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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 188/2021 R.G. promossa in questo grado
DA
, con sede sociale in Torino (c.f. n. , p.i. n° Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Simonetta Sabato presso il cui studio, in Catania, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi CP_2 C.F._2
residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv. E. Maganuco
e G. D'Aleo che, anche disgiuntamente tra loro, li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATI
* * * * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso:
Per l'appellante: “L'Avv. Simonetta Sabato, nell'interesse dell'appellante
[...]
precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed Parte_1 eccepito in seno ai propri scritti difensivi e verbali di causa (ivi incluse le note di trattazione scritta già in atti) da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti;
chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella formulazione ante riforma cd. Cartabia”.
Per gli appellati: “Gli avv.ti Emanuele Maganuco e Giuseppe d'Aleo, quali procuratori e difensori dei sig.ri e nell'ambito del procedimento Controparte_1 CP_2
indicato in epigrafe, precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa, nonché a tutte le note di trattazione scritta ritualmente depositate nel corso del presente giudizio, da ritenersi quivi integralmente ripetute e trascritte, contestano quanto eccepito, dedotto e chiesto da parte avversa nei propri scritti difensivi, nei verbali di causa, e nelle note - tutte – di trattazione scritta da quest'ultima depositate, chiedendo che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore degli scriventi procuratori, dichiaratisi antistatari”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio e innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1 CP_2
proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Gela in data 23.06.2021.
Con l'indicato provvedimento il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, aveva ordinato alla banca appellante l'immediata consegna della documentazione bancaria afferente al conto corrente n.
00727/1000/00012394, che i coniugi avevano intrattenuto con la banca Parte_2 ed al quale era collegato il “contratto di deposito titoli a custodia e Parte_1 amministrazione” n. 00727/3100/000000332291, stipulato il 16.10.2008.
Più precisamente, l'istituto di credito appellante era stato condannato a consegnare:
a) la copia delle eventuali conferme d'ordine sottoscritte, fissati bollati, note di eseguito ed eventuali avvisi di rischio sottoscritti, inerenti alle operazioni, sia d'acquisto che di vendita, di titoli azionari, obbligazionari, fondi comuni di investimento, certificati di deposito, warrants, a far data dall'accensione del detto rapporto e sino alla data odierna;
b) la copia delle certificazioni delle plusvalenze e/o minusvalenze maturate anno per anno, a far data dall'accensione del rapporto e sino alla data odierna, per effetto delle operazioni di investimento e disinvestimento operate nell'ambito del deposito titoli amministrato;
c) la copia del contratto-quadro relativo all'apertura di depositi amministrati”.
Lamentando l'ingiustizia e l'erroneità del gravato provvedimento, l'istituto di credito appellante ne ha chiesto l'integrale riforma con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, e si sono regolarmente Controparte_1 CP_2
costituiti in giudizio e hanno contestato, qualificandole come infondate, le censure mosse dalla parte appellante all'ordinanza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro, la conferma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei propri difensori antistatari.
All'udienza cartolare del 27.03.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che il proposto gravame è formalmente esente dalla censura di omessa specificazione dei motivi, e ciò in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. n° 27199/2017) che escludono la necessità che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Si procede ora all'esame del merito.
Con il primo ed articolato motivo che sorregge il proposto gravame, l' Parte_1 denuncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato la
[...] banca alla consegna di documenti “non specificamente indicati dai ricorrenti ed impossibili da individuare”, in relazione ai quali “la legge non prevede l'obbligo della redazione in forma scritta”.
Si sostiene, più precisamente, che “i ricorrenti, pur disponendo del rendiconto titoli relativo al deposito amministrato e degli estratti conti afferenti il conto corrente cui il medesimo deposito era collegato (consegnati dalla in sede di mediazione, per come CP_3
documentato nel giudizio di primo grado e mai contestato dai clienti), non avevano fornito alcuna indicazione circa le specifiche operazioni di acquisto e di disinvestimento di cui avevano richiesto la riconsegna della relativa documentazione”. Atteso perciò che “nel ricorso introduttivo del procedimento sommario non erano stati in alcun modo indicati né la data, né il codice identificativo delle singole operazioni, né tantomeno le società emittenti”, per la era pressoché impossibile procedere alla CP_3
individuazione dei documenti richiesti.
Il motivo non è fondato per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Si premette che il diritto all'acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario trova fondamento, oltre che nell'art. 119 co. 4 TUB, nell'obbligo di buona fede, sancito dagli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. rispettivamente per la interpretazione e la esecuzione del contratto e nel generale obbligo di solidarietà avente fonte nell'art. 2 Cost.
L'art. 1175 c.c. dispone, in particolare, che il “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. L'art. 1366 c.c. precisa che “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. L'art. 1375 c.c. aggiunge che “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”).
L'art. 119, comma 4 D.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, D.lgs. n° 342/99, riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ed esso, per costante giurisprudenza, deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso cioè che attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006 e Sez. 1 -, Ordinanza
n. 13277 del 28/05/2018).
E, in merito alle modalità di richiesta, non è necessario -secondo la giurisprudenza di legittimità - che il richiedente, e cioè il cliente o colui che gli succede, indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti (così: Cass. n.
11004/2006).
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che: “L' art. 119, comma 4, d.lgs.
n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall' art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999 , che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ( art. 1375 cod. civ. ), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte”.
(Cassazione civile, sez. I, 28/05/2018, n. 13277).
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale, gli odierni appellati avevano titolo di ottenere copia della documentazione richiesta, non essendo ostativa, contrariamente a quanto eccepito dalla banca, la circostanza che essa non indicasse specifiche operazioni, quali la data, il codice identificativo, etc.
Come si è visto, infatti, il diritto alla copia dei contratti e delle operazioni relative all'ultimo decennio ex art. 119 comma 4 TUB è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo della banca di eseguire il contratto secondo buona fede, di talché non
è necessario per i clienti indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni (cfr.
Cass. n° 15669/2007), dal momento che il dovere di buona fede e solidarietà consente di limitare l'onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l'individuazione di essi (cfr. Cass. 22 maggio 1997, n.
4598), elementi minimi che non necessariamente coincidono con gli specifici estremi identificativi delle eseguite operazioni, come richiesto dalla parte appellante, potendo l'individuazione dei documenti essere compiuta anche solo con l'indicazione del soggetto titolare del rapporto, del tipo di rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (cfr. Cass.
13277/2018).
Elementi che, nella fattispecie, sussistono essendo pacifico che e Controparte_1
erano cointestatari, presso la banca , del conto CP_2 Parte_1
corrente n. 00727/1000/00012394 al quale era collegato il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione del quale si discute.
Di nessun pregio, infine, sono le contestazioni relative alla forma con la quale potevano essere effettuati gli ordini di acquisto.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 28 del “contratto di prestazione servizi di investimento” stabilisce che: “gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto. Qualora la
Banca e il Cliente convengano per iscritto che gli ordini siano conferiti telefonicamente, detti ordini sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente». Dal momento che nessuna convenzione in tal senso è mai intervenuta tra le parti e che, comunque, nessuna prova al riguardo è mai stata fornita dalla parte appellante, non può che ritenersi che gli ordini di investimento e/o disinvestimento potessero essere impartiti dai clienti esclusivamente in forma scritta, con conseguente obbligo per
[...]
di consegnare agli odierni appellati la documentazione richiesta, ove Parte_1
esistente.
Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di gravame con il quale si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Gela ha condannato
[...]
alla consegna del contratto di deposito titoli e strumenti finanziari del Pt_1
16.10.2008.
Dall'esame degli atti, in effetti, emerge che l'appellante, con la nota del 07.05.21, aveva già provveduto al deposito di una copia ad alta definizione del precisato documento.
E sul punto, peraltro, non vi è contestazione alcuna della parte appellata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'appello deve essere solo parzialmente accolto, nel senso che la parte appellante deve essere esonerata dall'obbligo, per averlo già fatto, di produrre la copia del “contratto di deposito titoli e strumenti finanziari” ad alta definizione, intervenuto fra le parti in data 16.10.2008. Le spese del doppio grado, in ragione dell'esito finale e complessivo della lite, essendovi stato accoglimento solo parziale delle iniziali pretese degli attori, possono essere per intero compensate.
Non sussistono i presupposti processuali, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Gela emessa il 23.06.2021 in esito al procedimento rubricato al n° 133/21 R.G., così dispone:
1) condanna l'appellante a consegnare agli appellati le copie di conferme d'ordine sottoscritte, di fissati bollati, di note di eseguito, di avvisi di rischio sottoscritti e di certificazioni delle plusvalenze e/o minusvalenze maturate anno per anno, relativi a tutte le operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere dalla banca in esecuzione del contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione stipulato il
16.10.2008, entro il termine di 10 anni decorrente a ritroso dalla richiesta ex art. 119, co.4, T.U.B. a mezzo p.e.c. del 9.3.2020;
2) rigetta nel resto;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado.
3) conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 10 settembre 2025
L'ESTENSORE (Mag. Aus.) IL PRESIDENTE
Avv. Alberto Lo Giudice Dott. Emanuele De Gregorio