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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1367/2023 RGAC, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Degli Alimena, n. 56/A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Amantea che la rappresenta e difende;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Calabria, n. 13, presso lo studio dell'avv.
Bianca Camo che la rappresenta e difende;
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto alle spese di lite ed alla luce di quanto dedotto;
- accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, anche per effetto dei rilievi di cui ai punti 1, 2 e 3, di cui all'odierno gravame riformare la sentenza appellata n. 554/2023, resa dal
Tribunale di Paola in data 28/06/23, pubblicata in data 29/06/23 e notificata in data
03/07/2023; - conseguentemente, in accoglimento ed a conferma della fondatezza dell'originaria domanda, si chiede “ritenere e dichiarare l'attrice unica ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione, dei beni immobili come di seguito descritti
1 e coerenziati: a) Partita 5119, Fol. 24, Part. 7, Qual. Ficheto, Classe 1, Are 1.02.10,
R.D. €. 79,10, R.A. €. 47,46, Loc. Petrulla;
b) Partita 5119, Fol. 24, Part. 8, Qual.
Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
c) Partita 5119, Fol. 24, Part. CP_2
9, Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. Petrulla;
3) ordinare, se CP_2 ritenuto, al responsabile dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Cosenza
-Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; - con la riforma della sentenza appellata anche quanto alle spese di condanna ed in quanto ingiusta ed illegittima per i motivi di cui al presente atto.-
Tutto con integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio con salvezza di ogni altro diritto. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG 919/16, nonché del fascicolo RG 334/07 - Tribunale di Paola - e del fascicolo RG 1035/09 - Corte di Appello di Catanzaro n.1035/09.”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per i motivi di cui in narrativa;
In mancanza di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, Nel merito:- rigettata l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza quanto alle spese di lite, perché superata e, comunque, infondata non ricorrendo i requisiti di legge, rigettare l'avverso appello perché infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, -confermare integralmente la sentenza n. 554/2023 resa dal Tribunale di Paola, in data
28/06/2023, depositata in data 29/06/2023, ribadendo il rigetto dell'avversa domanda di usucapione e conseguentemente - dichiarare la SI.ra Controparte_1
unica ed esclusiva proprietaria dei beni immobili come di seguito descritti: a) Partita
5119, Fol 24, particella 7, Qual. Ficheto, Classe 1, Are 1.02.10, R.D. € 79,10, R.A.
€ 47,46, località “Petrulla”; b) Partita 5119, Fol.24, particella 8, Qual. CP_2
Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
c) Partita 5119, Fol 24, Part. 9,
Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. Petrulla;
- condannare la SI.ra CP_2
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da Parte_1
distrarsi a favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c. In via istruttoria ci si associa alla richiesta di controparte di acquisizione dei fascicoli d'ufficio n. 1035/09 della Corte d'Appello di Catanzaro e N. 919/2016 del Tribunale di Paola, e ci si
2 oppone, invece, all'acquisizione del fascicolo d'ufficio n. 334/07 del Tribunale di
Paola, perchè inerente ad un giudizio dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, per violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, tutti gli atti e l'istruttoria ad esso relativi, attesa la nullità degli stessi, non potranno e non dovranno avere alcuna incidenza ai fini del decidere. Per lo stesso motivo, si chiede di non tenere conto del fascicolo di parte già prodotto dalla difesa appellante, relativo al detto giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
Nell'anno 2007 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, per sentire “1) ritenere e dichiarare l'attrice unica ed esclusiva Controparte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, dei beni immobili: a) partita 5119, Fol.24,
Part.7, Qual. Ficheto, classe 1, Are 1.02.10, R.D. € 79,10, R.A. € 47,46, Loc. Petrulla;
b) partita 5119, Fol.24, Part.8, Qual. Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
CP_2
c) partita 5119, Fol.24, Part.9, Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. CP_2
Petrulla”; 2) ordinare, se ritenuto, al responsabile dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
rimaneva contumace. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 594 del 2009, accoglieva la domanda di usucapione proposta da parte attrice.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la declaratoria Controparte_1 di nullità della notificazione dell'atto di citazione per come eseguita nei suoi confronti e, per l'effetto, la nullità dell'intero giudizio di primo grado, con rimessione della causa al giudice del primo grado.
Con sentenza n. 406/2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame interposto da dichiarava la nullità della sentenza n. Controparte_1
594/2009 emessa dal Tribunale di Paola con la quale era stata accolta la domanda di usucapione proposta da rimettendo le parti davanti al giudice di Parte_1
primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
A seguito di detta pronuncia, con comparsa ritualmente notificata,
[...]
riassumeva il giudizio nei confronti di dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Paola, riproponendo tutto quanto già dedotto e richiesto con
3 l'originario atto di citazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Resisteva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
avversaria.
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 554 del 2023, pubblicata il 29 giugno del
2023, rigettava la domanda di usucapione proposta da che Parte_1
condannava al rimborso delle spese legali in favore di . Controparte_1
Il Tribunale osservava, in particolare, che le evidenze probatorie erano tali da escludere che avesse acquisto la proprietà dei terreni oggetto di Parte_1
causa per maturata usucapione, considerato, da un lato, l'usufrutto sugli stessi esercitato dai loro genitori e, dall'altro lato, l'esistenza di una procura rilasciata da
, in favore di per la gestione dei terreni stessi. Controparte_1 Parte_1
Dall'esame delle dichiarazioni rilasciate dai testi - osservava il Tribunale - era emerso che i terreni controversi, di proprietà di , erano stati Controparte_1
concessi in usufrutto ai coniugi , genitori delle parti in causa, i Persona_1
quali avevano coltivato e gestito, con l'ausilio dei figli, tali fondi sino alla loro morte avvenuta, rispettivamente, nell'anno 1998 e nell'anno 2001.
Era, altresì, emerso - proseguiva il giudice di prime cure - che, alla morte del padre,
aveva rilasciato alla germana una procura per la Controparte_1 Parte_1
gestione dei terreni.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale accertava che la posizione vantata dall'attrice non era di possesso ma, piuttosto, di mera detenzione ed evidenziava che si era trasferita a vivere a Bologna per cinque anni, dal 1990 al Parte_1
1995, con la conseguenza che, in ipotesi, il possesso sarebbe stato comunque interrotto.
Né, in ogni caso, l'attrice aveva fornito prova del mutamento dello stato detentivo in possesso, non avendo allegato idonei atti di interversione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello assumendone Parte_1
l'erroneità per essere il giudice di prime cure pervenuto alla pronuncia impugnata sulla base di una non corretta valutazione delle risultanze processuali.
Assume, in particolare, l'appellante che la sentenza resa dal Tribunale di Paola è del tutto contraddittoria, considerato che, sulla base delle medesime circostanze, il
4 Tribunale aveva in precedenza (a conclusione del primo giudizio) riconosciuto i presupposti richiesti dalla legge ai fini del perfezionamento dell'usucapione.
Sotto tale aspetto, ha dedotto che gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio instaurato nell'anno 2007 avrebbero dovuto essere valorizzati anche nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata1.
Ha, ulteriormente, dedotto l'appellante che la sentenza impugnata, ai fini dell'esclusione di un possesso qualificato, ha dato rilevanza ad un fatto - la sua presunta assenza dai luoghi controversi per la durata di cinque anni - che, in realtà, non costituisce una circostanza significativa, atteso che faceva rientro da Bologna
ogni quindici giorni.
In ogni caso, la prova dell'esercizio di un possesso qualificato ad usucapionem emergeva dalla circostanza che nei periodi di assenza incaricava soggetti terzi per l'espletamento di lavori di manutenzione dei beni.
In particolare, assumeva che “il concetto di possesso ininterrotto non è escluso da intermittenze ontologicamente connesse con l'utilizzo proprio del bene;
nel caso di specie, avendo provato la coltivazione diretta dello stesso da parte dell'appellante, tanto che sempre e solo la stessa ha chiesto collaborazione
(anche quando non era in loco) a terzi soggetti per eseguire lavori sul terreno ed esercitando, sempre e comunque, il possesso del bene in parola. CP_3
non solo rappresentato dalla coltivazione del fondo e dalla raccolta dei frutti
(che in parte venivano solo dall'appellante donati a terzi), ma anche dalla esecuzione di opere di rifacimento della recinzione muraria (teste Tes_1
); di aratura della terra e raccolta del grano attraverso la trebbiatrice
[...]
(teste ma anche ), ed affidando a professionisti Testimone_2 Testimone_1
(Geom. ) incarichi per rilievi e misurazioni da eseguire sul terreno” Persona_2
Assumeva, altresì, che “in maniera del tutto illegittima il giudice ha ritenuto ammissibile e fondata la prova per testi sulla esistenza di una procura “per la gestione dei beni” che l'appellata avrebbe conferito all'appellante dopo la
5 morte del padre delle parti. Infatti, il contenuto della detta pronuncia contrasta con la stessa ricostruzione operata in sede di costituzione (cit.doc.9 pag.8) dalla controparte la quale ha affermato - e comunque non provato - che la presunta procura sarebbe stata data “affinché in suo nome, vece e conto, la sig.ra
avesse a stabilire ed accettare, sul terreno per cui è causa, Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile, stabilire accessi a detta proprietà ecc.”. Senonchè, nonostante la cristallizzazione del fatto, nelle more del giudizio di cui alla sentenza impugnata la detta procura “si è trasformata” in un mandato gestorio, la cui forma è prevista in forma libera, ed in tali termini considerata dal giudice, tanto da disporre sull'esistenza dello stesso una inammissibile prova per testi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale ha Controparte_1
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo:1)
- per tardività essendo stato proposto oltre i termini perentori previsti dalla legge2;2)
-per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante non aveva individuato, come era suo onere, la violazione di legge denunciata e l'incidenza di tale violazione sulla decisione.
Nel merito, ne assumeva l'infondatezza.
In particolare, evidenziava che la germana - stante il diritto di usufrutto costituito in favore dei genitori nonché l'amministrazione e la coltivazione di tali terreni da parte degli stessi - non avrebbe potuto esercitare alcun possesso qualificato3.
6 Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Cn ordinanza del 24.2.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2025 al fine della rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352, primo comma, nn. 1), 2), e 3), c.p.c.
In detta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Esaminando in ordine di priorità logico-giuridica le questioni sottoposte al vaglio della Corte deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Emerge pacificamente dagli atti di causa, da un lato, che la sentenza di primo grado
è stata notificata all'avv. in data 3 luglio 2023 e, dall'altro lato, che CP_4
l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 4 settembre 2023, allorché non era ancora decorso il c.d. termine breve di impugnazione (trenta giorni dalla notifica della sentenza) di cui all'art. 325 c.p.c.
Invero, il termine ultimo per notificare l'atto di citazione coincidendo con il sabato
2 settembre 2023 deve ritenersi prorogato sino al primo giorno successivo non festivo, ossia lunedì 4 settembre 2023, coerentemente con la previsione di cui all'art.155 c.p.c. nella parte in cui dispone che << Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo>>.
Non rileva in senso contrario quanto dedotto dall'odierna appellata circa la ritenuta inapplicabilità di tale disposizione al caso di specie, essendo sufficiente sul punto richiamare i principi più volte ribaditi dal Supremo Collegio, secondo cui:
1) “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un
avrebbe potuto impedire che altri ne fruissero, tornando ad averne anche una disponibilità materiale. Conseguentemente, è solo da tale data che potrebbe, semmai, vantarsi, nei confronti di un possesso utile ai fini dell'usucapione. Infatti, è solo dall'estinzione del diritto di CP_1 usufrutto di cui godeva la madre (2001), che la SI.ra (a cui, dopo la morte dei Parte_1 genitori era stata conferita una procura per amministrare il terreno per cui è causa), eventualmente, volendo accedere per assurdo alla tesi di controparte, avrebbe potuto vantare un possesso “animus domini” sui beni di causa, con una interversione del possesso. Lasso di tempo non certo sufficiente a far intervenire l'usucapione, quando, nel marzo 2007, proponeva la domanda giudiziaria, dinanzi al Tribunale di Paola, essendo trascorsi, a quella data, solo 6 anni>>.
7 giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito” (cfr. Cass. civ. n. 23375 del 2016), compreso, quindi, quello per la notificazione dell'appello che rileva nella specie;
2) “Il termine per proporre l'appello deve essere, infatti, qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo
vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art.155 cpc, comma 4” (cfr. Cass. civ. n.
6728 del 2012).
Sempre in via preliminare, deve, poi, essere disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.4, per non aver l'appellante specificamente individuato “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
Invero, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., per come modificato a seguito della “Riforma Cartabia”, appaiono essere stati pienamente rispettati dall'appellante che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ha specificamente individuato le violazioni di legge denunciate nonché
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando espressamente le statuizioni impugnate e le censure svolte rispetto alle stesse5.
D'altra parte, l'odierna appellata, nel difendersi compiutamente nel giudizio di appello, ha dimostrato di avere ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
8 Ulteriormente proseguendo, l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta dall'appellante, già rigettata con ordinanza del 23 febbraio del 2024, reiterata con note dell'8 novembre 2024, deve intendersi implicitamente disattesa stante la remissione della causa al Collegio per la decisione.
Non può, inoltre, trovare accoglimento l'istanza di rinnovazione della prova testimoniale6 proposta dall'appellante in quanto – alla luce delle valutazioni che saranno appresso svolte nel merito - non si ravvisano elementi che suggeriscano la necessità di ulteriori chiarimenti circa le deposizioni già rese nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio e non essendo, altresì, emersi indizi significativi tali da generare un fondato dubbio in punto di non veridicità delle testimonianze rese.
Del resto, l'appellante si è limitata a produrre, a fondamento della sua domanda,
l'istanza di opposizione dalla stessa esercitata avverso la richiesta archiviazione del procedimento penale per falsa testimonianza.
2. Passando ad esaminare il merito, deve rilevarsi che censura la Parte_1
sentenza di primo grado per aver il Tribunale di Paola rigettato la domanda di usucapione sulla base, a suo dire, di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appello è infondato.
In effetti, alla luce delle risultanze probatorie, deve rilevarsi che le attività dedotte da a fondamento della domanda di usucapione - nella specie, la Parte_1
coltivazione, raccolta di frutti, rifacimento di recinzione muraria, aratura e raccolta di grano nonché il conferimento di incarichi di rilievi e misurazioni a terzi soggetti -
di per sé inidonee a dimostrare un dominio esclusivo sulla cosa7, in ogni caso, non
9 appaiono supportate da univoci indizi che consentano di supporre che le stesse siano state svolte uti dominus.
Appare, invece, verosimile che tali attività siano state svolte quale contributo spontaneo della stessa in favore dei genitori, usufruttuari dei terreni controversi e non anche in termini di godimento dotato del carattere della “esclusività” che sarebbe, del resto, incompatibile con l'esercizio di attività di gestione e di coltivazione da parte dei genitori stessi.
Né, sotto altro profilo, tali attività possono considerarsi esercitate animus domini ma, piuttosto, nella tolleranza della proprietaria versandosi nell'ambito di rapporti d stretta parentela in ambito di stretti rapporti di parentela.8
Tali considerazioni trovano riscontro nel quadro probatorio offerto dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
SInificativa, sotto tale aspetto, è la deposizione resa da Testimone_4
germano delle parti in causa che - sul capitolo 2 e 3 (“Vero che il terreno per cui è
causa, sito in loc. Petrulla di Paola, è stato sempre coltivato, fino alla loro morte quali usufruttuari, dai sigg.ri e , genitori delle Testimone_3 Persona_4 sign.re e ”; “vero che nel maggio 1998 dopo la morte Parte_1 Parte_2
del sig. la sig.ra conferiva a una Testimone_3 CP_1 Parte_1
procura speciale volta ad amministrare il terreno per cui è causa in suo nome vece
e conto”) della memoria 183 c.p.c. di parte convenuta del 21 aprile 2017 - ha così riferito:
presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario>>; anche rispetto al rifacimento di manufatti, la giurisprudenza di legittimità esclude l'esistenza di una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno, specie se di ampie dimensioni, nella condotta di realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione e il riadattamento di manufatti), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione (cfr. Cass civ n. 25948 del 2014). 8 Cfr. Cass. n. 11277/2025 < all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo >>; conf. Cass. n. 11315/2018)
10 < (…) mi recavo a Paola tutte le settimane per aiutare mio padre nei servizi sul
terreno in quanto era anziano (…). Dopo la morte di mio padre nel 1998 e fino alla morte di mia madre avvenuta nel 2001 andavo io ad aiutare mia madre a coltivare i
terreni. Successivamente la morte di mia madre non mi sono più recato sul terreno per coltivarlo. Anzi mi sono recato sul suddetto terreno ad aiutare mia SO
fino al suo matrimonio che non ricordo quando è avvenuto. Dopo la Parte_1
morte di mia madre mia SO è venuta due o tre volte da me. Preciso CP_1
che i miei genitori avevano affittato questo terreno da un certo e che Persona_5
ad un certo punto voleva vendere il terreno e, dunque, mio padre lo ha fatto
acquistare a mia SO . Ribadisco che i miei genitori, anche dopo CP_1
l'acquisto del terreno a favore di mia SO , hanno sempre continuato ad CP_1
occupare quel terreno stesso fino alla loro morte. Siccome mia SO CP_1
abitava in Canada alla morte dei genitori mi voleva lasciare la procura per amministrare il terreno, ma poiché io abitavo a San Lucido non ero sul posto, mi
sono rifiutato e la procura è stata rilasciata a mia SO . Non sono a Parte_1
conoscenza delle attività che mia SO ha fatto, ha delegato per la Parte_1
cura del terreno. Quando si è deciso che la procura doveva essere lasciata a mia
SO eravamo tutti e tre presenti, so che avevano fatto un atto scritto Parte_1
ma non so se l'hanno registrato. Preciso che l'atto era una procura ma non so dire
altro>> (cfr. verbale ud. 12 luglio 2022).
Le dichiarazioni rese dal teste - rispetto alla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, non essendovi indizi gravi, precisi e concordanti di segno contrario ed avendo il teste riportato, in modo coerente e dettagliato, fatti storici di cui ha avuto diretta conoscenza - hanno trovato conforto anche nelle dichiarazioni rese da altro teste, nipote delle parti in causa. Controparte_6
Quest'ultima, infatti, sui medesimi capitoli di prova, ha così riferito: < (…) Mia mamma e le altre sorelle di , e Per_6 Parte_1 Per_7 CP_1 Persona_8
venivano a turno in Calabria per assistere i loro genitori ed aiutarli sul terreno nel
periodo tra il 1990 e il 1995. Tutte le sorelle parlavano tra di loro e comunicavano con per stare vicino ai genitori e aiutarli sul terreno. Il terreno è stato Parte_1
coltivato dai miei nonni fino alla loro morte. Il terreno era di che mi CP_1
consegnava anche del denaro per la gestione dello stesso, questi soldi io li
11 consegnavo a mia nonna. Mia nonna e mia zia avevano un conto CP_1
cointestato sul quale mia zia versava dei soldi per la gestione del terreno CP_1
anche dopo questo periodo le mie zie venivano in Italia per stare con i miei
nonni>> (cfr. verbale ud. 12 luglio 2022).
Parimenti, il teste cognata delle parti in causa, ha dichiarato che Persona_3
e , genitori di e hanno Testimone_3 Controparte_7 CP_1 Parte_1
sempre coltivato il terreno (sin dagli anni '70) e sino alla loro morte9 (cfr. verbale di audizione del 24 settembre 2019).
Le circostanze riferite escludono la sussistenza in capo all'odierna appellante dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'usucapione, in assenza, da un lato, di un godimento esclusivo dei terreni de quibus e, dall'altro lato, dell'animus possidendi, essendo ragionevole ritenere che la sua presenza sui luoghi di causa nonché le attività materiali ivi svolte siano state esercitate con il beneplacito della SO
, a conoscenza, verosimilmente, dell'ausilio prestato da ai CP_1 Parte_1
genitori nella coltivazione dei terreni, tanto da manifestare l'intenzione, dopo la morte del padre, di voler attribuire la gestione di tali terreni al parente più vicino ai luoghi per cui è causa.
Nè rilevano, in senso contrario le argomentazioni di controparte.
In effetti, in ordine alla dedotta circostanza concernente l'impossibilità che i genitori avessero la capacità effettiva di coltivare e di occuparsi del fondo in quanto in condizioni precarie di salute, deve rilevarsi che la certificazione medica allegata in atti circa lo stato di salute di , madre delle parti in causa, accerta Controparte_7
uno stato di inabilità al lavoro che risale al giugno del 1994.
Dunque, anche a voler ritenere che da quella data in poi entrambi i genitori non potessero materialmente coltivare ed occuparsi del terreno e che, quindi,
[...]
avesse acquisito il godimento esclusivo dello stesso, il periodo temporale Parte_1
intercorso non sarebbe, in ogni caso, sufficiente ai fini della usucapione, tenendo conto dell'introduzione del giudizio nell'anno 2007.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che, dalle produzioni fotografiche allegate da controparte, risalenti all'agosto 1994 (quindi, in periodo successivo
12 all'accertamento medico di cui sopra) è ritratta, sui luoghi di Controparte_7
causa, in abbigliamento da lavoro e con un cesto ricolmo in ciascuna mano, intenta evidentemente a svolgere attività sul terreno, potendosi, quindi, presumere, che lo stato di salute, sebbene precario, le consentisse comunque di svolgere una qualche attività sul fondo.
A prescindere dalle argomentazioni concernente il conferimento o meno di procura da parte di e della relativa prova, le dichiarazioni rese dal teste Controparte_1
depongono, in ogni caso, nel senso che: Testimone_4
a) aveva manifestato interesse - dinanzi al fratello che, in Controparte_1 Tes_4
effetti, descrive un incontro al quale lo stesso aveva presa parte - affinché i terreni
de quibus continuassero ad essere amministrati, tanto da voler conferire tale incarico al parente più vicino ai luoghi di causa;
b) può ragionevolmente presumersi, secondo quanto poc'anzi evidenziato, che la stessa fosse a conoscenza del contributo dato dalla SO ai genitori Parte_1
nella gestione dei terreni per cui è causa - che, pertanto, veniva tollerato - tanto da averle manifestato l'intenzione di formalizzare una tale situazione.
Né, del resto, l'appellante ha fornito prova - come era suo onere fare - di un atto di formale opposizione al legittimo proprietario e, quindi, di un qualificato atto di interversione, volto a dimostrare che le attività sul fondo non fossero espletate con il benestare del legittimo proprietario.
Sul punto, irrilevanti appaiono le dichiarazioni rese dai testi dell'allora attrice in ordine al conferimento di incarichi per lo svolgimento di lavori sul terreno.
In particolare, , interrogato sui capitoli di prova A, C e D (“Vero essere Persona_2 che ha posseduto da oltre 20 anni l'immobile sito in Paola, alla Parte_1
località Petrulla, a ridosso a ridosso della linea ferroviaria costituito da un terreno agricolo e da un piccolo fabbricato con annessa stalla che confina con la restante
proprietà di questa”; “Vero essere che tale possesso è stato fino ad oggi libero continuo a non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità per un periodo maggiore di vent'anni”; “Vero essere che tutti vicini riconoscono
[...]
come unica ed esclusiva proprietaria dei suddetti beni”) della memoria Per_9
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 del 21 aprile 2017, ha così rispettivamente riferito: <Confermo la circostanza e preciso che ho svolto l'attività di geometra ed
13 ho effettuato dei rilievi e delle misurazioni su incarico di nel Parte_1 novembre 1988>> precisando che <l'attività suoi luoghi di causa è durata fino al
1991 e l'ultima volta che ivi mi sono recato è stato nel 1998, dopo la morte del padre>>, periodo (dal 1988 al 1998), comunque, insufficiente ai fini della usucapione.
Parimenti alcuna rilevanza ai fini di interesse può riconoscersi alla deposizione di che, limitatosi a dichiarare di essere stato chiamato dall'attrice Testimone_1
dall'anno 1989 con frequenza settimanale per lavori di potatura e riparazioni di muretti in pietra10, ha riferito sul cap. B (“Vero essere che per il Parte_1
possesso dei suddetti beni non ha mai versato nessuno corrispettivi in denaro di
altra natura facendo sempre propri frutti maturati nel fondo e quelli derivanti dalla coltivazione del terreno agricolo che curava personalmente?”) che: <i prodotti ottenuti dalla coltivazione venivano destinati al consumo della sig.ra Parte_1
e della sua famiglia d'origine (padre e madre)>>, da tale dichiarazione
[...]
emerge, all'evidenza, nel che del terreno e dei suoi frutti la non avesse un Pt_1
godimento esclusivo, ma piuttosto un godimento scaturente dal contributo lavorativo dato ai genitori usufruttuari del terreno.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , il quale sul capitolo di Testimone_2
prova contrassegnato dalla lettera F (“Vero essere che egli ha eseguito per gli anni
che vanno dal 1990 e fino a tutt'oggi i lavori di aratura fresatura e trebbiatura nei terreni di impala località Petrulla e dalla stessa ricevuta Persona_9 relativa compenso”) ha così riferito: <Posso dire che ho svolto i lavori che mi sono stati letti sul terreno della , in quanto solo da lei venivo Parte_1
chiamato. Questi lavori sono stati intrapresi nel periodo approssimativamente
prima o dopo della morte del padre dell'attrice fino a circa gli anni 2000. Ricordo quest'ultimo periodo, poiché intorno all'anno 2003 ho messo da parte la
trebbiatrice che utilizzavo sul terreno della . Dopo aver svolto i lavori per Pt_1
conto della venivo ringraziato e pagato da quest'ultima nel Parte_1
corso nel corso degli anni dal 2000 in poi e fino al 2007 circa sono stato chiamato
14 da solo altri 5-6 volte>>, deve evidenziarsi: 1) la mancanza di Parte_1
precisione sul piano temporale;
2) che le stesse non consentono di escludere, con sufficiente grado di certezza, che altri, ovvero i genitori usufruttuari, si occupassero dei terreni.
A tanto si aggiunge che non è stata fornita concreta prova che il pagamento dei lavori avvenisse con sostanze economiche proprie della , dovendosi Pt_1
piuttosto ragionevolmente ritenersi che i pagamenti venissero sì corrisposti dalla ma con denaro della madre, la quale - per come risulta dalle dichiarazioni Pt_1
testimoniali rilasciate dalla teste - disponeva di un conto sul quale Controparte_6
la figlia trasferiva delle somme proprio per la gestione dei terreni. CP_1
Ad abundantiam, deve rilevarsi che, anche a non voler considerare gli elementi sino ad ora evidenziati, in ogni caso, dalle emergenze processuali risulta che
[...]
ha lasciato i luoghi per cui è causa dal 1990 al 199511 cosicché – pure Parte_1
nell'ipotesi in cui si ritenessero quelle attività compatibili con un possesso uti dominus- sarebbe, comunque, assente il carattere della continuità del possesso.
Non coglie nel segno, in senso contrario, l'argomentazione dell'appellante relativa alla compatibilità della frequenza dei suoi rientri con il carattere continuativo del possesso.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'usucapione, gli atti di godimento in cui si estrinseca la signoria sulla cosa devono essere correlati alla natura del bene e della sua destinazione (cfr. Cass. n.
9238/2000 << La continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l'intermittenza dei relativi atti di godimento,
quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non
esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa >>, conf. Cass. n. 4901/2003)
15 Ora, avuto riguardo al richiamato principio, sebbene il teste Testimone_5
abbia riferito di un ritorno di in Paola una o due volte al mese Parte_3
negli anni novanta allorquando lavorava a Bologna (<negli anni 1990 la signora
viveva a Bologna e lavorava alle Poste, veniva a Paola una o due volte Parte_1 al mese (… ) >>, deve escludersi, considerata la natura del bene - terreno agricolo notoriamente bisognevole di assidua cura, manutenzione e gestione - deve escludersi una continuità di possesso e dunque la persistenza del potere di fatto sulla cosa durante gli anni di permanenza a Bologna.
Dagli esposti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di
[...]
e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, Parte_1
come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 2.904,50 per compensi professionali (valore della causa euro 15.820,00 – reddito dominicale x 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.p.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 554/2023, emessa il 28
[...]
giugno 2023 e pubblicata il 26 giugno 2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
16 - condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.904,50 per compenso professionale, oltre rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così a p. 6 dell'atto di appello: <Mediante la rimessione (artt. 353-354 c.p.c.), infatti, si determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario, dovendo, quindi, essere salvaguardata - in senso logico - la prova assunta, quantomeno nei termini in cui è stata ammessa (anche nel giudizio in riassunzione), motivando perché sia stata assunta una decisione di senso totalmente contrario alla sentenza già resa per quanto nulla>>. 2 Così alle pagg. 3/4 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <la sentenza oggi appellata è stata notificata all'odierna appellante, presso il suo procuratore in giudizio, in data 03/07/2023 (doc. A), dunque i 30 giorni per proporre appello, considerato il periodo feriale, andavano a scadere Sabato, 2 Settembre. L'appello è stato notificato Lunedì, 4
Settembre (doc. B). Invero, il Trib. di Bari, con sentenza n. 2207/2021, ha osservato che la proroga prevista dall'art. 155, comma 5 cpc, che prevede lo slittamento del termine al giorno successivo non festivo degli atti compiuti fuori udienza nella giornata di sabato, deve riferirsi alle sole attività processuali, con la conseguenza che “devono ritenersi escluse le attività di notifica e tutte le altre attività giudiziarie, che possono svolgersi regolarmente nella giornata di Sabato, che ai sensi del successivo comma 6 dello stesso articolo 155 cpc, deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti”(cfr. Trib Milano sent. N. 2918/2011) . Con ciò vuol dirsi che, mentre il termine per la costituzione dopo la notifica, è propriamente un atto processuale da compiersi fuori udienza, soggetto alla suddetta disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non può ritenersi, invece, assoggettabile alla disciplina dell'art. 155 cpc (…)>>. 3 Così a p. 9 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <È solo dal febbraio 2001, data di decesso della madre, che la SI.ra , divenendo piena proprietaria di tali beni, CP_1 4 Così a p. 4 comparsa di costituzione e risposta: <Altro motivo di inammissibilità si rinviene nella formulazione dei motivi d'appello, atteso che l'art. 342 cpc, dopo la riforma Cartabia, prevede che “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) ……;2) ……, 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Orbene, nei motivi di appello, per come articolati da controparte, non è indicato in modo chiaro e specifico la violazione di legge denunciata e l'incidenza che tale violazione avrebbe avuto sulla decisione>>. 5 Così nell'atto di appello:<VIZIO DELLA SENTENZA QUANTO ALLA RITENUTA INESISTENZA DELLA PROVA DEL DIRITTO ALL'USUCAPIONE DEL
[...]
, lamentando specificamente l'erronea, a suo dire, valutazione Controparte_5 effettuata dal giudice di prime cure circa la consistenza delle attività dalla stessa che erano state svolte, per oltre un ventennio, nell'esercizio di un possesso qualificato ad usucapionem; <<2)
VIZIO DELLA SENTENZA PER LA MANCATA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVERSIONE DELLA PROVA EX ART: 1142 c.c. QUANTO ALLA PROVA DELL'ESISTENZA DEL TITOLO DETENTIVO E CON RIGUARDO ALLA INTERRUZIONE DEL POSSESSO>>, lamentando specificamente la ritenuta esistenza, da parte del giudice di prime cure, di un titolo in forza del quale l'appellante avrebbe esclusivamente detenuto e non anche posseduto i beni per cui è causa. 6 Così in sede di precisazione delle conclusioni, con nota dell'8 novembre 2024, p.2/3:<si chiede che l'Adita Corte, anche d'ufficio, Voglia disporre, ai sensi dell'art.359 cpc, e per effetto del richiamo all'art.257 II c. 3 cpc, l'audizione dei SIg.ri , Testimone_3
, e (soggetti indicate nella denuncia di Persona_3 Testimone_4 Controparte_6 falsa testimonianza) sulle circostanze ammesse nel procedimento di primo grado e sulle quali sono stati sentiti;
ciò anche in termini di prova contraria. Tra l'altro considerato che la Procura di parte non ha ritenuto neanche di dovere sentire le stesse persone denunciate sulle domande poste>>. 7 In tema di coltivazione cfr., ad esempio, Cass. n. 6123/2020 <Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di 9 Così sul capitolo 2: <il terreno per cui è causa è stato coltivato dai miei suoceri CP_7
e dagli anni '70 fino alla loro morte>>.
[...] Testimone_3 10 Così nel verbale di udienza del 27 novembre 2018: <posso confermare la circostanza in quanto dal 1989 sono stato chiamato dall'attrice con frequenza settimanale circa ogni sabato per eseguire lavori di potatura degli alberi e/o riparazioni di muretti in pietra, nonché vangare il terreno (…)>>. 11 Così , nipote delle parti in causa: <È vero, dal 1990 al Testimone_3 Parte_1 1995 ha vissuto a Bologna dove lavorava nell'ufficio postale>>; così Persona_3
<<dal al la signora ha vissuto a bologna dove lavorava in un parte_1 ufficio postale>> (cfr. per entrambi verbale ud. 24 settembre 2019); così Testimone_4
<<confermo che dal al ha lavorato a bologna presso un ufficio parte_1 postale. sono conoscenza di questo fatto perch mi recavo paola tutte le settimane per aiutare mio padre nei servizi sul terreno in quanto era anziano. quando mia SO ritornava da viveva con>>> e, infine, : <sono a conoscenza del Controparte_6 fatto che dal 1990 al 1995 mia zia viveva e lavorava a Bologna alle poste prima di Parte_1 essere poi trasferita a Paola. In quel periodo mi ha invitato a trovarla a Bologna (…)>> (cfr. per entrambi verbale ud. 12 luglio 2022).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1367/2023 RGAC, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Degli Alimena, n. 56/A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Amantea che la rappresenta e difende;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Calabria, n. 13, presso lo studio dell'avv.
Bianca Camo che la rappresenta e difende;
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto alle spese di lite ed alla luce di quanto dedotto;
- accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, anche per effetto dei rilievi di cui ai punti 1, 2 e 3, di cui all'odierno gravame riformare la sentenza appellata n. 554/2023, resa dal
Tribunale di Paola in data 28/06/23, pubblicata in data 29/06/23 e notificata in data
03/07/2023; - conseguentemente, in accoglimento ed a conferma della fondatezza dell'originaria domanda, si chiede “ritenere e dichiarare l'attrice unica ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione, dei beni immobili come di seguito descritti
1 e coerenziati: a) Partita 5119, Fol. 24, Part. 7, Qual. Ficheto, Classe 1, Are 1.02.10,
R.D. €. 79,10, R.A. €. 47,46, Loc. Petrulla;
b) Partita 5119, Fol. 24, Part. 8, Qual.
Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
c) Partita 5119, Fol. 24, Part. CP_2
9, Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. Petrulla;
3) ordinare, se CP_2 ritenuto, al responsabile dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Cosenza
-Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; - con la riforma della sentenza appellata anche quanto alle spese di condanna ed in quanto ingiusta ed illegittima per i motivi di cui al presente atto.-
Tutto con integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio con salvezza di ogni altro diritto. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG 919/16, nonché del fascicolo RG 334/07 - Tribunale di Paola - e del fascicolo RG 1035/09 - Corte di Appello di Catanzaro n.1035/09.”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per i motivi di cui in narrativa;
In mancanza di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, Nel merito:- rigettata l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza quanto alle spese di lite, perché superata e, comunque, infondata non ricorrendo i requisiti di legge, rigettare l'avverso appello perché infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, -confermare integralmente la sentenza n. 554/2023 resa dal Tribunale di Paola, in data
28/06/2023, depositata in data 29/06/2023, ribadendo il rigetto dell'avversa domanda di usucapione e conseguentemente - dichiarare la SI.ra Controparte_1
unica ed esclusiva proprietaria dei beni immobili come di seguito descritti: a) Partita
5119, Fol 24, particella 7, Qual. Ficheto, Classe 1, Are 1.02.10, R.D. € 79,10, R.A.
€ 47,46, località “Petrulla”; b) Partita 5119, Fol.24, particella 8, Qual. CP_2
Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
c) Partita 5119, Fol 24, Part. 9,
Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. Petrulla;
- condannare la SI.ra CP_2
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da Parte_1
distrarsi a favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c. In via istruttoria ci si associa alla richiesta di controparte di acquisizione dei fascicoli d'ufficio n. 1035/09 della Corte d'Appello di Catanzaro e N. 919/2016 del Tribunale di Paola, e ci si
2 oppone, invece, all'acquisizione del fascicolo d'ufficio n. 334/07 del Tribunale di
Paola, perchè inerente ad un giudizio dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, per violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, tutti gli atti e l'istruttoria ad esso relativi, attesa la nullità degli stessi, non potranno e non dovranno avere alcuna incidenza ai fini del decidere. Per lo stesso motivo, si chiede di non tenere conto del fascicolo di parte già prodotto dalla difesa appellante, relativo al detto giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
Nell'anno 2007 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, per sentire “1) ritenere e dichiarare l'attrice unica ed esclusiva Controparte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, dei beni immobili: a) partita 5119, Fol.24,
Part.7, Qual. Ficheto, classe 1, Are 1.02.10, R.D. € 79,10, R.A. € 47,46, Loc. Petrulla;
b) partita 5119, Fol.24, Part.8, Qual. Rurale, Are 02.30, senza reddito, Loc. Petrulla;
CP_2
c) partita 5119, Fol.24, Part.9, Qual. Rurale, Are 00.09, senza reddito, Loc. CP_2
Petrulla”; 2) ordinare, se ritenuto, al responsabile dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
rimaneva contumace. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 594 del 2009, accoglieva la domanda di usucapione proposta da parte attrice.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la declaratoria Controparte_1 di nullità della notificazione dell'atto di citazione per come eseguita nei suoi confronti e, per l'effetto, la nullità dell'intero giudizio di primo grado, con rimessione della causa al giudice del primo grado.
Con sentenza n. 406/2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame interposto da dichiarava la nullità della sentenza n. Controparte_1
594/2009 emessa dal Tribunale di Paola con la quale era stata accolta la domanda di usucapione proposta da rimettendo le parti davanti al giudice di Parte_1
primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
A seguito di detta pronuncia, con comparsa ritualmente notificata,
[...]
riassumeva il giudizio nei confronti di dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Paola, riproponendo tutto quanto già dedotto e richiesto con
3 l'originario atto di citazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Resisteva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
avversaria.
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 554 del 2023, pubblicata il 29 giugno del
2023, rigettava la domanda di usucapione proposta da che Parte_1
condannava al rimborso delle spese legali in favore di . Controparte_1
Il Tribunale osservava, in particolare, che le evidenze probatorie erano tali da escludere che avesse acquisto la proprietà dei terreni oggetto di Parte_1
causa per maturata usucapione, considerato, da un lato, l'usufrutto sugli stessi esercitato dai loro genitori e, dall'altro lato, l'esistenza di una procura rilasciata da
, in favore di per la gestione dei terreni stessi. Controparte_1 Parte_1
Dall'esame delle dichiarazioni rilasciate dai testi - osservava il Tribunale - era emerso che i terreni controversi, di proprietà di , erano stati Controparte_1
concessi in usufrutto ai coniugi , genitori delle parti in causa, i Persona_1
quali avevano coltivato e gestito, con l'ausilio dei figli, tali fondi sino alla loro morte avvenuta, rispettivamente, nell'anno 1998 e nell'anno 2001.
Era, altresì, emerso - proseguiva il giudice di prime cure - che, alla morte del padre,
aveva rilasciato alla germana una procura per la Controparte_1 Parte_1
gestione dei terreni.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale accertava che la posizione vantata dall'attrice non era di possesso ma, piuttosto, di mera detenzione ed evidenziava che si era trasferita a vivere a Bologna per cinque anni, dal 1990 al Parte_1
1995, con la conseguenza che, in ipotesi, il possesso sarebbe stato comunque interrotto.
Né, in ogni caso, l'attrice aveva fornito prova del mutamento dello stato detentivo in possesso, non avendo allegato idonei atti di interversione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello assumendone Parte_1
l'erroneità per essere il giudice di prime cure pervenuto alla pronuncia impugnata sulla base di una non corretta valutazione delle risultanze processuali.
Assume, in particolare, l'appellante che la sentenza resa dal Tribunale di Paola è del tutto contraddittoria, considerato che, sulla base delle medesime circostanze, il
4 Tribunale aveva in precedenza (a conclusione del primo giudizio) riconosciuto i presupposti richiesti dalla legge ai fini del perfezionamento dell'usucapione.
Sotto tale aspetto, ha dedotto che gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio instaurato nell'anno 2007 avrebbero dovuto essere valorizzati anche nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata1.
Ha, ulteriormente, dedotto l'appellante che la sentenza impugnata, ai fini dell'esclusione di un possesso qualificato, ha dato rilevanza ad un fatto - la sua presunta assenza dai luoghi controversi per la durata di cinque anni - che, in realtà, non costituisce una circostanza significativa, atteso che faceva rientro da Bologna
ogni quindici giorni.
In ogni caso, la prova dell'esercizio di un possesso qualificato ad usucapionem emergeva dalla circostanza che nei periodi di assenza incaricava soggetti terzi per l'espletamento di lavori di manutenzione dei beni.
In particolare, assumeva che “il concetto di possesso ininterrotto non è escluso da intermittenze ontologicamente connesse con l'utilizzo proprio del bene;
nel caso di specie, avendo provato la coltivazione diretta dello stesso da parte dell'appellante, tanto che sempre e solo la stessa ha chiesto collaborazione
(anche quando non era in loco) a terzi soggetti per eseguire lavori sul terreno ed esercitando, sempre e comunque, il possesso del bene in parola. CP_3
non solo rappresentato dalla coltivazione del fondo e dalla raccolta dei frutti
(che in parte venivano solo dall'appellante donati a terzi), ma anche dalla esecuzione di opere di rifacimento della recinzione muraria (teste Tes_1
); di aratura della terra e raccolta del grano attraverso la trebbiatrice
[...]
(teste ma anche ), ed affidando a professionisti Testimone_2 Testimone_1
(Geom. ) incarichi per rilievi e misurazioni da eseguire sul terreno” Persona_2
Assumeva, altresì, che “in maniera del tutto illegittima il giudice ha ritenuto ammissibile e fondata la prova per testi sulla esistenza di una procura “per la gestione dei beni” che l'appellata avrebbe conferito all'appellante dopo la
5 morte del padre delle parti. Infatti, il contenuto della detta pronuncia contrasta con la stessa ricostruzione operata in sede di costituzione (cit.doc.9 pag.8) dalla controparte la quale ha affermato - e comunque non provato - che la presunta procura sarebbe stata data “affinché in suo nome, vece e conto, la sig.ra
avesse a stabilire ed accettare, sul terreno per cui è causa, Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile, stabilire accessi a detta proprietà ecc.”. Senonchè, nonostante la cristallizzazione del fatto, nelle more del giudizio di cui alla sentenza impugnata la detta procura “si è trasformata” in un mandato gestorio, la cui forma è prevista in forma libera, ed in tali termini considerata dal giudice, tanto da disporre sull'esistenza dello stesso una inammissibile prova per testi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale ha Controparte_1
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo:1)
- per tardività essendo stato proposto oltre i termini perentori previsti dalla legge2;2)
-per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante non aveva individuato, come era suo onere, la violazione di legge denunciata e l'incidenza di tale violazione sulla decisione.
Nel merito, ne assumeva l'infondatezza.
In particolare, evidenziava che la germana - stante il diritto di usufrutto costituito in favore dei genitori nonché l'amministrazione e la coltivazione di tali terreni da parte degli stessi - non avrebbe potuto esercitare alcun possesso qualificato3.
6 Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Cn ordinanza del 24.2.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2025 al fine della rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352, primo comma, nn. 1), 2), e 3), c.p.c.
In detta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Esaminando in ordine di priorità logico-giuridica le questioni sottoposte al vaglio della Corte deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Emerge pacificamente dagli atti di causa, da un lato, che la sentenza di primo grado
è stata notificata all'avv. in data 3 luglio 2023 e, dall'altro lato, che CP_4
l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 4 settembre 2023, allorché non era ancora decorso il c.d. termine breve di impugnazione (trenta giorni dalla notifica della sentenza) di cui all'art. 325 c.p.c.
Invero, il termine ultimo per notificare l'atto di citazione coincidendo con il sabato
2 settembre 2023 deve ritenersi prorogato sino al primo giorno successivo non festivo, ossia lunedì 4 settembre 2023, coerentemente con la previsione di cui all'art.155 c.p.c. nella parte in cui dispone che << Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo>>.
Non rileva in senso contrario quanto dedotto dall'odierna appellata circa la ritenuta inapplicabilità di tale disposizione al caso di specie, essendo sufficiente sul punto richiamare i principi più volte ribaditi dal Supremo Collegio, secondo cui:
1) “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un
avrebbe potuto impedire che altri ne fruissero, tornando ad averne anche una disponibilità materiale. Conseguentemente, è solo da tale data che potrebbe, semmai, vantarsi, nei confronti di un possesso utile ai fini dell'usucapione. Infatti, è solo dall'estinzione del diritto di CP_1 usufrutto di cui godeva la madre (2001), che la SI.ra (a cui, dopo la morte dei Parte_1 genitori era stata conferita una procura per amministrare il terreno per cui è causa), eventualmente, volendo accedere per assurdo alla tesi di controparte, avrebbe potuto vantare un possesso “animus domini” sui beni di causa, con una interversione del possesso. Lasso di tempo non certo sufficiente a far intervenire l'usucapione, quando, nel marzo 2007, proponeva la domanda giudiziaria, dinanzi al Tribunale di Paola, essendo trascorsi, a quella data, solo 6 anni>>.
7 giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito” (cfr. Cass. civ. n. 23375 del 2016), compreso, quindi, quello per la notificazione dell'appello che rileva nella specie;
2) “Il termine per proporre l'appello deve essere, infatti, qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo
vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art.155 cpc, comma 4” (cfr. Cass. civ. n.
6728 del 2012).
Sempre in via preliminare, deve, poi, essere disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.4, per non aver l'appellante specificamente individuato “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
Invero, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., per come modificato a seguito della “Riforma Cartabia”, appaiono essere stati pienamente rispettati dall'appellante che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ha specificamente individuato le violazioni di legge denunciate nonché
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando espressamente le statuizioni impugnate e le censure svolte rispetto alle stesse5.
D'altra parte, l'odierna appellata, nel difendersi compiutamente nel giudizio di appello, ha dimostrato di avere ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
8 Ulteriormente proseguendo, l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta dall'appellante, già rigettata con ordinanza del 23 febbraio del 2024, reiterata con note dell'8 novembre 2024, deve intendersi implicitamente disattesa stante la remissione della causa al Collegio per la decisione.
Non può, inoltre, trovare accoglimento l'istanza di rinnovazione della prova testimoniale6 proposta dall'appellante in quanto – alla luce delle valutazioni che saranno appresso svolte nel merito - non si ravvisano elementi che suggeriscano la necessità di ulteriori chiarimenti circa le deposizioni già rese nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio e non essendo, altresì, emersi indizi significativi tali da generare un fondato dubbio in punto di non veridicità delle testimonianze rese.
Del resto, l'appellante si è limitata a produrre, a fondamento della sua domanda,
l'istanza di opposizione dalla stessa esercitata avverso la richiesta archiviazione del procedimento penale per falsa testimonianza.
2. Passando ad esaminare il merito, deve rilevarsi che censura la Parte_1
sentenza di primo grado per aver il Tribunale di Paola rigettato la domanda di usucapione sulla base, a suo dire, di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appello è infondato.
In effetti, alla luce delle risultanze probatorie, deve rilevarsi che le attività dedotte da a fondamento della domanda di usucapione - nella specie, la Parte_1
coltivazione, raccolta di frutti, rifacimento di recinzione muraria, aratura e raccolta di grano nonché il conferimento di incarichi di rilievi e misurazioni a terzi soggetti -
di per sé inidonee a dimostrare un dominio esclusivo sulla cosa7, in ogni caso, non
9 appaiono supportate da univoci indizi che consentano di supporre che le stesse siano state svolte uti dominus.
Appare, invece, verosimile che tali attività siano state svolte quale contributo spontaneo della stessa in favore dei genitori, usufruttuari dei terreni controversi e non anche in termini di godimento dotato del carattere della “esclusività” che sarebbe, del resto, incompatibile con l'esercizio di attività di gestione e di coltivazione da parte dei genitori stessi.
Né, sotto altro profilo, tali attività possono considerarsi esercitate animus domini ma, piuttosto, nella tolleranza della proprietaria versandosi nell'ambito di rapporti d stretta parentela in ambito di stretti rapporti di parentela.8
Tali considerazioni trovano riscontro nel quadro probatorio offerto dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
SInificativa, sotto tale aspetto, è la deposizione resa da Testimone_4
germano delle parti in causa che - sul capitolo 2 e 3 (“Vero che il terreno per cui è
causa, sito in loc. Petrulla di Paola, è stato sempre coltivato, fino alla loro morte quali usufruttuari, dai sigg.ri e , genitori delle Testimone_3 Persona_4 sign.re e ”; “vero che nel maggio 1998 dopo la morte Parte_1 Parte_2
del sig. la sig.ra conferiva a una Testimone_3 CP_1 Parte_1
procura speciale volta ad amministrare il terreno per cui è causa in suo nome vece
e conto”) della memoria 183 c.p.c. di parte convenuta del 21 aprile 2017 - ha così riferito:
presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario>>; anche rispetto al rifacimento di manufatti, la giurisprudenza di legittimità esclude l'esistenza di una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno, specie se di ampie dimensioni, nella condotta di realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione e il riadattamento di manufatti), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione (cfr. Cass civ n. 25948 del 2014). 8 Cfr. Cass. n. 11277/2025 < all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo >>; conf. Cass. n. 11315/2018)
10 < (…) mi recavo a Paola tutte le settimane per aiutare mio padre nei servizi sul
terreno in quanto era anziano (…). Dopo la morte di mio padre nel 1998 e fino alla morte di mia madre avvenuta nel 2001 andavo io ad aiutare mia madre a coltivare i
terreni. Successivamente la morte di mia madre non mi sono più recato sul terreno per coltivarlo. Anzi mi sono recato sul suddetto terreno ad aiutare mia SO
fino al suo matrimonio che non ricordo quando è avvenuto. Dopo la Parte_1
morte di mia madre mia SO è venuta due o tre volte da me. Preciso CP_1
che i miei genitori avevano affittato questo terreno da un certo e che Persona_5
ad un certo punto voleva vendere il terreno e, dunque, mio padre lo ha fatto
acquistare a mia SO . Ribadisco che i miei genitori, anche dopo CP_1
l'acquisto del terreno a favore di mia SO , hanno sempre continuato ad CP_1
occupare quel terreno stesso fino alla loro morte. Siccome mia SO CP_1
abitava in Canada alla morte dei genitori mi voleva lasciare la procura per amministrare il terreno, ma poiché io abitavo a San Lucido non ero sul posto, mi
sono rifiutato e la procura è stata rilasciata a mia SO . Non sono a Parte_1
conoscenza delle attività che mia SO ha fatto, ha delegato per la Parte_1
cura del terreno. Quando si è deciso che la procura doveva essere lasciata a mia
SO eravamo tutti e tre presenti, so che avevano fatto un atto scritto Parte_1
ma non so se l'hanno registrato. Preciso che l'atto era una procura ma non so dire
altro>> (cfr. verbale ud. 12 luglio 2022).
Le dichiarazioni rese dal teste - rispetto alla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, non essendovi indizi gravi, precisi e concordanti di segno contrario ed avendo il teste riportato, in modo coerente e dettagliato, fatti storici di cui ha avuto diretta conoscenza - hanno trovato conforto anche nelle dichiarazioni rese da altro teste, nipote delle parti in causa. Controparte_6
Quest'ultima, infatti, sui medesimi capitoli di prova, ha così riferito: < (…) Mia mamma e le altre sorelle di , e Per_6 Parte_1 Per_7 CP_1 Persona_8
venivano a turno in Calabria per assistere i loro genitori ed aiutarli sul terreno nel
periodo tra il 1990 e il 1995. Tutte le sorelle parlavano tra di loro e comunicavano con per stare vicino ai genitori e aiutarli sul terreno. Il terreno è stato Parte_1
coltivato dai miei nonni fino alla loro morte. Il terreno era di che mi CP_1
consegnava anche del denaro per la gestione dello stesso, questi soldi io li
11 consegnavo a mia nonna. Mia nonna e mia zia avevano un conto CP_1
cointestato sul quale mia zia versava dei soldi per la gestione del terreno CP_1
anche dopo questo periodo le mie zie venivano in Italia per stare con i miei
nonni>> (cfr. verbale ud. 12 luglio 2022).
Parimenti, il teste cognata delle parti in causa, ha dichiarato che Persona_3
e , genitori di e hanno Testimone_3 Controparte_7 CP_1 Parte_1
sempre coltivato il terreno (sin dagli anni '70) e sino alla loro morte9 (cfr. verbale di audizione del 24 settembre 2019).
Le circostanze riferite escludono la sussistenza in capo all'odierna appellante dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'usucapione, in assenza, da un lato, di un godimento esclusivo dei terreni de quibus e, dall'altro lato, dell'animus possidendi, essendo ragionevole ritenere che la sua presenza sui luoghi di causa nonché le attività materiali ivi svolte siano state esercitate con il beneplacito della SO
, a conoscenza, verosimilmente, dell'ausilio prestato da ai CP_1 Parte_1
genitori nella coltivazione dei terreni, tanto da manifestare l'intenzione, dopo la morte del padre, di voler attribuire la gestione di tali terreni al parente più vicino ai luoghi per cui è causa.
Nè rilevano, in senso contrario le argomentazioni di controparte.
In effetti, in ordine alla dedotta circostanza concernente l'impossibilità che i genitori avessero la capacità effettiva di coltivare e di occuparsi del fondo in quanto in condizioni precarie di salute, deve rilevarsi che la certificazione medica allegata in atti circa lo stato di salute di , madre delle parti in causa, accerta Controparte_7
uno stato di inabilità al lavoro che risale al giugno del 1994.
Dunque, anche a voler ritenere che da quella data in poi entrambi i genitori non potessero materialmente coltivare ed occuparsi del terreno e che, quindi,
[...]
avesse acquisito il godimento esclusivo dello stesso, il periodo temporale Parte_1
intercorso non sarebbe, in ogni caso, sufficiente ai fini della usucapione, tenendo conto dell'introduzione del giudizio nell'anno 2007.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che, dalle produzioni fotografiche allegate da controparte, risalenti all'agosto 1994 (quindi, in periodo successivo
12 all'accertamento medico di cui sopra) è ritratta, sui luoghi di Controparte_7
causa, in abbigliamento da lavoro e con un cesto ricolmo in ciascuna mano, intenta evidentemente a svolgere attività sul terreno, potendosi, quindi, presumere, che lo stato di salute, sebbene precario, le consentisse comunque di svolgere una qualche attività sul fondo.
A prescindere dalle argomentazioni concernente il conferimento o meno di procura da parte di e della relativa prova, le dichiarazioni rese dal teste Controparte_1
depongono, in ogni caso, nel senso che: Testimone_4
a) aveva manifestato interesse - dinanzi al fratello che, in Controparte_1 Tes_4
effetti, descrive un incontro al quale lo stesso aveva presa parte - affinché i terreni
de quibus continuassero ad essere amministrati, tanto da voler conferire tale incarico al parente più vicino ai luoghi di causa;
b) può ragionevolmente presumersi, secondo quanto poc'anzi evidenziato, che la stessa fosse a conoscenza del contributo dato dalla SO ai genitori Parte_1
nella gestione dei terreni per cui è causa - che, pertanto, veniva tollerato - tanto da averle manifestato l'intenzione di formalizzare una tale situazione.
Né, del resto, l'appellante ha fornito prova - come era suo onere fare - di un atto di formale opposizione al legittimo proprietario e, quindi, di un qualificato atto di interversione, volto a dimostrare che le attività sul fondo non fossero espletate con il benestare del legittimo proprietario.
Sul punto, irrilevanti appaiono le dichiarazioni rese dai testi dell'allora attrice in ordine al conferimento di incarichi per lo svolgimento di lavori sul terreno.
In particolare, , interrogato sui capitoli di prova A, C e D (“Vero essere Persona_2 che ha posseduto da oltre 20 anni l'immobile sito in Paola, alla Parte_1
località Petrulla, a ridosso a ridosso della linea ferroviaria costituito da un terreno agricolo e da un piccolo fabbricato con annessa stalla che confina con la restante
proprietà di questa”; “Vero essere che tale possesso è stato fino ad oggi libero continuo a non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità per un periodo maggiore di vent'anni”; “Vero essere che tutti vicini riconoscono
[...]
come unica ed esclusiva proprietaria dei suddetti beni”) della memoria Per_9
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 del 21 aprile 2017, ha così rispettivamente riferito: <Confermo la circostanza e preciso che ho svolto l'attività di geometra ed
13 ho effettuato dei rilievi e delle misurazioni su incarico di nel Parte_1 novembre 1988>> precisando che <l'attività suoi luoghi di causa è durata fino al
1991 e l'ultima volta che ivi mi sono recato è stato nel 1998, dopo la morte del padre>>, periodo (dal 1988 al 1998), comunque, insufficiente ai fini della usucapione.
Parimenti alcuna rilevanza ai fini di interesse può riconoscersi alla deposizione di che, limitatosi a dichiarare di essere stato chiamato dall'attrice Testimone_1
dall'anno 1989 con frequenza settimanale per lavori di potatura e riparazioni di muretti in pietra10, ha riferito sul cap. B (“Vero essere che per il Parte_1
possesso dei suddetti beni non ha mai versato nessuno corrispettivi in denaro di
altra natura facendo sempre propri frutti maturati nel fondo e quelli derivanti dalla coltivazione del terreno agricolo che curava personalmente?”) che: <i prodotti ottenuti dalla coltivazione venivano destinati al consumo della sig.ra Parte_1
e della sua famiglia d'origine (padre e madre)>>, da tale dichiarazione
[...]
emerge, all'evidenza, nel che del terreno e dei suoi frutti la non avesse un Pt_1
godimento esclusivo, ma piuttosto un godimento scaturente dal contributo lavorativo dato ai genitori usufruttuari del terreno.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , il quale sul capitolo di Testimone_2
prova contrassegnato dalla lettera F (“Vero essere che egli ha eseguito per gli anni
che vanno dal 1990 e fino a tutt'oggi i lavori di aratura fresatura e trebbiatura nei terreni di impala località Petrulla e dalla stessa ricevuta Persona_9 relativa compenso”) ha così riferito: <Posso dire che ho svolto i lavori che mi sono stati letti sul terreno della , in quanto solo da lei venivo Parte_1
chiamato. Questi lavori sono stati intrapresi nel periodo approssimativamente
prima o dopo della morte del padre dell'attrice fino a circa gli anni 2000. Ricordo quest'ultimo periodo, poiché intorno all'anno 2003 ho messo da parte la
trebbiatrice che utilizzavo sul terreno della . Dopo aver svolto i lavori per Pt_1
conto della venivo ringraziato e pagato da quest'ultima nel Parte_1
corso nel corso degli anni dal 2000 in poi e fino al 2007 circa sono stato chiamato
14 da solo altri 5-6 volte>>, deve evidenziarsi: 1) la mancanza di Parte_1
precisione sul piano temporale;
2) che le stesse non consentono di escludere, con sufficiente grado di certezza, che altri, ovvero i genitori usufruttuari, si occupassero dei terreni.
A tanto si aggiunge che non è stata fornita concreta prova che il pagamento dei lavori avvenisse con sostanze economiche proprie della , dovendosi Pt_1
piuttosto ragionevolmente ritenersi che i pagamenti venissero sì corrisposti dalla ma con denaro della madre, la quale - per come risulta dalle dichiarazioni Pt_1
testimoniali rilasciate dalla teste - disponeva di un conto sul quale Controparte_6
la figlia trasferiva delle somme proprio per la gestione dei terreni. CP_1
Ad abundantiam, deve rilevarsi che, anche a non voler considerare gli elementi sino ad ora evidenziati, in ogni caso, dalle emergenze processuali risulta che
[...]
ha lasciato i luoghi per cui è causa dal 1990 al 199511 cosicché – pure Parte_1
nell'ipotesi in cui si ritenessero quelle attività compatibili con un possesso uti dominus- sarebbe, comunque, assente il carattere della continuità del possesso.
Non coglie nel segno, in senso contrario, l'argomentazione dell'appellante relativa alla compatibilità della frequenza dei suoi rientri con il carattere continuativo del possesso.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'usucapione, gli atti di godimento in cui si estrinseca la signoria sulla cosa devono essere correlati alla natura del bene e della sua destinazione (cfr. Cass. n.
9238/2000 << La continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l'intermittenza dei relativi atti di godimento,
quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non
esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa >>, conf. Cass. n. 4901/2003)
15 Ora, avuto riguardo al richiamato principio, sebbene il teste Testimone_5
abbia riferito di un ritorno di in Paola una o due volte al mese Parte_3
negli anni novanta allorquando lavorava a Bologna (<negli anni 1990 la signora
viveva a Bologna e lavorava alle Poste, veniva a Paola una o due volte Parte_1 al mese (… ) >>, deve escludersi, considerata la natura del bene - terreno agricolo notoriamente bisognevole di assidua cura, manutenzione e gestione - deve escludersi una continuità di possesso e dunque la persistenza del potere di fatto sulla cosa durante gli anni di permanenza a Bologna.
Dagli esposti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di
[...]
e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, Parte_1
come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 2.904,50 per compensi professionali (valore della causa euro 15.820,00 – reddito dominicale x 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.p.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 554/2023, emessa il 28
[...]
giugno 2023 e pubblicata il 26 giugno 2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
16 - condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.904,50 per compenso professionale, oltre rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così a p. 6 dell'atto di appello: <Mediante la rimessione (artt. 353-354 c.p.c.), infatti, si determina la parziale nullità del giudizio di primo grado, limitato dalla mancata partecipazione di un contraddittore necessario, dovendo, quindi, essere salvaguardata - in senso logico - la prova assunta, quantomeno nei termini in cui è stata ammessa (anche nel giudizio in riassunzione), motivando perché sia stata assunta una decisione di senso totalmente contrario alla sentenza già resa per quanto nulla>>. 2 Così alle pagg. 3/4 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <la sentenza oggi appellata è stata notificata all'odierna appellante, presso il suo procuratore in giudizio, in data 03/07/2023 (doc. A), dunque i 30 giorni per proporre appello, considerato il periodo feriale, andavano a scadere Sabato, 2 Settembre. L'appello è stato notificato Lunedì, 4
Settembre (doc. B). Invero, il Trib. di Bari, con sentenza n. 2207/2021, ha osservato che la proroga prevista dall'art. 155, comma 5 cpc, che prevede lo slittamento del termine al giorno successivo non festivo degli atti compiuti fuori udienza nella giornata di sabato, deve riferirsi alle sole attività processuali, con la conseguenza che “devono ritenersi escluse le attività di notifica e tutte le altre attività giudiziarie, che possono svolgersi regolarmente nella giornata di Sabato, che ai sensi del successivo comma 6 dello stesso articolo 155 cpc, deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti”(cfr. Trib Milano sent. N. 2918/2011) . Con ciò vuol dirsi che, mentre il termine per la costituzione dopo la notifica, è propriamente un atto processuale da compiersi fuori udienza, soggetto alla suddetta disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non può ritenersi, invece, assoggettabile alla disciplina dell'art. 155 cpc (…)>>. 3 Così a p. 9 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <È solo dal febbraio 2001, data di decesso della madre, che la SI.ra , divenendo piena proprietaria di tali beni, CP_1 4 Così a p. 4 comparsa di costituzione e risposta: <Altro motivo di inammissibilità si rinviene nella formulazione dei motivi d'appello, atteso che l'art. 342 cpc, dopo la riforma Cartabia, prevede che “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) ……;2) ……, 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Orbene, nei motivi di appello, per come articolati da controparte, non è indicato in modo chiaro e specifico la violazione di legge denunciata e l'incidenza che tale violazione avrebbe avuto sulla decisione>>. 5 Così nell'atto di appello:<VIZIO DELLA SENTENZA QUANTO ALLA RITENUTA INESISTENZA DELLA PROVA DEL DIRITTO ALL'USUCAPIONE DEL
[...]
, lamentando specificamente l'erronea, a suo dire, valutazione Controparte_5 effettuata dal giudice di prime cure circa la consistenza delle attività dalla stessa che erano state svolte, per oltre un ventennio, nell'esercizio di un possesso qualificato ad usucapionem; <<2)
VIZIO DELLA SENTENZA PER LA MANCATA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVERSIONE DELLA PROVA EX ART: 1142 c.c. QUANTO ALLA PROVA DELL'ESISTENZA DEL TITOLO DETENTIVO E CON RIGUARDO ALLA INTERRUZIONE DEL POSSESSO>>, lamentando specificamente la ritenuta esistenza, da parte del giudice di prime cure, di un titolo in forza del quale l'appellante avrebbe esclusivamente detenuto e non anche posseduto i beni per cui è causa. 6 Così in sede di precisazione delle conclusioni, con nota dell'8 novembre 2024, p.2/3:<si chiede che l'Adita Corte, anche d'ufficio, Voglia disporre, ai sensi dell'art.359 cpc, e per effetto del richiamo all'art.257 II c. 3 cpc, l'audizione dei SIg.ri , Testimone_3
, e (soggetti indicate nella denuncia di Persona_3 Testimone_4 Controparte_6 falsa testimonianza) sulle circostanze ammesse nel procedimento di primo grado e sulle quali sono stati sentiti;
ciò anche in termini di prova contraria. Tra l'altro considerato che la Procura di parte non ha ritenuto neanche di dovere sentire le stesse persone denunciate sulle domande poste>>. 7 In tema di coltivazione cfr., ad esempio, Cass. n. 6123/2020 <Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di 9 Così sul capitolo 2: <il terreno per cui è causa è stato coltivato dai miei suoceri CP_7
e dagli anni '70 fino alla loro morte>>.
[...] Testimone_3 10 Così nel verbale di udienza del 27 novembre 2018: <posso confermare la circostanza in quanto dal 1989 sono stato chiamato dall'attrice con frequenza settimanale circa ogni sabato per eseguire lavori di potatura degli alberi e/o riparazioni di muretti in pietra, nonché vangare il terreno (…)>>. 11 Così , nipote delle parti in causa: <È vero, dal 1990 al Testimone_3 Parte_1 1995 ha vissuto a Bologna dove lavorava nell'ufficio postale>>; così Persona_3
<<dal al la signora ha vissuto a bologna dove lavorava in un parte_1 ufficio postale>> (cfr. per entrambi verbale ud. 24 settembre 2019); così Testimone_4
<<confermo che dal al ha lavorato a bologna presso un ufficio parte_1 postale. sono conoscenza di questo fatto perch mi recavo paola tutte le settimane per aiutare mio padre nei servizi sul terreno in quanto era anziano. quando mia SO ritornava da viveva con>>> e, infine, : <sono a conoscenza del Controparte_6 fatto che dal 1990 al 1995 mia zia viveva e lavorava a Bologna alle poste prima di Parte_1 essere poi trasferita a Paola. In quel periodo mi ha invitato a trovarla a Bologna (…)>> (cfr. per entrambi verbale ud. 12 luglio 2022).