina prevista dal decreto-legge n. 130/2020.
Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. Parte_1 ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa (cfr. allegati alle note difensive del 28.05.2025 e del 18.02.2025):
-estratto conto previdenziale INPS emesso nel maggio 2025, dal quale si evince il percepimento di una retribuzione o reddito nel 2021, di € 2.366,00 dal 07.04 al 30.06 ed € 2.504,00 dal 01.06 al
31.12 da Logis Srl;
di € 3.521,00 dal 02.08 al 31.12 ed € 148,00, riferiti allo stesso periodo, a titolo di malattia/infortunio, da;
nel 2022, di € 1.188,00 dal 01.01 al 21.02 ed € 398,00 per Controparte_2 lo stesso periodo, a titolo di malattia/infortunio da;
di € 8.567,86 a titolo di Naspi Controparte_2 dal 12.04 al 31.12; di € 200,00 dal 13.06 al 17.06 da Salento Logistica Srl; di € 966,00 dal 14.06 al
31.08 da General Solution Service Soc. Coop.; di € 838,00 dal 11.07 al 31.08 da Soc. Cooperativa Arcadia;
di € 1.056,00 dal 16.09 al 14.10 da EL RI Carrara Snc; di € 349,00 dal 7.11 al 30.11 da Silver Srl; di € 347,00 dal 24.11 al 13.12 da Logis Srl;
di € 1.114 dal 06.12 al 31.12 da Dearoma
Srl; nel 2023, di € 67,00 dal 01.01 al 02.01 da Dearoma srl;
di € 5.185,81 dal 01.01 al 05.06 a titolo di Naspi;
di € 6.370,00 dal 01.02 al 31.05 ed € 567,00 a titolo di malattia/infortunio da Ova Work
& HR Services S.r.l.; di € 346,00 dal 09.06 al 31.08 da General Solution Service soc. cooperativa; di €
2.643,00 ed € 592,00 a titolo di malattia/infortunio dal 03.07 al 31.08 da Clean Solutions Srl; di €
5.261,00 dal 04.10 al 31.12 da Humangest Spa; nel 2024, di € 4.499,00 dal 01.01 al 17.03 ed € 391,00
a titolo di infortunio/malattia da Humangest Spa; di € 10.436,34 dal 25.03 al 17.11 a titolo di Naspi;
di € 239,00 dal 18.11 al 30.11 da Staff Spa; di € 306,96 a titolo di Naspi dal 01.12 al 01.12; di €
110,00 dal 02.12 al 14.12 da Humangest Spa, € 87,00 dal 10.12 al 12.12, di € 512,00 dal 13.12 al
31.12 da Randstad Italia Spa; nel 2025, di € 1.096,00 dal 01.01 al 24.01 e di € 43,00 dal 01.01.al
31.01 da Randstad Italia Spa; di € 613,92 a titolo di Naspi dal 25.01 al 05.02; di € 209,00 dal 06.02 al 09.02 da Adecco Spa;
- contratto relativo all'assunzione da dal 02.08.2021 e buste paga di agosto – Controparte_2 novembre, con una retribuzione netta mensile ricompresa tra € 590,00 ed € 660,00; - busta paga di gennaio 2022 di € 808,00 del datore di lavoro;
contratto relativo Controparte_2 all'assunzione da General Solution Service soc. coop. dal 14.06.2022 al 31.08.2022; lettera di assunzione di Logis Srl dal 24.11.2022 al 31.12.2022; contratto attestante l'assunzione da EL RI
Carrara dal 16.09 al 14.10 e busta paga di settembre 2022 di € 488,82; contratto di assunzione da
Dearoma Srl dal 06.12.2022 al 31.03.2023 e busta paga di dicembre 2022 di € 1.015,00;
- comunicazioni di proroga al 31.05.2023 del rapporto di lavoro instaurato con Ova Work and HR
Services Srl il 01.02.2023 e buste paga di febbraio, marzo, maggio 2023 rispettivamente di € 999,47,
€ 1.263,94, ed € 1.312,06; contratti relativi all'assunzione da General Solution Service soc. coop. dal
09.06.2023 al 31.08.2023; da Clean Solutions Srl dal 03.07.2023 al 31.08.2023; da Humangest Spa dal
04.10.2023 al 15.10.2023, con busta paga di ottobre 2023 di € 1.359,00 e comunicazione di proroga sino al 17.03.2024;
- buste paga di gennaio - marzo 2024 di Humangest Spa con una retribuzione netta ricompresa tra
€ 1.200,00 ed € 1.400,00; contratto di assunzione da Randstad Italia Spa dal 13.12.2024 al
24.01.2025 e busta paga di dicembre 2024 di € 510,00;
- buste paga di gennaio 2025 di Ranstad Italia Spa di € 1.085,44;
- contratto di assunzione da Adecco Italia Spa dal 06.02.2025 al 09.02.2025;
- lettera di assunzione da New Crav Cooperativa Prod. comunicazione di Controparte_3 proroga al 06.06.2025 e busta paga di aprile di € 265,00.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha prodotto attestati relativi a corsi di formazione lavorativa frequentati nel settembre 2024.
Il sig. ha dimostrato di essersi attivato nel reperimento di attività lavorativa Parte_1 sin dal 2021 e di aver lavorato, seppur non sempre continuativamente, sino all'attualità (ultima proroga giugno 2025). Egli ha inoltre dimostrato di percepire (e/o di aver percepito nel passato) redditi che, sebbene di importo non elevato, gli consentono una forma di autonomia economica in Italia ed ha dedotto e documentato l'esistenza di legami di carattere sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dinanzi citati
– e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il ricorrente abbia commesso reati né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del sig. al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per motivi di protezione speciale.
Il ricorso va pertanto accolto.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, posto che il ricorso è stato accolto mercé la valorizzazione di elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa n. 903/2024 R.G. così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nato in [...] in data [...] Parte_1
(C.F ) e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al C.F._1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
n. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
La Presidente dott.ssa Anna Battaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. da
nato in [...] in data [...] (C.F ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Motta;
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 16.01.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del Questore della Provincia di Cat A.12/2023/Imm. 307/ MAdB CP_1 emesso in data 13.07.2023, e notificato in data 12.01.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'amministrazione si è costituita con note del 03.03.2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 22.02.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione.
Con note scritte del 28.05.2025 depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.06.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ciò premesso, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorressero le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versasse in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto-legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina prevista dal decreto-legge n. 130/2020.
Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. Parte_1 ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa (cfr. allegati alle note difensive del 28.05.2025 e del 18.02.2025):
-estratto conto previdenziale INPS emesso nel maggio 2025, dal quale si evince il percepimento di una retribuzione o reddito nel 2021, di € 2.366,00 dal 07.04 al 30.06 ed € 2.504,00 dal 01.06 al
31.12 da Logis Srl;
di € 3.521,00 dal 02.08 al 31.12 ed € 148,00, riferiti allo stesso periodo, a titolo di malattia/infortunio, da;
nel 2022, di € 1.188,00 dal 01.01 al 21.02 ed € 398,00 per Controparte_2 lo stesso periodo, a titolo di malattia/infortunio da;
di € 8.567,86 a titolo di Naspi Controparte_2 dal 12.04 al 31.12; di € 200,00 dal 13.06 al 17.06 da Salento Logistica Srl; di € 966,00 dal 14.06 al
31.08 da General Solution Service Soc. Coop.; di € 838,00 dal 11.07 al 31.08 da Soc. Cooperativa Arcadia;
di € 1.056,00 dal 16.09 al 14.10 da EL RI Carrara Snc; di € 349,00 dal 7.11 al 30.11 da Silver Srl; di € 347,00 dal 24.11 al 13.12 da Logis Srl;
di € 1.114 dal 06.12 al 31.12 da Dearoma
Srl; nel 2023, di € 67,00 dal 01.01 al 02.01 da Dearoma srl;
di € 5.185,81 dal 01.01 al 05.06 a titolo di Naspi;
di € 6.370,00 dal 01.02 al 31.05 ed € 567,00 a titolo di malattia/infortunio da Ova Work
& HR Services S.r.l.; di € 346,00 dal 09.06 al 31.08 da General Solution Service soc. cooperativa; di €
2.643,00 ed € 592,00 a titolo di malattia/infortunio dal 03.07 al 31.08 da Clean Solutions Srl; di €
5.261,00 dal 04.10 al 31.12 da Humangest Spa; nel 2024, di € 4.499,00 dal 01.01 al 17.03 ed € 391,00
a titolo di infortunio/malattia da Humangest Spa; di € 10.436,34 dal 25.03 al 17.11 a titolo di Naspi;
di € 239,00 dal 18.11 al 30.11 da Staff Spa; di € 306,96 a titolo di Naspi dal 01.12 al 01.12; di €
110,00 dal 02.12 al 14.12 da Humangest Spa, € 87,00 dal 10.12 al 12.12, di € 512,00 dal 13.12 al
31.12 da Randstad Italia Spa; nel 2025, di € 1.096,00 dal 01.01 al 24.01 e di € 43,00 dal 01.01.al
31.01 da Randstad Italia Spa; di € 613,92 a titolo di Naspi dal 25.01 al 05.02; di € 209,00 dal 06.02 al 09.02 da Adecco Spa;
- contratto relativo all'assunzione da dal 02.08.2021 e buste paga di agosto – Controparte_2 novembre, con una retribuzione netta mensile ricompresa tra € 590,00 ed € 660,00; - busta paga di gennaio 2022 di € 808,00 del datore di lavoro;
contratto relativo Controparte_2 all'assunzione da General Solution Service soc. coop. dal 14.06.2022 al 31.08.2022; lettera di assunzione di Logis Srl dal 24.11.2022 al 31.12.2022; contratto attestante l'assunzione da EL RI
Carrara dal 16.09 al 14.10 e busta paga di settembre 2022 di € 488,82; contratto di assunzione da
Dearoma Srl dal 06.12.2022 al 31.03.2023 e busta paga di dicembre 2022 di € 1.015,00;
- comunicazioni di proroga al 31.05.2023 del rapporto di lavoro instaurato con Ova Work and HR
Services Srl il 01.02.2023 e buste paga di febbraio, marzo, maggio 2023 rispettivamente di € 999,47,
€ 1.263,94, ed € 1.312,06; contratti relativi all'assunzione da General Solution Service soc. coop. dal
09.06.2023 al 31.08.2023; da Clean Solutions Srl dal 03.07.2023 al 31.08.2023; da Humangest Spa dal
04.10.2023 al 15.10.2023, con busta paga di ottobre 2023 di € 1.359,00 e comunicazione di proroga sino al 17.03.2024;
- buste paga di gennaio - marzo 2024 di Humangest Spa con una retribuzione netta ricompresa tra
€ 1.200,00 ed € 1.400,00; contratto di assunzione da Randstad Italia Spa dal 13.12.2024 al
24.01.2025 e busta paga di dicembre 2024 di € 510,00;
- buste paga di gennaio 2025 di Ranstad Italia Spa di € 1.085,44;
- contratto di assunzione da Adecco Italia Spa dal 06.02.2025 al 09.02.2025;
- lettera di assunzione da New Crav Cooperativa Prod. comunicazione di Controparte_3 proroga al 06.06.2025 e busta paga di aprile di € 265,00.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha prodotto attestati relativi a corsi di formazione lavorativa frequentati nel settembre 2024.
Il sig. ha dimostrato di essersi attivato nel reperimento di attività lavorativa Parte_1 sin dal 2021 e di aver lavorato, seppur non sempre continuativamente, sino all'attualità (ultima proroga giugno 2025). Egli ha inoltre dimostrato di percepire (e/o di aver percepito nel passato) redditi che, sebbene di importo non elevato, gli consentono una forma di autonomia economica in Italia ed ha dedotto e documentato l'esistenza di legami di carattere sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dinanzi citati
– e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il ricorrente abbia commesso reati né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del sig. al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per motivi di protezione speciale.
Il ricorso va pertanto accolto.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, posto che il ricorso è stato accolto mercé la valorizzazione di elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa n. 903/2024 R.G. così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nato in [...] in data [...] Parte_1
(C.F ) e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al C.F._1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
n. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
La Presidente dott.ssa Anna Battaglia