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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa di rinvio n.: N. R.G. 1071/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA OLEARI;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (cf: con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(cf: ), (cf: Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (cf: , (cf: C.F._6 Parte_2 C.F._7 Parte_3
, C.F._8 Controparte_6 C.F._9 [...]
(cf: ), contumaci;
CP_7 C.F._10
INTIMATI
*
Oggi 01/10/2025, alle ore 12:35, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' , Controparte_8 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Oleari. Per parte appellate, l'Avv. Lenzi.
Entrambi i difensori si riportano alle conclusioni congiunte. I difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 6 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1071/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA OLEARI;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (cf: con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(cf: ), (cf: Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (cf: , (cf: C.F._6 Parte_2 C.F._7 Parte_3
, (cf: ) e C.F._8 Controparte_6 C.F._9 [...]
CP_7 C.F._10
INTIMATI
a seguito dell'ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- in riforma della sentenza n. 2087/2016 della Corte d'Appello di Firenze e in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. sezionale
626/2023 – registro generale n. 10829/2017, pubblicata in data 24 febbraio 2023, previe le declaratorie del caso, accertare e costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 C.C. la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà del Sig. Parte_1 posto nel Comune di San AR IT (PT), località Mammiano Basso, Via Ponte della
Benedetta, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al
C.T. del Comune di San AR IT (PT), in foglio 51 mappale 461 a carico del fondo in comproprietà dei convenuti, Sigg.ri e degli Controparte_1 CP_3 Controparte_2 altri comproprietari, Sigg.ri , , , CP_7 Controparte_6 Controparte_4 [...]
, e o loro aventi causa, posto nel Comune di San AR Parte_3 CP_5 Parte_2
IT (PT), località Mammiano Basso, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in
Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia di trascrivere la pronuncianda sentenza;
- al fine di rendere più agevole la manovra di accesso carrabile dalla via pubblica (Via Ponte alla Benedetta) alla strada campestre identificata al C.F. del Comune di San AR
IT (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, disporre che il Sig. rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la Parte_1 particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo Sig.
e la Via pubblica (Via Ponte della Benedetta). Pt_1
- con compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio e di quello di cassazione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5763/2023, ha, in accoglimento del ricorso presentato da cassato la sentenza n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016, con la Parte_1 quale la Corte d'Appello di Firenze aveva, in riforma della sentenza di primo grado del pagina 3 di 6 Tribunale di Pistoia 294/2013 pubblicata il 20.3.2013, respinto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passo su terreno dei convenuti e in favore del fondo del ubicato in Pt_1
San AR IT, Località Mammiano Basso, Via Ponte della Benedetta, identificato al
C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144.
In particolare, la S.C.,
1.1 accogliendo i primi due motivi del ricorso, ha censurato la decisione d'appello per avere reputato non intercluso il fondo di sul rilievo che esisteva una possibilità Pt_1
d'accesso alla via pubblica, senza tener conto che tale via d'accesso era, per conformazione dei luoghi e la presenza di scale, inidonea a consentire un accesso adeguato a chiunque (a es., a una carrozzella); e senza scrutinare l'eccezione sollevata in merito all'impossibilità urbanistica di costruire rampe o altri manufatti similari;
1.2 accogliendo il terzo motivo, ha censurato la sentenza d'appello per non avere esaminato l'eccezione riconvenzionale avente a oggetto l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
È stato dunque disposto il rinvio per il riesame dell'intera vicenda e per provvedere sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
e riassumendo il processo al fine di Controparte_2 CP_3 CP_7 vedere confermata la sentenza di primo grado, che aveva costituito la servitù coattiva.
3. e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituiti per resistere, chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualsiasi servitù sul loro fondo, ricadente su p.lla 564.
4. Gli altri convenuti, , , , Controparte_4 CP_5 Parte_2
, e pur regolarmente Parte_3 Controparte_6 CP_7 citati, non si sono costituiti e vengono qui dichiarati contumaci.
pagina 4 di 6 5. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, le parti costituite hanno dichiarato di volersi conciliare e di voler dunque ottenere una sentenza che recepisse conclusioni congiunte, poi rassegnate nei termini di cui in epigrafe.
La causa viene dunque decisa oggi a seguito di discussione orale dinanzi al collegio, come da retroestesa parte di verbale.
***
6. Merita dapprima brevemente precisare che, avendo il presente giudizio di rinvio natura propria (scaturendo da cassazione per violazione di legge), è improprio chiedere, come le parti fanno nelle conclusioni trascritte, la riforma della sentenza d'appello; di una sentenza, cioè, che, essendo stata cassata, non esiste più.
7. La soluzione che le parti costituite hanno concordato è assolutamente recepibile, dal momento che essa si pone nel solco della pronuncia di legittimità, la quale, per quanto interessi, ha escluso che il fondo dominante possa considerarsi tout court non intercluso e ha, in sostanza, rimesso interamente in gioco l'intero merito della causa.
Proprio perché, una volta recepito il principio affermato dalla S.C. (il quale, come noto, copre anche i fatti che l'enunciazione del principio presuppone), il fondo è da considerarsi, ai presenti fini, intercluso e necessitante della costituzione di una servitù coattiva, la decisione va presa anche se i contumaci non hanno prestato consenso in merito;
perché, per l'appunto, la costituzione della servitù nei termini indicati coincide con la decisione che si dovrebbe comunque prendere alla luce degli elementi di prova desumibili dai documenti e dalla c.t.u.-
8. Le spese processuali di tutti i gradi, che spetta al giudice del rinvio regolare, sono da compensare, vista la richiesta delle parti;
e i costi di c.t.u. restano imputati per metà all'attore e per metà ai convenuti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023, definitivamente decidendo nella causa tra e Parte_1 Controparte_1 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
e così provvede: Controparte_2 CP_3 CP_7
1. costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 c.c., la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà di posto nel Comune di San AR Parte_1
IT (PT), località Mammiano Basso, Via Ponte della Benedetta, esattamente identificato al
C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al C.T. del Comune di San AR IT
(PT), in foglio 51 mappale 461, a carico del fondo in comproprietà dei convenuti CP_1
,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_7 Controparte_6 CP_4
, , e o loro aventi causa, posto nel Comune di
[...] Parte_3 CP_5 Parte_2
San AR IT (PT), località Mammiano Basso, esattamente identificato al C.F. di detto
Comune in Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Pistoia di trascrivere la presente sentenza con suo esonero di responsabilità al riguardo;
2. dispone che al fine di rendere più agevole la manovra di accesso Parte_1 carrabile dalla via pubblica (Via Ponte alla Benedetta) alla strada campestre identificata al
C.F. del Comune di San AR IT (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo e la Via Pt_1 pubblica (Via Ponte della Benedetta);
3. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi, ponendo definitivamente a carico di attore e convenuti, in ragione di metà ciascuno, i costi di c.t.u.-
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa di rinvio n.: N. R.G. 1071/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA OLEARI;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (cf: con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(cf: ), (cf: Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (cf: , (cf: C.F._6 Parte_2 C.F._7 Parte_3
, C.F._8 Controparte_6 C.F._9 [...]
(cf: ), contumaci;
CP_7 C.F._10
INTIMATI
*
Oggi 01/10/2025, alle ore 12:35, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' , Controparte_8 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Oleari. Per parte appellate, l'Avv. Lenzi.
Entrambi i difensori si riportano alle conclusioni congiunte. I difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 6 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1071/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA OLEARI;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (cf: con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(cf: ), (cf: Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (cf: , (cf: C.F._6 Parte_2 C.F._7 Parte_3
, (cf: ) e C.F._8 Controparte_6 C.F._9 [...]
CP_7 C.F._10
INTIMATI
a seguito dell'ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- in riforma della sentenza n. 2087/2016 della Corte d'Appello di Firenze e in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. sezionale
626/2023 – registro generale n. 10829/2017, pubblicata in data 24 febbraio 2023, previe le declaratorie del caso, accertare e costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 C.C. la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà del Sig. Parte_1 posto nel Comune di San AR IT (PT), località Mammiano Basso, Via Ponte della
Benedetta, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al
C.T. del Comune di San AR IT (PT), in foglio 51 mappale 461 a carico del fondo in comproprietà dei convenuti, Sigg.ri e degli Controparte_1 CP_3 Controparte_2 altri comproprietari, Sigg.ri , , , CP_7 Controparte_6 Controparte_4 [...]
, e o loro aventi causa, posto nel Comune di San AR Parte_3 CP_5 Parte_2
IT (PT), località Mammiano Basso, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in
Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia di trascrivere la pronuncianda sentenza;
- al fine di rendere più agevole la manovra di accesso carrabile dalla via pubblica (Via Ponte alla Benedetta) alla strada campestre identificata al C.F. del Comune di San AR
IT (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, disporre che il Sig. rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la Parte_1 particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo Sig.
e la Via pubblica (Via Ponte della Benedetta). Pt_1
- con compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio e di quello di cassazione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5763/2023, ha, in accoglimento del ricorso presentato da cassato la sentenza n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016, con la Parte_1 quale la Corte d'Appello di Firenze aveva, in riforma della sentenza di primo grado del pagina 3 di 6 Tribunale di Pistoia 294/2013 pubblicata il 20.3.2013, respinto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passo su terreno dei convenuti e in favore del fondo del ubicato in Pt_1
San AR IT, Località Mammiano Basso, Via Ponte della Benedetta, identificato al
C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144.
In particolare, la S.C.,
1.1 accogliendo i primi due motivi del ricorso, ha censurato la decisione d'appello per avere reputato non intercluso il fondo di sul rilievo che esisteva una possibilità Pt_1
d'accesso alla via pubblica, senza tener conto che tale via d'accesso era, per conformazione dei luoghi e la presenza di scale, inidonea a consentire un accesso adeguato a chiunque (a es., a una carrozzella); e senza scrutinare l'eccezione sollevata in merito all'impossibilità urbanistica di costruire rampe o altri manufatti similari;
1.2 accogliendo il terzo motivo, ha censurato la sentenza d'appello per non avere esaminato l'eccezione riconvenzionale avente a oggetto l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
È stato dunque disposto il rinvio per il riesame dell'intera vicenda e per provvedere sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
e riassumendo il processo al fine di Controparte_2 CP_3 CP_7 vedere confermata la sentenza di primo grado, che aveva costituito la servitù coattiva.
3. e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituiti per resistere, chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualsiasi servitù sul loro fondo, ricadente su p.lla 564.
4. Gli altri convenuti, , , , Controparte_4 CP_5 Parte_2
, e pur regolarmente Parte_3 Controparte_6 CP_7 citati, non si sono costituiti e vengono qui dichiarati contumaci.
pagina 4 di 6 5. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, le parti costituite hanno dichiarato di volersi conciliare e di voler dunque ottenere una sentenza che recepisse conclusioni congiunte, poi rassegnate nei termini di cui in epigrafe.
La causa viene dunque decisa oggi a seguito di discussione orale dinanzi al collegio, come da retroestesa parte di verbale.
***
6. Merita dapprima brevemente precisare che, avendo il presente giudizio di rinvio natura propria (scaturendo da cassazione per violazione di legge), è improprio chiedere, come le parti fanno nelle conclusioni trascritte, la riforma della sentenza d'appello; di una sentenza, cioè, che, essendo stata cassata, non esiste più.
7. La soluzione che le parti costituite hanno concordato è assolutamente recepibile, dal momento che essa si pone nel solco della pronuncia di legittimità, la quale, per quanto interessi, ha escluso che il fondo dominante possa considerarsi tout court non intercluso e ha, in sostanza, rimesso interamente in gioco l'intero merito della causa.
Proprio perché, una volta recepito il principio affermato dalla S.C. (il quale, come noto, copre anche i fatti che l'enunciazione del principio presuppone), il fondo è da considerarsi, ai presenti fini, intercluso e necessitante della costituzione di una servitù coattiva, la decisione va presa anche se i contumaci non hanno prestato consenso in merito;
perché, per l'appunto, la costituzione della servitù nei termini indicati coincide con la decisione che si dovrebbe comunque prendere alla luce degli elementi di prova desumibili dai documenti e dalla c.t.u.-
8. Le spese processuali di tutti i gradi, che spetta al giudice del rinvio regolare, sono da compensare, vista la richiesta delle parti;
e i costi di c.t.u. restano imputati per metà all'attore e per metà ai convenuti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023, definitivamente decidendo nella causa tra e Parte_1 Controparte_1 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
e così provvede: Controparte_2 CP_3 CP_7
1. costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 c.c., la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà di posto nel Comune di San AR Parte_1
IT (PT), località Mammiano Basso, Via Ponte della Benedetta, esattamente identificato al
C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al C.T. del Comune di San AR IT
(PT), in foglio 51 mappale 461, a carico del fondo in comproprietà dei convenuti CP_1
,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_7 Controparte_6 CP_4
, , e o loro aventi causa, posto nel Comune di
[...] Parte_3 CP_5 Parte_2
San AR IT (PT), località Mammiano Basso, esattamente identificato al C.F. di detto
Comune in Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Pistoia di trascrivere la presente sentenza con suo esonero di responsabilità al riguardo;
2. dispone che al fine di rendere più agevole la manovra di accesso Parte_1 carrabile dalla via pubblica (Via Ponte alla Benedetta) alla strada campestre identificata al
C.F. del Comune di San AR IT (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo e la Via Pt_1 pubblica (Via Ponte della Benedetta);
3. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi, ponendo definitivamente a carico di attore e convenuti, in ragione di metà ciascuno, i costi di c.t.u.-
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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