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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. delll'01.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4640/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Raffaele Mazzarella e Giuseppe Ricci ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni n. 19– opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t.,., rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli e Itala De CP_1
Benedictis con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
, già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 tonio lettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, alla Via Tommaso Campanella, n.15 – opposta – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.07.2022, parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003560030000 notificata in data
06.06.2022 ed avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati, aventi ad oggetto la richiesta di contributi previdenziali, per un importo complessivo di euro 82.612,05 deducendo l'omessa notifica dei titoli esattoriali sottesi, la prescrizione dei crediti azionati, nonché il difetto di motivazione.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia totale o parziale nei confronti del ricorrente dell'atto di intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria;
dichiarare nulle le cartelle di pagamento e gli avvisi addebito per omessa notifica e/o difetto di notifica e conseguentemente per intervenuta prescrizione e/o decadenza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda e nel merito il rigetto della stessa essendo stati ritualmente notificati gli atti impugnati e non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale come dedotto in ricorso. Vinte le spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
QUALIFICAZIONE DOMANDA
Preliminarmente giova evidenziare che sussiste la competenza del giudice adito esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali avendo l'istante esperito il ricorso dinanzi al giudice del lavoro ed avendo precisato, nelle conclusioni del ricorso, di aver impugnato solo i titoli esattoriali concernenti contributi previdenziali.
INTERESSE AD AGIRE
Giova evidenziare che sussiste l'interesse ad agire della parte opponente in quanto quest'ultima, a differenza di quanto indicato dagli enti resistenti, non ha impugnato un “estratto di ruolo” bensì un'intimazione di pagamento notificata, dall'Agente per la NE, con la quale era stato richiesto di effettuare il pagamento dell'importo, ivi indicato, entro il termine di 5 giorni con la minaccia, in caso di inadempimento, dell'esecuzione forzata.
PRESCRIZIONE .
Avvisi di Addebito CP_ Sul punto, tuttavia, giova evidenziare che l' ritualmente costituitosi in giudizio, ha dato prova di aver notificato gli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai seguenti numeri: ava n.
32820112000581069000 notificato in data 06/10/2011, ava n. 32820120002485352000 notificato in data 08/08/2012; ava n. 32820130004803661000 notificato in data 10/01/2014 depositando copia CP_ degli avvisi di ricevimento (cfr. DU telematica .
Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l' previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a CP_4 mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR
602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali
L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L.
890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario( D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
2 La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la Corte Suprema. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn.12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico - l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione - la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Peraltro i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).
Giova, ancora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia,
3 leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia dell'avviso di ricevimento prodotto CP_ dall' , l'efficacia della contestazione con la dichiarazione: (“impugno quanto prodotto in fotocopia privo di qualsiasi valore”), relativo alla prima udienza successiva alla DU documentale in contestazione. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della DU della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre,
Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n.
14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014). Stesso principio trova applicazione nei riguardi dei titoli esattoriali emessi dall' . Controparte_5
Ne consegue, pertanto, con riguardo ai predetti avvisi correttamente notificati l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria e pertanto, la tardività a far valere sia eccezioni attinenti al merito della pretesa stessa nonchè agli altri vizi di forma dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
4 La parte opponente ha, altresì, eccepito in giudizio la prescrizione dei crediti contributivi successiva alla formazione e notificazione dei ruoli esattoriali impugnati.
Tale azione può essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata dai qualsivoglia termine di decadenza.
In relazione all'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica dei titoli esattoriale, rileva il giudicante che la stessa appare infondata avendo l' dato prova di aver Controparte_2 interrotto , tempestivamente, la prescrizione.
Giova evidenziare che, nella fattispecie in esame, bisogna tener conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020
(pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal
31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni di sospensione della prescrizione.
Difatti, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi di addebito (06.10.2011- 08.08.2012 e
10.01.2014) l' ha dato prova di aver interrotto tempestivamente la Controparte_2 prescrizione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201600000759000, con notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26.04.2016 e, successivamente (tenuto conto del periodo di sospensione COVID innanzi richiamato) l'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio in data 06.06.2022.
Ne consegue che in relazione agli avvisi di addebito impugnato l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento
Cartelle di pagamento.
L' ritualmente costituitasi in giudizio, ha dato prova di aver notificato Controparte_2 le cartelle di pagamento impugnate (aventi ad oggetto crediti previdenziali) depositando copia degli avvisi di ricevimento (cfr. DU telematica ) Controparte_2
Tuttavia, l' NE non ha provato di aver notificato atti interruttivi entro il CP_6 quinquennio successivo alla data della notifica dei titoli esattoriali, ovvero della notifica delle intimazioni di pagamento allegate nn. 02820159015305653000 e 02820159015591731000.
Ne consegue che risultano non dovuti in quanto estinti per intervenuta prescrizione i crediti indicati nelle cartelle di pagamento contrassegnate dai seguenti numeri ed aventi ad oggetto crediti contributivi
02820040024291278000 – 02820040051378138000 – 02820050005863517000 –
02820050036656827000 – 02820060051103952000 – 02820070042209087000 –
02820080035708774000 – 02820090017709722000 - 02820100025688087000,
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Appare infondata l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata atteso che le pretese creditorie risultano chiaramente e
5 specificamente indicate (numero di cartella/avviso, ente impositore, annualità di riferimento, causale dei crediti).
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funziona di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento contrassegnate dai numeri : 02820040024291278000 –
02820040051378138000 – 02820050005863517000 – 02820050036656827000 –
02820060051103952000 – 02820070042209087000 – 02820080035708774000 –
02820090017709722000 - 02820100025688087000,
2) rigetta nel resto il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
rapp.to e difeso dagli avvocati Raffaele Mazzarella e Giuseppe Ricci ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni n. 19– opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t.,., rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli e Itala De CP_1
Benedictis con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
, già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 tonio lettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, alla Via Tommaso Campanella, n.15 – opposta – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.07.2022, parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229003560030000 notificata in data
06.06.2022 ed avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati, aventi ad oggetto la richiesta di contributi previdenziali, per un importo complessivo di euro 82.612,05 deducendo l'omessa notifica dei titoli esattoriali sottesi, la prescrizione dei crediti azionati, nonché il difetto di motivazione.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia totale o parziale nei confronti del ricorrente dell'atto di intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria;
dichiarare nulle le cartelle di pagamento e gli avvisi addebito per omessa notifica e/o difetto di notifica e conseguentemente per intervenuta prescrizione e/o decadenza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda e nel merito il rigetto della stessa essendo stati ritualmente notificati gli atti impugnati e non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale come dedotto in ricorso. Vinte le spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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QUALIFICAZIONE DOMANDA
Preliminarmente giova evidenziare che sussiste la competenza del giudice adito esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali avendo l'istante esperito il ricorso dinanzi al giudice del lavoro ed avendo precisato, nelle conclusioni del ricorso, di aver impugnato solo i titoli esattoriali concernenti contributi previdenziali.
INTERESSE AD AGIRE
Giova evidenziare che sussiste l'interesse ad agire della parte opponente in quanto quest'ultima, a differenza di quanto indicato dagli enti resistenti, non ha impugnato un “estratto di ruolo” bensì un'intimazione di pagamento notificata, dall'Agente per la NE, con la quale era stato richiesto di effettuare il pagamento dell'importo, ivi indicato, entro il termine di 5 giorni con la minaccia, in caso di inadempimento, dell'esecuzione forzata.
PRESCRIZIONE .
Avvisi di Addebito CP_ Sul punto, tuttavia, giova evidenziare che l' ritualmente costituitosi in giudizio, ha dato prova di aver notificato gli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai seguenti numeri: ava n.
32820112000581069000 notificato in data 06/10/2011, ava n. 32820120002485352000 notificato in data 08/08/2012; ava n. 32820130004803661000 notificato in data 10/01/2014 depositando copia CP_ degli avvisi di ricevimento (cfr. DU telematica .
Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l' previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a CP_4 mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR
602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali
L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L.
890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario( D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
2 La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la Corte Suprema. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn.12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico - l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione - la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Peraltro i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).
Giova, ancora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia,
3 leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia dell'avviso di ricevimento prodotto CP_ dall' , l'efficacia della contestazione con la dichiarazione: (“impugno quanto prodotto in fotocopia privo di qualsiasi valore”), relativo alla prima udienza successiva alla DU documentale in contestazione. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della DU della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre,
Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n.
14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014). Stesso principio trova applicazione nei riguardi dei titoli esattoriali emessi dall' . Controparte_5
Ne consegue, pertanto, con riguardo ai predetti avvisi correttamente notificati l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria e pertanto, la tardività a far valere sia eccezioni attinenti al merito della pretesa stessa nonchè agli altri vizi di forma dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
4 La parte opponente ha, altresì, eccepito in giudizio la prescrizione dei crediti contributivi successiva alla formazione e notificazione dei ruoli esattoriali impugnati.
Tale azione può essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata dai qualsivoglia termine di decadenza.
In relazione all'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica dei titoli esattoriale, rileva il giudicante che la stessa appare infondata avendo l' dato prova di aver Controparte_2 interrotto , tempestivamente, la prescrizione.
Giova evidenziare che, nella fattispecie in esame, bisogna tener conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020
(pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal
31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni di sospensione della prescrizione.
Difatti, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi di addebito (06.10.2011- 08.08.2012 e
10.01.2014) l' ha dato prova di aver interrotto tempestivamente la Controparte_2 prescrizione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201600000759000, con notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26.04.2016 e, successivamente (tenuto conto del periodo di sospensione COVID innanzi richiamato) l'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio in data 06.06.2022.
Ne consegue che in relazione agli avvisi di addebito impugnato l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento
Cartelle di pagamento.
L' ritualmente costituitasi in giudizio, ha dato prova di aver notificato Controparte_2 le cartelle di pagamento impugnate (aventi ad oggetto crediti previdenziali) depositando copia degli avvisi di ricevimento (cfr. DU telematica ) Controparte_2
Tuttavia, l' NE non ha provato di aver notificato atti interruttivi entro il CP_6 quinquennio successivo alla data della notifica dei titoli esattoriali, ovvero della notifica delle intimazioni di pagamento allegate nn. 02820159015305653000 e 02820159015591731000.
Ne consegue che risultano non dovuti in quanto estinti per intervenuta prescrizione i crediti indicati nelle cartelle di pagamento contrassegnate dai seguenti numeri ed aventi ad oggetto crediti contributivi
02820040024291278000 – 02820040051378138000 – 02820050005863517000 –
02820050036656827000 – 02820060051103952000 – 02820070042209087000 –
02820080035708774000 – 02820090017709722000 - 02820100025688087000,
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Appare infondata l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata atteso che le pretese creditorie risultano chiaramente e
5 specificamente indicate (numero di cartella/avviso, ente impositore, annualità di riferimento, causale dei crediti).
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funziona di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento contrassegnate dai numeri : 02820040024291278000 –
02820040051378138000 – 02820050005863517000 – 02820050036656827000 –
02820060051103952000 – 02820070042209087000 – 02820080035708774000 –
02820090017709722000 - 02820100025688087000,
2) rigetta nel resto il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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