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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2062/2019 promossa da:
(C.F.: ), in persona del sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TERESA MARLETTA;
OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO;
OPPOSTA
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avvocato Marcello Marina;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.213/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.261/2019 R.G; importo ingiunto di € 499.977,41.
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“- Piaccia all'On.le Tribunale Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via pregiudiziale, disporre ai sensi dell'art.269 c.p.c. lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa della con sede in Arcugnano Via dell'Industria 2 nel CP_2 rispetto dei termini ex art.163 bis c.p.c.. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia nei confronti dei dei contratti di cessione del credito in forza dei quali Parte_1 ha agito e per l'effetto dichiarare l'assenza di legittimazione (rectius Controparte_1 titolarità) attiva di quest'ultima. In via principale, nel merito, nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto ,in ordine al credito di euro 85.913,32 relativamente ai crediti ceduti da RA , ritenuto che l'applicazione delle tariffe del regime di salvaguardia non è imputabile a responsabilità del bensì a Pt_1
pagina 1 di 10 inadempimenti da parte del fornitore unico del , rideterminare eventuali Parte_2 somme dovute dal per le prestazioni ricevute secondo le tariffe concordate con la convenzione Pt_1 Consip /Gemmo S.p.A.e condannare la terza chiamata a tenere indenne e manlevare il CP_2 delle differenze dovute in applicazione del regime di salvaguardia e di tutti gli Parte_1 oneri accessori ,ivi inclusi interessi a qualsiasi titolo dovuti ed eventuali sanzioni accessorie. Relativamente al credito ceduto da dell'importo di euro 331.668,29, ritenuta l'illegittima CP_3 applicazione delle tariffe in regime di salvaguardia in quanto dovuta a responsabilità imputabile ad rideterminare gli importi dovuti dall'opponente in applicazione delle tariffe applicate in CP_3 base al contratto di fornitura Anno sicuro p.a. del 17.6.2015 con il rigetto della domanda per interessi a qualsiasi titolo richiesti e per sanzioni accessorie. Ritenere e dichiarare non dovuti le somme richieste a titolo di interessi legali e moratori relativamente a fatture già pagate dal per i Pt_1 motivi esposti in narrativa . Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 51.720,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.,6 comma 2 d.lgs. 231/ 2002 per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
Per parte opposta
“Voglia il Tribunale adito: · IN VIA PRELIMINARE: concedere la PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 648 C.P.C.; · IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: emettere ORDINANZA INGIUNTIVA EX ART. 186 TER C.P.C. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA Part di condanna del al pagamento in favore di dei seguenti importi: - € 434.825,60 per sorte Pt_1 capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali - con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla datadi deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 13.431,81 a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; - € 51.720,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02. - con la richiesta, in caso di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, Part di condanna del al pagamento in favore di anche dei compensi e delle spese relativi Pt_1 all'ordinanza. · IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: concedere la PROVVISORIA ESECUZIONE PARZIALE DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 648 C.P.C in relazione ai seguenti importi: - € 17.244,29 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 pagina 2 di 10 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 680,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02; · IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: emettere ORDINANZA INGIUNTIVA EX ART. 186 BIS C.P.C. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA o, in ulteriore subordine, EX ART. 186 BIS C.P.C. Part PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA di condanna del al pagamento in favore di dei Pt_1 seguenti importi: - € 17.244,29 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali - con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 680,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02. - con la richiesta, in caso di emissione di ordinanza ingiuntiva Part provvisoriamente esecutiva, di condanna del al pagamento in favore di anche dei Pt_1 compensi e delle spese relativi all'ordinanza. · IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal
confermare il decreto ingiuntivo;
· IN VIA SUBORDINATA: previa declaratoria di Pt_1 inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal Part
condannare il al pagamento in favore di dei seguenti importi: - € 434.825,60 Pt_1 Pt_1 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 13.431,81 a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; € 51.720,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02; · IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previa declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal condannare il al Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 10 Part pagamento in favore di di ogni diversa somma – per capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, Note Debito, interessi anatocistici relativi alle Note Debito, art. 6 D. Lgs. n. 231/02 – ritenuta dovuta per le ragioni e i titoli di cui agli atti (ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione); · IN VIA ULTERIORMENTE Part SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di di ogni somma dovuta per Pt_1 capitale e interessi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Con vittoria di compensi e spese del giudizio – compresi quelli della fase monitoria - oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.4.2019 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 261/2019 R.G. nonché successivo provvedimento di correzione del dì 8.3.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 499.977,41 per sorte capitale ed interessi richiesti, per fatture emesse negli anni 2015-2018 e relative alla somministrazione di energia elettrica e gas, in forza di cessioni di credito dalle società Controparte_4
, Hera Comm. S.r.l. ed a
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dedotto di essere cessionaria, in Controparte_1 virtù di appositi atti di cessioni (allegati al doc. sub.3 del procedimento monitorio), dei crediti vantati dalle società predette nei confronti del per l'erogazione di forniture e Parte_1 servizi prestati in favore di quest'ultimo nel periodo 2015-2018 (per un totale di n.1293 fatture), per un importo pari ad € 434.825,60, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino al soddisfo, agli interessi anatocistici sugli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso nonché, infine, alla somma di € 51.720,00 dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del d. lgs. n.231/2002.
aggiungeva altresì di essere creditrice dell'ulteriore somma pari ad € 13.431,81, Controparte_1 maturato a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici, ad € 240,00 per l'autentica notarile degli estratti delle scritture contabili e ulteriori spese per il procedimento monitorio.
L'opponente eccepiva:
1) l'inefficacia degli atti di cessione per essere state parziali le relative notifiche poiché contenenti solamente un richiamo ai contratti principali oltre che per essere privi di qualsivoglia indicazione circa la pattuizione relativa al corrispettivo della cessione;
2) quanto al credito ceduto dalla società Hera comm. (pari ad € 85.913,32, oltre interessi moratori, anatocistici e € 40,00 per ogni fattura scaduta e non pagata), l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia nei confronti dell'Ente per averla piuttosto subìta incolpevolmente nonostante la propria precedente adesione alla convenzione Consip-Gemmo “servizio Luce 3”, avvenuta con delibera G.C. n. 352 del 21.11.2015. Evidenziava, infatti, che, successivamente alla stipula di tale convenzione, la società aveva ceduto il proprio ramo d'azienda alla società terza City Green Light e che, CP_2 nella procedura di distaccamento dei POD, questi ultimi non erano “transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al , così determinando l'applicazione del regime di salvaguardia Pt_1 con la nomina di Hera comm. quale nuovo fornitore dell'energia elettrica. A riprova di tali affermazioni, il allegava che, da comunicazioni intercorse con la Parte_1 e la Consip, sarebbero emerse delle anomalie circa l'attivazione del regime suddetto. CP_2 Chiedeva, a tal fine, di essere autorizzato a chiamare in causa la società ; CP_2
pagina 4 di 10 3) con riferimento al credito ceduto da pari all'importo di € 331.668,29 oltre Controparte_6 interessi moratori, anatocistici ed € 40,00 per ciascuna fattura, l'illegittimità dell'attivazione delle tariffe maggiorate del servizio di salvaguardia per essere stato l'opponente nell'impossibilità di pagare le fatture relative ai consumi di energia elettrica poiché inviate in formato cartaceo piuttosto che elettronico. In proposito, aggiungeva di avere, dunque, in data 17.6.2015 sottoscritto, su indicazione della stessa il contratto “Anno Sicuro S.p.A.” con applicazione, alle fatture emesse sin dal dì CP_3 1.8.2016, di tariffe più vantaggiose rispetto alle tariffe previste in regime di salvaguardia e che, ciò nonostante, aveva ceduto all'odierna opposta i crediti relativi al periodo di “fatturazione CP_3 illegittima”, i quali, al contrario, la fornitrice si era impegnata a stornare. Quanto, poi, agli interessi, l'Ente opponente ne rilevava la non debenza per essere dipeso il ritardato pagamento da omissioni ed errori della società cedente;
4) l'illegittimità e la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici domandati per ulteriori crediti per non avere la società cessionaria prodotto i relativi atti di cessione, riguardanti gli originari creditori
CP_5 CP_2 Controparte_7 Controparte_8
5) la non debenza della somma di € 51.720,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.,6 comma 2, del d.lgs. 231/ 2002 per non avere fornito la società concessionaria prova alcuna circa i pregiudizi subiti e le spese legali sostenute.
, costituitasi in lite nella qualità di cessionaria dei crediti summenzionati, Controparte_1 contestava le eccezioni sollevate da controparte, chiedendo, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 15.10.2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fino alla somma di € 20.000,00, nel contempo autorizzando la chiamata in causa della a parte dell'opponente. CP_2
Si costituiva, dunque, in giudizio la terza chiamata eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ordine alla fattispecie in oggetto per avere conferito un suo ramo d'azienda a quest'ultima subentrando, conseguentemente, tra gli altri rapporti giuridici, Parte_4 anche nella convenzione Consip/Gemmo. In seno alle proprie note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate in data 14.1.2022, parte opponente, allegando un intervenuto accordo inter partes, rinunciava alla chiamata in causa di , precisando che era stata pattuita la compensazione CP_2 integrale delle spese di lite. Anche il legale di confermava gli intervenuti accordi tra il CP_2 e la (di cui aveva chiesto la Controparte_9 CP_10 CP_2 chiamata in causa).
Ancora, in seno alla propria prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., il Parte_1
ribadiva il difetto, in capo agli atti di cessione, dei requisiti di forma previsti dalla legge e,
[...] segnatamente, dell'assenza della richiesta all'Ente del relativo consenso.
In data 8.2.2023, il Giudice disponeva CTU contabile;
il nominato c.t.u., tuttavia, con atto del 14.1.2025, riferiva all'intestato Tribunale della non eseguibilità della redazione della CTU stante la carenza documentale agli atti (“La documentazione agli atti, e segnatamente, le fatture allegate al ricorso principale e poi anche riportate nei successivi depositi e atti, non risultano compatibili con la stesura di una compiuta ed esaustiva consulenza tecnica, ciò in quanto ciascuna delle fatture, in formato elettronico, non riporta gli elementi utili alla ricostruzione di quanto indicato all'intero del mandato, dati invece riportati all'interno delle bollette energetiche, quest'ultime non presenti agli atti del fascicolo…Le fatture elettroniche invece allegate agli atti riportano le indicazioni delle varie
“linee” senza alcun riferimento ai consumi e costi in termini unitari) sicché il Giudice, in data 15.1.2025, disponeva non procedersi oltre nella CTU.
Con ordinanza in data 19.3.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i pagina 5 di 10 termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In seno alle proprie note conclusive, depositate in data 16.5.2025, riduceva Controparte_1 l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell'Ente opponente alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 295.247,83 (oltre alle altre somme richieste con atto di citazione a titolo di interessi, accessori ed importi ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02)
***
Tanto premesso, occorre anzitutto rammentare che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza […] dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” (Cass., sez. un., 07/07/1993, n. 7448).
Nella fattispecie, deve ritenersi pacifica la rideterminazione del quantum debeatur; invero, la stessa parte opposta, in seno alle proprie note conclusive del 16.5.2025, specificava, al punto “2) I crediti per i Part quali prosegue il giudizio” che “…i summenzionati crediti azionati a titolo di sorte capitale ammontano ad € 295.247,83 come da prospetto che si deposita ora sub ALL_A Risultano altresì dovute le altre somme richieste con atto di citazione a titolo di interessi, accessori ed importi ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02”.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato.
Ciò detto, l'opposizione è infondata per le ragioni che vengono di seguito unitamente esposte siccome connessi i motivi di opposizione.
In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte attrice sul perfezionamento e l'inefficacia delle cessioni.
Ed infatti, tutte le cessioni di credito azionate sono state debitamente notificate a mezzo pec sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.1684/2012; Cass., n. 20143/2005; Cass. n.14610/2004).
Né tali atti di cessioni possono ritenersi parziali od incompleti, atteso che contengono in maniera esplicita e dettagliata i riferimenti delle fatture cedute, con relative date di emissione ed importi dovuti. Sul punto, si rammenti che lo stesso opponente, in seno alla propria comparsa conclusionale, Pt_1 ha appurato “l'effettiva coincidenza tra le fatture di Hera Comm riportate negli allegati agli atti di cessione e quelle oggetto di ingiunzione”, così spazzando via ogni dubbio circa l'incompletezza e l'illegittimità delle cessioni.
In ordine alla sussistenza del rapporto obbligatorio, poi, la società opposta deduce che esso sia sorto ex lege in virtù del c.d. regime di salvaguardia di cui all'art. 1 co. 4 d.l. 73/2007.
Ora, com'è noto, se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in “regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per pagina 6 di 10 il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Inoltre, è stato rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. Parte_5 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Tanto esposto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (v. ex plurimis Cass. civ., n.2421/2006).
Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art.2697 c.c.. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. civ., n.20288/2011).
Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie.
pagina 7 di 10 La società opposta, attrice in senso sostanziale, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in produzione: le fatture azionate con il procedimento monitorio con esiti di SDI;
le “Welcome letter” inviate dalla società Hera Comm. al nelle quali Parte_1 viene indicata la nomina della cedente, avvenuta a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n.125/07, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori, tra gli altri, della Sicilia;
le opportune comunicazioni, inviate da CP_6 circa l'attivazione del servizio di salvaguardia per gli anni 2014-2015-2016 (doc.05).
Tali documenti possono ben ritenersi idonei a dimostrare il rapporto contrattuale da cui scaturiscono tutte le fatture azionate, altresì dovendosi evidenziare come parte opponente non abbia specificamente disconosciuto tale produzione documentale.
A ciò si aggiunga che ha altresì dimostrato di essersi resa cessionaria dei crediti Controparte_1 vantati da , Hera Comm. S.r.l. ed a Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 titolo di corrispettivo per la fornitura di gas ed energia elettrice, producendo - unitamente alla propria comparsa di costituzione e alla propria prima memoria ex art.183, 6° comma, c.p.c. - gli atti di cessione dei crediti stipulati per mezzo di scrittura privata autenticata da Notaio, oltre che le ricevute di notifica dei suddetti atti di cessione, eseguite a mezzo pec .
Può, pertanto, dirsi, in forza di quanto sopra rilevato, che la parte convenuta abbia dato valida prova scritta della fonte del proprio credito così come della legittimità della pretesa creditoria e dell'ammontare del credito oggetto del presente procedimento, valendo, come detto, nel caso di specie, la regola generale dell'inadempimento contrattuale secondo cui, mentre il creditore può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto, a carico del debitore grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa.
Orbene, nel caso di specie, ciò non è avvenuto, dal momento che il opponente, quanto al Pt_1 credito vantato da Hera comm., si è limitato ad allegare deliberazione della Giunta Municipale n.352 del 21.11.2015 che, trattandosi di un atto unilaterale, nulla dice in ordine al presunto rapporto contrattuale tra il e Inoltre, parte opponente, con contestazioni ampiamente Pt_1 Parte_6 generiche, ha dedotto solo in maniera labiale presunti problemi tecnici che si sarebbero verificati a seguito del distaccamento dei POD.
Tali contestazioni, tuttavia, si rivelano di scarsa efficacia, dal momento che essa non ha fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di veridicità dei consumi indicati dal fornitore, non ha dedotto un malfunzionamento del contatore, né ha richiesto che accertamenti venissero all'uopo svolti nella presente sede, limitandosi a contestare la presenza di problemi tecnici con rilievi generici ed indeterminati.
Né merita accoglimento l'eccezione del sollevata con riferimento alle fatture Pt_1 CP_6 circa il mancato pagamento delle stesse poiché inviate in formato cartaceo anziché in formato elettronico, non avendo, in forza di siffatta eccezione, provato un fatto estintivo della pretesa creditoria ed avendo, in ogni caso, l'odierna opposta prodotta prova (anche con riferimento agli altri originari creditori) della regolare emissione delle fatture elettroniche. Non può essere posta in dubbio, pertanto, l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario o, meglio ancora, la possibilità dello stesso di averne avuto conoscenza legale, delle fatture emesse e dei relativi termini di pagamento.
Privo di pregio giuridico è poi il motivo di opposizione di cui al punto 5), relativo alla non debenza delle somme ex art. art.,6 comma 2, del d.lgs. 231/ 2002.
Infatti, tale disposizione prevede che “
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i pagina 8 di 10 costi di assistenza per il recupero del credito”.
Se ne ricava, pertanto, che non possa revocarsi in dubbio che spettino alla parte opposta le somme richieste per tali titoli, dovendosi, rispetto alle somme richieste a titolo di "costi di recupero", anche tener conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'U.E. secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Va invece accolto il motivo di opposizione di cui al punto 4), relativo alla non debenza degli importi a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Pt_1 di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Rispetto a tale pretesa creditoria non risulta provata la cessione delle fatture il cui ritardato pagamento ha dato origine alla maturazione degli interessi di mora indicati nell'apposito “elenco note di debito”, né risulta provata la stessa cessione delle note di debito, ove il credito risultasse maturato in capo alle cedenti (il punto non è chiaro e ciò ridonda in danno dell'opposta).
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo pari ad € 295.247,83 a titolo di sorte capitale rideterminata. Controparte_1
Su tale importo andranno poi riconosciuti gli interessi di mora, essendo stata avanzata la domanda ad opera di , degli interessi "maturati e maturandi", nella misura determinata dal D. Controparte_1 Lgs. n.231/2002, sino all'effettiva corresponsione.
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento dell'importo di € 51.720,00 a titolo di indennizzo ex art.6, comma 2, del D. Lgs. n.231/2002.
Visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio vanno compensate per 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti 2/3, che si Parte_1 liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M vigente, tenendo conto del valore della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell'ausiliario tecnico d'ufficio vanno poste a carico del opponente. Pt_1
Spese compensate nei rapporti tra il e la società Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARA estinto il giudizio tra e società unipersonale;
Parte_1 CP_2
CONDANNA il al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 295.247,83 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi nella misura determinata dal D. Lgs. n.231/2022, dal dovuto sino al soddisfo;
CONDANNA altresì il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 51.720,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, comma 2, del D. CP_1 Lgs.n.231/2002;
Condanna il al pagamento, in favore di parte opposta, di due terzi delle Parte_1 spese di lite (8000), che nell'intero si liquidano in € 12.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; le compensa nella restante parte pagina 9 di 10 (4000).
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opponente.
Ragusa, 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2062/2019 promossa da:
(C.F.: ), in persona del sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TERESA MARLETTA;
OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO;
OPPOSTA
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avvocato Marcello Marina;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.213/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.261/2019 R.G; importo ingiunto di € 499.977,41.
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“- Piaccia all'On.le Tribunale Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via pregiudiziale, disporre ai sensi dell'art.269 c.p.c. lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa della con sede in Arcugnano Via dell'Industria 2 nel CP_2 rispetto dei termini ex art.163 bis c.p.c.. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia nei confronti dei dei contratti di cessione del credito in forza dei quali Parte_1 ha agito e per l'effetto dichiarare l'assenza di legittimazione (rectius Controparte_1 titolarità) attiva di quest'ultima. In via principale, nel merito, nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto ,in ordine al credito di euro 85.913,32 relativamente ai crediti ceduti da RA , ritenuto che l'applicazione delle tariffe del regime di salvaguardia non è imputabile a responsabilità del bensì a Pt_1
pagina 1 di 10 inadempimenti da parte del fornitore unico del , rideterminare eventuali Parte_2 somme dovute dal per le prestazioni ricevute secondo le tariffe concordate con la convenzione Pt_1 Consip /Gemmo S.p.A.e condannare la terza chiamata a tenere indenne e manlevare il CP_2 delle differenze dovute in applicazione del regime di salvaguardia e di tutti gli Parte_1 oneri accessori ,ivi inclusi interessi a qualsiasi titolo dovuti ed eventuali sanzioni accessorie. Relativamente al credito ceduto da dell'importo di euro 331.668,29, ritenuta l'illegittima CP_3 applicazione delle tariffe in regime di salvaguardia in quanto dovuta a responsabilità imputabile ad rideterminare gli importi dovuti dall'opponente in applicazione delle tariffe applicate in CP_3 base al contratto di fornitura Anno sicuro p.a. del 17.6.2015 con il rigetto della domanda per interessi a qualsiasi titolo richiesti e per sanzioni accessorie. Ritenere e dichiarare non dovuti le somme richieste a titolo di interessi legali e moratori relativamente a fatture già pagate dal per i Pt_1 motivi esposti in narrativa . Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 51.720,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.,6 comma 2 d.lgs. 231/ 2002 per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
Per parte opposta
“Voglia il Tribunale adito: · IN VIA PRELIMINARE: concedere la PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 648 C.P.C.; · IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: emettere ORDINANZA INGIUNTIVA EX ART. 186 TER C.P.C. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA Part di condanna del al pagamento in favore di dei seguenti importi: - € 434.825,60 per sorte Pt_1 capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali - con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla datadi deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 13.431,81 a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; - € 51.720,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02. - con la richiesta, in caso di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, Part di condanna del al pagamento in favore di anche dei compensi e delle spese relativi Pt_1 all'ordinanza. · IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: concedere la PROVVISORIA ESECUZIONE PARZIALE DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 648 C.P.C in relazione ai seguenti importi: - € 17.244,29 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 pagina 2 di 10 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 680,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02; · IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: emettere ORDINANZA INGIUNTIVA EX ART. 186 BIS C.P.C. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA o, in ulteriore subordine, EX ART. 186 BIS C.P.C. Part PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA di condanna del al pagamento in favore di dei Pt_1 seguenti importi: - € 17.244,29 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali - con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 680,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02. - con la richiesta, in caso di emissione di ordinanza ingiuntiva Part provvisoriamente esecutiva, di condanna del al pagamento in favore di anche dei Pt_1 compensi e delle spese relativi all'ordinanza. · IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal
confermare il decreto ingiuntivo;
· IN VIA SUBORDINATA: previa declaratoria di Pt_1 inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal Part
condannare il al pagamento in favore di dei seguenti importi: - € 434.825,60 Pt_1 Pt_1 per sorte capitale, - gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, indicata nell'elenco dei crediti prodotto sub doc. 3, al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale ingiunta, scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o, quantomeno, dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - € 13.431,81 a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; € 51.720,00 ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/02; · IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previa declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, rigetto dell'opposizione e di ogni eccezione/domanda avanzata dal condannare il al Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 10 Part pagamento in favore di di ogni diversa somma – per capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, Note Debito, interessi anatocistici relativi alle Note Debito, art. 6 D. Lgs. n. 231/02 – ritenuta dovuta per le ragioni e i titoli di cui agli atti (ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione); · IN VIA ULTERIORMENTE Part SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di di ogni somma dovuta per Pt_1 capitale e interessi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Con vittoria di compensi e spese del giudizio – compresi quelli della fase monitoria - oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.4.2019 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 261/2019 R.G. nonché successivo provvedimento di correzione del dì 8.3.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 499.977,41 per sorte capitale ed interessi richiesti, per fatture emesse negli anni 2015-2018 e relative alla somministrazione di energia elettrica e gas, in forza di cessioni di credito dalle società Controparte_4
, Hera Comm. S.r.l. ed a
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dedotto di essere cessionaria, in Controparte_1 virtù di appositi atti di cessioni (allegati al doc. sub.3 del procedimento monitorio), dei crediti vantati dalle società predette nei confronti del per l'erogazione di forniture e Parte_1 servizi prestati in favore di quest'ultimo nel periodo 2015-2018 (per un totale di n.1293 fatture), per un importo pari ad € 434.825,60, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino al soddisfo, agli interessi anatocistici sugli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso nonché, infine, alla somma di € 51.720,00 dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del d. lgs. n.231/2002.
aggiungeva altresì di essere creditrice dell'ulteriore somma pari ad € 13.431,81, Controparte_1 maturato a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici, ad € 240,00 per l'autentica notarile degli estratti delle scritture contabili e ulteriori spese per il procedimento monitorio.
L'opponente eccepiva:
1) l'inefficacia degli atti di cessione per essere state parziali le relative notifiche poiché contenenti solamente un richiamo ai contratti principali oltre che per essere privi di qualsivoglia indicazione circa la pattuizione relativa al corrispettivo della cessione;
2) quanto al credito ceduto dalla società Hera comm. (pari ad € 85.913,32, oltre interessi moratori, anatocistici e € 40,00 per ogni fattura scaduta e non pagata), l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia nei confronti dell'Ente per averla piuttosto subìta incolpevolmente nonostante la propria precedente adesione alla convenzione Consip-Gemmo “servizio Luce 3”, avvenuta con delibera G.C. n. 352 del 21.11.2015. Evidenziava, infatti, che, successivamente alla stipula di tale convenzione, la società aveva ceduto il proprio ramo d'azienda alla società terza City Green Light e che, CP_2 nella procedura di distaccamento dei POD, questi ultimi non erano “transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al , così determinando l'applicazione del regime di salvaguardia Pt_1 con la nomina di Hera comm. quale nuovo fornitore dell'energia elettrica. A riprova di tali affermazioni, il allegava che, da comunicazioni intercorse con la Parte_1 e la Consip, sarebbero emerse delle anomalie circa l'attivazione del regime suddetto. CP_2 Chiedeva, a tal fine, di essere autorizzato a chiamare in causa la società ; CP_2
pagina 4 di 10 3) con riferimento al credito ceduto da pari all'importo di € 331.668,29 oltre Controparte_6 interessi moratori, anatocistici ed € 40,00 per ciascuna fattura, l'illegittimità dell'attivazione delle tariffe maggiorate del servizio di salvaguardia per essere stato l'opponente nell'impossibilità di pagare le fatture relative ai consumi di energia elettrica poiché inviate in formato cartaceo piuttosto che elettronico. In proposito, aggiungeva di avere, dunque, in data 17.6.2015 sottoscritto, su indicazione della stessa il contratto “Anno Sicuro S.p.A.” con applicazione, alle fatture emesse sin dal dì CP_3 1.8.2016, di tariffe più vantaggiose rispetto alle tariffe previste in regime di salvaguardia e che, ciò nonostante, aveva ceduto all'odierna opposta i crediti relativi al periodo di “fatturazione CP_3 illegittima”, i quali, al contrario, la fornitrice si era impegnata a stornare. Quanto, poi, agli interessi, l'Ente opponente ne rilevava la non debenza per essere dipeso il ritardato pagamento da omissioni ed errori della società cedente;
4) l'illegittimità e la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici domandati per ulteriori crediti per non avere la società cessionaria prodotto i relativi atti di cessione, riguardanti gli originari creditori
CP_5 CP_2 Controparte_7 Controparte_8
5) la non debenza della somma di € 51.720,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.,6 comma 2, del d.lgs. 231/ 2002 per non avere fornito la società concessionaria prova alcuna circa i pregiudizi subiti e le spese legali sostenute.
, costituitasi in lite nella qualità di cessionaria dei crediti summenzionati, Controparte_1 contestava le eccezioni sollevate da controparte, chiedendo, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 15.10.2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fino alla somma di € 20.000,00, nel contempo autorizzando la chiamata in causa della a parte dell'opponente. CP_2
Si costituiva, dunque, in giudizio la terza chiamata eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ordine alla fattispecie in oggetto per avere conferito un suo ramo d'azienda a quest'ultima subentrando, conseguentemente, tra gli altri rapporti giuridici, Parte_4 anche nella convenzione Consip/Gemmo. In seno alle proprie note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate in data 14.1.2022, parte opponente, allegando un intervenuto accordo inter partes, rinunciava alla chiamata in causa di , precisando che era stata pattuita la compensazione CP_2 integrale delle spese di lite. Anche il legale di confermava gli intervenuti accordi tra il CP_2 e la (di cui aveva chiesto la Controparte_9 CP_10 CP_2 chiamata in causa).
Ancora, in seno alla propria prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., il Parte_1
ribadiva il difetto, in capo agli atti di cessione, dei requisiti di forma previsti dalla legge e,
[...] segnatamente, dell'assenza della richiesta all'Ente del relativo consenso.
In data 8.2.2023, il Giudice disponeva CTU contabile;
il nominato c.t.u., tuttavia, con atto del 14.1.2025, riferiva all'intestato Tribunale della non eseguibilità della redazione della CTU stante la carenza documentale agli atti (“La documentazione agli atti, e segnatamente, le fatture allegate al ricorso principale e poi anche riportate nei successivi depositi e atti, non risultano compatibili con la stesura di una compiuta ed esaustiva consulenza tecnica, ciò in quanto ciascuna delle fatture, in formato elettronico, non riporta gli elementi utili alla ricostruzione di quanto indicato all'intero del mandato, dati invece riportati all'interno delle bollette energetiche, quest'ultime non presenti agli atti del fascicolo…Le fatture elettroniche invece allegate agli atti riportano le indicazioni delle varie
“linee” senza alcun riferimento ai consumi e costi in termini unitari) sicché il Giudice, in data 15.1.2025, disponeva non procedersi oltre nella CTU.
Con ordinanza in data 19.3.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i pagina 5 di 10 termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In seno alle proprie note conclusive, depositate in data 16.5.2025, riduceva Controparte_1 l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell'Ente opponente alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 295.247,83 (oltre alle altre somme richieste con atto di citazione a titolo di interessi, accessori ed importi ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02)
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Tanto premesso, occorre anzitutto rammentare che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza […] dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” (Cass., sez. un., 07/07/1993, n. 7448).
Nella fattispecie, deve ritenersi pacifica la rideterminazione del quantum debeatur; invero, la stessa parte opposta, in seno alle proprie note conclusive del 16.5.2025, specificava, al punto “2) I crediti per i Part quali prosegue il giudizio” che “…i summenzionati crediti azionati a titolo di sorte capitale ammontano ad € 295.247,83 come da prospetto che si deposita ora sub ALL_A Risultano altresì dovute le altre somme richieste con atto di citazione a titolo di interessi, accessori ed importi ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02”.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato.
Ciò detto, l'opposizione è infondata per le ragioni che vengono di seguito unitamente esposte siccome connessi i motivi di opposizione.
In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte attrice sul perfezionamento e l'inefficacia delle cessioni.
Ed infatti, tutte le cessioni di credito azionate sono state debitamente notificate a mezzo pec sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.1684/2012; Cass., n. 20143/2005; Cass. n.14610/2004).
Né tali atti di cessioni possono ritenersi parziali od incompleti, atteso che contengono in maniera esplicita e dettagliata i riferimenti delle fatture cedute, con relative date di emissione ed importi dovuti. Sul punto, si rammenti che lo stesso opponente, in seno alla propria comparsa conclusionale, Pt_1 ha appurato “l'effettiva coincidenza tra le fatture di Hera Comm riportate negli allegati agli atti di cessione e quelle oggetto di ingiunzione”, così spazzando via ogni dubbio circa l'incompletezza e l'illegittimità delle cessioni.
In ordine alla sussistenza del rapporto obbligatorio, poi, la società opposta deduce che esso sia sorto ex lege in virtù del c.d. regime di salvaguardia di cui all'art. 1 co. 4 d.l. 73/2007.
Ora, com'è noto, se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in “regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per pagina 6 di 10 il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Inoltre, è stato rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. Parte_5 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Tanto esposto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (v. ex plurimis Cass. civ., n.2421/2006).
Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art.2697 c.c.. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. civ., n.20288/2011).
Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie.
pagina 7 di 10 La società opposta, attrice in senso sostanziale, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in produzione: le fatture azionate con il procedimento monitorio con esiti di SDI;
le “Welcome letter” inviate dalla società Hera Comm. al nelle quali Parte_1 viene indicata la nomina della cedente, avvenuta a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n.125/07, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori, tra gli altri, della Sicilia;
le opportune comunicazioni, inviate da CP_6 circa l'attivazione del servizio di salvaguardia per gli anni 2014-2015-2016 (doc.05).
Tali documenti possono ben ritenersi idonei a dimostrare il rapporto contrattuale da cui scaturiscono tutte le fatture azionate, altresì dovendosi evidenziare come parte opponente non abbia specificamente disconosciuto tale produzione documentale.
A ciò si aggiunga che ha altresì dimostrato di essersi resa cessionaria dei crediti Controparte_1 vantati da , Hera Comm. S.r.l. ed a Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 titolo di corrispettivo per la fornitura di gas ed energia elettrice, producendo - unitamente alla propria comparsa di costituzione e alla propria prima memoria ex art.183, 6° comma, c.p.c. - gli atti di cessione dei crediti stipulati per mezzo di scrittura privata autenticata da Notaio, oltre che le ricevute di notifica dei suddetti atti di cessione, eseguite a mezzo pec .
Può, pertanto, dirsi, in forza di quanto sopra rilevato, che la parte convenuta abbia dato valida prova scritta della fonte del proprio credito così come della legittimità della pretesa creditoria e dell'ammontare del credito oggetto del presente procedimento, valendo, come detto, nel caso di specie, la regola generale dell'inadempimento contrattuale secondo cui, mentre il creditore può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto, a carico del debitore grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa.
Orbene, nel caso di specie, ciò non è avvenuto, dal momento che il opponente, quanto al Pt_1 credito vantato da Hera comm., si è limitato ad allegare deliberazione della Giunta Municipale n.352 del 21.11.2015 che, trattandosi di un atto unilaterale, nulla dice in ordine al presunto rapporto contrattuale tra il e Inoltre, parte opponente, con contestazioni ampiamente Pt_1 Parte_6 generiche, ha dedotto solo in maniera labiale presunti problemi tecnici che si sarebbero verificati a seguito del distaccamento dei POD.
Tali contestazioni, tuttavia, si rivelano di scarsa efficacia, dal momento che essa non ha fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di veridicità dei consumi indicati dal fornitore, non ha dedotto un malfunzionamento del contatore, né ha richiesto che accertamenti venissero all'uopo svolti nella presente sede, limitandosi a contestare la presenza di problemi tecnici con rilievi generici ed indeterminati.
Né merita accoglimento l'eccezione del sollevata con riferimento alle fatture Pt_1 CP_6 circa il mancato pagamento delle stesse poiché inviate in formato cartaceo anziché in formato elettronico, non avendo, in forza di siffatta eccezione, provato un fatto estintivo della pretesa creditoria ed avendo, in ogni caso, l'odierna opposta prodotta prova (anche con riferimento agli altri originari creditori) della regolare emissione delle fatture elettroniche. Non può essere posta in dubbio, pertanto, l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario o, meglio ancora, la possibilità dello stesso di averne avuto conoscenza legale, delle fatture emesse e dei relativi termini di pagamento.
Privo di pregio giuridico è poi il motivo di opposizione di cui al punto 5), relativo alla non debenza delle somme ex art. art.,6 comma 2, del d.lgs. 231/ 2002.
Infatti, tale disposizione prevede che “
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i pagina 8 di 10 costi di assistenza per il recupero del credito”.
Se ne ricava, pertanto, che non possa revocarsi in dubbio che spettino alla parte opposta le somme richieste per tali titoli, dovendosi, rispetto alle somme richieste a titolo di "costi di recupero", anche tener conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'U.E. secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Va invece accolto il motivo di opposizione di cui al punto 4), relativo alla non debenza degli importi a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Pt_1 di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Rispetto a tale pretesa creditoria non risulta provata la cessione delle fatture il cui ritardato pagamento ha dato origine alla maturazione degli interessi di mora indicati nell'apposito “elenco note di debito”, né risulta provata la stessa cessione delle note di debito, ove il credito risultasse maturato in capo alle cedenti (il punto non è chiaro e ciò ridonda in danno dell'opposta).
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo pari ad € 295.247,83 a titolo di sorte capitale rideterminata. Controparte_1
Su tale importo andranno poi riconosciuti gli interessi di mora, essendo stata avanzata la domanda ad opera di , degli interessi "maturati e maturandi", nella misura determinata dal D. Controparte_1 Lgs. n.231/2002, sino all'effettiva corresponsione.
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento dell'importo di € 51.720,00 a titolo di indennizzo ex art.6, comma 2, del D. Lgs. n.231/2002.
Visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio vanno compensate per 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti 2/3, che si Parte_1 liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M vigente, tenendo conto del valore della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell'ausiliario tecnico d'ufficio vanno poste a carico del opponente. Pt_1
Spese compensate nei rapporti tra il e la società Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARA estinto il giudizio tra e società unipersonale;
Parte_1 CP_2
CONDANNA il al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 295.247,83 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi nella misura determinata dal D. Lgs. n.231/2022, dal dovuto sino al soddisfo;
CONDANNA altresì il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 51.720,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, comma 2, del D. CP_1 Lgs.n.231/2002;
Condanna il al pagamento, in favore di parte opposta, di due terzi delle Parte_1 spese di lite (8000), che nell'intero si liquidano in € 12.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; le compensa nella restante parte pagina 9 di 10 (4000).
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opponente.
Ragusa, 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 10 di 10