Ordinanza collegiale 17 maggio 2022
Ordinanza cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/06/2025, n. 10724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10724 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4440 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 23.02.2022, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell’arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso” ;
- della Relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall’Ufficiale psicologo il 21.02.2022 n. -OMISSIS- di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.03.2022;
- della Scheda di valutazione attitudinale sul conto dell’aspirante, redatta dall’Ufficiale perito selettore il 23.02.2022 n. -OMISSIS-di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.03.2022;
- del verbale del 23.02.2022 n. -OMISSIS- di prot. con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.03.2022;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem , delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri” , pubblicate nella G.U.R.I.- 4^ serie speciale n. 57 del 20.07.2021, e dell’annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi” ;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d’inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 21/11/2022, per l’annullamento
- del decreto del 27.07.2022, pubblicato l’01.08.2022 (-OMISSIS- di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 139 del 21 luglio 2022 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 139 del 21 luglio 2022 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 27.07.2022, pubblicato l’01.08.2022 (-OMISSIS- di prot.), nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 1° agosto 2022;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 8 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.02.2022, con il quale era stato dichiarato non idoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- a sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto i seguenti motivi di censura: “Violazione dell’art.641 del codice dell’ordinamento militare e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, pubblicate nella G.U.R.I.- 4^serie speciale, n. 57del 20 luglio 2021 - Violazione dell’art.11,comma 1,cpv,e comma 4,del bando di concorso-eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia - Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza dell’anomalia riscontrata-violazione dell’art.3 della l.n.241/1990e ss.mm.ii.- Difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento – Difetto di motivazione – Illegittimità derivata” ;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere;
- con ordinanza collegiale n. 6198 del 17.05.2022 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, in esito ai quali il Ministero della Difesa ha depositato relazione difensiva con annessa documentazione;
- con motivi aggiunti depositati in data 21.11.2022, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso in questione;
- con ordinanze n. 4236 del 05.07.2022 e n. 7386 del 05.12.2022 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dal ricorrente;
- all’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025 la causa è stata riservata in decisione;
Preso atto che la difesa attorea, con atto depositato in data 21.2.2025, ha dichiarato che il ricorrente non ha più interesse a proseguire il presente giudizio, avendo medio tempore superato il nuovo concorso per allievi carabinieri, e ha contestualmente chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio debba prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente; ciò in quanto, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, stante la definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.