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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20168/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20168/2023
Oggi 4 febbraio 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
l'Avv. Ravidà per l'opponente il quale conclude come da atto di citazione in opposizione, l'Avv. Barbagallo, nuovo difensore costituito per la parte opposta, conclude come comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie autorizzate depositate in previsione della odierna udienza. il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,15 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito telematico
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20168/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Fabrizio Ravidà Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni n. 44 in virtù di procura in atti;
- parte attrice - contro
, rappresentata e difesa dell'avv. Deborah Barbagallo presso la quale è Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giulia, 16 in virtù di procura in atti;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4 febbraio 2025
per parte opponente (come da atto di citazione)
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (A) dichiarare illegittima l'azione monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento iscritto al
n. 72831/22 di R.G., Dott.ssa Maria Grazia Belli, ottenuto dalla Sig.ra e notificato il Controparte_1 22.2.2023 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“A)IN VIA PRELIMINARE ovvero all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., – concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia Belli, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ovvero essendo la medesima opposizione radicalmente destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e/o in diritto;
B) NEL MERITO – rigettare l'avversa opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia Belli, in quanto radicalmente destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e/o in diritto;
– riconfermare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia pagina 2 di 7 Belli, e, per l'effetto, – condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 [...]
l'importo di € 7.892,10, oltre interessi dalla data di esecuzione di ciascuna voce di spesa CP_1 straordinaria sino a quella dell'effettivo saldo, a titolo di rimborso pro quota del 50% delle spese straordinarie sostenute interamente dalla sig.ra per la figlia della coppia sig.na CP_1 CP_2
nonché l'ulteriore importo di € 875,50, oltre IVA e CPA, a titolo di rimborso delle spese legali
[...] della pregressa fase monitoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma (n.R.G. 72831/22) a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 dell'importo di € 7.892,10 oltre alle spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso pro – quota
(50%) ed in via di regresso degli esborsi per spese straordinarie da quest'ultima sostenuti in via esclusiva nell'interesse della comune figlia nata a [...] il [...], affidata in via CP_2 esclusiva alla madre da ultimo con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel 1999 n. 16758/2004 (R.G. n. 17445/2004), passata in giudicato. Tale ultima pronuncia in punto di mantenimento della prole prevedeva a carico del un assegno di mantenimento pari ad Pt_1 euro 553 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle altre spese scolastiche e straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi.
Le spese delle quali in via monitoria è stata chiesto il pagamento si riferiscono al periodo febbraio 2020 ottobre 2022, trattasi nello specifico (per il maggior importo) di spese di iscrizione e frequenza di una università privata, testi universitari, spese per la patente di guida, master di criminologia, acquisto di occhiali e lenti a contatto, tampone molecolare, esami medici TAC maxillo-facciale, visita otorino- laringoiatra 150,00 analisi cliniche, spese farmaceutiche.
Ai fini della emissione del provvedimento monitorio, ha lamentato un perdurante Controparte_1 disinteresse del padre nei confronti della figlia, deducendo una conseguente difficoltà a condividere con quest'ultimo le scelte per la crescita e la formazione della stessa, aggiungendo di essere stata più volte costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria ai fini di ottenere il pagamento delle spese straordinarie per la quota a carico del padre.
Nell'opporsi eccepiva l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione del Parte_1 giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 23030/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del ricorso della
Cassetta per ottenere in via monitoria una serie di spese che si assumevano sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto della richiesta di rimborso spiegata in questa sede. Il Giudice di quel giudizio aveva, infatti, parzialmente accolto l'opposizione riconoscendo non dovute le spese per l'università privata ed alcune altre per difetto di concertazione preventiva tra le parti. Parte opponente deduceva che, in ogni caso, dovesse considerarsi coperto da giudicato il principio Più in generale, la sentenza ha affermato il principio per cui “tra la Sig.ra e il Sig. l'obbligo di concertazione in Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 merito alle spese straordinarie condiziona il diritto al rimborso per cui tra la Sig.ra e Controparte_1 il Sig. l'obbligo di concertazione in merito alle spese straordinarie condiziona il diritto Parte_1 al rimborso.”(pag 10 atto di opposizione).
Ferma l'eccezione di giudicato, nel merito deduceva la non debenza delle somme ingiunte per difetto di preventiva concertazione delle spese, senza tuttavia indicare i motivi del diniego in ordine alle medesime né articolare specifiche contestazioni in ordine agli importi e alla documentazione giustificativa depositata.
Nel merito concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva parte opposta, contestando le deduzioni di controparte insistendo per la conferma del D,I, e per l'accoglimento delle conclusioni anch'esse in epigrafe indicate.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. esperito senza esito il tentativo di conciliazione, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, rigettate le istanze istruttorie la causa, istruita solo in via documentale, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per memorie conclusive.
****
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria per l'effetto preclusivo del giudicato formatosi con la citata sentenza n. 23030/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma.
Posto che la pretesa di rimborso avanzata nella attuale sede ha ad oggetto voci di spesa, seppure in parte analoghe a quelle dedotte nel giudizio definito dal Giudice di Pace, comunque successive alla suddetta sentenza passata in giudicato, gli effetti di quella pronuncia non possano estendersi ad obbligazioni sorte in periodo successivo seppure fondate sul medesimo titolo ma con diverso “petitum”
Vi è da osservare che anche le spese per la frequenza della Pontificia Università si riferiscono, nell'uno e nell'altro giudizio, a periodi diversi.
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. civ. n. 23077/2021).
La preclusione invocata non opera neppure quando le pretese azionate siano riferibili a frazioni di uno stesso credito (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del 9 novembre 2022) “L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti.
Tanto più il sancito principio dovrà applicarsi nel caso di specie ove non vengono in rilievo frazioni di un unico credito ma obbligazioni diverse trovanti ciascuna fonte nel singolo e diverso esborso effettuato dal genitore anticipatario.
pagina 4 di 7 Né può condividersi quanto sostenuto da parte opponente in ordine al fatto che si sarebbe formato il giudicato sul principio di diritto che le spese in questioni debbano essere concordate. Sul punto andrà rammentato che “il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d'imposta e con riferimento a determinati immobili, facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d'imposta).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del 3 dicembre 2014).
Rigettata l'eccezione ed approdando al merito della questione, si osserva.
In tema di spese straordinarie deve darsi atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli “(Cass. n. 4182 del
02.03.2016, conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del 30.07.2015).
Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere al genitore non convivente o non affidatario un vero e proprio diritto di veto circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli (si pensi alle scelte relative al percorso scolastico), ciò che non è ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui faceva espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 (cfr. Cass. 20.6.2012 n. 10174).
Parte opponente insiste nella necessità che trattandosi di spese nel maggior interesse del figlio, le stesse debbano esser condivise, vi è tuttavia da osservare che se il legislatore ha inteso incentivare privilegiare e normare l'accordo del genitore, proprio con specifico riferimento alle spese nel maggior interesse del figlio e, dunque, alle scelte educative, formative non può consentirsi che l'opposizione di un genitore paralizzi l'adozione di ogni iniziativa che riguardi i figli stessi perché l'obbiettivo principale resta quello di assicurare la maggior tutela della prole nel suo supremo interesse (Cass. 4060/2017, Cass.
2209/17).
In buona sostanza è ormai consolidato il principio per cui il regime di bigenitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori in tal modo escludendo quelle spese che si dimostrano non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario tra queste rientrano indubbiamente quelle conseguenti alla scelta universitaria più adatta agli studi formativi del figlio secondo le attitudini ed aspirazioni di quest'ultimo.
Nel caso di specie, parte opponente ha affidato le proprie difese all'unica eccezione formulata di pagina 5 di 7 inammissibilità della pretesa monitoria per intervenuto giudicato. Non ha dedotto, neppure in sede giudiziale, quali fossero i motivi del diniego opposto a che la figlia potesse curare la propria CP_2 formazione universitaria (neppure in università pubbliche risultando agli atti che nel precedente giudizio innanzi al GdP il si era opposto anche alle spese relative all'ingresso alla Sapienza), Pt_1 frequentare un master, dotarsi di patente di guida, fare uso di lenti a contatto, tutte attività ed esigenze assolutamente normali per una ragazza dell'età di cresciuta in un contesto sociale (i genitori CP_2 sono entrambi professionisti) che rende oltremodo legittima e comprensibile l'aspettativa di una formazione universitaria.
Le emergenze deduttive di parte opponente evidenziano, dunque, un diniego non motivato né ragionevole che si palesa nella sostanza come una sorta di contro misura alla lamentata circostanza del mancato coinvolgimento del da parte della nelle scelte in ordine alla figlia (comunque, Pt_1 CP_1 ormai maggiorenne e, presumibilmente, in grado di scegliere per proprio conto). Di tale circostanza dà ragione l'indiscriminato dissenso per tutte le spese richieste comprese quelle mediche e, addirittura, quelle per gli occhiali da vista di cui la ragazza necessita.
Ora, a prescindere dalla fondatezza o meno della lagnanza del , è però evidente che tale contro Pt_1 misura non può essere adottata in pregiudizio alla figlia che non deve essere coinvolta nelle conflittuali dinamiche tra le parti che avrebbero dovuto essere risolte in altra sede e con altra modalità.
Fermo che il sostanziale difetto di qualsiasi motivazione al diniego, lo rendono di per sè invalido e non ostativo, deve in ogni caso osservarsi che tutte le spese di cui si chiede il rimborso appaiono rispondenti all'interesse della ragazza, avendo parte opposta specificatamente dedotto – senza trovare contestazione alcuna – in ordine alla iscrizione alla università privata l'esigenza della figlia di non perdere l'anno accademico a seguito della mancata ammissione alla Sapienza.
Gli esborsi, assolutamente congrui nell'importo, devono presumersi sostenibili dal il quale non Pt_1 ne ha allegato la non sostenibilità nè di tale circostanza impeditiva ha fornito, avendone l'onere quale convenuto sostanziale, prova alcuna mentre, di contro, l'attività professionale esercitata, la documentata condizione patrimoniale depongono comunque per una discreta situazione economica.
Vi è da poi da aggiungere che per la Suprema Corte, le spese mediche e scolastiche, le spese per l'acquisto di occhiali, le visite specialistiche di controllo hanno carattere routinario
Sono cioè spese che nel loro prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, ma incerti nel quantum (ragione, questa per cui non ne risulta opportuna la forfettizzazione) sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. Per tali spese non è prevista la preventiva concertazione (Cass. 379/2021).
Nessuna contestazione ha attinto gli importi richiesti e la documentazione giustificativa delle spese in ogni caso adeguatamente documentate che risultano dovute per l'importo ingiunto.
In conclusione la pretesa monitoria risulta fondata e l'opposizione non meritevole di accoglimento.
Il decreto ingiuntivo andrà pertanto confermato e parte opponente condannata al pagamento delle spese di lite come liquidare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione,
pagina 6 di 7 conferma il decreto ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma (n. 72831/22 di R.G); condanna , (C.F. a rifondere a ( Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...]
) le spese della fase di opposizione che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre C.F._2 rimb. spese generali, iva e cap. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e deposito telematico.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20168/2023
Oggi 4 febbraio 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
l'Avv. Ravidà per l'opponente il quale conclude come da atto di citazione in opposizione, l'Avv. Barbagallo, nuovo difensore costituito per la parte opposta, conclude come comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie autorizzate depositate in previsione della odierna udienza. il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,15 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito telematico
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20168/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Fabrizio Ravidà Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni n. 44 in virtù di procura in atti;
- parte attrice - contro
, rappresentata e difesa dell'avv. Deborah Barbagallo presso la quale è Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giulia, 16 in virtù di procura in atti;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4 febbraio 2025
per parte opponente (come da atto di citazione)
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (A) dichiarare illegittima l'azione monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento iscritto al
n. 72831/22 di R.G., Dott.ssa Maria Grazia Belli, ottenuto dalla Sig.ra e notificato il Controparte_1 22.2.2023 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“A)IN VIA PRELIMINARE ovvero all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., – concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia Belli, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ovvero essendo la medesima opposizione radicalmente destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e/o in diritto;
B) NEL MERITO – rigettare l'avversa opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia Belli, in quanto radicalmente destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e/o in diritto;
– riconfermare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 3431/2023 (R.G. n. 72831/2022) emesso in data 22 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona dell'Ecc.mo G.U. Dott.ssa Maria Grazia pagina 2 di 7 Belli, e, per l'effetto, – condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 [...]
l'importo di € 7.892,10, oltre interessi dalla data di esecuzione di ciascuna voce di spesa CP_1 straordinaria sino a quella dell'effettivo saldo, a titolo di rimborso pro quota del 50% delle spese straordinarie sostenute interamente dalla sig.ra per la figlia della coppia sig.na CP_1 CP_2
nonché l'ulteriore importo di € 875,50, oltre IVA e CPA, a titolo di rimborso delle spese legali
[...] della pregressa fase monitoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma (n.R.G. 72831/22) a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 dell'importo di € 7.892,10 oltre alle spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso pro – quota
(50%) ed in via di regresso degli esborsi per spese straordinarie da quest'ultima sostenuti in via esclusiva nell'interesse della comune figlia nata a [...] il [...], affidata in via CP_2 esclusiva alla madre da ultimo con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel 1999 n. 16758/2004 (R.G. n. 17445/2004), passata in giudicato. Tale ultima pronuncia in punto di mantenimento della prole prevedeva a carico del un assegno di mantenimento pari ad Pt_1 euro 553 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle altre spese scolastiche e straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi.
Le spese delle quali in via monitoria è stata chiesto il pagamento si riferiscono al periodo febbraio 2020 ottobre 2022, trattasi nello specifico (per il maggior importo) di spese di iscrizione e frequenza di una università privata, testi universitari, spese per la patente di guida, master di criminologia, acquisto di occhiali e lenti a contatto, tampone molecolare, esami medici TAC maxillo-facciale, visita otorino- laringoiatra 150,00 analisi cliniche, spese farmaceutiche.
Ai fini della emissione del provvedimento monitorio, ha lamentato un perdurante Controparte_1 disinteresse del padre nei confronti della figlia, deducendo una conseguente difficoltà a condividere con quest'ultimo le scelte per la crescita e la formazione della stessa, aggiungendo di essere stata più volte costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria ai fini di ottenere il pagamento delle spese straordinarie per la quota a carico del padre.
Nell'opporsi eccepiva l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione del Parte_1 giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 23030/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del ricorso della
Cassetta per ottenere in via monitoria una serie di spese che si assumevano sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto della richiesta di rimborso spiegata in questa sede. Il Giudice di quel giudizio aveva, infatti, parzialmente accolto l'opposizione riconoscendo non dovute le spese per l'università privata ed alcune altre per difetto di concertazione preventiva tra le parti. Parte opponente deduceva che, in ogni caso, dovesse considerarsi coperto da giudicato il principio Più in generale, la sentenza ha affermato il principio per cui “tra la Sig.ra e il Sig. l'obbligo di concertazione in Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 merito alle spese straordinarie condiziona il diritto al rimborso per cui tra la Sig.ra e Controparte_1 il Sig. l'obbligo di concertazione in merito alle spese straordinarie condiziona il diritto Parte_1 al rimborso.”(pag 10 atto di opposizione).
Ferma l'eccezione di giudicato, nel merito deduceva la non debenza delle somme ingiunte per difetto di preventiva concertazione delle spese, senza tuttavia indicare i motivi del diniego in ordine alle medesime né articolare specifiche contestazioni in ordine agli importi e alla documentazione giustificativa depositata.
Nel merito concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva parte opposta, contestando le deduzioni di controparte insistendo per la conferma del D,I, e per l'accoglimento delle conclusioni anch'esse in epigrafe indicate.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. esperito senza esito il tentativo di conciliazione, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, rigettate le istanze istruttorie la causa, istruita solo in via documentale, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per memorie conclusive.
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L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria per l'effetto preclusivo del giudicato formatosi con la citata sentenza n. 23030/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma.
Posto che la pretesa di rimborso avanzata nella attuale sede ha ad oggetto voci di spesa, seppure in parte analoghe a quelle dedotte nel giudizio definito dal Giudice di Pace, comunque successive alla suddetta sentenza passata in giudicato, gli effetti di quella pronuncia non possano estendersi ad obbligazioni sorte in periodo successivo seppure fondate sul medesimo titolo ma con diverso “petitum”
Vi è da osservare che anche le spese per la frequenza della Pontificia Università si riferiscono, nell'uno e nell'altro giudizio, a periodi diversi.
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. civ. n. 23077/2021).
La preclusione invocata non opera neppure quando le pretese azionate siano riferibili a frazioni di uno stesso credito (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del 9 novembre 2022) “L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti.
Tanto più il sancito principio dovrà applicarsi nel caso di specie ove non vengono in rilievo frazioni di un unico credito ma obbligazioni diverse trovanti ciascuna fonte nel singolo e diverso esborso effettuato dal genitore anticipatario.
pagina 4 di 7 Né può condividersi quanto sostenuto da parte opponente in ordine al fatto che si sarebbe formato il giudicato sul principio di diritto che le spese in questioni debbano essere concordate. Sul punto andrà rammentato che “il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d'imposta e con riferimento a determinati immobili, facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d'imposta).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del 3 dicembre 2014).
Rigettata l'eccezione ed approdando al merito della questione, si osserva.
In tema di spese straordinarie deve darsi atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli “(Cass. n. 4182 del
02.03.2016, conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del 30.07.2015).
Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere al genitore non convivente o non affidatario un vero e proprio diritto di veto circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli (si pensi alle scelte relative al percorso scolastico), ciò che non è ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui faceva espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 (cfr. Cass. 20.6.2012 n. 10174).
Parte opponente insiste nella necessità che trattandosi di spese nel maggior interesse del figlio, le stesse debbano esser condivise, vi è tuttavia da osservare che se il legislatore ha inteso incentivare privilegiare e normare l'accordo del genitore, proprio con specifico riferimento alle spese nel maggior interesse del figlio e, dunque, alle scelte educative, formative non può consentirsi che l'opposizione di un genitore paralizzi l'adozione di ogni iniziativa che riguardi i figli stessi perché l'obbiettivo principale resta quello di assicurare la maggior tutela della prole nel suo supremo interesse (Cass. 4060/2017, Cass.
2209/17).
In buona sostanza è ormai consolidato il principio per cui il regime di bigenitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori in tal modo escludendo quelle spese che si dimostrano non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario tra queste rientrano indubbiamente quelle conseguenti alla scelta universitaria più adatta agli studi formativi del figlio secondo le attitudini ed aspirazioni di quest'ultimo.
Nel caso di specie, parte opponente ha affidato le proprie difese all'unica eccezione formulata di pagina 5 di 7 inammissibilità della pretesa monitoria per intervenuto giudicato. Non ha dedotto, neppure in sede giudiziale, quali fossero i motivi del diniego opposto a che la figlia potesse curare la propria CP_2 formazione universitaria (neppure in università pubbliche risultando agli atti che nel precedente giudizio innanzi al GdP il si era opposto anche alle spese relative all'ingresso alla Sapienza), Pt_1 frequentare un master, dotarsi di patente di guida, fare uso di lenti a contatto, tutte attività ed esigenze assolutamente normali per una ragazza dell'età di cresciuta in un contesto sociale (i genitori CP_2 sono entrambi professionisti) che rende oltremodo legittima e comprensibile l'aspettativa di una formazione universitaria.
Le emergenze deduttive di parte opponente evidenziano, dunque, un diniego non motivato né ragionevole che si palesa nella sostanza come una sorta di contro misura alla lamentata circostanza del mancato coinvolgimento del da parte della nelle scelte in ordine alla figlia (comunque, Pt_1 CP_1 ormai maggiorenne e, presumibilmente, in grado di scegliere per proprio conto). Di tale circostanza dà ragione l'indiscriminato dissenso per tutte le spese richieste comprese quelle mediche e, addirittura, quelle per gli occhiali da vista di cui la ragazza necessita.
Ora, a prescindere dalla fondatezza o meno della lagnanza del , è però evidente che tale contro Pt_1 misura non può essere adottata in pregiudizio alla figlia che non deve essere coinvolta nelle conflittuali dinamiche tra le parti che avrebbero dovuto essere risolte in altra sede e con altra modalità.
Fermo che il sostanziale difetto di qualsiasi motivazione al diniego, lo rendono di per sè invalido e non ostativo, deve in ogni caso osservarsi che tutte le spese di cui si chiede il rimborso appaiono rispondenti all'interesse della ragazza, avendo parte opposta specificatamente dedotto – senza trovare contestazione alcuna – in ordine alla iscrizione alla università privata l'esigenza della figlia di non perdere l'anno accademico a seguito della mancata ammissione alla Sapienza.
Gli esborsi, assolutamente congrui nell'importo, devono presumersi sostenibili dal il quale non Pt_1 ne ha allegato la non sostenibilità nè di tale circostanza impeditiva ha fornito, avendone l'onere quale convenuto sostanziale, prova alcuna mentre, di contro, l'attività professionale esercitata, la documentata condizione patrimoniale depongono comunque per una discreta situazione economica.
Vi è da poi da aggiungere che per la Suprema Corte, le spese mediche e scolastiche, le spese per l'acquisto di occhiali, le visite specialistiche di controllo hanno carattere routinario
Sono cioè spese che nel loro prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, ma incerti nel quantum (ragione, questa per cui non ne risulta opportuna la forfettizzazione) sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. Per tali spese non è prevista la preventiva concertazione (Cass. 379/2021).
Nessuna contestazione ha attinto gli importi richiesti e la documentazione giustificativa delle spese in ogni caso adeguatamente documentate che risultano dovute per l'importo ingiunto.
In conclusione la pretesa monitoria risulta fondata e l'opposizione non meritevole di accoglimento.
Il decreto ingiuntivo andrà pertanto confermato e parte opponente condannata al pagamento delle spese di lite come liquidare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione,
pagina 6 di 7 conferma il decreto ingiuntivo n. 3431/23 del 22.2.2023 emesso in data 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma (n. 72831/22 di R.G); condanna , (C.F. a rifondere a ( Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...]
) le spese della fase di opposizione che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre C.F._2 rimb. spese generali, iva e cap. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e deposito telematico.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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