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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3147/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024 , da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
e
2) Parte_2
Nato a Buenos Aires (Argentina) il 13/12/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AT IV, in data 20/07/2002,
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2002, atto n. 14, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 05/10/2015 omologato con decreto del 21/10/2015 (3053/2015
RG Tribunale di Como) con i seguenti figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/12/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La figlia , affidata ad entrambi i genitori, rimarrà collocata prevalentemente presso la madre – Per_2 presso cui risiede anche la figlia - individuando tempi di permanenza presso il padre che, salvo Per_1 diverso e miglior accordo tra le parti e con la figlia, così si indicano:
Un pomeriggio alla settimana (venerdì) dalle ore 18.30 e sino all'ora di pranzo del sabato;
Un week-end alternato dall'ora di pranzo del sabato (in prosecuzione a quanto sopra previsto) e sino al lunedì mattina (orario di ingresso scuole/partenza autobus);
Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre;
Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il
30/04 di ogni anno, precisandosi che almeno una settimana con ciascun genitore dovrà cadere nel mese di agosto;
Capodanno, Pasqua e ponti infra-annuali: da concordare direttamente tra i genitori rispettando l'alternanza;
2. in ragione dell'affido condiviso, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori con obbligo in tal senso a collaborare tra loro, salvo i casi di urgenza;
3. Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma Pt_2 Parte_1 mensile di € 550,00 ciascuna (€ 1.100,00 in totale) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como in ragione del 60% (il residuo 40% rimarrà a carico della madre);
4. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di compartecipazione alle esigenze abitative delle Pt_2 Parte_1 figlie, la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma non soggetta a rivalutazione, precisandosi che detta somma verrà versata nella sua interezza sino al mese di ottobre 2035
(estinzione del mutuo);
5. L'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente (100%) dalla SI.ra , e così sarà per ogni altra analoga e/o diversa e/o ulteriore Parte_1 provvisione e/o misura di sostegno economico alla famiglia per i figli a carico;
6. Le parti prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le stesse parti e per le figlie minori;
7. Le parti dichiarano di aver prima d'ora risolto e definito ogni e qualunque rapporto economico tra le stesse originato, derivante e comunque riconducibile al rapporto di coniugio oggi cessato.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Pt_2
in data 20/07/2002 , in AT IV (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2002, atto
[...]
n. 14, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AT IV perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 30.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024 , da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
e
2) Parte_2
Nato a Buenos Aires (Argentina) il 13/12/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AT IV, in data 20/07/2002,
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2002, atto n. 14, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 05/10/2015 omologato con decreto del 21/10/2015 (3053/2015
RG Tribunale di Como) con i seguenti figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/12/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La figlia , affidata ad entrambi i genitori, rimarrà collocata prevalentemente presso la madre – Per_2 presso cui risiede anche la figlia - individuando tempi di permanenza presso il padre che, salvo Per_1 diverso e miglior accordo tra le parti e con la figlia, così si indicano:
Un pomeriggio alla settimana (venerdì) dalle ore 18.30 e sino all'ora di pranzo del sabato;
Un week-end alternato dall'ora di pranzo del sabato (in prosecuzione a quanto sopra previsto) e sino al lunedì mattina (orario di ingresso scuole/partenza autobus);
Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre;
Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il
30/04 di ogni anno, precisandosi che almeno una settimana con ciascun genitore dovrà cadere nel mese di agosto;
Capodanno, Pasqua e ponti infra-annuali: da concordare direttamente tra i genitori rispettando l'alternanza;
2. in ragione dell'affido condiviso, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori con obbligo in tal senso a collaborare tra loro, salvo i casi di urgenza;
3. Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma Pt_2 Parte_1 mensile di € 550,00 ciascuna (€ 1.100,00 in totale) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como in ragione del 60% (il residuo 40% rimarrà a carico della madre);
4. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di compartecipazione alle esigenze abitative delle Pt_2 Parte_1 figlie, la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma non soggetta a rivalutazione, precisandosi che detta somma verrà versata nella sua interezza sino al mese di ottobre 2035
(estinzione del mutuo);
5. L'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente (100%) dalla SI.ra , e così sarà per ogni altra analoga e/o diversa e/o ulteriore Parte_1 provvisione e/o misura di sostegno economico alla famiglia per i figli a carico;
6. Le parti prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le stesse parti e per le figlie minori;
7. Le parti dichiarano di aver prima d'ora risolto e definito ogni e qualunque rapporto economico tra le stesse originato, derivante e comunque riconducibile al rapporto di coniugio oggi cessato.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Pt_2
in data 20/07/2002 , in AT IV (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2002, atto
[...]
n. 14, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AT IV perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 30.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao