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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 16/06/2025 proposto da
RICORRENTE_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_5 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_6 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_7 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_8 - 02621690169 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RICORRENTE_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02B101690-2024 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 575/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B100089-2025 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere i ricorsi.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Avviso di accertamento n. T9F03B100406/2024, l'Ufficio ha ripreso a tassazione IRES, IRAP e IVA le operazioni, ritenute oggettivamente inesistenti, intercorse nell'anno 2018 tra la soc. Ricorrente_1 Srl e la società, qualificata come sua correlata, RICORRENTE_8 S.S..
Alla stessa era notificato l'Avviso di accertamento n. T9F07B100089/2025 in quanto il maggior reddito non contabilizzato e non dichiarato dalla Società e accertato ai fini IRES rappresenta gli utili extra contabili da imputare ai due soci sulla base della propria percentuale di partecipazione agli utili, prevedendo per tali utili la tassazione, ad opera della società, tramite ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, non operata e non versata.
Alla la società semplice RICORRENTE_8 , con l'Avviso di accertamento n. T9F02B101690-2024, unitamente ai suoi sei soci in epigrafe individuati, l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA illegittimamente detratta in violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 in relazione a operazioni accertate come oggettivamente inesistenti intercorse con la società correlata Ricorrente_1 SRL.
Avverso i citati avvisi é proposto ricorso eccependo la decadenza del potere di accertamento per il periodo d'imposta e, sostanzialmente, la genuinità dei rapporti tra le due società con l'effettiva esecuzione delle opere che hanno dato luogo alle fatturazioni, con conseguente illegittimità delle riprese erariali.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate confermando il proprio assunto.
Con successive memorie parti ricorrenti ribadiscono le pregresse eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne l'eccezione della intervenuta decadenza, si evidenzia che con decreto n. 1630/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020; la citata ordinanza riconosce l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
A tale statuizione la Suprema Corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Inoltre l'articolo 5, comma 3- bis D.lgs. n. 218/1997 prevede che, in caso di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni.
Poichè la vertenza essenzialmente si definisce, trattandosi di contestazione per "operazioni oggettivamente inesistenti", verificando se la fattispecie in esame ricade in questa ipotesi.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10343/2025 ha confermato, come da giurisprudenza consolidata della stessa S.C., la legittimità di un accertamento fiscale per operazioni oggettivamente inesistenti basato su prove presuntive anche semplici purchè realizzino un quadro indiziario grave, preciso e concordante;
in tal caso spetta al contribuente l'onere di fornire una prova rigorosa dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficienti la mera esibizione di fatture e la regolarità formale delle scritture contabili giacché questi elementi, infatti, sono facilmente falsificabili e vengono tipicamente utilizzati proprio per creare un'apparenza di realtà a un'operazione fittizia.
L'Amministrazione Finanziaria fonda le proprie conclusioni su una serie di elementi indiziari, tra cui: le società Ricorrente_1 e RICORRENTE_8 risultano legate dalla presenza del Sig. RICORRENTE_3 nelle rispettive compagini sociali;
l'attività della Ricorrente_1, che non ha una sede operativa, beni strumentali e dipendenti ma solo altro socio legale rappresentante che detiene quote di maggioranza (RICORRENTE_5, parente di RICORRENTE_3), con compiti esclusivamente amministrativi;
la Ricorrente_1 ha quale unico cliente la RICORRENTE_8RICOLA ed è stata pressoché inesistente dalla data di costituzione (2014) sino al 2017; l'inesistenza di contratti, preventivi, ordini, corrispondenza e altra documentazione extracontabile.
Il quadro indiziario fornito dall'Agenzia delle Entrate come prova presuntiva viene, secondo questo Collegio, però smentito dai ricorrenti, i quali dimostrano l'esistenza delle operazioni contestate.
L'attività di ammodernamento degli impianti operata dalla Ricorrente_1, costituita nel 2014 per l'esercizio di attività prevalente di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria applicata al settore zootecnico, titolare di un confacente brevetto e iscritta fino al 2019 nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle “Start Up innovative” è realmente avvenuta negli immobili di proprietà dell'Agrinova, dove quest'ultima esercitava l'attività di allevamento dei suini.
L'Ufficio non ha infatti contestato le fotografie prodotte dalle ricorrenti per provare l'effettività dei lavori eseguiti, nè che le opere siano state veramente effettuate dal nominato sig. RICORRENTE_3 e con prestazione lavorativa dei soci della RICORRENTE_8.
Agli atti vi è, non smentita , la dichiarazione scritta del Dott. Nominativo_8, veterinario e consulente zootecnico, corredata da planimetria e tabelle, che testimonia le avvenute numerose e dettagliatamente descritte ristrutturazioni effettuate nel 2018 negli impianti di RICORRENTE_8 al fine di migliorare il benessere per gli animali, come da accordo di licenza d'uso di brevetto intercorso tra Società_3 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l. del 18.04.2014.
Altresì è prodotta dalle contribuenti la perizia redatta dall'Ing. Nominativo_9, avente ad oggetto specificamente la “Applicazione Brevetto numero... su allevamento suinicolo” che, previa descrizione del brevetto in discorso e aver visionato i luoghi , ha attestato la coerenza dell'applicazione del medesimo nel campo dell'allevamento suinicolo, permettendo di aumentare il benessere animale e di ridurre l'impatto ambientale di questa tipologia di allevamenti, confermando inoltre che il sig. RICORRENTE_3 poteva realizzare personalmente in economia l'impianto, utilizzando la sua prestazione di mano d'opera avendo competenze e conoscenza del Brevetto.
La Corte reputa quindi che gli indizi posti a fondamento dell' accertamento e che lo hanno legittimato siano stati dalle società sufficientemente e concretamente forniti di prove che hanno escluso l'oggettiva inesistenza delle operazioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita nella decisione ogni ulteriore eccezione e/o deduzione di parte, si accolgono i riuniti ricorsi.
Rilevato il particolare oggetto della vertenza, osservata la natura anche tecnica delle contestazioni, lil Collegio disporre la opportuna ed equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
ll Presidente ll Relatore
MO ET LO EL HI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100406-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 16/06/2025 proposto da
RICORRENTE_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_5 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_6 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_7 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE_8 - 02621690169 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RICORRENTE_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02B101690-2024 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 575/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B100089-2025 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere i ricorsi.
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Avviso di accertamento n. T9F03B100406/2024, l'Ufficio ha ripreso a tassazione IRES, IRAP e IVA le operazioni, ritenute oggettivamente inesistenti, intercorse nell'anno 2018 tra la soc. Ricorrente_1 Srl e la società, qualificata come sua correlata, RICORRENTE_8 S.S..
Alla stessa era notificato l'Avviso di accertamento n. T9F07B100089/2025 in quanto il maggior reddito non contabilizzato e non dichiarato dalla Società e accertato ai fini IRES rappresenta gli utili extra contabili da imputare ai due soci sulla base della propria percentuale di partecipazione agli utili, prevedendo per tali utili la tassazione, ad opera della società, tramite ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, non operata e non versata.
Alla la società semplice RICORRENTE_8 , con l'Avviso di accertamento n. T9F02B101690-2024, unitamente ai suoi sei soci in epigrafe individuati, l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA illegittimamente detratta in violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 in relazione a operazioni accertate come oggettivamente inesistenti intercorse con la società correlata Ricorrente_1 SRL.
Avverso i citati avvisi é proposto ricorso eccependo la decadenza del potere di accertamento per il periodo d'imposta e, sostanzialmente, la genuinità dei rapporti tra le due società con l'effettiva esecuzione delle opere che hanno dato luogo alle fatturazioni, con conseguente illegittimità delle riprese erariali.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate confermando il proprio assunto.
Con successive memorie parti ricorrenti ribadiscono le pregresse eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne l'eccezione della intervenuta decadenza, si evidenzia che con decreto n. 1630/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020; la citata ordinanza riconosce l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
A tale statuizione la Suprema Corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Inoltre l'articolo 5, comma 3- bis D.lgs. n. 218/1997 prevede che, in caso di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni.
Poichè la vertenza essenzialmente si definisce, trattandosi di contestazione per "operazioni oggettivamente inesistenti", verificando se la fattispecie in esame ricade in questa ipotesi.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10343/2025 ha confermato, come da giurisprudenza consolidata della stessa S.C., la legittimità di un accertamento fiscale per operazioni oggettivamente inesistenti basato su prove presuntive anche semplici purchè realizzino un quadro indiziario grave, preciso e concordante;
in tal caso spetta al contribuente l'onere di fornire una prova rigorosa dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficienti la mera esibizione di fatture e la regolarità formale delle scritture contabili giacché questi elementi, infatti, sono facilmente falsificabili e vengono tipicamente utilizzati proprio per creare un'apparenza di realtà a un'operazione fittizia.
L'Amministrazione Finanziaria fonda le proprie conclusioni su una serie di elementi indiziari, tra cui: le società Ricorrente_1 e RICORRENTE_8 risultano legate dalla presenza del Sig. RICORRENTE_3 nelle rispettive compagini sociali;
l'attività della Ricorrente_1, che non ha una sede operativa, beni strumentali e dipendenti ma solo altro socio legale rappresentante che detiene quote di maggioranza (RICORRENTE_5, parente di RICORRENTE_3), con compiti esclusivamente amministrativi;
la Ricorrente_1 ha quale unico cliente la RICORRENTE_8RICOLA ed è stata pressoché inesistente dalla data di costituzione (2014) sino al 2017; l'inesistenza di contratti, preventivi, ordini, corrispondenza e altra documentazione extracontabile.
Il quadro indiziario fornito dall'Agenzia delle Entrate come prova presuntiva viene, secondo questo Collegio, però smentito dai ricorrenti, i quali dimostrano l'esistenza delle operazioni contestate.
L'attività di ammodernamento degli impianti operata dalla Ricorrente_1, costituita nel 2014 per l'esercizio di attività prevalente di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria applicata al settore zootecnico, titolare di un confacente brevetto e iscritta fino al 2019 nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle “Start Up innovative” è realmente avvenuta negli immobili di proprietà dell'Agrinova, dove quest'ultima esercitava l'attività di allevamento dei suini.
L'Ufficio non ha infatti contestato le fotografie prodotte dalle ricorrenti per provare l'effettività dei lavori eseguiti, nè che le opere siano state veramente effettuate dal nominato sig. RICORRENTE_3 e con prestazione lavorativa dei soci della RICORRENTE_8.
Agli atti vi è, non smentita , la dichiarazione scritta del Dott. Nominativo_8, veterinario e consulente zootecnico, corredata da planimetria e tabelle, che testimonia le avvenute numerose e dettagliatamente descritte ristrutturazioni effettuate nel 2018 negli impianti di RICORRENTE_8 al fine di migliorare il benessere per gli animali, come da accordo di licenza d'uso di brevetto intercorso tra Società_3 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l. del 18.04.2014.
Altresì è prodotta dalle contribuenti la perizia redatta dall'Ing. Nominativo_9, avente ad oggetto specificamente la “Applicazione Brevetto numero... su allevamento suinicolo” che, previa descrizione del brevetto in discorso e aver visionato i luoghi , ha attestato la coerenza dell'applicazione del medesimo nel campo dell'allevamento suinicolo, permettendo di aumentare il benessere animale e di ridurre l'impatto ambientale di questa tipologia di allevamenti, confermando inoltre che il sig. RICORRENTE_3 poteva realizzare personalmente in economia l'impianto, utilizzando la sua prestazione di mano d'opera avendo competenze e conoscenza del Brevetto.
La Corte reputa quindi che gli indizi posti a fondamento dell' accertamento e che lo hanno legittimato siano stati dalle società sufficientemente e concretamente forniti di prove che hanno escluso l'oggettiva inesistenza delle operazioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita nella decisione ogni ulteriore eccezione e/o deduzione di parte, si accolgono i riuniti ricorsi.
Rilevato il particolare oggetto della vertenza, osservata la natura anche tecnica delle contestazioni, lil Collegio disporre la opportuna ed equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
ll Presidente ll Relatore
MO ET LO EL HI