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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/08/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7822 R.G. cont. 2016
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Corso della Repubblica n. 229 - Latina presso lo studio dell'avv. Laura Chillon e rappresentato e difeso dall'avv. Angela BUTTARAZZI, giusta procura apposta in calce al ricorso in riassunzione del 05/06/2023;
PARTE ATTRICE anche in riassunzione
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n.142 - Roma presso lo studio dell'avv. Fabio
PETRALIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA anche in riassunzione
E
1 - C.F. - Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
C.F. e - C.F. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
elettivamente domiciliati in via della Moscova n.
3 - Milano presso lo studio dell'avv.
Sabrina GIANI, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
E di Controparte_5 SO
(originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio) - C.F. , in P.IVA_1 persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in via Quarto n. 41 -
Latina presso lo studio dell'avv. Lorenzo FUSCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: azione negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Precisa … le conclusioni riportandosi, nel merito, a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, in via istruttoria, a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., come trascritte nel ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. e nelle note per la trattazione scritta per l'udienza del 16.3.2023, da intendersi qui tutte integralmente riportate e trascritte [in via preliminare, accertare e dichiarare che il Sig. e il SO
Sig. sono decaduti ex art. 167 c.p.c. dalla formulazione delle Controparte_1 spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto, dichiararle inammissibili e comunque infondate per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, a) accertato il diritto di proprietà unico ed esclusivo dell'Ing. sull'unità immobiliare sita in Parte_1
San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particella 528, subalterno 1, e che non esistono diritti concorrenti sulla predetta unità immobiliare da parte di terzi, né servitù e/o altri diritti reali di godimento,
2 accertare e dichiarare che il Sig. e il Sig. attuale SO Controparte_1 proprietario degli immobili siti in San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinti al Catasto Fabbricati del
Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio 8, particelle 526, subalterno 1, 529 e
526, subalterno 14, e/o eventuali successivi suoi aventi causa, non vantano alcun diritto di proprietà e/o altro diritto reale di godimento sull'Unità Immobiliare e, per
l'effetto, condannare il Sig. e/o il Sig. a SO Controparte_1 rimuovere il cancelletto aperto sull' e a ripristinare la muratura di Parte_2 confine in luogo del predetto cancelletto nonché a cessare le molestie e turbative poste in essere nei confronti dell'attore; b) in accoglimento della domanda sub a), condannare il Sig. e/o il Sig. ciascuno per quanto SO Controparte_1 di ragione, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'Ing. Parte_1 quantificati in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa, sempre nei limiti del dichiarato valore della controversia]. Con riferimento alla costituzione dei Sig.ri e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'Avv. Buttarazzi, come già rappresentato nelle note per la trattazione
[...] scritta per l'udienza del 28.9.2023, preso atto delle rinunce all'eredità da parte degli stessi nonché della rinuncia all'eredità dei nipoti del defunto SO intervenuta il 26.9.2023, ribadisce - rimettendosi al riguardo alle determinazione di cod. On. Giudice - di non opporsi, in ragione di tali rinunce, alla estromissione degli stessi dal presente giudizio, con compensazione delle spese di lite”; per parte convenuta, , all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Richiamando espressamente quanto già ampiamente eccepito, contestato, dedotto, domandato e richiesto nei propri scritti difensivi e ai verbali d'udienza, rassegna le proprie definitive conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate in comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. con domanda riconvenzionale, da intendersi qui espressamente riportate e trascritte [Voglia l'Ill.mo Giudice Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ammissione del presente atto di intervento: IN VIA PRELIMINARE: verificare la procedibilità della domanda attorea in ordine all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione di cui al
3 decreto legislativo n° 28 del 2010; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E
PROCESSUALE: disporre, a cura di parte attrice, l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Sig.ra quale litisconsorte necessario, ex Controparte_2 art. 102 c.p.c., nonché concedere all'odierno interveniente i termini a difesa di cui all'art. 163 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
NEL MERITO: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio specificati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., per accedere, tramite il cancelletto ivi collocato, alla scala
[foglio 8, part. 528, sub. 1] che conduce ai locali interrati interclusi (uno in comune,
l'altro di esclusiva proprietà del Sig. su cui l'attore rivendica la proprietà CP_1 esclusiva e libera da qualsiasi diritto reale di godimento, come meglio specificato nella premessa dell'atto de quo;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che le opere meglio descritte al punto 35 della premessa, sono state realizzate dal sig. odierno attore, in violazione degli articoli 900 e Parte_1 ss. del c.c., e comunque in danno dell'odierno interveniente, e per l'effetto ordinare a parte attrice la rimozione delle denunciate opere, abusivamente e arbitrariamente realizzate, e, in accoglimento della presente domanda, condannare il Sig.
[...] al risarcimento € 10.000,00, o in quell'altra somma, maggiore o minore Pt_1 accertata in corso di causa o che il Giudice valuterà e liquiderà anche in via equitativa], reiterando, altresì, la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, per la parte non ammessa, formulate nelle proprie note ex art. 183, 6° comma, nn. 2 e
3, c.p.c. e chiedendosi, infine, la valutazione aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della condotta processuale tenuta dal Sig. ; Parte_1 per parte convenuta, e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Voglia il Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta anche istruttoria, 1) in via principale, estromettere i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dal presente giudizio in quanto, a seguito della rinuncia all'eredità del
[...] signor essi non ne sono gli eredi e pertanto non sono i soggetti SO passivamente legittimati a contraddire con l'attore; 2) in via subordinata, nel caso di
4 mancata estromissione dal giudizio, accertare e dichiarare che la pronuncia che verrà emessa dal Tribunale adito non può svolgere effetti nei confronti dei convenuti non essendo essi gli eredi del sig. 3) in via di estremo subordine, per SO la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga di ordinare
l'immediata estromissione dei convenuti dal giudizio in riassunzione e ritenga necessaria l'istruzione di causa, si chiede la concessione dei termini di cui all'art.
183 sesto comma c.p.c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati delle spese generali e degli accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.)”; per parte convenuta, la curatela dell'eredità giacente di , SO all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si riporta a tutti gli atti di causa depositati dal sig.
e quindi nell'interesse della odierna curatela”. SO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/12/2016, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir accertare
[...] SO
l'insussistenza di diritti di servitù e reali godimento, insistenti sull'unità immobiliare di sua proprietà in San Felice Circeo, in favore del convenuto, con conseguente condanna dello stesso alla rimozione del cancello aperto sulla sua proprietà e alla cessazione delle molestie e turbative poste in essere, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00.
A sostegno dell'azione proposta, parte attrice ha dedotto che, in data
09/12/2013, in forza di decreto di trasferimento di immobile emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009 R.G. Es. (promossa dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti di ), ha acquistato l'immobile sito in San Felice Circeo CP_6
(LT), località Porto, con accesso da via Ammiraglio Bergamini, censito in catasto fabbricati del predetto comune al foglio 8, p.lla 528 sub 1; che sin dall'immissione in possesso ha accertato e immediatamente contestato l'illegittima e arbitraria apertura, sull'unità immobiliare di sua proprietà, di un cancello da parte del convenuto, proprietario dell'immobile confinante, censito in catasto fabbricati al foglio 8, p.lla
526 sub 1, p.lla 529 e p.lla 526 sub 14.
5 Ha altresì dedotto che il cancello è utilizzato dal convenuto per accedere, senza alcuna autorizzazione, alla sua proprietà e per collocarvi materiale di vario genere, arrecandogli così grave turbativa;
che i diversi tentativi di bonario componimento della lite non hanno avuto esito positivo.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte attrice ha così concluso in citazione: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa, a) accertato il diritto di proprietà unico ed esclusivo dell'Ing. sull'unità immobiliare sita in San Felice Parte_1
Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particella 528, subalterno 1, e che non esistono diritti concorrenti sulla predetta unità immobiliare da parte di terzi, né servitù e/o altri diritti reali di godimento, accertare e dichiarare che il Sig. proprietario degli immobili siti in SO
San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particelle 526, subalterno 1, 529 e 526, subalterno 14, e/o eventuali successivi suoi aventi causa, non vanta alcun diritto di proprietà e/o altro diritto reale di godimento sull'Unità Immobiliare e, per l'effetto, condannare il Sig. a SO rimuovere il cancelletto aperto sull' e a cessare le molestie e Parte_2 turbative poste in essere nei confronti dell'attore; b) in accoglimento della domanda sub a), condannare il Sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi SO dall'Ing. quantificati in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa, sempre nei limiti del dichiarato valore della controversia;
c) con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
1.1 Con comparsa del 10/04/2017, si è costituito in giudizio , il SO quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di (moglie del convenuto, in regime Controparte_2 di comunione dei beni) e di , nuovo acquirente del bene di sua Controparte_1 proprietà.
6 Nel merito, parte convenuta ha contestato quanto dedotto dall'attore e, operata una minuziosa ricostruzione delle vicende concernenti il compendio immobiliare in oggetto (immobile costruito da un unico proprietario, , poi trasferito a CP soggetti diversi, danti causa delle odierne parti in giudizio), ha precisato che in occasione della vendita in favore di (debitrice esecutata nel CP_6 procedimento di esecuzione all'esito del quale è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore), avvenuta nel 2000, nell'atto notarile, all'art. 2, si
è dato atto della sussistenza di diritti indivisi pari a ½ sulla limitrofa area destinata a parcheggio, nonché sulla scala di accesso e retrostante locale caldaia.
Prospettata, dunque, la sussistenza di una servitù di passaggio da sempre esistente sulla scala di accesso per cui è causa, costituita per destinazione del padre di famiglia, al fine di consentire l'accesso al locale comune interrato, non altrimenti raggiungibile, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale,
l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza della dedotta servitù di passaggio.
Prospettata altresì la sussistenza di opere arbitrariamente e illegittimamente realizzate dall'attore, quali la realizzazione e apertura di due lucernari e di una torretta di cemento a sostegno di un faro, eseguiti sul solaio comune, il restringimento del 50
% del condotto di areazione nel locale cantina, l'installazione di persiane in legno sulla finestra posta al primo piano nonché la realizzazione di una tettoia di appoggio e ancoraggio sulla facciata esterna, in violazione della normativa su distanze e luci, parte convenuta ha rassegnato in comparsa le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda attorea sia per l'omesso esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione, che per la mancata allegazione dell'informativa di cui al decreto legislativo n° 28 del 2010;
sempre in via preliminare e processuale: disporre, a cura di parte attrice,
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei sigg.ri e Controparte_2
quali litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c., per tutti i motivi Controparte_1 esposti in premessa;
nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi specificati nel corpo del presente atto;
7 in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., per accedere, tramite il cancelletto ivi collocato, alla scala [foglio 8, part. 528, sub. 1] che conduce ai locali interrati interclusi (uno in comune, l'altro di esclusiva proprietà) su cui l'attore rivendica la proprietà esclusiva e libera da qualsiasi diritto reale di godimento, come meglio specificato nell'atto de quo;
sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che le opere meglio descritte al punto 41 della premessa, sono state realizzate dal sig. Parte_1 odierno attore, in violazione degli articoli 900 e ss. del c.c., e comunque in danno del sig. odierno convenuto, e per l'effetto ordinare a parte attrice la CP_8 rimozione delle denunciate opere, abusivamente e arbitrariamente realizzate, e, in accoglimento della presente domanda, condannare l'attore al risarcimento dei danni subiti dall'odierno comparente, nella misura di € 10.000,00, o in quell'altra somma, maggiore o minore accertata in corso di causa o che il Giudice liquiderà anche in via equitativa”.
1.2 Con atto dell'11/04/2017 è intervenuto volontariamente nel giudizio
, quale nuovo acquirente dell'immobile di proprietà del convenuto Controparte_1
(atto di compravendita del 10/02/2017, rep. n. 1786 - racc. n. 1234, a rogito del notaio
, che ha richiamato le eccezioni e contestazioni svolte dal convenuto e Per_2 rassegnato le medesime conclusioni.
1.3 Non autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
avendo il convenuto provveduto all'alienazione
[...] SO dell'immobile con atto trascritto in epoca necessariamente antecedente all'ipotetica trascrizione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo Controparte_2
(non più proprietaria del bene per averlo alienato all'intervenuto ), Controparte_1 all'udienza del 02/05/2017, a fronte dell'eccezione di parte attrice, è stato assegnato, termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 18/10/2018, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, rilevata la tardiva costituzione del convenuto e dell'intervenuto e la conseguente superfluità delle prove articolate a supporto delle domande riconvenzionali proposte, nonché la superfluità delle prova articolate da parte attrice a supporto delle domande nuove
8 avanzate, per la prima volta, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., e degli altri capitoli di prova articolati dall'attore, in quanto relativi a circostanze incontestate o generiche, ha ammesso la prova per testi articolata dal convenuto nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 SO
c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 7, nonché la prova per testi articolata dall'intervenuto sulle medesime circostanze, e con gli stessi testi.
È stata altresì disposta CTU nominando allo scopo l'ing. , Persona_3 individuando il quesito da sottoporre al consulente nel seguente: “1) “Esaminati gli atti, effettuato sopralluogo, descriva il c.t.u. i luoghi per cui è causa, anche attraverso elaborati fotografici e planimetrici;
individui, sulla base delle verifiche in loco e degli atti di causa, gli immobili indicati come “scala di accesso e retrostante locale caldaia”, trasferiti a (dante causa di con rogito CP_6 Parte_1 per notaio in data 20.4.2000 (allegato alla comparsa di costituzione), e poi Per_4 all'attore, solo per la quota di un mezzo (essendo per l'atro 50% dapprima di proprietà di come risulta dalla scrittura allegato 6 alla comparsa di Persona_5 costituzione, e successivamente del convenuto che a sua volta li ha SO trasferiti a;
2) Individui altresì il locale cantina interrato, censito Controparte_1 al foglio 8 , part. 26, sub 14, trasferito a in comunione dei beni con SO
con atto a rogito notaio del 21.1.2009 (allegato 2 alla CP_2 Per_6 comparsa di costituzione di;
3) dica se tali immobili coincidano o SO meno con quelli oggetto delle doglianze attoree con riferimento all'abusivo utilizzo da parte del convenuto;
4) individui, anche attraverso elaborati planimetrici, il cancello per cui è causa, ne specifici la collocazione e dica se tale apertura sia necessaria per accedere alle proprietà comuni e/o al locale cantina censito al foglio
8, part. 26 sub 14; 5) dica se l'apertura di cui al punto 4 sia visibile negli elaborati planimetrici allegati all'atto a rogito notaio in data 20.4.2000, con il quale Per_4 la porzione immobiliare oggi di proprietà attorea è stata trasferita a CP_6 dante causa di e/o risulti visibile nella documentazione depositata da Parte_1 entrambe le parti, specificando, in tal caso, la data del primo riscontro documentale relativo all'esistenza di tale apertura” (come emendato all'udienza del 26/09/2019, dall'errore materiale dedotto).
9 A fronte dell'istanza di esonero del consulente tecnico nominato, che aveva già accettato l'incarico, per sopraggiunti motivi di salute, con decreto del 30/10/2019, preso atto della sopravvenuta impossibilità, per il CTU, di proseguire nell'incarico affidatogli, è stata revocata la nomina dell'ing. a CTU e nominato in sua Per_3 vece l'ing. Persona_7
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 23/11/2020, l'elaborato peritale definitivo, concessa la proroga richiesta, è stato depositato in data 30/09/2021.
Espletate le prove orali ammesse, con ordinanza del 16/03/2023, preso della dichiarazione del decesso del convenuto , è stata dichiarata SO
l'interruzione del giudizio.
1.4 Riassunto il giudizio con ricorso del 05/06/2023, depositato telematicamente da , con decreto del 07/06/2023 è stata per la Parte_1 discussione l'udienza del 28/9/2023, con assegnazione a parte ricorrente e termine sino al 31/7/2023 per la notifica del ricorso e del decreto.
Con atto del 27/09/2023 si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e , i quali, dato atto dell'intervenuta rinuncia Controparte_3 Controparte_4 all'eredità, hanno formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta anche istruttoria, 1) in via principale, estromettere i convenuti Controparte_2 [...]
e dal presente giudizio in quanto, a seguito della rinuncia CP_3 Controparte_4 all'eredità del signor non ne sono gli eredi e, pertanto, non sono i SO soggetti passivamente legittimati a contraddire con l'attore; 2) in via subordinata, nel caso di mancata estromissione dal giudizio, accertare e dichiarare che la pronuncia che verrà emessa dal Tribunale adito non può svolgere effetti nei confronti dei convenuti non essendo essi gli eredi del sig. con riserva di SO precisare le domande e formulare e integrare i mezzi istruttori e le allegazioni documentali nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. qualora il Giudice non ritenga di disporre sin dalla prima udienza l'estromissione dal giudizio di tutti gli odierni esponenti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati delle spese generali e degli accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.)”.
10 Si è altresì costituito , richiamando espressamente quanto Controparte_1 già ampiamente eccepito, rilevato e richiesto nei propri atti difensivi e ai verbali d'udienza, insiste per l'integrale rigetto delle domande attrici e per l'accoglimento di quelle formulate in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 19/01/2024, preso atto della volontà espressa dall'attore di proseguire l'azione nei confronti della curatela dell'eredità giacente di PE
(di cui risulta essere stata chiesta l'apertura), in vista dell'integrazione del
[...] contraddittorio nei confronti della curatela, è stato disposto rinvio all'udienza del
11/4/2024.
Con ordinanza del 26/07/2024, letta la nota di deposito recante il verbale di giuramento del curatore dell'eredità giacente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela, con assegnazione per la notifica dell'atto di chiamata per estensione del contraddittorio termine sino al 30/9/2024;
Con atto del 10/01/2025 si è costituita in giudizio la curatela dell'eredità giacente di , riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati da SO
, contestando quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice. SO
Con ordinanza del 12/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato che esula dal thema decidendum la questione, dedotta da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., relativa alle ulteriori molestie e turbative poste in essere a suo danno, consistenti nell' omessa potatura della siepe nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di San Felice Circeo, i cui rami impedirebbero e limiterebbero la visuale del mare dall'immobile di sua proprietà, e nel posizionamento di una struttura in acciaio tra le due unità immobiliare su cui risulta posto un vaso di grandi dimensioni contenente piante rampicanti.
La giurisprudenza di legittimità, in ordine alla diversità tra mutatio - non consentita - ed emendatio libelli - ammessa - è andata progressivamente affinando il diritto vivente, in modo da distinguere la domanda nuova da quella modificata e precisata, per giungere alla conclusione che la modificazione della domanda ammessa
11 a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali
(Cass. civ., sez. unite, 15/06/2015 n. 12310).
La modificazione della domanda può, dunque, riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi), sempre che la modifica riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata - cfr.
Cass. n. 816/2016 - e non pregiudichi le facoltà difensive della controparte. Sicché esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente - cfr. Cass. n. 32146/2018 (Cass. civ., sez. I, 14/02/2024, n. 4115).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte attrice ha allegato esclusivamente circostanze concernenti la sussistenza del suo diritto di proprietà esclusivo, con conseguente inesistenza del diritto di parte convenuta ad usufruire della scala di accesso al locale caldaia e cantina e, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha dedotto la sussistenza di ulteriori molestie e turbative.
Ancorché le conclusioni della suddetta memoria siano conformi a quelle dell'atto introduttivo, ciò nondimeno l'attore fa riferimento a molestie asseritamente sopravvenute all'introduzione del giudizio e pertanto non contemplate nell'atto di citazione.
Nessuna “precisazione” è riscontrabile, dunque, nel caso in esame, trattandosi, al contrario, di un'inammissibile mutatio libelli.
3. Va altresì rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'originario convenuto e dall'interveniente, ribadite anche nell'atto di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio.
Parte attrice, invocando l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi diritto reale, in capo a , sulla scala di accesso ai locali seminterrati (locale SO
12 caldaia e cantina), ha chiesto l'immediata rimozione del cancelletto e del materiale ivi presente e la cessazione della turbativa lamentata.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta e parte interveniente hanno, in via riconvenzionale, chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c. e ordinare a parte attrice la rimozione delle opere abusivamente e arbitrariamente realizzate, in violazione degli artt. 900 e ss..
La richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate è stata ribadita dall'originario interveniente volontario (convenuto in riassunzione).
Precisato che l'atto di riassunzione del processo non dà vita ad un nuovo procedimento, bensì esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, va osservato come la tardività della costituzione (avvenuta dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e, quindi, tardivamente) renda inammissibili le domande riconvenzionali spiegate.
Invero, la costituzione tardiva del convenuto, ovverosia la costituzione oltre il termine, comporta la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi, oltre alla preclusione di eccezione non rilevabili d'ufficio.
È da ritenersi tardiva anche la costituzione dell'intervenuto, atteso che, nel caso di specie, è intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità delle preclusioni alle quali sono assoggettate le parti originarie.
Si precisa che la costituzione del convenuto e dell'intervenuto deve ritenersi tardiva, atteso che il differimento della prima udienza di comparizione non è conseguito all'emissione del decreto previsto dall'art. 168-bis, quinto comma c.p.c., ma è stato disposto in virtù della previsione contenuta al quarto comma del medesimo art. 168-bis c.p.c. (nella disciplina ante riforma del 2022).
Il rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in
13 cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. civ., sez. II, 30/01/2017, n. 2299).
4. Parte attrice, premesso di essere proprietaria del bene immobile, sito in San
Felice Circeo (LT), località Porto, con accesso da via Ammiraglio Bergamini, censito in catasto fabbricati al foglio 8, p.lla 528 sub 1, ha dedotto l'arbitraria ed illegittima apertura da parte dell'originario convenuto di un cancelletto sul bene di sua esclusiva proprietà, in assenza di qualsivoglia titolo legittimamente tale accesso, nonché
l'utilizzo, altrettanto arbitrario ed illegittimo, del predetto cancelletto per accedere alla sua proprietà e per ivi collocarvi materiali di vario genere, chiedendo, pertanto l'immediata rimozione del cancelletto e del citato materiale e la cessazione della turbativa.
A fondamento della domanda, parte attrice osserva come l'area oggetto di contenzioso (scala di accesso ai locali seminterrati), confinante con quella di proprietà esclusiva del convenuto, sia allo stesso pervenuta in forza del decreto di trasferimento di immobile emesso in data 09/12/2013 nell'ambito della procedura esecutiva n.
149/2009 (promossa dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti di ). CP_6
Oggetto della domanda proposta è, dunque, la scala di accesso ai locali seminterrati (locale caldaia e cantina), che, nella prospettazione attorea, sarebbe di sua esclusiva proprietà, con conseguente insussistenza di qualsiasi diritto reale, in capo al convenuto, sulla stessa.
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
4.1 Con l'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., il proprietario agisce a tutela del diritto di proprietà al fine di sentir dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e per far cessare le eventuali molestie o turbative legale all'esercizio di tali diritti.
Il pregiudizio è insito nell'incertezza sulla libertà del bene ingenerata dalle pretese altrui, fatte valere con atti giudiziali o stragiudiziali.
Tale azione è, dunque, preordinata alla realizzazione del godimento pieno ed esclusivo del bene, che costituisce elemento caratterizzante il diritto di proprietà.
Ne derivano le caratteristiche di realità e imprescrittibilità.
14 Legittimato all'esperimento dell'azione negatoria è il proprietario del fondo su cui i terzi affermano l'esistenza di diritti nonché l'usufruttuario e l'enfiteuta (che gode di un'ampiezza di poteri tale da poter essere assimilato, sotto tale profilo, al proprietario).
Non sono legittimati attivi né il possessore né il detentore.
La legittimazione passiva compete a chiunque affermi un diritto reale sul bene di proprietà dell'attore o, in concreto, realizzi condotte che arrechino turbative o molestie al diritto reale vantato dall'attore.
Nell'azione negatoria, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà̀, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità̀ della proprietà̀ ma all'ottenimento della cessazione dell'attività̀ lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù̀ di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività̀ lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.) (Cass. civ., sez. II, 23/01/2023, n. 1905).
Laddove, dunque, l'attore abbia anche il possesso del bene, l'onere della prova è molto meno rigoroso di quello previsto per l'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto (“in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva
e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” Cass. civ., sez. II, 14/03/2025, ord. n. 6806).
15 Non grava, al contrario, sull'attore la prova dell'inesistenza del diritto vantato dal convenuto, atteso che il diritto di proprietà attribuisce al proprietario il godimento esclusivo del bene, spettando, pertanto, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto che afferma.
4.2 Ai fini della risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie, si rende necessaria una disamina dei titoli di acquisto, succedutisi nel corso del tempo.
Il compendio immobiliare, di cui risultano proprietarie le odierne parti in giudizio, era in origine appartenente all'unico proprietario , il quale, CP con scrittura privata del 04/06/1976 (depositata il 05/06/1984 presso il notaio atto rep. n. 6308 - racc. n.2380), ha venduto una parte dell'immobile a Per_8
(dante causa di ), e, con atto del 20/04/2000 (rep. n. Persona_5 SO
28662 - racc. n. 14259) a rogito del notaio , ha venduto a Per_4 CP_6
(debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009, in cui è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) l'appartamento facente parte del villino bifamiliare, censito al N.C.E.U. al foglio 8, p.lla 526 sub 2, p.lla 527 e 528.
Nella scrittura privata del 04/06/1976, intervenuta tra e CP
(dante causa di , a sua volta dante causa di Persona_5 SO [...]
), si legge: “il signor , con il presente atto, cede e vende a CP_1 CP
così come rappresentata, che acquista la seguente porzione Persona_5 immobiliare facente parte del fabbricato non di lusso sito in San Felice Circeo, località Porto […]: appartamento duplex denominato D1 in villino sito nell'ultima fila in alto del complesso costruito da in posizione fronte mare, con CP annesso piccolo giardino e, in comproprietà con l'app. D3, il locale per un'eventuale caldaia da riscaldamento” cfr. doc. 17 allegato alla memoria di replica di
[...]
). CP_1
Come accertato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio (ing. - elaborato depositato telematicamente il 30/9/2021), Persona_7
l'apertura del locale caldaia è visibile sin da una planimetria del 1974 (precedente, dunque, alla scrittura privata richiamata): “l'unico documento in atti che si può prendere in considerazione circa la visibilità dell'”apertura" è una vecchia planimetria catastale (All.to n° 13A seconda memoria parte convenuta), riferita
16 all'atto del 20/04/2000 con il quale ha acquistato l'immobile poi CP_6 trasferito all'odierno attore. In tale planimetria si possono leggere, anche se con difficoltà per la cattiva riproduzione, i seguenti dati (All. 4): - TT (proprietà)
nato a [...] il [...]; - Foglio 8 particelle 526/sub 2 CP
(abitazione, attuale sub 16), 527 (area giardinata, attuale 527/sub 1), 528 (scala, attuale 528/sub 1, in area giardinata); - pianta piano terra e pianta piano primo;
- compilata dall'Ing. il 12/12/1974; - è riportata la linea di Persona_9 confine dell'area giardinata e la scala curva su tale linea;
- la scala reca il simbolo del verso di salita rappresentato con una freccia che, seguendo l'asse curvo della scala, indica il punto più alto (e quindi a quota giardino); - in tale punto si nota che la linea di confine ha un'interruzione grafica. Quest'ultimo elemento potrebbe costituire l'unico indizio di visibilità dell'apertura in questione, riferibile all'epoca della compilazione di detta planimetria 12/12/1974” (cfr. pagg.
7-8 elaborato peritale).
All'art. 2 della medesima scrittura privata è altresì previsto che “la presente vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui la porzione immobiliare si trova e come il sig. possiede ed ha il diritto di CP possederli giusti e legittimi titoli, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti, e già esistenti in dipendenza dell'atto di provenienza dell'immobile, dell'esecuzione della costruzione e del conseguente stato di condominio”.
Può, dunque, ritenersi che sin dal primo atto di trasferimento di una porzione dell'immobile, in favore di (dante causa di , a sua volta Persona_5 SO dante causa di ) è stato riconosciuto il diritto di accedere al locale Controparte_1 seminterrato, considerato in comproprietà.
E l'unica via di accesso ad esso è costituito dalla scala per cui è causa, come accertato dal consulente tecnico nominato (“Poiché tale apertura è posta tra la proprietà ed il pianerottolo della scala che scende ai locali del Controparte_9 piano interrato (locale caldaia, e locale particella n° 526/sub 14 adibito a deposito ed attrezzatura per sauna) privi di altri accessi, l'apertura stessa risulta necessaria per accedervi” - cfr. pag. 7 elaborato peritale) pertanto, è presumibile che fosse stato riconosciuto in favore di il diritto di accesso tramite tale scala. Persona_5
17 Tale presunzione trova integrale conferma nelle dichiarazioni rese da Per_5
escussa all'udienza del 25/01/2022, la quale ha riferito: “In ogni caso
[...] confermo quanto mi si legge nel capitolo di prova, all'epoca in cui ero proprietaria della villetta c'era un piccolo cancelletto posto al confine tra le due proprietà subito dopo il quale si scendeva nei locali seminterrati. Questo cancelletto veniva utilizzato sia da me che dal proprietario della villetta limitrofa”.
Tale presunzione in ordine all'utilizzo della scala per cui è causa da parte di entrambi i proprietari del complesso immobiliare trova altresì conferma nel successivo atto del 20/04/2000, con il quale ha venduto a CP CP_6
(debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009, in cui è
[...] stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) l'immobile limitrofo.
All'art. 2 di tale atto pubblico si legge: “detto bene viene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti diritti, azioni, ragioni, annessi e connessi, dipendenze e pertinenze, accessioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nonché con tutte le parti, spazi e impianti comuni all'interno del complesso immobiliare, così come risulta dalle vigenti norma sul condominio degli edifici, con particolare riferimento ai diritti indivisi pari a ½ (un mezzo) sulla limitrofa area destinata a parcheggio, nonché sulla scala di accesso e retrostante locale caldaia” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In tale atto di compravendita, ai fini della regolamentazione delle parti comuni dell'edificio, è stato previsto l'utilizzo della scala per cui è causa, che, come già osservato, costituisce l'unica via di accesso al locale comune, adibito a locale caldaia.
Assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese da , la quale, CP_6 escussa all'udienza del 25/01/2022, sul cap. 2 (“Vero che il cancelletto posto sul muretto di confine tra le due villette (site a San Felice Circeo (LT), località Porto con accesso da via Ammiraglio Carlo Bergamini), in corrispondenza della scala di accesso ai locali interrati, è stato sempre presente, sin dalla costruzione della detta villetta bifamiliare?”) ha riferito: “Non riconosco il cancelletto della foto 12 che mi si mostra (allegata alla memoria di parte convenuta). Riconosco invece benissimo la foto 12-B che rappresenta il passaggio per raggiungere i locali tecnici nel seminterrato. La mia vecchia abitazione si trova sulla destra guardando la foto. A
18 questo passaggio i proprietari della villetta confinante accedevano da sinistra.
Entrambi i proprietari utilizzavamo questo passaggio della foto 12-B per accedere ai locali servizi;
qui c'era la botte dell'acqua la pompa per il sistema idrico. Noi lo usavamo per questo. Non so dire come i nostri vicini accedessero ai locali seminterrati, ma comunque utilizzavano questo passaggio della foto 12-A e scendevano le scalette. ADR. Voglio precisare che scendendo le scalette c'era una porta, che era sempre aperta. Io mi sono sempre limitata ad accedere al primo locale” (cfr. verbale udienza del 25/01/2022).
E sul cap. 4 (“Vero che le fotografie che Le si mostrano (cfr. All. 12, 12A e
12B) si riferiscono al suddetto cancelletto e alla scala di accesso (capitoli 1, 2 e 3)?)”, ha dichiarato: “Mi riporto a quanto detto e posso confermare che quella della foto
12-B è la scaletta posta in mezzo alla proprietà che conduce ai locali del seminterrato. Faccio presente che la medesima scala si trova più dentro la nostra proprietà, infatti, a destra della stessa era posizionato un tavolo da giardino dove cenavamo la sera. I vicini provenivano da sinistra rispetto alla scala e imboccavano la scaletta” (cfr. verbale udienza del 25/01/2022).
Le dichiarazioni rese consentono di ritenere che (debitrice CP_6 esecutata nell'ambito del procedimento in cui è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) ha sin dall'immissione nel possesso dell'unità immobiliare utilizzato la scala per cui è causa non in via esclusiva, ma condividendone il godimento con il proprietario dell'immobile confinante (dante causa di , a sua volta dante causa di ). SO Controparte_1
L'accertamento di tale stato di fatto va tenuto in debita considerazione nell'interpretazione del contratto di compravendita intercorso in data 12/12/2003 (rep.
n. 3948 - racc. n. 1807), ai rogiti del notaio tra e PE0 Persona_5 PE
(dante causa di ).
[...] Controparte_1
Invero, l'art. 2 del richiamato atto prevede che “l'immobile sopra descritto viene venduto e acquistato a corpo nello stato di fatto e nelle condizioni di diritto in cui attualmente si trova e così come dalla parte venditrice finora posseduto, con le inerenti azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, usi, eventuali servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti” (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
19 Le condizioni di fatto e di diritto in cui il bene si trovava al momento della vendita e come posseduto dalla venditrice ( ) sono state accertate nel Persona_5 corso del presente giudizio: godimento condiviso della scala per cui è causa, unica via di accesso ai locali seminterrati (locale caldaia - bene comune e locale cantina, di esclusiva proprietà prima del convenuto, come risulta dall'atto del 21/01/2009, intervenuto tra e , e poi, di ). CP SO Controparte_1
Ancorché nel decreto di trasferimento del bene in favore dell'odierno attore anche in riassunzione non si faccia menzione del godimento condiviso della scala di accesso ai locali seminterrati, nulla esclude che , prima e SO [...]
, dopo, avessero e abbiano diritto ad accedere ai locali seminterrati dalla CP_1 scala per cui è causa, che, tra l'altro, si ribadisce, costituisce l'unica via di accesso al locale caldaia (bene comune) e alla cantina (di proprietà esclusiva di
[...]
). CP_1
Pare utile precisare che la lamentata apertura del cancello utilizzato per accedere - nella prospettazione attorea senza alcuna autorizzazione e creando grave turbativa - alla proprietà dell'attore è priva di ogni rilievo, atteso che, come accertato dal consulente tecnico nominato, le cui conclusioni vanno condivise, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, “dal confronto tra il contenuto degli atti notarili e l'attuale stato dei luoghi, si può dedurre che l'attuale scala che si sviluppa dall'area giardinata verso i locali interrati è quella di cui all'atto per notaio del Pt_1 Per_4
20/04/2000. Il cancello oggetto di causa è quello attualmente presente nella recinzione di separazione tra le aree giardinate delle parti in causa, come già descritto ed indicato, quanto alla sua collocazione, al Cap. 3 e nell'allegate planimetrie (All. n° 2). Poiché tale apertura è posta tra la proprietà Controparte_9 ed il pianerottolo della scala che scende ai locali del piano interrato (locale caldaia,
e locale particella n° 526/sub 14 adibito a deposito ed attrezzatura per sauna) privi di altri accessi, l'apertura stessa risulta necessaria per accedervi” (cfr. pag. 7 elaborato peritale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione negatoria proposta da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
20 5. La soccombenza reciproca, stante il rigetto dell'azione negatoria proposta e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate, consente, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., di compensare integralmente le spese di lite.
5.1. Quanto alla posizione di e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 va osservato come la delazione che segue l'apertura della successione, pur
[...] rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo ben nota la differenza tra chiamato all'eredità ed erede, qualità quest'ultima che si acquista solo al momento dell'eventuale accettazione.
Posto quanto sopra, va altresì osservato come l'atto di riassunzione sia funzionalmente volto proseguire il giudizio, consentendo ai chiamati all'eredità della parte deceduta nel corso del giudizio di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
La parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il venir meno del titolo fosse agevolmente conoscibile dall'attore, non essendovi prova alcuna della trascrizione dell'atto di rinuncia.
Pertanto, la riassunzione è da ritenersi regolare qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti.
Grava, in tal caso, sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare l'avvenuta rinuncia all'eredità, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Sovvengono, invero, ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni
(prescrivendosi... in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legitimatio ad causam del semplice chiamato)... sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia
21 processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità ... in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto ..., ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. […] Applicando allora l'art. 2697 c.c., nella sua pregnanza sistemica, non può negarsi che la parte, per così dire, vocata alla prova del passaggio o meno del chiamato alla qualità di erede è il chiamato stesso,
l'esercizio della sua volontà opzionale generando la stretta prossimità alla prova nonché semplificando e accelerando il fenomeno processuale in rapporto a quello che diverrebbe se non venisse adeguato e sintonizzato ad esso anche l'ulteriore fenomeno successorio (in termini di prescrizione e di procedimenti "esterni" specifici). […] In considerazione, allora, del principio della prossimità della prova - presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c., una specifica tutela dal suo abuso deve affermarsi che spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non esserne divenuti eredi
(cfr. Cass. civ., sez. III, 06/07/2020, n. 13851).
In assenza, dunque, di prova della precedente trascrizione dell'atto di rinuncia all'eredità da parte di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
l'avvenuta riassunzione nei loro confronti è da ritenersi regolare, il che incide sulla definizione delle spese di lite nel presente giudizio, che vanno integralmente compensate anche nei confronti di queste parti.
22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'azione negatoria proposta ai sensi dell'art. 949 c.c. da;
Parte_1
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da SO
(originario attore) e da (interveniente volontario); Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Latina, lì 29/08/2025
Il giudice
Luca Venditto
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7822 R.G. cont. 2016
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Corso della Repubblica n. 229 - Latina presso lo studio dell'avv. Laura Chillon e rappresentato e difeso dall'avv. Angela BUTTARAZZI, giusta procura apposta in calce al ricorso in riassunzione del 05/06/2023;
PARTE ATTRICE anche in riassunzione
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n.142 - Roma presso lo studio dell'avv. Fabio
PETRALIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA anche in riassunzione
E
1 - C.F. - Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
C.F. e - C.F. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
elettivamente domiciliati in via della Moscova n.
3 - Milano presso lo studio dell'avv.
Sabrina GIANI, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
E di Controparte_5 SO
(originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio) - C.F. , in P.IVA_1 persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in via Quarto n. 41 -
Latina presso lo studio dell'avv. Lorenzo FUSCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: azione negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Precisa … le conclusioni riportandosi, nel merito, a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, in via istruttoria, a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., come trascritte nel ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. e nelle note per la trattazione scritta per l'udienza del 16.3.2023, da intendersi qui tutte integralmente riportate e trascritte [in via preliminare, accertare e dichiarare che il Sig. e il SO
Sig. sono decaduti ex art. 167 c.p.c. dalla formulazione delle Controparte_1 spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto, dichiararle inammissibili e comunque infondate per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, a) accertato il diritto di proprietà unico ed esclusivo dell'Ing. sull'unità immobiliare sita in Parte_1
San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particella 528, subalterno 1, e che non esistono diritti concorrenti sulla predetta unità immobiliare da parte di terzi, né servitù e/o altri diritti reali di godimento,
2 accertare e dichiarare che il Sig. e il Sig. attuale SO Controparte_1 proprietario degli immobili siti in San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinti al Catasto Fabbricati del
Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio 8, particelle 526, subalterno 1, 529 e
526, subalterno 14, e/o eventuali successivi suoi aventi causa, non vantano alcun diritto di proprietà e/o altro diritto reale di godimento sull'Unità Immobiliare e, per
l'effetto, condannare il Sig. e/o il Sig. a SO Controparte_1 rimuovere il cancelletto aperto sull' e a ripristinare la muratura di Parte_2 confine in luogo del predetto cancelletto nonché a cessare le molestie e turbative poste in essere nei confronti dell'attore; b) in accoglimento della domanda sub a), condannare il Sig. e/o il Sig. ciascuno per quanto SO Controparte_1 di ragione, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'Ing. Parte_1 quantificati in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa, sempre nei limiti del dichiarato valore della controversia]. Con riferimento alla costituzione dei Sig.ri e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'Avv. Buttarazzi, come già rappresentato nelle note per la trattazione
[...] scritta per l'udienza del 28.9.2023, preso atto delle rinunce all'eredità da parte degli stessi nonché della rinuncia all'eredità dei nipoti del defunto SO intervenuta il 26.9.2023, ribadisce - rimettendosi al riguardo alle determinazione di cod. On. Giudice - di non opporsi, in ragione di tali rinunce, alla estromissione degli stessi dal presente giudizio, con compensazione delle spese di lite”; per parte convenuta, , all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Richiamando espressamente quanto già ampiamente eccepito, contestato, dedotto, domandato e richiesto nei propri scritti difensivi e ai verbali d'udienza, rassegna le proprie definitive conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate in comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. con domanda riconvenzionale, da intendersi qui espressamente riportate e trascritte [Voglia l'Ill.mo Giudice Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ammissione del presente atto di intervento: IN VIA PRELIMINARE: verificare la procedibilità della domanda attorea in ordine all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione di cui al
3 decreto legislativo n° 28 del 2010; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E
PROCESSUALE: disporre, a cura di parte attrice, l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Sig.ra quale litisconsorte necessario, ex Controparte_2 art. 102 c.p.c., nonché concedere all'odierno interveniente i termini a difesa di cui all'art. 163 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
NEL MERITO: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio specificati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., per accedere, tramite il cancelletto ivi collocato, alla scala
[foglio 8, part. 528, sub. 1] che conduce ai locali interrati interclusi (uno in comune,
l'altro di esclusiva proprietà del Sig. su cui l'attore rivendica la proprietà CP_1 esclusiva e libera da qualsiasi diritto reale di godimento, come meglio specificato nella premessa dell'atto de quo;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che le opere meglio descritte al punto 35 della premessa, sono state realizzate dal sig. odierno attore, in violazione degli articoli 900 e Parte_1 ss. del c.c., e comunque in danno dell'odierno interveniente, e per l'effetto ordinare a parte attrice la rimozione delle denunciate opere, abusivamente e arbitrariamente realizzate, e, in accoglimento della presente domanda, condannare il Sig.
[...] al risarcimento € 10.000,00, o in quell'altra somma, maggiore o minore Pt_1 accertata in corso di causa o che il Giudice valuterà e liquiderà anche in via equitativa], reiterando, altresì, la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, per la parte non ammessa, formulate nelle proprie note ex art. 183, 6° comma, nn. 2 e
3, c.p.c. e chiedendosi, infine, la valutazione aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della condotta processuale tenuta dal Sig. ; Parte_1 per parte convenuta, e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Voglia il Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta anche istruttoria, 1) in via principale, estromettere i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dal presente giudizio in quanto, a seguito della rinuncia all'eredità del
[...] signor essi non ne sono gli eredi e pertanto non sono i soggetti SO passivamente legittimati a contraddire con l'attore; 2) in via subordinata, nel caso di
4 mancata estromissione dal giudizio, accertare e dichiarare che la pronuncia che verrà emessa dal Tribunale adito non può svolgere effetti nei confronti dei convenuti non essendo essi gli eredi del sig. 3) in via di estremo subordine, per SO la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga di ordinare
l'immediata estromissione dei convenuti dal giudizio in riassunzione e ritenga necessaria l'istruzione di causa, si chiede la concessione dei termini di cui all'art.
183 sesto comma c.p.c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati delle spese generali e degli accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.)”; per parte convenuta, la curatela dell'eredità giacente di , SO all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si riporta a tutti gli atti di causa depositati dal sig.
e quindi nell'interesse della odierna curatela”. SO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/12/2016, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir accertare
[...] SO
l'insussistenza di diritti di servitù e reali godimento, insistenti sull'unità immobiliare di sua proprietà in San Felice Circeo, in favore del convenuto, con conseguente condanna dello stesso alla rimozione del cancello aperto sulla sua proprietà e alla cessazione delle molestie e turbative poste in essere, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00.
A sostegno dell'azione proposta, parte attrice ha dedotto che, in data
09/12/2013, in forza di decreto di trasferimento di immobile emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009 R.G. Es. (promossa dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti di ), ha acquistato l'immobile sito in San Felice Circeo CP_6
(LT), località Porto, con accesso da via Ammiraglio Bergamini, censito in catasto fabbricati del predetto comune al foglio 8, p.lla 528 sub 1; che sin dall'immissione in possesso ha accertato e immediatamente contestato l'illegittima e arbitraria apertura, sull'unità immobiliare di sua proprietà, di un cancello da parte del convenuto, proprietario dell'immobile confinante, censito in catasto fabbricati al foglio 8, p.lla
526 sub 1, p.lla 529 e p.lla 526 sub 14.
5 Ha altresì dedotto che il cancello è utilizzato dal convenuto per accedere, senza alcuna autorizzazione, alla sua proprietà e per collocarvi materiale di vario genere, arrecandogli così grave turbativa;
che i diversi tentativi di bonario componimento della lite non hanno avuto esito positivo.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte attrice ha così concluso in citazione: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa, a) accertato il diritto di proprietà unico ed esclusivo dell'Ing. sull'unità immobiliare sita in San Felice Parte_1
Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particella 528, subalterno 1, e che non esistono diritti concorrenti sulla predetta unità immobiliare da parte di terzi, né servitù e/o altri diritti reali di godimento, accertare e dichiarare che il Sig. proprietario degli immobili siti in SO
San Felice Circeo (LT), Località Porto, con accesso da Via Ammiraglio Bergamini, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo (LT) al foglio
8, particelle 526, subalterno 1, 529 e 526, subalterno 14, e/o eventuali successivi suoi aventi causa, non vanta alcun diritto di proprietà e/o altro diritto reale di godimento sull'Unità Immobiliare e, per l'effetto, condannare il Sig. a SO rimuovere il cancelletto aperto sull' e a cessare le molestie e Parte_2 turbative poste in essere nei confronti dell'attore; b) in accoglimento della domanda sub a), condannare il Sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi SO dall'Ing. quantificati in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa, sempre nei limiti del dichiarato valore della controversia;
c) con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
1.1 Con comparsa del 10/04/2017, si è costituito in giudizio , il SO quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di (moglie del convenuto, in regime Controparte_2 di comunione dei beni) e di , nuovo acquirente del bene di sua Controparte_1 proprietà.
6 Nel merito, parte convenuta ha contestato quanto dedotto dall'attore e, operata una minuziosa ricostruzione delle vicende concernenti il compendio immobiliare in oggetto (immobile costruito da un unico proprietario, , poi trasferito a CP soggetti diversi, danti causa delle odierne parti in giudizio), ha precisato che in occasione della vendita in favore di (debitrice esecutata nel CP_6 procedimento di esecuzione all'esito del quale è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore), avvenuta nel 2000, nell'atto notarile, all'art. 2, si
è dato atto della sussistenza di diritti indivisi pari a ½ sulla limitrofa area destinata a parcheggio, nonché sulla scala di accesso e retrostante locale caldaia.
Prospettata, dunque, la sussistenza di una servitù di passaggio da sempre esistente sulla scala di accesso per cui è causa, costituita per destinazione del padre di famiglia, al fine di consentire l'accesso al locale comune interrato, non altrimenti raggiungibile, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale,
l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza della dedotta servitù di passaggio.
Prospettata altresì la sussistenza di opere arbitrariamente e illegittimamente realizzate dall'attore, quali la realizzazione e apertura di due lucernari e di una torretta di cemento a sostegno di un faro, eseguiti sul solaio comune, il restringimento del 50
% del condotto di areazione nel locale cantina, l'installazione di persiane in legno sulla finestra posta al primo piano nonché la realizzazione di una tettoia di appoggio e ancoraggio sulla facciata esterna, in violazione della normativa su distanze e luci, parte convenuta ha rassegnato in comparsa le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda attorea sia per l'omesso esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione, che per la mancata allegazione dell'informativa di cui al decreto legislativo n° 28 del 2010;
sempre in via preliminare e processuale: disporre, a cura di parte attrice,
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei sigg.ri e Controparte_2
quali litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c., per tutti i motivi Controparte_1 esposti in premessa;
nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi specificati nel corpo del presente atto;
7 in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., per accedere, tramite il cancelletto ivi collocato, alla scala [foglio 8, part. 528, sub. 1] che conduce ai locali interrati interclusi (uno in comune, l'altro di esclusiva proprietà) su cui l'attore rivendica la proprietà esclusiva e libera da qualsiasi diritto reale di godimento, come meglio specificato nell'atto de quo;
sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che le opere meglio descritte al punto 41 della premessa, sono state realizzate dal sig. Parte_1 odierno attore, in violazione degli articoli 900 e ss. del c.c., e comunque in danno del sig. odierno convenuto, e per l'effetto ordinare a parte attrice la CP_8 rimozione delle denunciate opere, abusivamente e arbitrariamente realizzate, e, in accoglimento della presente domanda, condannare l'attore al risarcimento dei danni subiti dall'odierno comparente, nella misura di € 10.000,00, o in quell'altra somma, maggiore o minore accertata in corso di causa o che il Giudice liquiderà anche in via equitativa”.
1.2 Con atto dell'11/04/2017 è intervenuto volontariamente nel giudizio
, quale nuovo acquirente dell'immobile di proprietà del convenuto Controparte_1
(atto di compravendita del 10/02/2017, rep. n. 1786 - racc. n. 1234, a rogito del notaio
, che ha richiamato le eccezioni e contestazioni svolte dal convenuto e Per_2 rassegnato le medesime conclusioni.
1.3 Non autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
avendo il convenuto provveduto all'alienazione
[...] SO dell'immobile con atto trascritto in epoca necessariamente antecedente all'ipotetica trascrizione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo Controparte_2
(non più proprietaria del bene per averlo alienato all'intervenuto ), Controparte_1 all'udienza del 02/05/2017, a fronte dell'eccezione di parte attrice, è stato assegnato, termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 18/10/2018, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, rilevata la tardiva costituzione del convenuto e dell'intervenuto e la conseguente superfluità delle prove articolate a supporto delle domande riconvenzionali proposte, nonché la superfluità delle prova articolate da parte attrice a supporto delle domande nuove
8 avanzate, per la prima volta, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., e degli altri capitoli di prova articolati dall'attore, in quanto relativi a circostanze incontestate o generiche, ha ammesso la prova per testi articolata dal convenuto nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 SO
c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 7, nonché la prova per testi articolata dall'intervenuto sulle medesime circostanze, e con gli stessi testi.
È stata altresì disposta CTU nominando allo scopo l'ing. , Persona_3 individuando il quesito da sottoporre al consulente nel seguente: “1) “Esaminati gli atti, effettuato sopralluogo, descriva il c.t.u. i luoghi per cui è causa, anche attraverso elaborati fotografici e planimetrici;
individui, sulla base delle verifiche in loco e degli atti di causa, gli immobili indicati come “scala di accesso e retrostante locale caldaia”, trasferiti a (dante causa di con rogito CP_6 Parte_1 per notaio in data 20.4.2000 (allegato alla comparsa di costituzione), e poi Per_4 all'attore, solo per la quota di un mezzo (essendo per l'atro 50% dapprima di proprietà di come risulta dalla scrittura allegato 6 alla comparsa di Persona_5 costituzione, e successivamente del convenuto che a sua volta li ha SO trasferiti a;
2) Individui altresì il locale cantina interrato, censito Controparte_1 al foglio 8 , part. 26, sub 14, trasferito a in comunione dei beni con SO
con atto a rogito notaio del 21.1.2009 (allegato 2 alla CP_2 Per_6 comparsa di costituzione di;
3) dica se tali immobili coincidano o SO meno con quelli oggetto delle doglianze attoree con riferimento all'abusivo utilizzo da parte del convenuto;
4) individui, anche attraverso elaborati planimetrici, il cancello per cui è causa, ne specifici la collocazione e dica se tale apertura sia necessaria per accedere alle proprietà comuni e/o al locale cantina censito al foglio
8, part. 26 sub 14; 5) dica se l'apertura di cui al punto 4 sia visibile negli elaborati planimetrici allegati all'atto a rogito notaio in data 20.4.2000, con il quale Per_4 la porzione immobiliare oggi di proprietà attorea è stata trasferita a CP_6 dante causa di e/o risulti visibile nella documentazione depositata da Parte_1 entrambe le parti, specificando, in tal caso, la data del primo riscontro documentale relativo all'esistenza di tale apertura” (come emendato all'udienza del 26/09/2019, dall'errore materiale dedotto).
9 A fronte dell'istanza di esonero del consulente tecnico nominato, che aveva già accettato l'incarico, per sopraggiunti motivi di salute, con decreto del 30/10/2019, preso atto della sopravvenuta impossibilità, per il CTU, di proseguire nell'incarico affidatogli, è stata revocata la nomina dell'ing. a CTU e nominato in sua Per_3 vece l'ing. Persona_7
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 23/11/2020, l'elaborato peritale definitivo, concessa la proroga richiesta, è stato depositato in data 30/09/2021.
Espletate le prove orali ammesse, con ordinanza del 16/03/2023, preso della dichiarazione del decesso del convenuto , è stata dichiarata SO
l'interruzione del giudizio.
1.4 Riassunto il giudizio con ricorso del 05/06/2023, depositato telematicamente da , con decreto del 07/06/2023 è stata per la Parte_1 discussione l'udienza del 28/9/2023, con assegnazione a parte ricorrente e termine sino al 31/7/2023 per la notifica del ricorso e del decreto.
Con atto del 27/09/2023 si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e , i quali, dato atto dell'intervenuta rinuncia Controparte_3 Controparte_4 all'eredità, hanno formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta anche istruttoria, 1) in via principale, estromettere i convenuti Controparte_2 [...]
e dal presente giudizio in quanto, a seguito della rinuncia CP_3 Controparte_4 all'eredità del signor non ne sono gli eredi e, pertanto, non sono i SO soggetti passivamente legittimati a contraddire con l'attore; 2) in via subordinata, nel caso di mancata estromissione dal giudizio, accertare e dichiarare che la pronuncia che verrà emessa dal Tribunale adito non può svolgere effetti nei confronti dei convenuti non essendo essi gli eredi del sig. con riserva di SO precisare le domande e formulare e integrare i mezzi istruttori e le allegazioni documentali nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. qualora il Giudice non ritenga di disporre sin dalla prima udienza l'estromissione dal giudizio di tutti gli odierni esponenti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati delle spese generali e degli accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.)”.
10 Si è altresì costituito , richiamando espressamente quanto Controparte_1 già ampiamente eccepito, rilevato e richiesto nei propri atti difensivi e ai verbali d'udienza, insiste per l'integrale rigetto delle domande attrici e per l'accoglimento di quelle formulate in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 19/01/2024, preso atto della volontà espressa dall'attore di proseguire l'azione nei confronti della curatela dell'eredità giacente di PE
(di cui risulta essere stata chiesta l'apertura), in vista dell'integrazione del
[...] contraddittorio nei confronti della curatela, è stato disposto rinvio all'udienza del
11/4/2024.
Con ordinanza del 26/07/2024, letta la nota di deposito recante il verbale di giuramento del curatore dell'eredità giacente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela, con assegnazione per la notifica dell'atto di chiamata per estensione del contraddittorio termine sino al 30/9/2024;
Con atto del 10/01/2025 si è costituita in giudizio la curatela dell'eredità giacente di , riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati da SO
, contestando quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice. SO
Con ordinanza del 12/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato che esula dal thema decidendum la questione, dedotta da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., relativa alle ulteriori molestie e turbative poste in essere a suo danno, consistenti nell' omessa potatura della siepe nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di San Felice Circeo, i cui rami impedirebbero e limiterebbero la visuale del mare dall'immobile di sua proprietà, e nel posizionamento di una struttura in acciaio tra le due unità immobiliare su cui risulta posto un vaso di grandi dimensioni contenente piante rampicanti.
La giurisprudenza di legittimità, in ordine alla diversità tra mutatio - non consentita - ed emendatio libelli - ammessa - è andata progressivamente affinando il diritto vivente, in modo da distinguere la domanda nuova da quella modificata e precisata, per giungere alla conclusione che la modificazione della domanda ammessa
11 a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali
(Cass. civ., sez. unite, 15/06/2015 n. 12310).
La modificazione della domanda può, dunque, riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi), sempre che la modifica riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata - cfr.
Cass. n. 816/2016 - e non pregiudichi le facoltà difensive della controparte. Sicché esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente - cfr. Cass. n. 32146/2018 (Cass. civ., sez. I, 14/02/2024, n. 4115).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte attrice ha allegato esclusivamente circostanze concernenti la sussistenza del suo diritto di proprietà esclusivo, con conseguente inesistenza del diritto di parte convenuta ad usufruire della scala di accesso al locale caldaia e cantina e, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha dedotto la sussistenza di ulteriori molestie e turbative.
Ancorché le conclusioni della suddetta memoria siano conformi a quelle dell'atto introduttivo, ciò nondimeno l'attore fa riferimento a molestie asseritamente sopravvenute all'introduzione del giudizio e pertanto non contemplate nell'atto di citazione.
Nessuna “precisazione” è riscontrabile, dunque, nel caso in esame, trattandosi, al contrario, di un'inammissibile mutatio libelli.
3. Va altresì rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'originario convenuto e dall'interveniente, ribadite anche nell'atto di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio.
Parte attrice, invocando l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi diritto reale, in capo a , sulla scala di accesso ai locali seminterrati (locale SO
12 caldaia e cantina), ha chiesto l'immediata rimozione del cancelletto e del materiale ivi presente e la cessazione della turbativa lamentata.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta e parte interveniente hanno, in via riconvenzionale, chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, anche per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c. e ordinare a parte attrice la rimozione delle opere abusivamente e arbitrariamente realizzate, in violazione degli artt. 900 e ss..
La richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate è stata ribadita dall'originario interveniente volontario (convenuto in riassunzione).
Precisato che l'atto di riassunzione del processo non dà vita ad un nuovo procedimento, bensì esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, va osservato come la tardività della costituzione (avvenuta dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e, quindi, tardivamente) renda inammissibili le domande riconvenzionali spiegate.
Invero, la costituzione tardiva del convenuto, ovverosia la costituzione oltre il termine, comporta la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi, oltre alla preclusione di eccezione non rilevabili d'ufficio.
È da ritenersi tardiva anche la costituzione dell'intervenuto, atteso che, nel caso di specie, è intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità delle preclusioni alle quali sono assoggettate le parti originarie.
Si precisa che la costituzione del convenuto e dell'intervenuto deve ritenersi tardiva, atteso che il differimento della prima udienza di comparizione non è conseguito all'emissione del decreto previsto dall'art. 168-bis, quinto comma c.p.c., ma è stato disposto in virtù della previsione contenuta al quarto comma del medesimo art. 168-bis c.p.c. (nella disciplina ante riforma del 2022).
Il rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in
13 cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. civ., sez. II, 30/01/2017, n. 2299).
4. Parte attrice, premesso di essere proprietaria del bene immobile, sito in San
Felice Circeo (LT), località Porto, con accesso da via Ammiraglio Bergamini, censito in catasto fabbricati al foglio 8, p.lla 528 sub 1, ha dedotto l'arbitraria ed illegittima apertura da parte dell'originario convenuto di un cancelletto sul bene di sua esclusiva proprietà, in assenza di qualsivoglia titolo legittimamente tale accesso, nonché
l'utilizzo, altrettanto arbitrario ed illegittimo, del predetto cancelletto per accedere alla sua proprietà e per ivi collocarvi materiali di vario genere, chiedendo, pertanto l'immediata rimozione del cancelletto e del citato materiale e la cessazione della turbativa.
A fondamento della domanda, parte attrice osserva come l'area oggetto di contenzioso (scala di accesso ai locali seminterrati), confinante con quella di proprietà esclusiva del convenuto, sia allo stesso pervenuta in forza del decreto di trasferimento di immobile emesso in data 09/12/2013 nell'ambito della procedura esecutiva n.
149/2009 (promossa dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti di ). CP_6
Oggetto della domanda proposta è, dunque, la scala di accesso ai locali seminterrati (locale caldaia e cantina), che, nella prospettazione attorea, sarebbe di sua esclusiva proprietà, con conseguente insussistenza di qualsiasi diritto reale, in capo al convenuto, sulla stessa.
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
4.1 Con l'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., il proprietario agisce a tutela del diritto di proprietà al fine di sentir dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e per far cessare le eventuali molestie o turbative legale all'esercizio di tali diritti.
Il pregiudizio è insito nell'incertezza sulla libertà del bene ingenerata dalle pretese altrui, fatte valere con atti giudiziali o stragiudiziali.
Tale azione è, dunque, preordinata alla realizzazione del godimento pieno ed esclusivo del bene, che costituisce elemento caratterizzante il diritto di proprietà.
Ne derivano le caratteristiche di realità e imprescrittibilità.
14 Legittimato all'esperimento dell'azione negatoria è il proprietario del fondo su cui i terzi affermano l'esistenza di diritti nonché l'usufruttuario e l'enfiteuta (che gode di un'ampiezza di poteri tale da poter essere assimilato, sotto tale profilo, al proprietario).
Non sono legittimati attivi né il possessore né il detentore.
La legittimazione passiva compete a chiunque affermi un diritto reale sul bene di proprietà dell'attore o, in concreto, realizzi condotte che arrechino turbative o molestie al diritto reale vantato dall'attore.
Nell'azione negatoria, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà̀, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità̀ della proprietà̀ ma all'ottenimento della cessazione dell'attività̀ lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù̀ di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività̀ lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.) (Cass. civ., sez. II, 23/01/2023, n. 1905).
Laddove, dunque, l'attore abbia anche il possesso del bene, l'onere della prova è molto meno rigoroso di quello previsto per l'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto (“in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva
e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” Cass. civ., sez. II, 14/03/2025, ord. n. 6806).
15 Non grava, al contrario, sull'attore la prova dell'inesistenza del diritto vantato dal convenuto, atteso che il diritto di proprietà attribuisce al proprietario il godimento esclusivo del bene, spettando, pertanto, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto che afferma.
4.2 Ai fini della risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie, si rende necessaria una disamina dei titoli di acquisto, succedutisi nel corso del tempo.
Il compendio immobiliare, di cui risultano proprietarie le odierne parti in giudizio, era in origine appartenente all'unico proprietario , il quale, CP con scrittura privata del 04/06/1976 (depositata il 05/06/1984 presso il notaio atto rep. n. 6308 - racc. n.2380), ha venduto una parte dell'immobile a Per_8
(dante causa di ), e, con atto del 20/04/2000 (rep. n. Persona_5 SO
28662 - racc. n. 14259) a rogito del notaio , ha venduto a Per_4 CP_6
(debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009, in cui è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) l'appartamento facente parte del villino bifamiliare, censito al N.C.E.U. al foglio 8, p.lla 526 sub 2, p.lla 527 e 528.
Nella scrittura privata del 04/06/1976, intervenuta tra e CP
(dante causa di , a sua volta dante causa di Persona_5 SO [...]
), si legge: “il signor , con il presente atto, cede e vende a CP_1 CP
così come rappresentata, che acquista la seguente porzione Persona_5 immobiliare facente parte del fabbricato non di lusso sito in San Felice Circeo, località Porto […]: appartamento duplex denominato D1 in villino sito nell'ultima fila in alto del complesso costruito da in posizione fronte mare, con CP annesso piccolo giardino e, in comproprietà con l'app. D3, il locale per un'eventuale caldaia da riscaldamento” cfr. doc. 17 allegato alla memoria di replica di
[...]
). CP_1
Come accertato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio (ing. - elaborato depositato telematicamente il 30/9/2021), Persona_7
l'apertura del locale caldaia è visibile sin da una planimetria del 1974 (precedente, dunque, alla scrittura privata richiamata): “l'unico documento in atti che si può prendere in considerazione circa la visibilità dell'”apertura" è una vecchia planimetria catastale (All.to n° 13A seconda memoria parte convenuta), riferita
16 all'atto del 20/04/2000 con il quale ha acquistato l'immobile poi CP_6 trasferito all'odierno attore. In tale planimetria si possono leggere, anche se con difficoltà per la cattiva riproduzione, i seguenti dati (All. 4): - TT (proprietà)
nato a [...] il [...]; - Foglio 8 particelle 526/sub 2 CP
(abitazione, attuale sub 16), 527 (area giardinata, attuale 527/sub 1), 528 (scala, attuale 528/sub 1, in area giardinata); - pianta piano terra e pianta piano primo;
- compilata dall'Ing. il 12/12/1974; - è riportata la linea di Persona_9 confine dell'area giardinata e la scala curva su tale linea;
- la scala reca il simbolo del verso di salita rappresentato con una freccia che, seguendo l'asse curvo della scala, indica il punto più alto (e quindi a quota giardino); - in tale punto si nota che la linea di confine ha un'interruzione grafica. Quest'ultimo elemento potrebbe costituire l'unico indizio di visibilità dell'apertura in questione, riferibile all'epoca della compilazione di detta planimetria 12/12/1974” (cfr. pagg.
7-8 elaborato peritale).
All'art. 2 della medesima scrittura privata è altresì previsto che “la presente vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui la porzione immobiliare si trova e come il sig. possiede ed ha il diritto di CP possederli giusti e legittimi titoli, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti, e già esistenti in dipendenza dell'atto di provenienza dell'immobile, dell'esecuzione della costruzione e del conseguente stato di condominio”.
Può, dunque, ritenersi che sin dal primo atto di trasferimento di una porzione dell'immobile, in favore di (dante causa di , a sua volta Persona_5 SO dante causa di ) è stato riconosciuto il diritto di accedere al locale Controparte_1 seminterrato, considerato in comproprietà.
E l'unica via di accesso ad esso è costituito dalla scala per cui è causa, come accertato dal consulente tecnico nominato (“Poiché tale apertura è posta tra la proprietà ed il pianerottolo della scala che scende ai locali del Controparte_9 piano interrato (locale caldaia, e locale particella n° 526/sub 14 adibito a deposito ed attrezzatura per sauna) privi di altri accessi, l'apertura stessa risulta necessaria per accedervi” - cfr. pag. 7 elaborato peritale) pertanto, è presumibile che fosse stato riconosciuto in favore di il diritto di accesso tramite tale scala. Persona_5
17 Tale presunzione trova integrale conferma nelle dichiarazioni rese da Per_5
escussa all'udienza del 25/01/2022, la quale ha riferito: “In ogni caso
[...] confermo quanto mi si legge nel capitolo di prova, all'epoca in cui ero proprietaria della villetta c'era un piccolo cancelletto posto al confine tra le due proprietà subito dopo il quale si scendeva nei locali seminterrati. Questo cancelletto veniva utilizzato sia da me che dal proprietario della villetta limitrofa”.
Tale presunzione in ordine all'utilizzo della scala per cui è causa da parte di entrambi i proprietari del complesso immobiliare trova altresì conferma nel successivo atto del 20/04/2000, con il quale ha venduto a CP CP_6
(debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva n. 149/2009, in cui è
[...] stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) l'immobile limitrofo.
All'art. 2 di tale atto pubblico si legge: “detto bene viene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti diritti, azioni, ragioni, annessi e connessi, dipendenze e pertinenze, accessioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nonché con tutte le parti, spazi e impianti comuni all'interno del complesso immobiliare, così come risulta dalle vigenti norma sul condominio degli edifici, con particolare riferimento ai diritti indivisi pari a ½ (un mezzo) sulla limitrofa area destinata a parcheggio, nonché sulla scala di accesso e retrostante locale caldaia” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In tale atto di compravendita, ai fini della regolamentazione delle parti comuni dell'edificio, è stato previsto l'utilizzo della scala per cui è causa, che, come già osservato, costituisce l'unica via di accesso al locale comune, adibito a locale caldaia.
Assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese da , la quale, CP_6 escussa all'udienza del 25/01/2022, sul cap. 2 (“Vero che il cancelletto posto sul muretto di confine tra le due villette (site a San Felice Circeo (LT), località Porto con accesso da via Ammiraglio Carlo Bergamini), in corrispondenza della scala di accesso ai locali interrati, è stato sempre presente, sin dalla costruzione della detta villetta bifamiliare?”) ha riferito: “Non riconosco il cancelletto della foto 12 che mi si mostra (allegata alla memoria di parte convenuta). Riconosco invece benissimo la foto 12-B che rappresenta il passaggio per raggiungere i locali tecnici nel seminterrato. La mia vecchia abitazione si trova sulla destra guardando la foto. A
18 questo passaggio i proprietari della villetta confinante accedevano da sinistra.
Entrambi i proprietari utilizzavamo questo passaggio della foto 12-B per accedere ai locali servizi;
qui c'era la botte dell'acqua la pompa per il sistema idrico. Noi lo usavamo per questo. Non so dire come i nostri vicini accedessero ai locali seminterrati, ma comunque utilizzavano questo passaggio della foto 12-A e scendevano le scalette. ADR. Voglio precisare che scendendo le scalette c'era una porta, che era sempre aperta. Io mi sono sempre limitata ad accedere al primo locale” (cfr. verbale udienza del 25/01/2022).
E sul cap. 4 (“Vero che le fotografie che Le si mostrano (cfr. All. 12, 12A e
12B) si riferiscono al suddetto cancelletto e alla scala di accesso (capitoli 1, 2 e 3)?)”, ha dichiarato: “Mi riporto a quanto detto e posso confermare che quella della foto
12-B è la scaletta posta in mezzo alla proprietà che conduce ai locali del seminterrato. Faccio presente che la medesima scala si trova più dentro la nostra proprietà, infatti, a destra della stessa era posizionato un tavolo da giardino dove cenavamo la sera. I vicini provenivano da sinistra rispetto alla scala e imboccavano la scaletta” (cfr. verbale udienza del 25/01/2022).
Le dichiarazioni rese consentono di ritenere che (debitrice CP_6 esecutata nell'ambito del procedimento in cui è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'attore) ha sin dall'immissione nel possesso dell'unità immobiliare utilizzato la scala per cui è causa non in via esclusiva, ma condividendone il godimento con il proprietario dell'immobile confinante (dante causa di , a sua volta dante causa di ). SO Controparte_1
L'accertamento di tale stato di fatto va tenuto in debita considerazione nell'interpretazione del contratto di compravendita intercorso in data 12/12/2003 (rep.
n. 3948 - racc. n. 1807), ai rogiti del notaio tra e PE0 Persona_5 PE
(dante causa di ).
[...] Controparte_1
Invero, l'art. 2 del richiamato atto prevede che “l'immobile sopra descritto viene venduto e acquistato a corpo nello stato di fatto e nelle condizioni di diritto in cui attualmente si trova e così come dalla parte venditrice finora posseduto, con le inerenti azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, usi, eventuali servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti” (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
19 Le condizioni di fatto e di diritto in cui il bene si trovava al momento della vendita e come posseduto dalla venditrice ( ) sono state accertate nel Persona_5 corso del presente giudizio: godimento condiviso della scala per cui è causa, unica via di accesso ai locali seminterrati (locale caldaia - bene comune e locale cantina, di esclusiva proprietà prima del convenuto, come risulta dall'atto del 21/01/2009, intervenuto tra e , e poi, di ). CP SO Controparte_1
Ancorché nel decreto di trasferimento del bene in favore dell'odierno attore anche in riassunzione non si faccia menzione del godimento condiviso della scala di accesso ai locali seminterrati, nulla esclude che , prima e SO [...]
, dopo, avessero e abbiano diritto ad accedere ai locali seminterrati dalla CP_1 scala per cui è causa, che, tra l'altro, si ribadisce, costituisce l'unica via di accesso al locale caldaia (bene comune) e alla cantina (di proprietà esclusiva di
[...]
). CP_1
Pare utile precisare che la lamentata apertura del cancello utilizzato per accedere - nella prospettazione attorea senza alcuna autorizzazione e creando grave turbativa - alla proprietà dell'attore è priva di ogni rilievo, atteso che, come accertato dal consulente tecnico nominato, le cui conclusioni vanno condivise, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, “dal confronto tra il contenuto degli atti notarili e l'attuale stato dei luoghi, si può dedurre che l'attuale scala che si sviluppa dall'area giardinata verso i locali interrati è quella di cui all'atto per notaio del Pt_1 Per_4
20/04/2000. Il cancello oggetto di causa è quello attualmente presente nella recinzione di separazione tra le aree giardinate delle parti in causa, come già descritto ed indicato, quanto alla sua collocazione, al Cap. 3 e nell'allegate planimetrie (All. n° 2). Poiché tale apertura è posta tra la proprietà Controparte_9 ed il pianerottolo della scala che scende ai locali del piano interrato (locale caldaia,
e locale particella n° 526/sub 14 adibito a deposito ed attrezzatura per sauna) privi di altri accessi, l'apertura stessa risulta necessaria per accedervi” (cfr. pag. 7 elaborato peritale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione negatoria proposta da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
20 5. La soccombenza reciproca, stante il rigetto dell'azione negatoria proposta e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate, consente, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., di compensare integralmente le spese di lite.
5.1. Quanto alla posizione di e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 va osservato come la delazione che segue l'apertura della successione, pur
[...] rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo ben nota la differenza tra chiamato all'eredità ed erede, qualità quest'ultima che si acquista solo al momento dell'eventuale accettazione.
Posto quanto sopra, va altresì osservato come l'atto di riassunzione sia funzionalmente volto proseguire il giudizio, consentendo ai chiamati all'eredità della parte deceduta nel corso del giudizio di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
La parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il venir meno del titolo fosse agevolmente conoscibile dall'attore, non essendovi prova alcuna della trascrizione dell'atto di rinuncia.
Pertanto, la riassunzione è da ritenersi regolare qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti.
Grava, in tal caso, sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare l'avvenuta rinuncia all'eredità, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Sovvengono, invero, ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni
(prescrivendosi... in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legitimatio ad causam del semplice chiamato)... sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia
21 processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità ... in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto ..., ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. […] Applicando allora l'art. 2697 c.c., nella sua pregnanza sistemica, non può negarsi che la parte, per così dire, vocata alla prova del passaggio o meno del chiamato alla qualità di erede è il chiamato stesso,
l'esercizio della sua volontà opzionale generando la stretta prossimità alla prova nonché semplificando e accelerando il fenomeno processuale in rapporto a quello che diverrebbe se non venisse adeguato e sintonizzato ad esso anche l'ulteriore fenomeno successorio (in termini di prescrizione e di procedimenti "esterni" specifici). […] In considerazione, allora, del principio della prossimità della prova - presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c., una specifica tutela dal suo abuso deve affermarsi che spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non esserne divenuti eredi
(cfr. Cass. civ., sez. III, 06/07/2020, n. 13851).
In assenza, dunque, di prova della precedente trascrizione dell'atto di rinuncia all'eredità da parte di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
l'avvenuta riassunzione nei loro confronti è da ritenersi regolare, il che incide sulla definizione delle spese di lite nel presente giudizio, che vanno integralmente compensate anche nei confronti di queste parti.
22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'azione negatoria proposta ai sensi dell'art. 949 c.c. da;
Parte_1
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da SO
(originario attore) e da (interveniente volontario); Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Latina, lì 29/08/2025
Il giudice
Luca Venditto
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