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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/01/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note entro il termine del 26/6/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1818/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Giovanni Imparato, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Casavitelli n. 70 ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale – Ang. S. Lazzaro, unitamente all'Avv. Laura Lembo che lo rapp.ta e difende resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro commisurata ad un grado di inabilità pari al 18%, o comunque superiore al 13% già riconosciutogli dall' , in CP_1 relazione agli infortuni sul dettagliatamente descritti in ricorso. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati. Preliminarmente, rileva il Giudicante che , in relazione al presente procedimento, non è contestato che gli infortuni descritti in ricorso si siano verificati a causa ed in occasione di lavoro, tanto è vero che l ha già riconosciuto all'assicurato CP_1
l'indennizzo del danno biologico commisurato ad una percentuale di inabilità pari al 13% .
Quanto alla percentuale di inabilità derivante dai suddetti infortuni, osserva il Giudicante che il C.T.U. nominato, dott. all'esito della sua indagine Persona_1 medica, ha accertato che i postumi degli infortuni subiti dal ricorrente sono quantificabili nella misura del 16 % (superiore, pertanto, alla percentuale già riconosciuta dall' ) sin dal 14/9/2020 (data in cui l'istante è tornato CP_1 definitivamente al lavoro dopo l'ultimo degli infortuni subiti). Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto. L' va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di una rendita CP_1 per infortunio sul lavoro commisurata ad una percentuale di inabilità pari al 16% a decorrere dal 14/9/2020. Sulla somma spettante sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L'accoglimento solo parziale della domanda (è stata riconosciuta, infatti, una percentuale di inabilità inferiore al 18% richiesto in ricorso) giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della metà ; per il principio della soccombenza, l' resistente va, invece, condannato al pagamento della CP_2 restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato il [...] a [...], con ricorso del 22/4/2021 nei Parte_1 confronti dell' così provvede : a) accoglie parzialmente la domanda, e per CP_1
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della rendita CP_1 per inabilità permanente in misura pari al 16% a partire dal 14/9/2020, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento di metà delle CP_1 spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 dovuta per Contributo Unificato;
c)compensa la restante metà delle spese processuali;
d)pone a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto. Così deciso in Torre Annunziata il 5/1/2024 Il Tribunale giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note entro il termine del 26/6/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1818/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Giovanni Imparato, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Casavitelli n. 70 ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale – Ang. S. Lazzaro, unitamente all'Avv. Laura Lembo che lo rapp.ta e difende resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro commisurata ad un grado di inabilità pari al 18%, o comunque superiore al 13% già riconosciutogli dall' , in CP_1 relazione agli infortuni sul dettagliatamente descritti in ricorso. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati. Preliminarmente, rileva il Giudicante che , in relazione al presente procedimento, non è contestato che gli infortuni descritti in ricorso si siano verificati a causa ed in occasione di lavoro, tanto è vero che l ha già riconosciuto all'assicurato CP_1
l'indennizzo del danno biologico commisurato ad una percentuale di inabilità pari al 13% .
Quanto alla percentuale di inabilità derivante dai suddetti infortuni, osserva il Giudicante che il C.T.U. nominato, dott. all'esito della sua indagine Persona_1 medica, ha accertato che i postumi degli infortuni subiti dal ricorrente sono quantificabili nella misura del 16 % (superiore, pertanto, alla percentuale già riconosciuta dall' ) sin dal 14/9/2020 (data in cui l'istante è tornato CP_1 definitivamente al lavoro dopo l'ultimo degli infortuni subiti). Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto. L' va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di una rendita CP_1 per infortunio sul lavoro commisurata ad una percentuale di inabilità pari al 16% a decorrere dal 14/9/2020. Sulla somma spettante sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L'accoglimento solo parziale della domanda (è stata riconosciuta, infatti, una percentuale di inabilità inferiore al 18% richiesto in ricorso) giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della metà ; per il principio della soccombenza, l' resistente va, invece, condannato al pagamento della CP_2 restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato il [...] a [...], con ricorso del 22/4/2021 nei Parte_1 confronti dell' così provvede : a) accoglie parzialmente la domanda, e per CP_1
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della rendita CP_1 per inabilità permanente in misura pari al 16% a partire dal 14/9/2020, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento di metà delle CP_1 spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 dovuta per Contributo Unificato;
c)compensa la restante metà delle spese processuali;
d)pone a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto. Così deciso in Torre Annunziata il 5/1/2024 Il Tribunale giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco