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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14392 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loris TOSI con domicilio telematico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele GALLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Andrea Vesalio n. 22, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo la restituzione degli importi Controparte_1
1 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa in relazione alle forniture di energia elettrica negli anni 2010-2011, per complessivi € 21.614,29.
Deduceva al riguardo che tale addizionale era stata abrogata a decorrere dall'1.1.2012 per incompatibilità con le norme comunitarie e che la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce emesse tra il 2019 e il 2020, ne aveva dichiarato la non debenza anche per il periodo di applicazione della legge, con conseguente diritto dell'utente di richiedere al fornitore di energia il rimborso di quanto versato sotto forma di ripetizione di indebito.
Concludeva quindi chiedendo:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a negli anni 2010 e 2011 a Controparte_1
titolo di Addizionale provinciale, pari al complessivo importo di euro 21.614,29 e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n.
101, c.f. e p. iva al pagamento in favore di P.IVA_2 Parte_1
della predetta somma di euro 21.614,29, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive”.
Si costituiva deducendo: 1) l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda, in considerazione dell'efficacia verticale e non orizzontale delle Direttive europee, con conseguente non applicazione nei rapporti tra privati;
2) la prescrizione del diritto, in base alla previsione di cui all'art. 2648 4° comma c.c., in ragione della cadenza mensile dei pagamenti;
3) l'infondatezza della richiesta degli interessi sia in quanto prescritti, sia in quanto, in base al 2033 c.c., solo l'accipiens in mala fede è tenuto alla restituzione dal giorno del pagamento e la buona fede è presunta, gravando sul solvens l'onere di provare l'eventuale mala fede.
Concludeva quindi chiedendo:
2 “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza:
a) in linea preliminare: (i) dichiarare l'inammissibilità delle domande di
[...]
(ii) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto Parte_1
fatto valere da Parte_1
b) nel merito (iii) rigettare la domanda di in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto;
c) in ogni caso (iv) sospendere questo giudizio, in attesa della sentenza della
Corte Costituzionale rispetto all'ordinanza rimessoria del Tribunale di Udine del 30 dicembre 2021, nonché della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022. con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 19.5.2025.
<<<< >>>>
Preliminarmente, va evidenziato come il versamento da parte della ricorrente delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale dovute ex art. 6, comma 1°, lett. c) del D.L. n. 511/1988, relative al periodo gennaio 2010– dicembre 2011, per il complessivo importo di € 21.614,29, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta documentato mediante la produzione delle fatture emesse dalla resistente con riguardo al consumo di energia elettrica del periodo (all. da 4 a 27) e dell'estratto conto bancario da cui risultano i pagamenti corrispondenti alle fatture (all. 28).
Con l'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 511/1988, era stata istituita un'addizionale all'accisa sul consumo di energia elettrica che veniva addebitata in fattura dal
3 venditore al cliente, riscossa contestualmente al corrispettivo della fornitura e poi riversata dal venditore all'RI.
La detta addizione provinciale era stata successivamente abrogata dall'art. 4, comma
10, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modifiche nella legge 44/12) a decorrere dal 1° aprile 2012, per contrasto con la normativa unionale.
Ciò in quanto, in base alla Direttiva n. 2008/118/CE, recepita dallo Stato Italiana con
D.Lgs 29.3.2010 n. 48, gli Stati membri possono prevedere, sul consumo di energia elettrica, imposte addizionali, oltre alle accise, rispettando le seguenti due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Quanto all'Italia, la disposizione di cui all'art. 6 sopra citata e il decreto 11.06.2007 del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo, non indicavano le specifiche finalità che le addizionali provinciali avrebbero dovuto soddisfare.
Attesa quindi la non conformità al diritto unionale della destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio, nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un'incompatibilità tra la norma italiana e quella europea in merito all'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, cui è seguito il D.L.
2.03.2012 n. 16 art. 4 comma 10 (conv. in L. 26.04.2012 n. 44) che ne ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'1.1.2012.
La Corte di Giustizia aveva, a sua volta, con plurime pronunce, affermato la necessità di una finalità specifica per l'ammissibilità di imposte addizionali, (sentenza CGUE
25 luglio 2018, causa C-103/17, in cui si richiamano le sentenze CGUE 27 febbraio
2014, causa C-82/12 e CGUE 5 marzo 2015, causa C-553/13).
Posta quindi la riconosciuta non conformità al diritto dell'Unione europea dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica per come prevista dal richiamato art. 4 6, si è posto il problema della legittimità ed eventuale ripetibilità delle somme addebitate a tale titolo quanto al periodo precedente l'abrogazione della norma e soprattutto, se il soggetto verso cui il cliente finale debba far valere il diritto alla ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, sia il fornitore con cui il cliente ha intrattenuto il rapporto contrattuale o l'RI quale destinatario finale dell'accise.
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito dei giudizi introdotti per il rimborso dell'accisa, con orientamento costante, a partire dalla pronuncia n.
27101/2019 del 23 ottobre 2019, ha statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica deve essere disapplicata, in quanto in contrasto con il diritto unionale e che le somme pagate a tale titolo costituiscono un indebito oggettivo, con il conseguente diritto degli utenti non domestici al rimborso delle medesime, nel termine prescrizionale di dieci anni dalla data di pagamento (da ultimo, Cassazione n.
10690 del 5 giugno 2020 e n. 22343 del 5.10.2020).
Con le richiamate pronunce, la Cassazione ha altresì affermato che: “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”. (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019 e
15596/2020).
Tuttavia, a fronte dei giudizi di indebito instaurati dai clienti finali verso i fornitori, si sono affermati in giurisprudenza due orientamenti contrapposti:
l'uno, di rigetto delle dette domande, per l'impossibilità di disapplicare l'art. 6, in quanto le Direttive, a differenza dei Regolamenti, non possono avere applicazione
“orizzontale”, ovvero incidere direttamente nei rapporti tra privati, ma soltanto
5 “verticale”, poiché si tratta di provvedimenti normativi indirizzati agli Stati, che impongono ai loro organi legislativi - esecutivi di adottare gli strumenti per adeguarsi ai principi ed ai criteri ivi stabiliti.
L'altro, di accoglimento delle domande di indebito, dando prevalenza al diritto unionale e quindi favorevole a disapplicare l'art. 6, in ragione anche delle pronunce della Corte di Giustizia europea che, in plurime occasioni, avevano affermato sia la contrarietà di siffatte norme al diritto dell'Unione sia comunque la natura vincolate di dette pronunce come fonte di diritto comunitario e quindi di diretta ed immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali, senza neanche necessità di attendere la previa rimozione in via legislativa o disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes, ai sensi dell'art. 19 par. 3 lett. b) del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
In questa situazione di incertezza giurisprudenziale, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza dell'11.4.2024, affermando: da un lato che “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta», con conseguente impossibilità per il Giudice nazionale di disapplicare, nei giudizi di indebito instaurati verso i fornitori, la norma di diritto interno;
dall'altro che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore
6 aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».
E quindi, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, la Corte ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, “viola il principio di effettività”, riconoscendo quindi al cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore, laddove il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta verso il detto fornitore.
I principi affermati dalla Corte di Giustizia sono stati recepiti dalla Cassazione con pronuncia n. 21154 del 29.7.2024, laddove, modificando gli orientamenti espressi con le precedenti pronunce, ha ammesso l'azione diretta di restituzione del cliente finale verso . Pt_2
Nel suindicato quadro giurisprudenziale, si inserisce da ultimo la pronuncia della
Corte costituzionale n. 43, depositata in data 15.4.2025, che, ponendo fine ad ogni contrasto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
In particolare, la Corte ha affermato la non rilevanza della questione sollevata dal
Collegio arbitrale di Vicenza rispetto all'art. 14 comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto relativo al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta,
7 e l'amministrazione finanziaria, e quindi estranea alla risoluzione della controversia oggetto del giudizio tra fornitore e cliente finale.
Con riguardo invece alla seconda questione, la Corte, nel ribadire l'assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte e richiamando la suindicata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'aprile 2024, afferma l'ammissibilità della questione laddove:
“Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima
l'addizionale in questione”
Nel merito, la Corte fa richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in materia, affermando che: “Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale c «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali.
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).”
La richiamata pronuncia, avendo quindi determinato la caducazione ex tunc della norma, supera del tutto la problematica relativa alla applicabilità o meno della direttiva nei rapporti orizzontali ai fini di una possibile disapplicazione della norma, esplicando altresì i suoi effetti anche nei giudizi pendenti.
8 Deve quindi ritenersi che la norma abbia cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, secondo la previsione di cui all'art. 136
1° comma della Costituzione, con conseguente carattere indebito del tributo pagato dal cliente finale al fornitore e da questi riversato all'RI, in virtù della norma caducata.
Il diritto poi del consumatore finale di chiedere al proprio fornitore di energia la restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa indebitamente corrisposta, sub specie di ripetizione d'indebito, scaturisce dall'art. 14 co. 1 TUA, secondo cui:
“L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo, a tutela del fornitore prevede che: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite
a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Deve quindi ritenersi provato il carattere indebito delle somme versate dalla ricorrente a titolo di addizionale all'accise per gli anni 2010/2011, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto pagato ex art. 2033 c.c.
Con riguardo infine alla sollevata eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che, trattandosi di indebito, non può trovare applicazione il richiamato art. 2648 c.c. risultando la prescrizione decennale.
In accoglimento della domanda, la convenuta deve dunque essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 21.614,29.
Su detto importo, spettano gli interessi in misura legale dalla messa in mora
(21.2.2020), secondo la previsione di cui all'art. 2033 c.c. dovendosi presumere la buona fede (da valutare con riguardo al momento del pagamento) in base alla previsione di cui all'art. 1147 3° comma c.c., ed in difetto di prova della mala fede.
9 In merito alle spese, l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in questo tipo di controversie e la soluzione ultima derivata dalla pronuncia della Corte Costituzionale emessa solo in data 15.4.2025, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento ex art. 2033 c.c. in favore di di € Parte_1
21.614,29, oltre interessi legali dalla data del 21.2.2020 al saldo.
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14392 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24.2.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loris TOSI con domicilio telematico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele GALLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Andrea Vesalio n. 22, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo la restituzione degli importi Controparte_1
1 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa in relazione alle forniture di energia elettrica negli anni 2010-2011, per complessivi € 21.614,29.
Deduceva al riguardo che tale addizionale era stata abrogata a decorrere dall'1.1.2012 per incompatibilità con le norme comunitarie e che la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce emesse tra il 2019 e il 2020, ne aveva dichiarato la non debenza anche per il periodo di applicazione della legge, con conseguente diritto dell'utente di richiedere al fornitore di energia il rimborso di quanto versato sotto forma di ripetizione di indebito.
Concludeva quindi chiedendo:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a negli anni 2010 e 2011 a Controparte_1
titolo di Addizionale provinciale, pari al complessivo importo di euro 21.614,29 e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n.
101, c.f. e p. iva al pagamento in favore di P.IVA_2 Parte_1
della predetta somma di euro 21.614,29, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive”.
Si costituiva deducendo: 1) l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda, in considerazione dell'efficacia verticale e non orizzontale delle Direttive europee, con conseguente non applicazione nei rapporti tra privati;
2) la prescrizione del diritto, in base alla previsione di cui all'art. 2648 4° comma c.c., in ragione della cadenza mensile dei pagamenti;
3) l'infondatezza della richiesta degli interessi sia in quanto prescritti, sia in quanto, in base al 2033 c.c., solo l'accipiens in mala fede è tenuto alla restituzione dal giorno del pagamento e la buona fede è presunta, gravando sul solvens l'onere di provare l'eventuale mala fede.
Concludeva quindi chiedendo:
2 “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza:
a) in linea preliminare: (i) dichiarare l'inammissibilità delle domande di
[...]
(ii) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto Parte_1
fatto valere da Parte_1
b) nel merito (iii) rigettare la domanda di in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto;
c) in ogni caso (iv) sospendere questo giudizio, in attesa della sentenza della
Corte Costituzionale rispetto all'ordinanza rimessoria del Tribunale di Udine del 30 dicembre 2021, nonché della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022. con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 19.5.2025.
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Preliminarmente, va evidenziato come il versamento da parte della ricorrente delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale dovute ex art. 6, comma 1°, lett. c) del D.L. n. 511/1988, relative al periodo gennaio 2010– dicembre 2011, per il complessivo importo di € 21.614,29, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta documentato mediante la produzione delle fatture emesse dalla resistente con riguardo al consumo di energia elettrica del periodo (all. da 4 a 27) e dell'estratto conto bancario da cui risultano i pagamenti corrispondenti alle fatture (all. 28).
Con l'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 511/1988, era stata istituita un'addizionale all'accisa sul consumo di energia elettrica che veniva addebitata in fattura dal
3 venditore al cliente, riscossa contestualmente al corrispettivo della fornitura e poi riversata dal venditore all'RI.
La detta addizione provinciale era stata successivamente abrogata dall'art. 4, comma
10, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modifiche nella legge 44/12) a decorrere dal 1° aprile 2012, per contrasto con la normativa unionale.
Ciò in quanto, in base alla Direttiva n. 2008/118/CE, recepita dallo Stato Italiana con
D.Lgs 29.3.2010 n. 48, gli Stati membri possono prevedere, sul consumo di energia elettrica, imposte addizionali, oltre alle accise, rispettando le seguenti due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Quanto all'Italia, la disposizione di cui all'art. 6 sopra citata e il decreto 11.06.2007 del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo, non indicavano le specifiche finalità che le addizionali provinciali avrebbero dovuto soddisfare.
Attesa quindi la non conformità al diritto unionale della destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio, nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un'incompatibilità tra la norma italiana e quella europea in merito all'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, cui è seguito il D.L.
2.03.2012 n. 16 art. 4 comma 10 (conv. in L. 26.04.2012 n. 44) che ne ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'1.1.2012.
La Corte di Giustizia aveva, a sua volta, con plurime pronunce, affermato la necessità di una finalità specifica per l'ammissibilità di imposte addizionali, (sentenza CGUE
25 luglio 2018, causa C-103/17, in cui si richiamano le sentenze CGUE 27 febbraio
2014, causa C-82/12 e CGUE 5 marzo 2015, causa C-553/13).
Posta quindi la riconosciuta non conformità al diritto dell'Unione europea dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica per come prevista dal richiamato art. 4 6, si è posto il problema della legittimità ed eventuale ripetibilità delle somme addebitate a tale titolo quanto al periodo precedente l'abrogazione della norma e soprattutto, se il soggetto verso cui il cliente finale debba far valere il diritto alla ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, sia il fornitore con cui il cliente ha intrattenuto il rapporto contrattuale o l'RI quale destinatario finale dell'accise.
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito dei giudizi introdotti per il rimborso dell'accisa, con orientamento costante, a partire dalla pronuncia n.
27101/2019 del 23 ottobre 2019, ha statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica deve essere disapplicata, in quanto in contrasto con il diritto unionale e che le somme pagate a tale titolo costituiscono un indebito oggettivo, con il conseguente diritto degli utenti non domestici al rimborso delle medesime, nel termine prescrizionale di dieci anni dalla data di pagamento (da ultimo, Cassazione n.
10690 del 5 giugno 2020 e n. 22343 del 5.10.2020).
Con le richiamate pronunce, la Cassazione ha altresì affermato che: “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”. (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019 e
15596/2020).
Tuttavia, a fronte dei giudizi di indebito instaurati dai clienti finali verso i fornitori, si sono affermati in giurisprudenza due orientamenti contrapposti:
l'uno, di rigetto delle dette domande, per l'impossibilità di disapplicare l'art. 6, in quanto le Direttive, a differenza dei Regolamenti, non possono avere applicazione
“orizzontale”, ovvero incidere direttamente nei rapporti tra privati, ma soltanto
5 “verticale”, poiché si tratta di provvedimenti normativi indirizzati agli Stati, che impongono ai loro organi legislativi - esecutivi di adottare gli strumenti per adeguarsi ai principi ed ai criteri ivi stabiliti.
L'altro, di accoglimento delle domande di indebito, dando prevalenza al diritto unionale e quindi favorevole a disapplicare l'art. 6, in ragione anche delle pronunce della Corte di Giustizia europea che, in plurime occasioni, avevano affermato sia la contrarietà di siffatte norme al diritto dell'Unione sia comunque la natura vincolate di dette pronunce come fonte di diritto comunitario e quindi di diretta ed immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali, senza neanche necessità di attendere la previa rimozione in via legislativa o disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes, ai sensi dell'art. 19 par. 3 lett. b) del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
In questa situazione di incertezza giurisprudenziale, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza dell'11.4.2024, affermando: da un lato che “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta», con conseguente impossibilità per il Giudice nazionale di disapplicare, nei giudizi di indebito instaurati verso i fornitori, la norma di diritto interno;
dall'altro che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore
6 aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».
E quindi, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, la Corte ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, “viola il principio di effettività”, riconoscendo quindi al cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore, laddove il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta verso il detto fornitore.
I principi affermati dalla Corte di Giustizia sono stati recepiti dalla Cassazione con pronuncia n. 21154 del 29.7.2024, laddove, modificando gli orientamenti espressi con le precedenti pronunce, ha ammesso l'azione diretta di restituzione del cliente finale verso . Pt_2
Nel suindicato quadro giurisprudenziale, si inserisce da ultimo la pronuncia della
Corte costituzionale n. 43, depositata in data 15.4.2025, che, ponendo fine ad ogni contrasto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
In particolare, la Corte ha affermato la non rilevanza della questione sollevata dal
Collegio arbitrale di Vicenza rispetto all'art. 14 comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto relativo al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta,
7 e l'amministrazione finanziaria, e quindi estranea alla risoluzione della controversia oggetto del giudizio tra fornitore e cliente finale.
Con riguardo invece alla seconda questione, la Corte, nel ribadire l'assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte e richiamando la suindicata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'aprile 2024, afferma l'ammissibilità della questione laddove:
“Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima
l'addizionale in questione”
Nel merito, la Corte fa richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in materia, affermando che: “Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale c «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali.
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).”
La richiamata pronuncia, avendo quindi determinato la caducazione ex tunc della norma, supera del tutto la problematica relativa alla applicabilità o meno della direttiva nei rapporti orizzontali ai fini di una possibile disapplicazione della norma, esplicando altresì i suoi effetti anche nei giudizi pendenti.
8 Deve quindi ritenersi che la norma abbia cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, secondo la previsione di cui all'art. 136
1° comma della Costituzione, con conseguente carattere indebito del tributo pagato dal cliente finale al fornitore e da questi riversato all'RI, in virtù della norma caducata.
Il diritto poi del consumatore finale di chiedere al proprio fornitore di energia la restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa indebitamente corrisposta, sub specie di ripetizione d'indebito, scaturisce dall'art. 14 co. 1 TUA, secondo cui:
“L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo, a tutela del fornitore prevede che: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite
a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Deve quindi ritenersi provato il carattere indebito delle somme versate dalla ricorrente a titolo di addizionale all'accise per gli anni 2010/2011, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto pagato ex art. 2033 c.c.
Con riguardo infine alla sollevata eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che, trattandosi di indebito, non può trovare applicazione il richiamato art. 2648 c.c. risultando la prescrizione decennale.
In accoglimento della domanda, la convenuta deve dunque essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 21.614,29.
Su detto importo, spettano gli interessi in misura legale dalla messa in mora
(21.2.2020), secondo la previsione di cui all'art. 2033 c.c. dovendosi presumere la buona fede (da valutare con riguardo al momento del pagamento) in base alla previsione di cui all'art. 1147 3° comma c.c., ed in difetto di prova della mala fede.
9 In merito alle spese, l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in questo tipo di controversie e la soluzione ultima derivata dalla pronuncia della Corte Costituzionale emessa solo in data 15.4.2025, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento ex art. 2033 c.c. in favore di di € Parte_1
21.614,29, oltre interessi legali dalla data del 21.2.2020 al saldo.
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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