CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 354/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Luigi Canali 12 06100
UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012532U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di UG, la ricorrente società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M15190012532U del 31/12/2024 emesso dalla Agenzia della Dogane, DT V Toscana e Umbria, Ufficio dei Monopoli per l'Umbria, di recupero dell'imposta unica ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, quale obbligato solidale della ditta Nominativo_1, per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, dovuta per l'anno 2019, per un importo pari a circa 31.000 euro, oltre sanzioni ed interessi.
1.1. Assume la parte ricorrente che le pretese fiscale sono illegittime poiché la società Ricorrente_1 Ltd sarebbe stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano, nonché nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; evoca la violazione dell'articolo 1, comma 945, della legge n. 208 del
2015, la quale prevede che, ai fini del calcolo dell'imposta, rilevino i ricavi dell'attività del bookmaker;
solleva poi questioni di incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e con i principi costituzionali;
conclude per l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
1.2. Si è costituita l'Agente delle dogane, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato, alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita favorevole apprezzamento limitatamente al profilo sanzionatorio, nei limiti di seguito specificati.
2.1. In via preliminare, posto che non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio al fine di inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ovvero alla Corte Costituzionale (poiché, come specificato di seguito, tali organi giurisdizionali si sono pronunciati in materia), il Collegio prende atto della rinuncia ad alcuni motivi di ricorso (concernenti asseriti vizi formali del procedimento), i quali, in ogni caso, devono ritenersi infondati, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla decisione, fra tante, della CGT II grado del Lazio n. 6549 del 2024, cui si fa rinvio, condividendosi in toto il relativo percorso argomentativo.
3. Nel merito, giova premettere che, secondo l'impostazione della società ricorrente, la stessa sfuggirebbe all'imposizione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010) perché presupposto per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sarebbe l'illiceità dell'attività svolta, mentre, invece, secondo la giurisprudenza eurounitaria e la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (che a quella eurounitaria si è rifatta), la società ricorrente si troverebbe in una posizione sui generis, che la differenzierebbe sia dai concessionari – i quali gestiscono attività lecita - , sia dai gestori che, privi di concessione, svolgono egualmente attività di raccolta delle scommesse ma in modo illecito.
3.1. Se non che, a tale riguardo, a prescindere dalla rinuncia a taluno dei motivi di ricorso, al Collegio non resta che richiamare quanto già ha avuto modo di osservare la Corte di Cassazione, la quale ha puntualizzato la necessità di scindere il piano tributario da quello penale: « Ma il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L.
13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. civ., sez. trib., 14/04/2021, n.
9729. Analogamente, T. A. R. Lazio, Roma, II stralcio, 24/05/2023, n. 8807).
Anche perciò a voler ammettere con la ricorrente che la società madre costituisca una sorta di tertium genus rispetto ai concessionari e ai soggetti svolgenti attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ciò non servirebbe, comunque, a giustificare la sottrazione della società all'obbligo di pagare l'imposta unica sulle scommesse, all'adempimento del quale è tenuto chiunque e in qualunque modo svolga attività di raccolta delle scommesse, a prescindere dalla liceità o meno “penale” di tale svolgimento, giusta quanto previsto dagli artt. 1 e 3 d. lgs. n. 504/1998, come interpretati autenticamente con l'art. 1, comma
66, l. n. 220/2010.
3.2. Né si vede come tale sottrazione possa derivarsi dal comma 64 del citato art. 1 della legge di stabilità
2011, che si limita ad esplicitare una serie di finalità pubbliche chiamate a giustificare il sopravvenuto regime e, tra l'altro, non ristrette affatto al solo contrasto del gioco illecito (basti leggere la parte in cui è scritto: «garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore»). Ne consegue la piena legittimità, sotto il profilo considerato, dell'operato dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
4. Sotto altro aspetto, parte ricorrente si duole del fatto che l'Agenzia abbia applicato alla contribuente l'imposta unica sulle scommesse calcolandola in via presuntiva, in forza dell'art. 1, comma 644, lett. g), secondo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif. (legge di stabilità 2015), così discriminando la società madre rispetto ai concessionari, questi ultimi assoggettati, invece, ad un'imposta calcolata sugli effettivi ricavi prodotti dall'attività svolta (in base all'art. 1, comma 945, primo periodo, l. n. 208/2015). Regime diverso che porterebbe persino a dubitare della sua legittimità rispetto agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. nonché rispetto alla libera circolazione del diritto di stabilimento e dei servizi garantita dal diritto eurounitario (artt. 49 e 56 TFUE).
4.1. Merita osservare che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su profili connessi con la sentenza n. 27 del 2018 e che la Corte di Lussemburgo ha già dichiarato irricevibile la questione precedentemente proposta in termini identici - CGUE, I, 26 febbraio 2020, C-788/18: «31 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 56 TFUE osti a una normativa nazionale che prevede la maggiorazione dell'imposta sulle scommesse, sulla base di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata presso il punto di raccolta situato in uno Stato membro, per i
CTD che agiscono per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro che non sono titolari di una concessione, nonché per gli stessi operatori di scommesse».
Pertanto il Collegio ritiene di poter superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto eurounitario della disciplina applicata alla fattispecie sulla base delle seguenti considerazioni:
- nell'introdurre il nuovo regime (tra cui anche il calcolo dell'imposta basato su un imponibile forfettario) il comma 644 dell'art. 1 l. n. 190/2014 e succ. modif. si richiama, apertisi verbis, ad «esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli», esigenze che ben possono costituire validi «motivi imperativi di interesse generale», alla stregua del diritto eurounitario;
- proprio a causa della sua posizione sui generis conseguita in via pretoria, la società madre non risulta collegata al Totalizzatore nazionale gestito dalla EI (pagg. 10-11 dell'atto impugnato), il che, quale che sia la ragione di questo mancato collegamento, impedisce, evidentemente, all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di poter riscostruire, anche a volerlo, i suoi esatti ricavi ovvero la base imponibile reale, cosicché l'accertamento in via presuntiva per determinare l'imposta de qua diventa inevitabile e, pertanto, risulta del tutto ragionevole il regime applicato;
- vero è che l'art. 1, comma 644, lett. g), ultimo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif. dispone anche che «
Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»; disposizione, quest'ultima, la quale, nel suo primo periodo, statuisce che «
Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale…l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate». Tuttavia, anche a volervi ravvisare una presunzione assoluta, nella specie, come si ricava chiaramente dall'atto impugnato, la società contribuente si è vista riconosciuta ampiamente la possibilità di fornire all'Ufficio dei monopoli la documentazione necessaria per dimostrare, in modo certo, i suoi ricavi effettivi, per quanto, poi, l'Amministrazione non abbia considerato attendibili i dati forniti e abbia, perciò, applicato l'imposta calcolandola in via presuntiva. Nella fattispecie viene, quindi, a difettare ogni rilevanza non solo della questione di legittimità costituzionale ma anche di quella della compatibilità eurounitaria, stante, quanto a quest'ultima, che «…secondo costante giurisprudenza, il rifiuto della Corte [di Lussemburgo] di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte» (CGUE, I,
26 febbraio 2020, C-788/18).
5. Sotto un terzo aspetto, l'atto impugnato viene censurato per il motivo per cui addebiterebbe il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse sul falso presupposto che la società ricorrente svolga attività di gestione delle scommesse piuttosto che essere mero “terminale telematico” della società bookmaker. Ne conseguirebbe, tra l'altro, che quest'ultima finirebbe con l'essere tenuta a pagare l'imposta per l'attività svolta due volte (nel luogo dove essa ha sede nonché dove hanno sede i suoi centri di trasmissione dati-CTD).
5.1. L'articolo 1, comma 66, lett. b), ultimo periodo, l. n. 220/2010, fugando ogni dubbio, dispone che: «Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». Analogamente, l'art. 1, comma 644, lett. g), primo periodo, l. n. 190/2014, modif. dall'art. 1, comma 926, lettera d), l. n. 208/2015, stabilisce che «l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente».
Pertanto, in base alle richiamate disposizioni legislative e indipendentemente da quale sia il ruolo da riconoscere ai CTD, è indubitabile che, all'esterno, nei confronti cioè dell'Amministrazione dei monopoli, del tributo de quo rispondano in solido sia la società “madre”, sia i suoi punti di raccolta telematici, fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni tra loro.
5.2. Né si può ancora dubitare della legittimità di un siffatto vincolo di solidarietà, giacché sulla questione si sono già espresse la nostra giurisprudenza e la Corte di Giustizia dell'UE.
5.2.1. Quanto alla prima, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di esprimersi relativamente alle « questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell'art. 1, comma
66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevedono che soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano anche le ricevitorie operanti come centri di trasmissione dati (CTD) per conto di bookmakers privi di concessione, ma che nondimeno possano lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale», questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.. Così, dunque, si è espressa la Corte: «Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell'onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi. / 4.4.– Quanto alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. / Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma
66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.» (Corte Cost. 14/02/2018, n. 27).
A sua vola la Corte di Cassazione ha avuto modo di riaffermare che «A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker» (Cass. civ., sez. trib., 14/04/2021, n. 9729).
5.2.2. A sua volta, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata nei termini seguenti: «30. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse» (CGUE, Prima Sezione, 26/02/2020, C-788/18).
6. Il ricorso è, infine, infondato anche per la parte in cui pretenderebbe l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni, ritenendo sussistenti gli indici individuati dalla giurisprudenza per escludere la colpevolezza del contribuente, in particolare, l'incertezza sul significato dell'art. 3 d. lgs. n. 504/1998, una prassi contrastante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che solo con la circolare 07/06/2012 avrebbe incluso le ricevitorie tra i soggetti passivi dell'imposta de qua, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamenti della giurisprudenza.
6.1. In disparte, il fatto che il già citato art. 1, comma 66, lett. b), ultimo periodo, l. n. 220/2010 espressamente dispone che «Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni», ancora una volta quanto dedotto nel ricorso non ha trovato favore presso la Suprema Corte, la quale ha così statuito: «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione» (Cass. civ, sez. trib., 12/04/2021, n. 9531).
Nella specie, tuttavia, l'anno di imposta in contestazione è recente, quando erano già trascorsi diversi anni dall'interpretazione autentica fornita dal legislatore e, quindi, quando ogni incertezza era già venuta meno.
7. Merita favorevole apprezzamento la richiesta della ricorrente in ordine alla prospettata sproporzione, in termini di irragionevolezza, delle sanzioni applicate tale da farsi luogo, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 46/23, all'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 472 del 1997. 7.1. L'ADM ha infatti correttamente applicato a titolo di sanzione amministrativa tributaria il 120% dell'imposta evasa che costituisce il minimo previsto, per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma
1, del D.lgs. n. 504/98 a mente del quale il “soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi”.
7.2. Tuttavia ritiene questa Corte che, nel caso di specie, l'applicazione del 120% sull'importo evaso appare eccessiva e non conforme ai dettami costituzionali, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie (che ha assunto una importanza sempre maggiore negli ultimi anni anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
7.2.1. Non è superfluo osservare che, con la sentenza nr. 95 del 2022 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»), la Corte, nell'affermare principi generali estensibili a tutto il settore del diritto sanzionatorio, precisa che “accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata"”.
Nella medesima prospettiva, proprio in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la Corte, con la sentenza nr. 46 del 2023 aveva affermato che “il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito.” (precedenti: Cassazione, 185/2021 - mass. 44241; 112/2019 - mass. 42628; S. 161/2018 - 40069).
Su questi presupposti è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 (secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute), tenuto conto che la sanzione può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato, secondo la Corte
Costituzionale, considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente, come ad esempio l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.
7.2.2. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.
Una tale lettura è in grado di condurre ad un abbattimento della sanzione fino alla metà del minimo edittale e, più in generale, a mitigare l'applicazione di sanzioni non rispettose del principio di proporzionalità quando inflitte a contribuenti che non rivelano un chiaro intento evasivo. Questo inquadramento delle sanzioni tributarie costituisce una base sicura per riferire ad esse specifici precedenti della Consulta in ordine all'applicazione del principio di proporzionalità «alla generalità delle sanzioni amministrative» (cfr. Corte cost. n. 112/2019), come anche alla «esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato» (cfr.
Corte cost. n. 185/2021).
In questa chiave di lettura l'articolo 7, comma 4, del d. lgs. n. 472/1997 si salda idealmente nel più recente contesto di un sistema sanzionatorio di per sé proporzionale che, allo stato attuale, è stato introdotto dal legislatore (cfr. art. 20 L. 9 agosto 2023, n. 111 - legge delega sulla riforma tributaria e decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024).
Ai fini che qui interessano basta citare l'art. 20 lett. c) della legge n. 111 del 2023 (che impone fra i princìpi
e criteri direttivi quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei) e l'impianto complessivo del decreto legislativo n.
87 del 14 giugno 2024, che, sebbene non applicabile alla fattispecie, può servire, retrospettivamente, per confermare l'esistenza di un principio generale di adattamento della sanzione al caso concreto, vigente anche in materia tributaria e rispondente ai princìpi generali di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. articolo 3, comma 3 bis, del novellato d. lgs. nr. 472, secondo cui “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”).
7.2.3. Traendo spunto dall'insegnamento del giudice delle leggi, e dall'articolato normativo di cui al d. lgs. nr. 472 del 1997, ritiene questa Corte che ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7 citato.
Nel caso di specie, tenuto conto della necessità di chiarire l'ambito applicativo della normativa sull'imposta in esame alla particolare posizione della Ricorrente_1 (che denota una volontà di adire tutte le vie giurisdizionali percorribili per evitare il pagamento dell'imposta, ma non un comportamento deliberatamente evasivo delle stesse), nonché dell'esistenza di un meccanismo di ricostruzione del volume di affari meramente presuntivo (che, in taluni casi, arriva al triplo della media provinciale), ritiene questa Corte di poter far uso del potere riduttivo di cui all'art. 7 citato e ridurre la sanzione della metà, giungendo, quindi, al 60% dell'imposta evasa. D'altra parte l'intervento in materia dei massimi organi giurisdizionali del diritto interno e del diritto euro-unitario evidenziano la delicatezza delle questioni giuridiche coinvolte nel presente contenzioso (non a caso, in corso di causa, il comportamento dell'amministrazione resistente in sede di tentativo di conciliazione è stato tale, che può ritenersi in qualche modo confermativo della bontà della tesi, sostenuta in questa sede per operare nella misura sopra indicata la riduzione delle sanzioni pecuniarie applicate: l'Agenzia dei Monopoli, infatti, ha proposto in corso di causa al contribuente la mediazione al solo fine di chiudere il rapporto ed evitare ogni contenzioso, per il versamento dei tributi per intero e le sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge). L'attuale statuizione di questa Corte non si discosta di molto dalla proposta di mediazione, formulata dall'Agenzia.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato in relazione all'imposta dovuta, mentre va parzialmente accolto con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, la quale va determinata nel 60% dell'imposta evasa.
8.1. In ragione della complessità della materia e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano adeguate ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il collegio rigetta il ricorso in relazione all'imposta dovuta lo accoglie parzialmente in relazione all'irrogazione delle sanzioni, le quali vanno determinate nel 60% dell'imposta evasa. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 354/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Luigi Canali 12 06100
UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012532U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di UG, la ricorrente società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M15190012532U del 31/12/2024 emesso dalla Agenzia della Dogane, DT V Toscana e Umbria, Ufficio dei Monopoli per l'Umbria, di recupero dell'imposta unica ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, quale obbligato solidale della ditta Nominativo_1, per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, dovuta per l'anno 2019, per un importo pari a circa 31.000 euro, oltre sanzioni ed interessi.
1.1. Assume la parte ricorrente che le pretese fiscale sono illegittime poiché la società Ricorrente_1 Ltd sarebbe stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano, nonché nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; evoca la violazione dell'articolo 1, comma 945, della legge n. 208 del
2015, la quale prevede che, ai fini del calcolo dell'imposta, rilevino i ricavi dell'attività del bookmaker;
solleva poi questioni di incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e con i principi costituzionali;
conclude per l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
1.2. Si è costituita l'Agente delle dogane, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato, alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita favorevole apprezzamento limitatamente al profilo sanzionatorio, nei limiti di seguito specificati.
2.1. In via preliminare, posto che non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio al fine di inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ovvero alla Corte Costituzionale (poiché, come specificato di seguito, tali organi giurisdizionali si sono pronunciati in materia), il Collegio prende atto della rinuncia ad alcuni motivi di ricorso (concernenti asseriti vizi formali del procedimento), i quali, in ogni caso, devono ritenersi infondati, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla decisione, fra tante, della CGT II grado del Lazio n. 6549 del 2024, cui si fa rinvio, condividendosi in toto il relativo percorso argomentativo.
3. Nel merito, giova premettere che, secondo l'impostazione della società ricorrente, la stessa sfuggirebbe all'imposizione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010) perché presupposto per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sarebbe l'illiceità dell'attività svolta, mentre, invece, secondo la giurisprudenza eurounitaria e la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (che a quella eurounitaria si è rifatta), la società ricorrente si troverebbe in una posizione sui generis, che la differenzierebbe sia dai concessionari – i quali gestiscono attività lecita - , sia dai gestori che, privi di concessione, svolgono egualmente attività di raccolta delle scommesse ma in modo illecito.
3.1. Se non che, a tale riguardo, a prescindere dalla rinuncia a taluno dei motivi di ricorso, al Collegio non resta che richiamare quanto già ha avuto modo di osservare la Corte di Cassazione, la quale ha puntualizzato la necessità di scindere il piano tributario da quello penale: « Ma il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L.
13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. civ., sez. trib., 14/04/2021, n.
9729. Analogamente, T. A. R. Lazio, Roma, II stralcio, 24/05/2023, n. 8807).
Anche perciò a voler ammettere con la ricorrente che la società madre costituisca una sorta di tertium genus rispetto ai concessionari e ai soggetti svolgenti attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ciò non servirebbe, comunque, a giustificare la sottrazione della società all'obbligo di pagare l'imposta unica sulle scommesse, all'adempimento del quale è tenuto chiunque e in qualunque modo svolga attività di raccolta delle scommesse, a prescindere dalla liceità o meno “penale” di tale svolgimento, giusta quanto previsto dagli artt. 1 e 3 d. lgs. n. 504/1998, come interpretati autenticamente con l'art. 1, comma
66, l. n. 220/2010.
3.2. Né si vede come tale sottrazione possa derivarsi dal comma 64 del citato art. 1 della legge di stabilità
2011, che si limita ad esplicitare una serie di finalità pubbliche chiamate a giustificare il sopravvenuto regime e, tra l'altro, non ristrette affatto al solo contrasto del gioco illecito (basti leggere la parte in cui è scritto: «garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore»). Ne consegue la piena legittimità, sotto il profilo considerato, dell'operato dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
4. Sotto altro aspetto, parte ricorrente si duole del fatto che l'Agenzia abbia applicato alla contribuente l'imposta unica sulle scommesse calcolandola in via presuntiva, in forza dell'art. 1, comma 644, lett. g), secondo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif. (legge di stabilità 2015), così discriminando la società madre rispetto ai concessionari, questi ultimi assoggettati, invece, ad un'imposta calcolata sugli effettivi ricavi prodotti dall'attività svolta (in base all'art. 1, comma 945, primo periodo, l. n. 208/2015). Regime diverso che porterebbe persino a dubitare della sua legittimità rispetto agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. nonché rispetto alla libera circolazione del diritto di stabilimento e dei servizi garantita dal diritto eurounitario (artt. 49 e 56 TFUE).
4.1. Merita osservare che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su profili connessi con la sentenza n. 27 del 2018 e che la Corte di Lussemburgo ha già dichiarato irricevibile la questione precedentemente proposta in termini identici - CGUE, I, 26 febbraio 2020, C-788/18: «31 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 56 TFUE osti a una normativa nazionale che prevede la maggiorazione dell'imposta sulle scommesse, sulla base di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata presso il punto di raccolta situato in uno Stato membro, per i
CTD che agiscono per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro che non sono titolari di una concessione, nonché per gli stessi operatori di scommesse».
Pertanto il Collegio ritiene di poter superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto eurounitario della disciplina applicata alla fattispecie sulla base delle seguenti considerazioni:
- nell'introdurre il nuovo regime (tra cui anche il calcolo dell'imposta basato su un imponibile forfettario) il comma 644 dell'art. 1 l. n. 190/2014 e succ. modif. si richiama, apertisi verbis, ad «esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli», esigenze che ben possono costituire validi «motivi imperativi di interesse generale», alla stregua del diritto eurounitario;
- proprio a causa della sua posizione sui generis conseguita in via pretoria, la società madre non risulta collegata al Totalizzatore nazionale gestito dalla EI (pagg. 10-11 dell'atto impugnato), il che, quale che sia la ragione di questo mancato collegamento, impedisce, evidentemente, all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di poter riscostruire, anche a volerlo, i suoi esatti ricavi ovvero la base imponibile reale, cosicché l'accertamento in via presuntiva per determinare l'imposta de qua diventa inevitabile e, pertanto, risulta del tutto ragionevole il regime applicato;
- vero è che l'art. 1, comma 644, lett. g), ultimo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif. dispone anche che «
Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»; disposizione, quest'ultima, la quale, nel suo primo periodo, statuisce che «
Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale…l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate». Tuttavia, anche a volervi ravvisare una presunzione assoluta, nella specie, come si ricava chiaramente dall'atto impugnato, la società contribuente si è vista riconosciuta ampiamente la possibilità di fornire all'Ufficio dei monopoli la documentazione necessaria per dimostrare, in modo certo, i suoi ricavi effettivi, per quanto, poi, l'Amministrazione non abbia considerato attendibili i dati forniti e abbia, perciò, applicato l'imposta calcolandola in via presuntiva. Nella fattispecie viene, quindi, a difettare ogni rilevanza non solo della questione di legittimità costituzionale ma anche di quella della compatibilità eurounitaria, stante, quanto a quest'ultima, che «…secondo costante giurisprudenza, il rifiuto della Corte [di Lussemburgo] di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte» (CGUE, I,
26 febbraio 2020, C-788/18).
5. Sotto un terzo aspetto, l'atto impugnato viene censurato per il motivo per cui addebiterebbe il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse sul falso presupposto che la società ricorrente svolga attività di gestione delle scommesse piuttosto che essere mero “terminale telematico” della società bookmaker. Ne conseguirebbe, tra l'altro, che quest'ultima finirebbe con l'essere tenuta a pagare l'imposta per l'attività svolta due volte (nel luogo dove essa ha sede nonché dove hanno sede i suoi centri di trasmissione dati-CTD).
5.1. L'articolo 1, comma 66, lett. b), ultimo periodo, l. n. 220/2010, fugando ogni dubbio, dispone che: «Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». Analogamente, l'art. 1, comma 644, lett. g), primo periodo, l. n. 190/2014, modif. dall'art. 1, comma 926, lettera d), l. n. 208/2015, stabilisce che «l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente».
Pertanto, in base alle richiamate disposizioni legislative e indipendentemente da quale sia il ruolo da riconoscere ai CTD, è indubitabile che, all'esterno, nei confronti cioè dell'Amministrazione dei monopoli, del tributo de quo rispondano in solido sia la società “madre”, sia i suoi punti di raccolta telematici, fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni tra loro.
5.2. Né si può ancora dubitare della legittimità di un siffatto vincolo di solidarietà, giacché sulla questione si sono già espresse la nostra giurisprudenza e la Corte di Giustizia dell'UE.
5.2.1. Quanto alla prima, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di esprimersi relativamente alle « questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell'art. 1, comma
66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevedono che soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano anche le ricevitorie operanti come centri di trasmissione dati (CTD) per conto di bookmakers privi di concessione, ma che nondimeno possano lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale», questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.. Così, dunque, si è espressa la Corte: «Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell'onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi. / 4.4.– Quanto alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. / Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma
66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.» (Corte Cost. 14/02/2018, n. 27).
A sua vola la Corte di Cassazione ha avuto modo di riaffermare che «A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker» (Cass. civ., sez. trib., 14/04/2021, n. 9729).
5.2.2. A sua volta, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata nei termini seguenti: «30. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse» (CGUE, Prima Sezione, 26/02/2020, C-788/18).
6. Il ricorso è, infine, infondato anche per la parte in cui pretenderebbe l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni, ritenendo sussistenti gli indici individuati dalla giurisprudenza per escludere la colpevolezza del contribuente, in particolare, l'incertezza sul significato dell'art. 3 d. lgs. n. 504/1998, una prassi contrastante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che solo con la circolare 07/06/2012 avrebbe incluso le ricevitorie tra i soggetti passivi dell'imposta de qua, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamenti della giurisprudenza.
6.1. In disparte, il fatto che il già citato art. 1, comma 66, lett. b), ultimo periodo, l. n. 220/2010 espressamente dispone che «Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni», ancora una volta quanto dedotto nel ricorso non ha trovato favore presso la Suprema Corte, la quale ha così statuito: «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione» (Cass. civ, sez. trib., 12/04/2021, n. 9531).
Nella specie, tuttavia, l'anno di imposta in contestazione è recente, quando erano già trascorsi diversi anni dall'interpretazione autentica fornita dal legislatore e, quindi, quando ogni incertezza era già venuta meno.
7. Merita favorevole apprezzamento la richiesta della ricorrente in ordine alla prospettata sproporzione, in termini di irragionevolezza, delle sanzioni applicate tale da farsi luogo, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 46/23, all'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 472 del 1997. 7.1. L'ADM ha infatti correttamente applicato a titolo di sanzione amministrativa tributaria il 120% dell'imposta evasa che costituisce il minimo previsto, per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma
1, del D.lgs. n. 504/98 a mente del quale il “soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi”.
7.2. Tuttavia ritiene questa Corte che, nel caso di specie, l'applicazione del 120% sull'importo evaso appare eccessiva e non conforme ai dettami costituzionali, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie (che ha assunto una importanza sempre maggiore negli ultimi anni anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
7.2.1. Non è superfluo osservare che, con la sentenza nr. 95 del 2022 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»), la Corte, nell'affermare principi generali estensibili a tutto il settore del diritto sanzionatorio, precisa che “accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata"”.
Nella medesima prospettiva, proprio in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la Corte, con la sentenza nr. 46 del 2023 aveva affermato che “il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito.” (precedenti: Cassazione, 185/2021 - mass. 44241; 112/2019 - mass. 42628; S. 161/2018 - 40069).
Su questi presupposti è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 (secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute), tenuto conto che la sanzione può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato, secondo la Corte
Costituzionale, considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente, come ad esempio l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.
7.2.2. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.
Una tale lettura è in grado di condurre ad un abbattimento della sanzione fino alla metà del minimo edittale e, più in generale, a mitigare l'applicazione di sanzioni non rispettose del principio di proporzionalità quando inflitte a contribuenti che non rivelano un chiaro intento evasivo. Questo inquadramento delle sanzioni tributarie costituisce una base sicura per riferire ad esse specifici precedenti della Consulta in ordine all'applicazione del principio di proporzionalità «alla generalità delle sanzioni amministrative» (cfr. Corte cost. n. 112/2019), come anche alla «esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato» (cfr.
Corte cost. n. 185/2021).
In questa chiave di lettura l'articolo 7, comma 4, del d. lgs. n. 472/1997 si salda idealmente nel più recente contesto di un sistema sanzionatorio di per sé proporzionale che, allo stato attuale, è stato introdotto dal legislatore (cfr. art. 20 L. 9 agosto 2023, n. 111 - legge delega sulla riforma tributaria e decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024).
Ai fini che qui interessano basta citare l'art. 20 lett. c) della legge n. 111 del 2023 (che impone fra i princìpi
e criteri direttivi quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei) e l'impianto complessivo del decreto legislativo n.
87 del 14 giugno 2024, che, sebbene non applicabile alla fattispecie, può servire, retrospettivamente, per confermare l'esistenza di un principio generale di adattamento della sanzione al caso concreto, vigente anche in materia tributaria e rispondente ai princìpi generali di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. articolo 3, comma 3 bis, del novellato d. lgs. nr. 472, secondo cui “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”).
7.2.3. Traendo spunto dall'insegnamento del giudice delle leggi, e dall'articolato normativo di cui al d. lgs. nr. 472 del 1997, ritiene questa Corte che ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7 citato.
Nel caso di specie, tenuto conto della necessità di chiarire l'ambito applicativo della normativa sull'imposta in esame alla particolare posizione della Ricorrente_1 (che denota una volontà di adire tutte le vie giurisdizionali percorribili per evitare il pagamento dell'imposta, ma non un comportamento deliberatamente evasivo delle stesse), nonché dell'esistenza di un meccanismo di ricostruzione del volume di affari meramente presuntivo (che, in taluni casi, arriva al triplo della media provinciale), ritiene questa Corte di poter far uso del potere riduttivo di cui all'art. 7 citato e ridurre la sanzione della metà, giungendo, quindi, al 60% dell'imposta evasa. D'altra parte l'intervento in materia dei massimi organi giurisdizionali del diritto interno e del diritto euro-unitario evidenziano la delicatezza delle questioni giuridiche coinvolte nel presente contenzioso (non a caso, in corso di causa, il comportamento dell'amministrazione resistente in sede di tentativo di conciliazione è stato tale, che può ritenersi in qualche modo confermativo della bontà della tesi, sostenuta in questa sede per operare nella misura sopra indicata la riduzione delle sanzioni pecuniarie applicate: l'Agenzia dei Monopoli, infatti, ha proposto in corso di causa al contribuente la mediazione al solo fine di chiudere il rapporto ed evitare ogni contenzioso, per il versamento dei tributi per intero e le sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge). L'attuale statuizione di questa Corte non si discosta di molto dalla proposta di mediazione, formulata dall'Agenzia.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato in relazione all'imposta dovuta, mentre va parzialmente accolto con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, la quale va determinata nel 60% dell'imposta evasa.
8.1. In ragione della complessità della materia e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano adeguate ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il collegio rigetta il ricorso in relazione all'imposta dovuta lo accoglie parzialmente in relazione all'irrogazione delle sanzioni, le quali vanno determinate nel 60% dell'imposta evasa. Spese compensate.