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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8563 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
AN AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9363/2024, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Fabio Alberici
-ricorrente-
e
Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Natale
-resistente-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 settembre 2017 nel comune di Forio (Napoli). Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2016). Persona_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da rappresentando che il matrimonio Controparte_1
era stato celebrato in data 23 settembre 2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno autosufficiente;
- i genitori avranno l'affidamento condiviso sulla figlia Persona_1
(ad oggi di 8 anni d'età);
- la minore verrà collocata in via privilegiata presso la residenza materna sita in Roma, alla Via dei Redattori n. 124;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni. Nei fine settimana di spettanza della madre, il Sig. Parte_1 terrà con sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali, con pernotto, preferibilmente il mercoledì ed il venerdì (ma con possibile sostituzione del venerdì al lunedì se motivate da esigenze della minore). Nei fine settimana di spettanza del padre, il medesimo potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale, comprensivo di pernotto, preferibilmente il mercoledì. Le festività di
Natale, la minore starà ad anni alterni presso ciascun genitore e, insieme all'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività
Pasquali saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni. Le ferie estive (30 gg. anche non consecutivi) saranno
2 trascorse dalla minore con ciascun genitore, previo accordo tra i medesimi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quel che riguarda i ponti (2 giugno, 8 dicembre, 1 maggio, 25 aprile) ed i compleanni della minore, la medesima li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
- a titolo di contributo al mantenimento per la figlia il padre corrisponderà, nelle mani della madre, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensile, entro il giorno 5 del mese di scadenza, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
- la casa coniugale verrà assegnata alla Sig.ra CP_1
(collocataria della minore), la quale continuerà a pagare il mutuo sulla stessa gravante anche per la quota di spettanza del Sig.
Resta intesto che al momento della vendita del cespite, o Parte_1 comunque non appena il marito sarà in grado di rifondere quanto pagato dalla moglie per suo conto, le parti procederanno ai relativi conguagli dividendo al 50% il ricavato, al netto e previo riconoscimento in favore della moglie delle quote parte di rate mensili di mutuo dalla medesima anticipate;
- i genitori sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per quel che attiene alla minore.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di esse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile. CP_1 Parte_1
Deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia, ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 6 Parte_1
settembre 1988 a Roma, e nata il [...] Controparte_1
a Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Forio (Napoli) in data 23 settembre 2017; matrimonio poi trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01377, Parte 2, Serie 800, Anno
201;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Forio (Napoli) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore
AN AL
Il Presidente
MA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
AN AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9363/2024, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Fabio Alberici
-ricorrente-
e
Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Natale
-resistente-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 settembre 2017 nel comune di Forio (Napoli). Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2016). Persona_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da rappresentando che il matrimonio Controparte_1
era stato celebrato in data 23 settembre 2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno autosufficiente;
- i genitori avranno l'affidamento condiviso sulla figlia Persona_1
(ad oggi di 8 anni d'età);
- la minore verrà collocata in via privilegiata presso la residenza materna sita in Roma, alla Via dei Redattori n. 124;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni. Nei fine settimana di spettanza della madre, il Sig. Parte_1 terrà con sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali, con pernotto, preferibilmente il mercoledì ed il venerdì (ma con possibile sostituzione del venerdì al lunedì se motivate da esigenze della minore). Nei fine settimana di spettanza del padre, il medesimo potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale, comprensivo di pernotto, preferibilmente il mercoledì. Le festività di
Natale, la minore starà ad anni alterni presso ciascun genitore e, insieme all'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività
Pasquali saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni. Le ferie estive (30 gg. anche non consecutivi) saranno
2 trascorse dalla minore con ciascun genitore, previo accordo tra i medesimi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quel che riguarda i ponti (2 giugno, 8 dicembre, 1 maggio, 25 aprile) ed i compleanni della minore, la medesima li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
- a titolo di contributo al mantenimento per la figlia il padre corrisponderà, nelle mani della madre, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensile, entro il giorno 5 del mese di scadenza, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
- la casa coniugale verrà assegnata alla Sig.ra CP_1
(collocataria della minore), la quale continuerà a pagare il mutuo sulla stessa gravante anche per la quota di spettanza del Sig.
Resta intesto che al momento della vendita del cespite, o Parte_1 comunque non appena il marito sarà in grado di rifondere quanto pagato dalla moglie per suo conto, le parti procederanno ai relativi conguagli dividendo al 50% il ricavato, al netto e previo riconoscimento in favore della moglie delle quote parte di rate mensili di mutuo dalla medesima anticipate;
- i genitori sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per quel che attiene alla minore.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di esse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile. CP_1 Parte_1
Deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia, ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 6 Parte_1
settembre 1988 a Roma, e nata il [...] Controparte_1
a Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Forio (Napoli) in data 23 settembre 2017; matrimonio poi trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01377, Parte 2, Serie 800, Anno
201;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Forio (Napoli) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore
AN AL
Il Presidente
MA IE
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