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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1739/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016701253000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150025292482000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170034277561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003783854000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202000051660826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione il 18.04.2024 (e depositato il 03.05.2024), il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 293202390167012 53/000, notificatagli il 22.02.2024, dell'importo di € 2.164,84, e le seguenti cartelle ad essa sottese:
1) cartella n. 29320150025292482000, dell'importo complessivo di € 944,32, relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2011;
2) cartella n. 29320170034277561000, dell'importo complessivo di € 340,92 relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2013;
3) cartella n. 29320180003783854000, dell'importo complessivo di € 333,75 relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2014;
4) cartella n. 293202000051660826000, dell'importo complessivo di € 545,85 relativa, per Tasse
Automobilistiche, anno 2017; eccependo la maturata decadenza/prescrizione estintiva delle pretese.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 1° luglio 2024, ove contrastava il ricorso, asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva avuto riguardo alle censure rivolte a carico delle condotte delle Amministrazioni impositrici e protestando la piena legittimità del proprio operato, stante la ritenuta valida e tempestiva effettuazione delle notifiche delle cartelle. Allo scopo offriva documentazione tendente alla prova delle notifiche medesime.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, seppur sulla scorta di distinte ragioni, con riguardo a tutte e quattro le cartelle opposte e sottese alla intimazione principalmente impugnata.
Va premesso - in fatto - che le risultanze istruttorie di causa hanno lasciato emergere:
a) la prova della valida notifica delle cartelle recanti i numeri 29320150025292482000 [dell'importo complessivo di € 944,32, per Tasse Automobilistiche, anno 2011], per come emergente dall'allegato di parte resistente “all 1 rel-29320150025292482000.pdf”; e 29320170034277561000 [dell'importo complessivo di
€ 340,92 per Tasse Automobilistiche, anno 2013], per come emergente dall'allegato di parte resistente “all
2 29320170034277561000.pdf”;
b) la mancata prova, diversamente, della notifica delle cartelle n. 29320180003783854000 e n.
293202000051660826000: per l'assoluta mancanza di prova in merito alla prima, e per la non valida prova in merito alla seconda (nell'allegato di parte resistente – l'“all 3 rel-29320200051660826000.pdf” - la notifica al contribuente, effettuata a seguito di irreperibilità relativa del destinatario, ed effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale, risulta priva, infatti, della dovuta documentazione probante l'invio della raccomandata informativa del deposito).
Quanto supra rilevato motiva l'irrilevanza della chiamata in causa dell'ente impositore: considerato – per un verso – che la mancata notifica di due delle cartelle opposte, imputabile al soggetto esattore convenuto, è bastevole a far ritenere fondata la corrispondente eccezione di nullità della intimazione principalmente impugnata per illegittimità della sequenza procedimentale;
e che, del resto, la raggiunta prova della notifica delle restanti due cartelle lascia residuare come rilevante per la causa la sola questione di prescrizione dei relativi crediti successivamente alle date di notifica delle cartelle medesime: questione rispetto alla quale il contraddittore legittimo è, ancora, la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione.
È proprio alla stregua di tale questione, peraltro, che si rintracciano le ragioni ulteriormente fondanti il ricorso.
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione de qua:
- è fondata con riferimento al credito relativo alla tassa auto 2011, stante che dopo la data di notifica della cartella (la n. 29320150025292482000) – dell'11.02.2016 – il termine ultimo per il successivo atto interruttivo era quello dell'11.02.2019 (non prorogato dalla disciplina anti-covid, che sarebbe entrata in vigore successivamente), già spirato alla data di notifica dell'atto interruttivo affermato come successivo alla notifica della cartella: ovverosia, l'intimazione di pagamento n. 29320229004327321000, asseritamente notificata l'11.08.2022 (non considerando il fatto che non emerge documentalmente la relazione fra il documento offerto a prova della detta notifica e quello che si dichiara oggetto della stessa, stante che non v'è copia nel fascicolo della detta intimazione);
- è parimenti fondata con riferimento al credito relativo alla tassa auto 2013; dopo la data di notifica della cartella (la n. 29320170034277561000), del 16.01.2018, il termine ultimo per il successivo atto interruttivo, poiché “ordinariamente” in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (esso sarebbe scaduto, infatti, in assenza della disciplina emergenziale, il 16.01.2021), godeva della proroga di due anni a mente dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, secondo l'interpretazione fornitane dal Supremo collegio con l'ordinanza delle Sez. Trib. n. 34329 del 28 dicembre 2025; di talché la prescrizione maturava, nella specie, alla data del 16.01.2023, anteriore rispetto alla data del 22.02.2024, che fu quella di notifica della intimazione principalmente impugnata (la quale - va sottolineato - è il solo atto interruttivo di cui si abbia prova nel giudizio, quanto al credito de quo, successivamente alla notifica della cartella). Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Agenzia delle Entrate Riscossione è condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016701253000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150025292482000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170034277561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003783854000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202000051660826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione il 18.04.2024 (e depositato il 03.05.2024), il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 293202390167012 53/000, notificatagli il 22.02.2024, dell'importo di € 2.164,84, e le seguenti cartelle ad essa sottese:
1) cartella n. 29320150025292482000, dell'importo complessivo di € 944,32, relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2011;
2) cartella n. 29320170034277561000, dell'importo complessivo di € 340,92 relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2013;
3) cartella n. 29320180003783854000, dell'importo complessivo di € 333,75 relativa a Tasse
Automobilistiche, anno 2014;
4) cartella n. 293202000051660826000, dell'importo complessivo di € 545,85 relativa, per Tasse
Automobilistiche, anno 2017; eccependo la maturata decadenza/prescrizione estintiva delle pretese.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 1° luglio 2024, ove contrastava il ricorso, asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva avuto riguardo alle censure rivolte a carico delle condotte delle Amministrazioni impositrici e protestando la piena legittimità del proprio operato, stante la ritenuta valida e tempestiva effettuazione delle notifiche delle cartelle. Allo scopo offriva documentazione tendente alla prova delle notifiche medesime.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, seppur sulla scorta di distinte ragioni, con riguardo a tutte e quattro le cartelle opposte e sottese alla intimazione principalmente impugnata.
Va premesso - in fatto - che le risultanze istruttorie di causa hanno lasciato emergere:
a) la prova della valida notifica delle cartelle recanti i numeri 29320150025292482000 [dell'importo complessivo di € 944,32, per Tasse Automobilistiche, anno 2011], per come emergente dall'allegato di parte resistente “all 1 rel-29320150025292482000.pdf”; e 29320170034277561000 [dell'importo complessivo di
€ 340,92 per Tasse Automobilistiche, anno 2013], per come emergente dall'allegato di parte resistente “all
2 29320170034277561000.pdf”;
b) la mancata prova, diversamente, della notifica delle cartelle n. 29320180003783854000 e n.
293202000051660826000: per l'assoluta mancanza di prova in merito alla prima, e per la non valida prova in merito alla seconda (nell'allegato di parte resistente – l'“all 3 rel-29320200051660826000.pdf” - la notifica al contribuente, effettuata a seguito di irreperibilità relativa del destinatario, ed effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale, risulta priva, infatti, della dovuta documentazione probante l'invio della raccomandata informativa del deposito).
Quanto supra rilevato motiva l'irrilevanza della chiamata in causa dell'ente impositore: considerato – per un verso – che la mancata notifica di due delle cartelle opposte, imputabile al soggetto esattore convenuto, è bastevole a far ritenere fondata la corrispondente eccezione di nullità della intimazione principalmente impugnata per illegittimità della sequenza procedimentale;
e che, del resto, la raggiunta prova della notifica delle restanti due cartelle lascia residuare come rilevante per la causa la sola questione di prescrizione dei relativi crediti successivamente alle date di notifica delle cartelle medesime: questione rispetto alla quale il contraddittore legittimo è, ancora, la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione.
È proprio alla stregua di tale questione, peraltro, che si rintracciano le ragioni ulteriormente fondanti il ricorso.
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione de qua:
- è fondata con riferimento al credito relativo alla tassa auto 2011, stante che dopo la data di notifica della cartella (la n. 29320150025292482000) – dell'11.02.2016 – il termine ultimo per il successivo atto interruttivo era quello dell'11.02.2019 (non prorogato dalla disciplina anti-covid, che sarebbe entrata in vigore successivamente), già spirato alla data di notifica dell'atto interruttivo affermato come successivo alla notifica della cartella: ovverosia, l'intimazione di pagamento n. 29320229004327321000, asseritamente notificata l'11.08.2022 (non considerando il fatto che non emerge documentalmente la relazione fra il documento offerto a prova della detta notifica e quello che si dichiara oggetto della stessa, stante che non v'è copia nel fascicolo della detta intimazione);
- è parimenti fondata con riferimento al credito relativo alla tassa auto 2013; dopo la data di notifica della cartella (la n. 29320170034277561000), del 16.01.2018, il termine ultimo per il successivo atto interruttivo, poiché “ordinariamente” in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (esso sarebbe scaduto, infatti, in assenza della disciplina emergenziale, il 16.01.2021), godeva della proroga di due anni a mente dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, secondo l'interpretazione fornitane dal Supremo collegio con l'ordinanza delle Sez. Trib. n. 34329 del 28 dicembre 2025; di talché la prescrizione maturava, nella specie, alla data del 16.01.2023, anteriore rispetto alla data del 22.02.2024, che fu quella di notifica della intimazione principalmente impugnata (la quale - va sottolineato - è il solo atto interruttivo di cui si abbia prova nel giudizio, quanto al credito de quo, successivamente alla notifica della cartella). Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Agenzia delle Entrate Riscossione è condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.