Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio e alla regolarizzazione fiscale

    Il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il rinvio alla CGUE o alla Corte Costituzionale, dato che tali organi si sono già pronunciati sulla materia. Vengono altresì ritenuti infondati alcuni motivi di ricorso concernenti vizi formali, in conformità all'orientamento giurisprudenziale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'imposizione fiscale per assenza di attività illecita

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione che distingue il piano tributario da quello penale, affermando che l'imposta unica è dovuta da chiunque gestisca scommesse, indipendentemente dalla liceità penale dell'attività, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. n. 504/1998, interpretati autenticamente dall'art. 1, comma 66, L. n. 220/2010. Viene altresì esclusa la violazione del comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220/2010.

  • Rigettato
    Discriminazione nel calcolo dell'imposta basato su imponibile forfettario

    La Corte Costituzionale e la CGUE si sono già pronunciate su profili connessi. Si ritiene che le esigenze di ordine pubblico, sicurezza e tutela delle fasce deboli giustifichino il calcolo forfettario. Il mancato collegamento della società madre al Totalizzatore nazionale rende inevitabile l'accertamento presuntivo. La normativa applicata è ritenuta ragionevole e conforme al diritto eurounitario, poiché la ricorrente ha avuto la possibilità di fornire documentazione sui ricavi effettivi.

  • Rigettato
    Errata qualificazione della società come gestore di scommesse e duplicazione dell'imposta

    Le disposizioni legislative (art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010 e art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014) prevedono la solidarietà passiva tra la società madre e i suoi punti di raccolta telematici nei confronti dell'amministrazione. La Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2018) e la CGUE (sentenza C-788/18) hanno già affermato la legittimità di tale vincolo di solidarietà.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa e prassi contrastante

    La Corte rileva che l'anno d'imposta in contestazione è recente, successivo all'interpretazione autentica fornita dal legislatore, quindi ogni incertezza normativa era venuta meno. Tuttavia, viene accolta la richiesta di riduzione della sanzione per sproporzione.

  • Accolto
    Proporzionalità della sanzione

    La Corte ritiene che, valorizzando l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997, ricorrano le circostanze per applicare la riduzione della sanzione. Si considera la necessità di chiarire l'ambito normativo per la posizione della ricorrente, la sua volontà di adire le vie giurisdizionali senza un comportamento deliberatamente evasivo, e l'esistenza di un meccanismo di ricostruzione del volume d'affari presuntivo. La sanzione viene ridotta della metà, al 60% dell'imposta evasa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 16
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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