Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
Sentenza 5 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/01/2022, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 01048/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
nei confronti
La Cascina Global Service S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la Turigest S.r.l. (mandante), e Turigest S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Michele Perrone e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dirigenziale del Comune di Lecce prot.n. 0103479/2020 dell'11 settembre 2020 di riscontro negativo all'istanza/diffida della LA S.r.l., protocollata con n. 91319 in data 6.8.2020 tendente alla revoca del bando di gara pubblicato in G.U. del 24.6.2020;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali o collegati, ivi compresi:
(i) gli atti di indizione della gara e il bando, pubblicato sulla G.U. 5 ^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.72 del 24.6.2020) della gara telematica indetta dal Comune di Lecce per l'“Affidamento in gestione del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto Ambientale - CIG: 8322809741”;
(ii) il capitolato di appalto e relativi allegati, di tutti atti della suddetta procedura ad evidenza pubblica, nonché di tutti gli avvisi di gara pubblicati attraverso la piattaforma telematica;
(iii) la determinazione n. 1671 del 28.7.2020 di nomina della Commissione di gara,
e per la condanna
del Comune di Lecce al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l'aggiudicazione della gara in favore di parte ricorrente, con eventuale annullamento o caducazione ovvero declaratoria d'inefficacia del contratto stipulato, rispetto al quale la stessa ricorrente sin d'ora manifesta l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.,
nonché per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla LA S.r.l. l’8 marzo 2021:
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti del Comune di Lecce n. 287 del 10.2.2021 di aggiudicazione “del «Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale» - CIG: 8322809741 al costituendo R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l. con sede legale in ROMA (CAP 00173) - Via F. Antolisei n.25 - P.IVA: 08590821008 (capogruppo/mandataria) - Turigest S.r.l.” comunicata con nota prot. n. 0025144/2021 del 17 febbraio 2021;
- di tutti i verbali di gara richiamati ed approvati con la determina di aggiudicazione, compresi i verbali delle sedute di gara riservate n.3 del 15 settembre 2020, n.4 del 25 settembre 2020 e n.5 del 2 ottobre 2020;
- degli atti e dei verbali afferenti il sub procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera, delle giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria e del verbale prot. n.0002940/2021 dell'11 gennaio 2021 con il quale il R.U.P. ha ritenuto l'offerta congrua;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali o collegati, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto lesivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA S.r.l. il 29 marzo 2021:
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti del Comune di Lecce n. 287 del 10.2.2021 di aggiudicazione “del «Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale» - CIG: 8322809741 al costituendo R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l. con sede legale in ROMA (CAP 00173) - Via F. Antolisei n.25 - P.IVA: 08590821008 (capogruppo/mandataria) - Turigest S.r.l.” comunicata con nota prot. n. 0025144/2021 del 17/02/2021;
- di tutti i verbali di gara richiamati ed approvati con la determina di aggiudicazione, compresi i verbali delle sedute di gara riservate n.3 del 15 settembre 2020, n.4 del 25 settembre 2020 e n.5 del 2 ottobre 2020;
- degli atti e dei verbali afferenti il sub procedimento di “verifica di congruità dei costi della manodopera”, delle giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria e del verbale prot. n.0002940/2021 dell'11 gennaio 2021 con il quale il R.U.P. ha ritenuto l'offerta congrua;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali o collegati, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto lesivi.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da La Cascina Global Service S.r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la Turigest S.r.l. (mandataria), e dalla Turigest S.r.l. il 9 aprile 2021:
per l'annullamento, in parte qua,
previa sospensione dell’efficacia,
-della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti del Comune di Lecce n. 287 del 10 febbraio 2021, dei verbali di gara ed in specie del verbale n. 6, tutti relativamente alla mancata esclusione della LA S.r.l. o, in subordine, alla errata assegnazione alla stessa del punteggio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce, di La Cascina Global Service S.r.l. e della Turigest S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale presentato da La Cascina Global Service S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la Turigest S.r.l. (mandataria), e dalla stessa Turigest S.r.l. il 9 aprile 2021;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 1516 del 21 ottobre 2021;
Vista la richiesta di proroga e di chiarimenti presentata dal Verificatore nominato dott. Lezzi Antonio in data 23 dicembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 66 c.p.a.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to S. Sticchi Damiani, avv.to L. Quinto e avv.to M. Perrone;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 settembre 2020 e depositato il 24 settembre 2020 la LA S.r.l., operatore economico partecipante alla procedura di telematica aperta per l’ “Affidamento in gestione del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto Ambientale - CIG: 8322809741” per la durata di 3 anni da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta dal Comune di Lecce con Bando pubblicato in data 24 giugno 2020, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota dirigenziale prot.n. 0103479/2020 dell’11 settembre 2020 con cui il Servizio Diritto allo Studio /Mensa del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione del Comune di Lecce ha dato riscontro negativo all'istanza/diffida, protocollata con n. 91319 in data 6 agosto 2020, con cui la Società ricorrente ha chiesto la revoca immediata del predetto Bando e degli atti di gara perché non corrispondenti alle sopravvenute misure dettate dall’emergenza epidemiologica che imponevano un adeguamento della gara a nuovi standard qualitativi di sicurezza e di benessere, con necessità di rivedere e modificare pure l’oggetto del contratto e le modalità di esecuzione della prestazione. Ha, altresì, chiesto l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali o collegati, ivi compresi gli atti di indizione della gara e il bando, pubblicato sulla G.U. 5 ^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.72 del 24-6-2020) della gara telematica indetta dal Comune di Lecce per l'“Affidamento in gestione del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto Ambientale - CIG: 8322809741”, il Capitolato di appalto e relativi allegati, di tutti atti della suddetta procedura ad evidenza pubblica, nonché di tutti gli avvisi di gara pubblicati attraverso la piattaforma telematica e la determinazione n. 1671 del 28.7.2020 di nomina della Commissione di gara. Ha, poi, domandato la condanna del Comune di Lecce al ristoro in forma specifica dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l'aggiudicazione della gara in proprio favore previo annullamento o caducazione ovvero declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in ogni caso, al risarcimento per equivalente economico degli stessi, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.
1.1 A sostegno delle domande proposte ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica, par condicio tra i concorrenti, trasparenza, buon andamento della P.A., violazione del principio di immodificabilità dell’oggetto dell’appalto, violazione della Delibera ANAC n. 598 dell’8.7.2020, violazione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” adottato dal Ministero dell’Istruzione in data 26.6.2020, violazione del Protocollo di Sicurezza sottoscritto dal Ministero e dalle OOSS in data 6.8.2020, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata.
2. In data 9 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 13 ottobre 2020 il Presidente ha disposto, in accoglimento di richiesta scritta della difesa di parte ricorrente, il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2020.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 ottobre 2020 è stato disposto, in accoglimento di richiesta della difesa di parte ricorrente, essendo stati preannunciati motivi aggiunti all'esito della gara, il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2020.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 24 novembre 2020 il Presidente, preso atto della formulazione da parte della difesa della Società ricorrente di una nuova istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2021.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 26 gennaio 2021 il Presidente, letta l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente con cui si rappresentava che la Stazione Appaltante non aveva ancora evaso l’istanza di accesso agli atti presentata dalla LA S.r.l. in data 22 ottobre 2020, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2021 per consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’8 marzo 2021 e depositato lo stesso giorno la LA S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti del Comune di Lecce n. 287 del 10 febbraio 2021 di aggiudicazione del «Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale» - CIG: 8322809741 all’A.T.I. La Cascina Global Service S.r.l. (capogruppo/mandataria) - Turigest S.r.l. (primo classificato con punteggio di 93,364, seguita dalla LA S.r.l. con punteggio di 90,717) comunicata con nota prot. n. 0025144/2021 del 17 febbraio 2021, tutti i verbali di gara richiamati ed approvati con la determina di aggiudicazione, compresi i verbali delle sedute di gara riservate n.3 del 15 settembre 2020, n.4 del 25 settembre 2020 e n.5 del 2 ottobre 2020, gli atti e dei verbali afferenti il sub procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera, delle giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria e del verbale prot. n.0002940/2021 dell'11 gennaio 2021 con il quale il R.U.P. ha ritenuto l'offerta congrua nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali o collegati, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto lesivi.
7.1 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti proposto l’8 marzo 2021 ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione art. 95, comma 10, art. 97, comma 5, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del CCNL Turismo - Comparto Pubblici Esercizi. Violazione del Decreto Direttoriale Min. Lavoro n. 44 del 27/06/2019, violazione dell’art. 23, comma 16, D. Lgs. n. 50/2016, violazione dei principi generali di tema di procedure di evidenza pubblica, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza e contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, illegittimità diretta e derivata.
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 9 marzo 2021 il Presidente, letta la richiesta di rinvio depositata il 3 marzo 2021 da parte ricorrente ai fini della proposizione di motivi aggiunti depositati l'8 marzo 2021, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2021 per la mancanza dei termini a difesa.
9. In data 10 marzo 2021 si sono costituiti in giudizio per resistere ai motivi aggiunti proposti l’8 marzo 2021 La Cascina Global Service S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con la società Turigest S.r.l. (mandante), e la stessa Turigest S.r.l. chiedendo il rigettare del gravame avverso in quanto inammissibile ed infondato.
10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 marzo 2021 e depositato lo stesso giorno la LA S.r.l. ha formulato, alla luce dell’ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di Lecce in data 10 marzo 2021, relativa al “Plico telematico Busta B) contenente l’Offerta Tecnica del costituendo R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE/TURIGEST”, nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte.
10.1 In particolare, ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione del bando di gara, relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica n. 9 e n. 12, eccesso di potere per disparità di trattamento;
2) violazione e/o falsa applicazione art. 30, commi 4 e 5, art. 95, comma 10, art. 97, comma 5, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, violazione art. 54 del CCNL Turismo – Comparto Pubblici Esercizi, violazione del Decreto Direttoriale Min. Lavoro n. 44 del 27/06/2019, violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza e contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, illegittimità diretta e derivata.
11. Con ricorso incidentale notificato il 7 aprile 2021 e depositato il 9 aprile 2021 La Cascina Global Service S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con la società Turigest S.r.l. (mandante), e la stessa Turigest S.r.l. hanno domandato l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti del Comune di Lecce n. 287 del 10 febbraio 2021, dei verbali di gara ed in specie del verbale n. 6, tutti relativamente alla mancata esclusione di LA S.r.l. o, in subordine, alla errata assegnazione alla stessa del punteggio.
11.1 A sostegno del ricorso incidentale hanno dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione del Bando di gara relativamente al criterio n. 11, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis del D. Lgs. 50/2016, violazione e falsa applicazione del criterio di attribuzione del punteggio n. 13 del Bando, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis del D. Lgs. 50/2016 sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione del criterio di attribuzione del punteggio n. 8.4 del Bando, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
4) inammissibilità dei motivi proposti da LA S.r.l. in relazione al costo del personale del R.T.I. La Cascina, eccezione riconvenzionale.
12. In data 10 aprile 2021 La Cascina Global Service S.r.l. e la Turigest S.r.l. hanno depositato memorie difensive chiedendo, previo accoglimento - ove occorra - del ricorso incidentale proposto, il rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti in uno con l’unita istanza cautelare.
13. All’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2021 il Presidente, in ragione della presentazione del suddetto ricorso incidentale e dell'istanza di rinvio formulata dai difensori della Società ricorrente in via principale, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2021.
14. Con memoria del 24 aprile 2021 la LA S.r.l. ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e dell’annessa istanza cautelare ed il rigetto del ricorso incidentale proposto ex adverso.
15. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 aprile 2021, con ordinanza n. 239/2021 pronunciata ex art. 55 comma 10 c.p.a., questa Sezione “ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalle parti ricorrenti in via principale ed incidentale possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito” e “considerata la complessità delle questioni di fatto e di diritto poste dal ricorso principale (come integrato dai motivi aggiunti dell’8 e del 29 marzo 2021) e dal ricorso incidentale, le quali necessitano approfondimento anche, se del caso, attraverso l’espletamento di Verificazione in ordine al rispetto da parte degli offerenti dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n 50 del 2016” ha fissato la data della discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 5 ottobre 2021.
16. Il 18 settembre 2021 La Cascina Global Service S.r.l. ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per la reiezione del ricorso.
17. In data 24 settembre 2021 il Comune di Lecce, la LA S.r.l. e La Cascina Global Service S.r.l. hanno depositato memorie in replica.
18. Ad esito dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2021, questa Sezione, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto ex art 66 c.p.a., con ordinanza collegiale n. 1516 del 21 ottobre 2021, una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce o suo delegato, al fine di “accertare (ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.) l’avvenuto rispetto o meno, da parte dell’A.T.I. aggiudicataria facente capo a La Cascina Global Service S.r.l. nella formulazione della propria offerta, dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite Tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n 50 del 2016 e ss.mm. con la precisazione che i relativi calcoli andranno effettuati sulla base delle Tabelle pertinenti e vigenti al momento della proposizione dell’offerta (e, quindi, senza prendere in considerazione eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, programmati per il futuro) e prendendo in considerazione il periodo di espletamento del servizio così come definito dalla lex specialis. Solo nell’ipotesi di accertata violazione dei minimi salariali retributivi da parte della A.T.I. aggiudicataria il Verificatore provvederà ad effettuare identico accertamento con riguardo al rispetto dei medesimi minimi, nella formulazione della propria offerta, da parte della ricorrente principale LA S.r.l.”, fissando il termine di 60 (sessanta) giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 22 febbraio 2022.
19. Con nota depositata il 23 dicembre 2021 il Verificatore nominato dott. Lezzi Antonio ha chiesto la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni del termine concesso per il deposito dell’elaborato finale in ragione delle “difficoltà riscontrate nella ricostruzione degli elaborati di parte e della copiosa documentazione agli atti”.
20. Sempre in data 23 dicembre 2021 il Verificatore nominato dott. Lezzi Antonio, premesso che “durante i lavori iniziati il 09/12/2021 svolti in contradittorio tra le parti convenute sono state evidenziate diverse e contrastanti interpretazioni del quesito posto” con l’ordinanza collegiale n. 1516 del 21 ottobre 2021 di questa Sezione, ha formulato una richiesta di chiarimenti.
In particolare, ha chiesto se il suddetto quesito debba essere inteso nel senso che “L’oggetto della verifica è riconducibile al mero controllo del rispetto dei «minimi salariali retributivi» previsti dal CCNL e rinvenienti dall’allegata tabella ministeriale del costo della manodopera” (così come sostenuto nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 dalla difesa de La Cascina Global Service S.r.l.) ovvero, come sostenuto dalla difesa della LA S.r.l., esso debba essere esteso “alla verifica della congruità del costo della mano d’opera dell’offerta nel rispetto dei «minimi salariali retributivi» e di tutti gli altri elementi utili al calcolo del costo del lavoro della manodopera, come definito nelle Tabelle Ministeriali di cui al DD del Ministero del Lavoro del 27/06/2019 nr. 44, indicati nelle giustificazioni contenute nella relazione della ragioniera Annarita Petracca per conto della Cascina Global Service S.r.l.”.
21. All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022, la causa è stata introitata per la decisione sulle suddette richieste di proroga e chiarimenti.
22. Anzitutto, in risposta alla richiesta formulata dal Verificatore nominato in data 23 dicembre 2021, il Collegio chiarisce che il quesito posto da questa Sezione con l’ordinanza istruttoria n. 1516 del 21 ottobre 2021 deve essere inteso nel senso che “L’oggetto della verifica è riconducibile al mero controllo del rispetto dei «minimi salariali retributivi» previsti dal CCNL e rinvenienti dall’allegata tabella ministeriale del costo della manodopera”.
E, infatti, l’ordinanza istruttoria n. 1516 del 21 ottobre 2021 di questa Sezione ha fatto espresso riferimento, nel suo oggetto, ai soli “minimi salariali retributivi indicati nelle apposite Tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n 50 del 2016 e ss.mm.” e, quindi, inequivocabilmente alla sola verifica di cui all’art. 97 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm..
23. Tanto chiarito, il Tribunale ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 23 dicembre 2021 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 1516 del 21 ottobre 2021 e provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe:
- chiarisce che il quesito posto da questa Sezione con l’ordinanza istruttoria n. 1516 del 21 ottobre 2021 deve essere inteso nel senso che “L’oggetto della verifica è riconducibile al mero controllo del rispetto dei «minimi salariali retributivi» previsti dal CCNL e rinvenienti dall’allegata tabella ministeriale del costo della manodopera”;
- accorda al Verificatore nominato Dott. Antonio Lezzi l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, come da ordinanza istruttoria n. 1516 del 21 ottobre 2021;
- conferma, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica del 22 febbraio 2022.
Si comunichi alle parti ed al Verificatore nominato Dott. Antonio Lezzi.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO