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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 81 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 81 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Angelina Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA DELL'OLMO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
E nei confronti di residente in [...], contumace;
CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame ed in riforma della sentenza n. 423/2024 emessa dal Giudice di pace di Prato, accogliere l'appello per i motivi tutti indicati ed in riforma del capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo all'omesso pagamento delle spese stragiudiziali condannare la compagnia assicurativa in plrpt al pagamento di euro 500 o in quella misura che sarà ritenuta di Controparte_3 giustizia;
ed in riforma del capo del dispositivo della sentenza relativa alla compensazione delle spese legali di causa condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di primo grado Controparte_3 nell'importo di euro 1265 o in quella misura maggiore e o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre rimborso delle spese del contributo unificato pari ad € 125 , delle spese generali e degli accessori di legge . Con vittoria di spese e compensi
1 professionali del presente giudizio come per legge aumentati del 30% ex art 4 c. 1 Bis del D.M. 55/2014 per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via principale: rigettare la domanda in appello così come avanzata dalla in relazione ai due motivi di appello interposti, in quanto infondata e non provata per tutti Parte_1
i motivi sopra indicati e per gli effetti confermare in ogni sua parte la sentenza n.423/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Prato, pubblicata in data 20/06/2024 e non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente, si chiede che vengano liquidati gli onorari stragiudiziali effettivamente dovuti in base all'attività realmente svolta, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
423/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, con la quale il Giudice di Pace di Prato aveva condannato
[...]
versarle la somma di euro 2.318,00. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace e la chiedendo la condanna di quest'ultima al CP_2 Controparte_1 pagamento di euro 3.083,00 a titolo di danni patiti in conseguenza del sinistro del 23 luglio 2022.
A fondamento della domanda aveva premesso che: ra proprietaria del veicolo FIAT 500 L, Parte_2 con targa EX695JH, assicurato con il 23 luglio 2022 in Montemurlo si era Controparte_1 verificato un incidente con la , con targa FF117FF, appartenente ad la CP_4 CP_2 CP_ quale aveva urtato la durante una manovra in retromarcia;
il 31 agosto 2022 la aveva ceduto a Pt_2 il proprio credito;
i danni riportati dal veicolo ammontavano ad euro 2.318,00 ai quali doveva Pt_1 essere aggiunta la somma di euro 220,00 per noleggio di veicolo sostitutivo;
le spese per assistenza stragiudiziale affrontate dall'attrice per ottenere il recupero del credito ammontavano ad euro 500,00.
Si era costituita anche riconoscendo la dinamica del sinistro e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in ordine al quantum debeatur.
A sostegno della difesa aveva allegato: di aver tentato di definire bonariamente la vicenda proponendo un'offerta prima dell'instaurazione della causa, ma la trattativa non aveva avuto buon esito;
che non era stato provato il danno per noleggio di veicolo sostitutivo;
che la richiesta di euro 500,00 per le spese di assistenza legale stragiudiziale era eccessiva e comunque perché la relativa spesa doveva considerarsi assorbita nell'attività giudiziale.
All'udienza dell'11 gennaio 2023 era stata dichiarata la contumacia di La causa era stata CP_2 istruita sui documenti depositati dalle parti e il 20 giugno 2024 era stato pubblicato il provvedimento impugnato, il quale aveva escluso dal quantum debeatur le spese per il noleggio di vettura sostitutiva e per assistenza legale stragiudiziale, compensando le spese di lite.
Con l'odierno appello, ha impugnato la sentenza per non aver riconosciuto il danno per Parte_1
i costi dell'assistenza legale stragiudiziale e per aver compensato le spese di lite. In particolare, ha osservato che la compagnia assicuratrice non aveva formulato alcuna offerta a seguito della richiesta di risarcimento e che non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
2 Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
A sostegno della propria difesa, ha dedotto che l'attività stragiudiziale del difensore della parte appellante doveva considerarsi assorbita in quella svolta nel presente giudizio e che comunque non poteva considerarsi utile ai fini della risoluzione della controversia;
ha poi fatto presente che la compensazione delle spese trovava giustificazione nell'accoglimento della domanda in misura minore rispetto alla richiesta.
La causa è stata istruita sui documenti depositati e, dichiarata la contumacia di è stata rimessa CP_2 in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2025.
****
1. Sulle spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Il primo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale,
è fondato e deve essere accolto.
In proposito, va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se, invece, come in questo caso, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., 13-03-2017, n. 6422; v. anche Cass. civ., Sez. III, 07/09/2022, n. 26368).
Va, poi, ricordato che, ove il danneggiato abbia dato incarico ad un legale di svolgere attività stragiudiziale allo scopo di richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del legale non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2017, n. 9548, rv. 643851-01). Ne consegue che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 20/06/2017, 10-07-
2017, n. 16990). In particolare: “L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, cit.).
In merito, ha prodotto: la richiesta di risarcimento del 31 agosto 2022 (doc. 1), la Parte_1 comunicazione datata 2 settembre 2022 con la quale aveva chiesto l'indicazione della data e del CP_1 luogo in cui sarebbe stato possibile ispezionare il veicolo incidentato, la comunicazione del 6 ottobre 2022 del
3 difensore dell'appellante contenente una proposta di definizione della lite, la comunicazione del 20 ottobre
2022 con la quale il difensore di aveva annunciato l'attivazione dell'azione giudiziale (doc. 8). Pt_1
Con riferimento all'an, è stata prodotta la richiesta di risarcimento inoltrata dal legale della Pt_1 contenente la ricostruzione della dinamica dell'incidente e la richiesta di risarcimento del danno subito, la comunicazione che il veicolo era a disposizione del perito presso il Gruppo 3D, nonché l'ulteriore invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (doc. 1). Peraltro, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta, aveva articolato una proposta di definizione della lite, quantificando la Pt_1 propria richiesta in euro 3.736,00 (doc. 8).
Non vi è dubbio, dunque, che sia stata compiuta attività stragiudiziale ai fini di soddisfare l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 148 codice delle assicurazioni, l'intervento del legale era altresì necessario, in quanto funzionale all'attivazione della procedura di liquidazione del danno (cfr. art. 148 cit.,
“Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.658
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro”).
Quanto all'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, si osserva come la procedura di risarcimento stragiudiziale non abbia trovato compimento a causa della condotta della che non ha provato di aver formulato CP_1 alcuna richiesta nei termini di legge, nonostante avesse da parte sua formulato un'offerta per la Pt_1 definizione della lite. Dagli atti, infatti, emerge che l'atto di citazione era stato notificato il 31 ottobre 2022, ossia trascorsi 60 giorni dalla richiesta del 31 agosto 2022, senza che la compagnia assicuratrice avesse formulato una proposta di liquidazione, nonostante la conformità della richiesta di risarcimento all'art. 148 del codice delle assicurazioni.
L'attività stragiudiziale si presentava, dunque, utile a soddisfare l'interesse del danneggiato al risarcimento e autonoma rispetto a quella prestata in questo successivo giudizio.
Venendo al quantum, le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali. Dunque, non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.); non è dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2).
Con particolare riguardo a quest'ultimo profilo, ai fini del risarcimento del danno consistito nella spesa sostenuta o nel debito contratto per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia impegnato o
4 meno somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale.
Tanto premesso, esaminata l'attività stragiudiziale svolta, consistita nell'invio alla compagnia assicuratrice della richiesta risarcitoria e dei successivi solleciti, si ritiene congrua la liquidazione del corrispondente danno emergente in euro 500,00, importo inferiore ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 per il compenso dovuto agli avvocati per l'attività stragiudiziale per le liti di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
Per le ragioni che precedono il provvedimento del Giudice di Pace deve essere riformato nella parte in cui non ha liquidato, quale voce di danno, le spese legali sostenute per la difesa stragiudiziale da Parte_1 nella misura di euro 500,00.
2. Sulla compensazione delle spese di lite.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
A tal proposito, il Codice di Procedura Civile, dopo aver enunciato all'art. 91 c.p.c. il principio di soccombenza
(in base al quale le spese processuali devono essere sostenute dalla parte soccombente), consente con il secondo comma dell'art. 92 di operare la compensazione delle spese, in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77). Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono le ipotesi tipizzate dalla legge e il provvedimento impugnato non ha segnalato la presenza di altre analoghe ragioni gravi ed eccezionali.
Non può essere, infatti, condivisa l'assunto del Giudice di Pace della parte appellante secondo cui la parte attrice sarebbe sostanzialmente soccombente, avendo , invero, visto accolta la propria Parte_1 pretesa in ordine a tutte le voci di danno richieste (ad eccezione, nel giudizio di prime cure, del danno emergente per le spese legali stragiudiziali, riconosciuto, invece in questa sede).
D'altro canto, secondo il recente intervento delle Sezioni Unite, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n.
32061).
La domanda di risarcimento del danno, sebbene articolata in più voci, deve essere considerata infatti unitaria
(arg. da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15523, rv. 654310-01)., con la conseguenza che il mancato accoglimento di una o più voci di danno o l'accoglimento di una o più voci in misura minore rispetto a quella richiesta, non genera soccombenza. In tali ipotesi, pertanto, la compensazione delle spese non costituisce conseguenza automatica e deve essere giustificata dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c., che nel caso in esame non sussistono.
5 Né può essere accolta la tesi di secondo cui, per il principio di causalità, i costi Controparte_1 della lite avrebbero dovuto ricadere sulla controparte, la quale non si era resa disponibile a rivedere la propria richiesta risarcitoria. A ben vedere, infatti, agli atti non risulta alcuna proposta da parte dell'assicurazione, motivo per il quale, scaduto il termine di 60 giorni previsto dalla legge, aveva Parte_1 legittimamente dato avvio al giudizio di primo grado.
3. Conclusioni e regime delle spese.
In totale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e conseguentemente eve essere condannata a versare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 2.818,00;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.265,00 per il giudizio di prime cure, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 e in euro € 1.405,80, per il presente giudizio, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. citato per le cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con aumento del 10% ex art 4, co. 1 bis, del D.M. citato;
il tutto oltre esborsi (euro 195,00) IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede, in riforma del provvedimento impugnato:
1. CONDANNA a versare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.818,00;
2. CONDANNA a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado e del presente giudizio che si liquidano per onorari rispettivamente in euro 1.265,00
e in euro 1.405,80, e per spese complessivamente in euro 195,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 81 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Angelina Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLANTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA DELL'OLMO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
E nei confronti di residente in [...], contumace;
CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame ed in riforma della sentenza n. 423/2024 emessa dal Giudice di pace di Prato, accogliere l'appello per i motivi tutti indicati ed in riforma del capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo all'omesso pagamento delle spese stragiudiziali condannare la compagnia assicurativa in plrpt al pagamento di euro 500 o in quella misura che sarà ritenuta di Controparte_3 giustizia;
ed in riforma del capo del dispositivo della sentenza relativa alla compensazione delle spese legali di causa condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di primo grado Controparte_3 nell'importo di euro 1265 o in quella misura maggiore e o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre rimborso delle spese del contributo unificato pari ad € 125 , delle spese generali e degli accessori di legge . Con vittoria di spese e compensi
1 professionali del presente giudizio come per legge aumentati del 30% ex art 4 c. 1 Bis del D.M. 55/2014 per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via principale: rigettare la domanda in appello così come avanzata dalla in relazione ai due motivi di appello interposti, in quanto infondata e non provata per tutti Parte_1
i motivi sopra indicati e per gli effetti confermare in ogni sua parte la sentenza n.423/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Prato, pubblicata in data 20/06/2024 e non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente, si chiede che vengano liquidati gli onorari stragiudiziali effettivamente dovuti in base all'attività realmente svolta, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
423/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, con la quale il Giudice di Pace di Prato aveva condannato
[...]
versarle la somma di euro 2.318,00. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace e la chiedendo la condanna di quest'ultima al CP_2 Controparte_1 pagamento di euro 3.083,00 a titolo di danni patiti in conseguenza del sinistro del 23 luglio 2022.
A fondamento della domanda aveva premesso che: ra proprietaria del veicolo FIAT 500 L, Parte_2 con targa EX695JH, assicurato con il 23 luglio 2022 in Montemurlo si era Controparte_1 verificato un incidente con la , con targa FF117FF, appartenente ad la CP_4 CP_2 CP_ quale aveva urtato la durante una manovra in retromarcia;
il 31 agosto 2022 la aveva ceduto a Pt_2 il proprio credito;
i danni riportati dal veicolo ammontavano ad euro 2.318,00 ai quali doveva Pt_1 essere aggiunta la somma di euro 220,00 per noleggio di veicolo sostitutivo;
le spese per assistenza stragiudiziale affrontate dall'attrice per ottenere il recupero del credito ammontavano ad euro 500,00.
Si era costituita anche riconoscendo la dinamica del sinistro e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in ordine al quantum debeatur.
A sostegno della difesa aveva allegato: di aver tentato di definire bonariamente la vicenda proponendo un'offerta prima dell'instaurazione della causa, ma la trattativa non aveva avuto buon esito;
che non era stato provato il danno per noleggio di veicolo sostitutivo;
che la richiesta di euro 500,00 per le spese di assistenza legale stragiudiziale era eccessiva e comunque perché la relativa spesa doveva considerarsi assorbita nell'attività giudiziale.
All'udienza dell'11 gennaio 2023 era stata dichiarata la contumacia di La causa era stata CP_2 istruita sui documenti depositati dalle parti e il 20 giugno 2024 era stato pubblicato il provvedimento impugnato, il quale aveva escluso dal quantum debeatur le spese per il noleggio di vettura sostitutiva e per assistenza legale stragiudiziale, compensando le spese di lite.
Con l'odierno appello, ha impugnato la sentenza per non aver riconosciuto il danno per Parte_1
i costi dell'assistenza legale stragiudiziale e per aver compensato le spese di lite. In particolare, ha osservato che la compagnia assicuratrice non aveva formulato alcuna offerta a seguito della richiesta di risarcimento e che non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
2 Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
A sostegno della propria difesa, ha dedotto che l'attività stragiudiziale del difensore della parte appellante doveva considerarsi assorbita in quella svolta nel presente giudizio e che comunque non poteva considerarsi utile ai fini della risoluzione della controversia;
ha poi fatto presente che la compensazione delle spese trovava giustificazione nell'accoglimento della domanda in misura minore rispetto alla richiesta.
La causa è stata istruita sui documenti depositati e, dichiarata la contumacia di è stata rimessa CP_2 in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2025.
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1. Sulle spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Il primo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale,
è fondato e deve essere accolto.
In proposito, va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se, invece, come in questo caso, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., 13-03-2017, n. 6422; v. anche Cass. civ., Sez. III, 07/09/2022, n. 26368).
Va, poi, ricordato che, ove il danneggiato abbia dato incarico ad un legale di svolgere attività stragiudiziale allo scopo di richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del legale non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2017, n. 9548, rv. 643851-01). Ne consegue che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 20/06/2017, 10-07-
2017, n. 16990). In particolare: “L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, cit.).
In merito, ha prodotto: la richiesta di risarcimento del 31 agosto 2022 (doc. 1), la Parte_1 comunicazione datata 2 settembre 2022 con la quale aveva chiesto l'indicazione della data e del CP_1 luogo in cui sarebbe stato possibile ispezionare il veicolo incidentato, la comunicazione del 6 ottobre 2022 del
3 difensore dell'appellante contenente una proposta di definizione della lite, la comunicazione del 20 ottobre
2022 con la quale il difensore di aveva annunciato l'attivazione dell'azione giudiziale (doc. 8). Pt_1
Con riferimento all'an, è stata prodotta la richiesta di risarcimento inoltrata dal legale della Pt_1 contenente la ricostruzione della dinamica dell'incidente e la richiesta di risarcimento del danno subito, la comunicazione che il veicolo era a disposizione del perito presso il Gruppo 3D, nonché l'ulteriore invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (doc. 1). Peraltro, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta, aveva articolato una proposta di definizione della lite, quantificando la Pt_1 propria richiesta in euro 3.736,00 (doc. 8).
Non vi è dubbio, dunque, che sia stata compiuta attività stragiudiziale ai fini di soddisfare l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 148 codice delle assicurazioni, l'intervento del legale era altresì necessario, in quanto funzionale all'attivazione della procedura di liquidazione del danno (cfr. art. 148 cit.,
“Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.658
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro”).
Quanto all'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, si osserva come la procedura di risarcimento stragiudiziale non abbia trovato compimento a causa della condotta della che non ha provato di aver formulato CP_1 alcuna richiesta nei termini di legge, nonostante avesse da parte sua formulato un'offerta per la Pt_1 definizione della lite. Dagli atti, infatti, emerge che l'atto di citazione era stato notificato il 31 ottobre 2022, ossia trascorsi 60 giorni dalla richiesta del 31 agosto 2022, senza che la compagnia assicuratrice avesse formulato una proposta di liquidazione, nonostante la conformità della richiesta di risarcimento all'art. 148 del codice delle assicurazioni.
L'attività stragiudiziale si presentava, dunque, utile a soddisfare l'interesse del danneggiato al risarcimento e autonoma rispetto a quella prestata in questo successivo giudizio.
Venendo al quantum, le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali. Dunque, non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.); non è dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2).
Con particolare riguardo a quest'ultimo profilo, ai fini del risarcimento del danno consistito nella spesa sostenuta o nel debito contratto per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia impegnato o
4 meno somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale.
Tanto premesso, esaminata l'attività stragiudiziale svolta, consistita nell'invio alla compagnia assicuratrice della richiesta risarcitoria e dei successivi solleciti, si ritiene congrua la liquidazione del corrispondente danno emergente in euro 500,00, importo inferiore ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 per il compenso dovuto agli avvocati per l'attività stragiudiziale per le liti di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
Per le ragioni che precedono il provvedimento del Giudice di Pace deve essere riformato nella parte in cui non ha liquidato, quale voce di danno, le spese legali sostenute per la difesa stragiudiziale da Parte_1 nella misura di euro 500,00.
2. Sulla compensazione delle spese di lite.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
A tal proposito, il Codice di Procedura Civile, dopo aver enunciato all'art. 91 c.p.c. il principio di soccombenza
(in base al quale le spese processuali devono essere sostenute dalla parte soccombente), consente con il secondo comma dell'art. 92 di operare la compensazione delle spese, in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77). Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono le ipotesi tipizzate dalla legge e il provvedimento impugnato non ha segnalato la presenza di altre analoghe ragioni gravi ed eccezionali.
Non può essere, infatti, condivisa l'assunto del Giudice di Pace della parte appellante secondo cui la parte attrice sarebbe sostanzialmente soccombente, avendo , invero, visto accolta la propria Parte_1 pretesa in ordine a tutte le voci di danno richieste (ad eccezione, nel giudizio di prime cure, del danno emergente per le spese legali stragiudiziali, riconosciuto, invece in questa sede).
D'altro canto, secondo il recente intervento delle Sezioni Unite, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n.
32061).
La domanda di risarcimento del danno, sebbene articolata in più voci, deve essere considerata infatti unitaria
(arg. da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15523, rv. 654310-01)., con la conseguenza che il mancato accoglimento di una o più voci di danno o l'accoglimento di una o più voci in misura minore rispetto a quella richiesta, non genera soccombenza. In tali ipotesi, pertanto, la compensazione delle spese non costituisce conseguenza automatica e deve essere giustificata dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92
c.p.c., che nel caso in esame non sussistono.
5 Né può essere accolta la tesi di secondo cui, per il principio di causalità, i costi Controparte_1 della lite avrebbero dovuto ricadere sulla controparte, la quale non si era resa disponibile a rivedere la propria richiesta risarcitoria. A ben vedere, infatti, agli atti non risulta alcuna proposta da parte dell'assicurazione, motivo per il quale, scaduto il termine di 60 giorni previsto dalla legge, aveva Parte_1 legittimamente dato avvio al giudizio di primo grado.
3. Conclusioni e regime delle spese.
In totale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e conseguentemente eve essere condannata a versare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 2.818,00;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.265,00 per il giudizio di prime cure, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 e in euro € 1.405,80, per il presente giudizio, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. citato per le cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con aumento del 10% ex art 4, co. 1 bis, del D.M. citato;
il tutto oltre esborsi (euro 195,00) IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede, in riforma del provvedimento impugnato:
1. CONDANNA a versare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.818,00;
2. CONDANNA a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado e del presente giudizio che si liquidano per onorari rispettivamente in euro 1.265,00
e in euro 1.405,80, e per spese complessivamente in euro 195,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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