Art. 2.
Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Tale grado di cecita' deve essere documentato ai sensi dell' articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 .
Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Tale grado di cecita' deve essere documentato ai sensi dell' articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 .