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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 3064/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli Avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliata in Andria, Via Jannuzzi 21, ricorrente
e
in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempor in persona del Direttore in Controparte_4 carica, l' nte in carica, rappresentati Controparte_5
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, f , legalmente domiciliato presso Controparte_5
l' all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_6
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via CP_5
Soderini n.24, convenuto
Oggetto: indennità sostitutiva ferie
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
1 2) Per l'effetto, condannare i al pagamento, Controparte_2 in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 22,83 giorni per l'anno 2020/2021; 24,25 giorni per l'anno 2021/2022; 21,41 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
Per la parte convenuta:
Nel merito, in ogni caso
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
Svolgimento del processo
sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, de prestato servizio alle dipen
[...] CP_2 in forza di contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e rivendicando il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
All'udienza odierna la causa è decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Come risulta dalla documentazione di causa, il ricorrente ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (doc. 1, fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente afferma:
- di avere lavorato per l'annualità 2020/2021 n. 274 giorni;
per l'annualità 2021/2022 n. 291 giorni;
per l'annualità 2023/2024 n. 257 giorni;
- che il numero di giorni di ferie spettanti al docente, e che ad oggi non sono mai stati monetizzati, per tali annualità, sarebbe pari a 22,83 giorni per l'anno 2020/2021; a 24,25 giorni per l'anno 2021/2022; a 21,41 giorni per l'anno 2023/2024.
Relativamente ai suddetti giorni di ferie asseritamente non fruiti, deduce che i dirigenti scolastici degli Istituti di riferimento, non avrebbero mai provveduto ad invitare formalmente il ricorrente a fruire delle ferie residue spettanti, informandolo in tempo utile del fatto che, se avesse deciso di non fruirne, avrebbe perso il diritto a fruire delle ferie o a ricevere un'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2 Alla udienza odierna, la parte ricorrente, preso atto delle difese e delle produzioni del resistente, ha dichiarato quanto segue: CP_2
“prende atto di quanto osservato da in relazione al numero di giorni di CP_2 ferie, rideterminando i giorni di ferie come segue: 19,83 per l'anno 2020/2021 e 20,25 per l'anno 2021/2022. Per l'anno 2023/2024 aderisce all'eccezione relativa al periodo di congedo e quindi chiede il riconoscimento di 0,78 giorni sulla base delle 4 ore lavorate”.
2. Va anzitutto chiarito che l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
E' successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135, che all'art. 5, ottavo comma, ha introdotto, rispetto alla previgente normativa di cui al suddetto art. 19 CCNL Scuola 2006-2009, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135, il seguente periodo:
“il presente comma non si applica al personale amministrativo, docente, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con un contratto al termine delle lezioni e attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale fruire delle ferie”.
È stata, quindi, prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica come definito dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la restante parte dell'anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale disposizione ha, dunque, stabilito per il personale scolastico l'obbligo – precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 – di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che
“le clausole contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
3 La Suprema Corte ha rilevato come la disposizione di cui all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 95/2012 sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95, osservando che “nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
Orbene, come sopra rilevato, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente lamenta di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il
4 lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Sotto tale profilo, l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitato a fruirne.
D'altra parte, risulterebbe infondata l'eventuale pretesa della medesima convenuta di veder detratti tutti i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività scolastiche, in quanto il ricorrente, secondo tale ricostruzione, avrebbe usufruito delle ferie in tutti i giorni in cui sono state sospese le lezioni e le attività didattiche, oltre a quelle godute a fronte di sua specifica richiesta espressa.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto, affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
5 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
Il principio di diritto in questione è stato di recente confermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024.
Come condivisibilmente osservato da questo Tribunale (cfr. Tribunale di Milano, sent. 7 febbraio 2024) “La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.”
Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, è da escludere che il docente a termine debba ritenersi automaticamente posto in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
Secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass., ord. n. 28587 del 6/11/2024)
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
3. In ordine alla quantificazione delle spettanze, va rilevato che parte ricorrente ha aderito alla ricostruzione proposta dal quanto ai giorni di ferie residue, come CP_2 riportato al paragrafo 1, con riferiment i di ferie fruiti su richiesta, giorni che ha provveduto a detrarre.
Analogamente il ricorrente ha aderito alla ricostruzione avversaria quanto ai giorni lavorati e ai giorni di ferie maturati relativi all'anno scolastico 2023/2024, provvedendo a detrarre i giorni di congedo fruiti.
I giorni restanti devono, invece, essere riconosciuti in applicazione dei principi sopra richiamati.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione dell'attività svolta e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
6 condanna il al pagamento, in favore del Controparte_2 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 19,83 giorni per l'anno 2020/2021; 20,25 giorni per l'anno 2021/2022; 0,78 giorni per l'anno 2023/2024; condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2059,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Milano, il 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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