Art. 18. (Accesso delle universita' agli accordi di
programma).
1. L' articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 , si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
programma).
1. L' articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 , si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 .