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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4224/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4224/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ZO CH
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 11 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. ACRONZIO FABRIZIO e Parte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. Controparte_2 oggi sostituito dall'avv. Le parti hanno partecipato alla discussione con memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie conclusionali ed atti richiamati.. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ACRONZIO FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOCCA Controparte_1 P.IVA_2 GAETANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZO CH
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA STAZIO N.22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione ed atti richiamati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo contro la per anticipazioni salvo buon fine effettuate alla società della Parte_1 banca prima della data di deposito della domanda di concordato e rimaste insolute, oltre interessi dalla data di ogni singolo insoluto fino al saldo. Si oppone la ingiunta in concordato affermando che è dovuta solo la percentuale stabilita nel concordato e non sono dovuti interessi successivi al deposito del ricorso per concordato. Successivamente alla comunicazione dell'autorizzazione all'opponente sono state incassate ricevute bancarie per oltre 21 mila euro per cui svolge l'opponente domanda riconvenzionale. La banca difende correttezza e legittimità del proprio operato. Nessuna prova è stata ammessa e quindi pagina 2 di 3 fatte precisare le conclusioni la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza.
In tema di procedure concorsuali e ricorso per decreto ingiuntivo, se il credito è già stato riconosciuto dal debitore, mediante l'inserimento nel relativo elenco, l'eventuale successiva proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo è un'attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute. Se invece al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario o risulta inserito solo in parte, l'azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l'esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese.
( Corte d'Appello di Napoli, 5264/2019 ). La ha depositato la domanda di concordato con Pt_1 riserva il 28 Aprile 2017; la stessa riconosce che il conteggio è stato effettuato sulla scorta di CP_1 quanto affermato dalla Corte d'Appello dell'Aquila a sede di reclamo. Il decreto ingiuntivo pertanto si è rivelato indispensabile, anche per la contestazione e richiesta in riconvenzionale delle somme trattenute dalla trattandosi di mandato in rem propriam, e malgrado l'intervenuto scioglimento, CP_1 non può chiedersi alla di restituire quanto percepito;
come affermato da Cassazione, CP_1 28232/23, In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l. fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. Per cui, a fronte della opposizione il decreto Pt_1 ingiuntivo, trattandosi di somma ancora contestata, quantomeno per le anticipazioni incassate, in ordine al mandato in rem propriam, successivamente, si è reso necessario. Va pertanto il decreto ingiuntivo confermato per intero;
e finché è in piedi il concordato varrà come accertamento del credito, che per altra veste non appare contestato dal debitore in concordato preventivo;
salva la esdebitazione che avverrà a concordato adempiuto. Ne consegue che non può già limitarsi il credito, conteggiato allo scioglimento del contratto ( e su questo non vi è contestazione da parte dell'opponente); tenendo anche conto delle vicende successive, ma verificatesi in virtù di operazioni concluse prima dello scioglimento del contratto;
e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato, con spese a carico della opponente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, in favore di CP_2 Condanna alle spese di lite, che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, e Pt_1 rimborso forfettario 15%.
Teramo, 10 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4224/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ZO CH
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 11 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. ACRONZIO FABRIZIO e Parte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. Controparte_2 oggi sostituito dall'avv. Le parti hanno partecipato alla discussione con memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie conclusionali ed atti richiamati.. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ACRONZIO FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOCCA Controparte_1 P.IVA_2 GAETANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZO CH
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA STAZIO N.22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione ed atti richiamati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo contro la per anticipazioni salvo buon fine effettuate alla società della Parte_1 banca prima della data di deposito della domanda di concordato e rimaste insolute, oltre interessi dalla data di ogni singolo insoluto fino al saldo. Si oppone la ingiunta in concordato affermando che è dovuta solo la percentuale stabilita nel concordato e non sono dovuti interessi successivi al deposito del ricorso per concordato. Successivamente alla comunicazione dell'autorizzazione all'opponente sono state incassate ricevute bancarie per oltre 21 mila euro per cui svolge l'opponente domanda riconvenzionale. La banca difende correttezza e legittimità del proprio operato. Nessuna prova è stata ammessa e quindi pagina 2 di 3 fatte precisare le conclusioni la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza.
In tema di procedure concorsuali e ricorso per decreto ingiuntivo, se il credito è già stato riconosciuto dal debitore, mediante l'inserimento nel relativo elenco, l'eventuale successiva proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo è un'attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute. Se invece al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario o risulta inserito solo in parte, l'azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l'esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese.
( Corte d'Appello di Napoli, 5264/2019 ). La ha depositato la domanda di concordato con Pt_1 riserva il 28 Aprile 2017; la stessa riconosce che il conteggio è stato effettuato sulla scorta di CP_1 quanto affermato dalla Corte d'Appello dell'Aquila a sede di reclamo. Il decreto ingiuntivo pertanto si è rivelato indispensabile, anche per la contestazione e richiesta in riconvenzionale delle somme trattenute dalla trattandosi di mandato in rem propriam, e malgrado l'intervenuto scioglimento, CP_1 non può chiedersi alla di restituire quanto percepito;
come affermato da Cassazione, CP_1 28232/23, In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l. fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. Per cui, a fronte della opposizione il decreto Pt_1 ingiuntivo, trattandosi di somma ancora contestata, quantomeno per le anticipazioni incassate, in ordine al mandato in rem propriam, successivamente, si è reso necessario. Va pertanto il decreto ingiuntivo confermato per intero;
e finché è in piedi il concordato varrà come accertamento del credito, che per altra veste non appare contestato dal debitore in concordato preventivo;
salva la esdebitazione che avverrà a concordato adempiuto. Ne consegue che non può già limitarsi il credito, conteggiato allo scioglimento del contratto ( e su questo non vi è contestazione da parte dell'opponente); tenendo anche conto delle vicende successive, ma verificatesi in virtù di operazioni concluse prima dello scioglimento del contratto;
e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato, con spese a carico della opponente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, in favore di CP_2 Condanna alle spese di lite, che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, e Pt_1 rimborso forfettario 15%.
Teramo, 10 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3